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Produrre e vendere vino

E’ necessaria una autorizzazione ?



E' l'atto autorizzativo che devono ottenere tutti coloro che intendono aprire, subentrare, ampliare o trasferire in altra sede, una attività di produzione e vendita di vino. (Es.: cantine vinicole). L'autorizzazione riguarda esclusivamente la parte igienico sanitaria e non ha valore per gli aspetti concernenti autorizzazioni commerciali, norme urbanistiche, norme di sicurezza, etc, per le quali sono da acquisire le opportune certificazioni, autorizzazioni o licenze.



Vediamo come procedere: la domanda indirizzata al Sindaco va redatta in carta bollata e deve contenere: le generalità complete del titolare o legale rappresentante, la ragione sociale e la sede della ditta, nonchè l'ubicazione dei locali e la tipologia dell'attività che si intende svolgere. Se si tratta di un subingresso va indicato il nome del precedente intestatario dell'autorizzazione. Alla domanda va allegata una planimetria dei locali sede dell'attività, con indicati i vasi vinari.



L'istanza viene inviata al competente Servizio ASL per il parere.

Autorizzazione sanitaria per somministrare alimentari e bevande

Igiene nei pubblici esercizi



È l'autorizzazione che devono ottenere tutti coloro che intendono aprire, subentrare, ampliare o trasferire in altra sede una attività di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande. Riguarda ad esempio: pizzerie, ristoranti, trattorie, mense ecc. e concerne in particolare l'aspetto della manipolazione degli alimenti.



La domanda va generalmente indirizzata al Sindaco e deve essere redatta in bollo e deve contenere: le generalità complete del titolare o legale rappresentante, la ragione sociale e la sede della ditta, nonché l'ubicazione dei locali e la tipologia dell'attività che si intende svolgere. Se si tratta di un subingresso va indicato il nome del precedente intestatario dell'autorizzazione.



Gli allegati alla domanda sono generalmente:

- copia della planimetria descrittiva dei locali e delle attrezzature;

- relazione tecnica contenente la descrizione degli impianti e delle attrezzature;

- rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici.



L'istanza viene inviata al competente Servizio ASL per il parere.

Una sala giochi

Autorizzazioni all’intrattenimento



I Regolamenti comunali prevedono generalmente il rilascio, dietro domanda del titolare, di una autorizzazione.



In particolare, si richiede solitamente una domanda in bollo da compilarsi su apposito modulo fornito dall'ufficio.



Devono essere allegati i seguenti documenti:

- dettagliata descrizione illustrativa dei locali e della loro ubicazione allegando planimetria in scala 1:100 dei locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività e agibilità degli stessi (nei casi d'apertura per rilascio e/o trasferimento e/o variazioni strutturali-ampliamento);

- nel caso che il richiedente sia una società dovranno essere inoltre allegate copia registrata dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto con gli estremi d'iscrizione nei registri delle società presso la Cancelleria del Tribunale ovvero registrazione presso l'Ufficio del Registro degli Atti privati nel caso di società semplice, di fatto o irregolare (nei casi d'apertura per rilascio, subingresso e/o variazioni);

- atto di cessione/affitto d'azienda registrato, in copia semplice (in caso di apertura per subingresso);

- autorizzazione in capo al cedente (in caso di subingresso, trasferimento, variazione e/o cessazione attività);

- atto di modifica di ragione sociale debitamente registrato (in caso di modifiche statutarie);

- Nullaosta S.I.A.E. (nel caso di detenzione apparecchi radio e/o TV);

- Elenco dei giochi da installare all'interno dei locali con relativo regolamento di funzionamento.



Verranno richiesti i pareri sull'istanza al Comando Polizia Municipale, all'A.R.P.A., al Settore Traffico ed all'ASL.

Nel regolamento comunale pertinente sono, di solito, indicati i requisiti e le condizioni urbanistico-edilizie, tecniche e le misure previste per ridurre ed eliminare le emissioni sonore.

E' prevista anche la possibilità dell'apertura di un servizio bar all'interno della Sala Giochi alle condizioni, relative alla superficie, fissate dal regolamento comunale in questione.


Cinema, teatro, sala da ballo

Quali autorizzazioni per l’intrattenimento ?



Si tratta della licenza di agibilità per l'apertura di locali in cui si svolgono rappresentazioni teatrali o cinematografiche, feste da ballo, spettacoli o trattenimenti vari (cinema, teatri, sale da ballo, sale polivalenti, piscine ed impianti sportivi in genere).



Occorre una domanda in bollo da compilarsi su apposito modulo fornito dall'ufficio, in cui sono indicate le dichiarazioni che l'interessato deve effettuare e gli allegati:

- modello di richiesta alla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dell'esame preventivo del progetto con tutta la documentazione tecnica indicata nel regolamento comunale vigente,

- nonché la documentazione di impatto acustico prevista dal regolamento comunare in questione.



Contestualmente deve essere inviata copia della domanda e della relativa documentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il preventivo esame tecnico ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (nel caso in cui il locale abbia una capienza superiore a n. 100 posti).



Ottenuta l'agibilità, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, l'esercizio dell'attività deve essere richiesto ai sensi dell'art. 68 del TULPS dallo stesso titolare dell'agibilità oppure da un soggetto diverso qualora il titolare della licenza di agibilità ceda l'esercizio in gestione con contratto d'affitto.

Aprire un chiosco

Autorizzazioni per i chioschi



Le attività di vendita di piadina, alimenti e bevande, frutta e verdura, libri usati e fiori possono essere svolte in chioschi ubicati in aree private e/o pubbliche, salvo il possesso dei requisiti professionali relativi al titolare dell'attività, se richiesti, ai sensi delle varie discipline di riferimento, nonché del permesso di costruire, della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione sanitaria, se prevista.



E' necessaria altresì, nel caso in cui nei chioschi vengano svolte attività di tipo commerciale, l'autorizzazione al commercio su area pubblica e relativa concessione di posteggio o l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a seconda delle tipologia di attività che si intende esercitare



I soggetti interessati ad iniziare una delle attività in chioschi, prima di presentare istanza di rilascio delle autorizzazioni, devono richiedere il parere preliminare all'Amministrazione Comunale, come previsto dallo specifico Regolamento Comunale.



La domanda deve contenere i seguenti dati obbligatori:

- Estratto di P.R.G.;

- Documentazione fotografica del luogo;

- Tavola indicante l'ubicazione del chiosco;

- Progetto di massima;

- Relazione preventiva inerente le motivazioni socio-economiche, da valutare in caso di domande concorrenti relative alla stessa località.



L'installazione del chiosco è soggetta a permesso di costruire, la cui domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere tutti gli elementi specificati nel Regolamento Edilizio Comunale e nel DPR 447/98 e più specificatamente:

- il titolo per la disponibilità dell'area (proprietà, uso, concessione), se trattasi di area privata;

- lo stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;

- le copie del progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione dei chioschi;

- le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale, ect.;

- domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;

- assenso della proprietà confinante, se la distanza del chiosco è inferiore a mt. 1,5;

- polizza fidejussoria.



La concessione di suolo pubblico è rilasciata dal Servizio Patrimonio ed Espropri.



Per l'esercizio delle attività connesse alla produzione e somministrazione di piadina, alimenti e bevande è obbligatorio essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria e anche di quella commerciale qualora l'attività non abbia carattere esclusivamente commerciale.

Inizio di attività alberghiera

L’autorizzazione per iniziare la propria attività



L'apertura e la gestione di strutture turistiche ricettive

richiede la domanda ed il rilascio di una autorizzazione.



Ecco come va preparata la domanda (n.b. vi possono essere alcune variazioni tra comune e comune):



Domanda in bollo da compilarsi su apposito modulo fornito dall'ufficio.



Vanno allegati i seguenti documenti:



- dettagliata descrizione illustrativa dei locali e della loro ubicazione allegando planimetria in scala 1:200 dei locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività e agibilità degli stessi (nei casi d'apertura per rilascio e/o trasferimento e/o variazioni strutturali-ampliamento);



- nel caso che il richiedente sia una società dovranno essere inoltre allegate copia registrata dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto con gli estremi d'iscrizione nei registri delle società presso la Cancelleria del Tribunale ovvero registrazione presso l'Ufficio del Registro degli Atti privati nel caso di società semplice, di fatto o irregolare (nei casi d'apertura per rilascio, subingresso e/o variazioni);



- atto di cessione/affitto d'azienda registrato, in copia semplice (in caso di apertura per subingresso);



- autorizzazione in capo al cedente (in caso di subingresso, trasferimento, variazione e/o cessazione attività);



- atto di modifica di ragione sociale debitamente registrato (in caso di modifiche statutarie);

Inizio attività con distributori automatici

Giochi e divertimento



E' possibile detenere all'interno dell'esercizio (Bar/ristorante) i seguenti apparecchi automatici:

apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS approvato con R.D. 773/1931, come modificato dall'art. 22 della L. n. 289/2002;

apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS come modificato dall'art. 22 della L. n. 289/2002;

apparecchi e congegni per il gioco lecito automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110 c. 7 lett. b) del TULPS;

apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS;

giochi leciti di cui all'art. 86 c. 1 del TULPS e precisamente: giochi alle carte; biliardi a stecca o simili; dama, scacchi e giochi di società vari; tavolo da ping pong; mah jong; calcio balilla o calcio Italia; flipper; dondolante.



In tali casi, è, tuttavia, richiesta una comunicazione di inizio attività, da inviare all'ufficio competente del Comune in questione.

Comunicazione degli orari di apertura e di chiusura

Le regole per una corretta gestione del pubblico esercizio



L'orario adottato deve essere esposto, mediante apposito cartello chiaramente visibile dall'esterno, nella sede dell'esercizio, ai sensi della legge regionale applicabile.



In particolare la comunicazione deve contenere:



- orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio;

- eventuale giornata di chiusura settimanale;

- facoltà di utilizzare la deroga per la protrazione dell'orario di chiusura.




Attenzione alle scadenze per i pubblici esercizi

In collaborazione con il nostro esperto fiscale

MARZO 2004:



LUNEDI' 15

CONSEGNA MODELLO CUD

Consegna ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi della certificazione dei redditi relativi all'anno 2003

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI

Consegna ai percettori di dividendi della nuova certificazione degli utili erogati nel 2003

CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI - PROVVIGIONI

Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo della certificazione attestante i redditi percepiti nell'anno 2003

CONTRIBUENTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPLIFICATI)

Termine per l'annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA

EMISSIONE FATTURE DIFFERITE

Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese precedente (art. 21, comma 4 D.P.R. n. 633/72)

ANNOTAZIONE FATTURE CON IMPORTI INFERIORI A euro 154,94

Termine ultimo per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a euro 154,94 relative al mese precedente

ANNOTAZIONI RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE

Ultimo giorno per la registrazione delle operazioni relative al mese precedente per le quali si è rilasciato scontrino fiscale o ricevuta fiscale

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Termine per l'annotazione dei compensi del mese precedente conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale



MARTEDI' 16

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Ultimo giorno utile per eseguire il versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

IVA LIQUIDAZIONE ANNUALE

Pagamento dell'imposta relativa alla dichiarazione annuale IVA (periodo di imposta 2003). Termine ultimo per i contribuenti che non presentano dichiarazione unificata annuale. Termine differibile con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione per i contribuenti che presentano dichiarazione unificata annuale

CONTRIBUTO 10 PER CENTO

Versamento del contributo (10%, 15%, 17,8%) sui compensi di collaborazione coordinata e continuativa e degli incaricati alla vendita a domicilio corrisposti nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI

Termine per il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti

CONTRIBUTI ENPALS MENSILI

Termine per il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente

CAPITAL GAINS IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE

Termine per effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva relativa alle partecipazioni con il metodo forfettario e senza perizia

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Termine per la predisposizione della perizia di stima riferita alla situazione alla data del 01/01/2003 e pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta (o eventuale prima rata) (termine così prorogato dal D.L. n. 269/2003)

CONCORDATO PREVENTIVO - COMUNICAZIONE DI ADESIONE

Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale (art. 33, DL n. 269/2003)

CONDONI FISCALI

Ultimo giorno utile per il perfezionamento di alcune tipologie di sanatorie fiscali (D.L. n. 269/2003, Legge n. 350/2003). Si segnalano: concordato anni pregressi; integrativa semplice; condono tombale; omessi o ritardati versamenti; regolarizzazione scritture contabili; definizione liti potenziali; chiusura liti pendenti; concordato per i soggetti partecipanti, relativamente alle definizioni poste in essere in base alle originarie scadenze; integrativa semplice per i soggetti partecipanti, relativamente alle integrazioni poste in essere in base alle originarie scadenze; carichi iscritti a ruolo.



SABATO 20

IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione



GIOVEDI' 25

DENUNCIA ENPALS MENSILE

Presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo



MERCOLEDI' 31

FIRR

Termine ultimo per il versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia

Come affrontare la nuova normativa sul divieto di fumo

Il divieto di fumo dopo il Regolamento del 29 dicembre 2003.



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/12/2003 del Regolamento portante i "Requisiti tecnici dei locali per fumatori e dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria", inizia il conto alla rovescia per la piena applicazione della legge 16 gennaio 2003 per la tutela dei non fumatori.



Infatti trascorso un anno e 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. (vale a dire dal 14 gennaio 2005), sarà più difficile per i fumatori italiani (oltre 13 milioni di persone, prevalentemente uomini giovani e di mezza età) e anche per quelli stranieri frequentare i locali pubblici del nostro Paese, perché sarà tassativamente vietato accendere la sigaretta in oltre la metà degli esercizi (cioè in quelli che dispongono di un solo locale).



Ma sarà ugualmente problematico per gli esercizi con più locali poter attrezzare spazi separati per fumatori, in considerazione dell'eccessiva complessità ed onerosità degli interventi tecnici necessari.



Esistono, infatti, vincoli edilizi particolarmente pesanti soprattutto nei centri storici e costi di impianto (tra progettazione, installazione e manutenzione) non inferiori a 150/200 euro al metro quadrato di superficie.



Da una prima stima, l'ammontare degli investimenti necessari per chi vorrà tutelare fumatori e non fumatori (nell'ipotesi che 30.000 esercizi tra ristoranti, pizzerie, pub e bar installino gli impianti di ventilazione in ambienti con 30 mq. di superficie) sarà pari a oltre 15 milioni di euro, una cifra molto elevata e , per di più, assolutamente non sostenuta da alcun intervento pubblico.



Fino all'approvazione della Legge 16 gennaio 2003, n° 3 sulla tutela dei non fumatori, il divieto di fumare esisteva in:

locali della pubblica amministrazione (Ministeri, questure, uffici finanziari ...);

locali privati dove si svolgono funzioni pubbliche (banche dove si pagano i tributi);

altri (discoteche, cinema e sale corse con deroghe per impianti);

luoghi di lavoro con incompatibilità oggettiva (distributori di carburanti, cucine, poli chimici, ecc.).



Con la nuova legge il divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi, dove accedono pubblico o utenti, ad eccezione di:

locali privati dove non è previsto accesso di pubblico o utenti;

locali attrezzati per il fumo con idonei impianti di riciclo d'aria (luoghi di lavoro, esercizi pubblici, altri locali da individuare con decreto), fermo restando il mantenimento del divieto per tutte le tipologie per cui era già previsto dalla legislazione precedente.



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 29/12/2003 del Regolamento portante i "Requisiti tecnici dei locali per fumatori e dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria", inizia il conto alla rovescia per la piena applicazione della nuova disciplina. Trascorso un anno e 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. (vale a dire dal 14 gennaio 2005), non si potrà più fumare oltre che nei locali in cui il divieto era precedente alla legge 13/2003, anche in:



studi di professionisti (dall'avvocato al commercialista);

parrucchieri ed estetisti;

uffici privati (assicurazioni, banche, agenzie immobiliari);

circoli privati;

negozi (supermercati, centri commerciali, negozi di vicinato, artigiani che vendono al pubblico);

alberghi;

agriturismi;

bar, ristoranti, pub ed altri esercizi pubblici.



Per bar, ristoranti, pub e ad altri esercizi pubblici è consentito fumare in appositi ambienti separati a condizione che vi sia un apposito impianto di ventilazione e di ricambio avente le caratteristiche definite nel Regolamento e che la superficie riservata sia inferiore al 50% della superficie complessiva dei locali.



Pubblici esercizi e fumatori in Italia



TAV. 1 - DISTRIBUZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI

(maggio 2003)



Ristoranti U.L. Bar/Caffè U.L.

Piemonte 5.942 10.394

Valle d'Aosta 400 701

Lombardia 10.103 23.230

Trentino 2.297 3.077

Veneto 7.088 12.462

Friuli V.Giulia 2.361 3.956

Liguria 3.433 5.512

Emilia Romagna 5.559 11.703

Toscana 6.080 8.761

Umbria 1.235 1.857

Marche 2.117 3.420

Lazio 5.705 10.573

Abbruzzo 2.135 2.983

Molise 495 786

Campania 6.443 9.876

Puglia 4.425 6.256

Basilicata 553 1.236

Calabria 2.439 3.893

Sicilia 3.681 5.894

Sardegna 2.258 5.043



Nord - Ovest 19.878 39.837

Nord - Est 17.305 31.198

Centro 15.137 24.611

Sud E Isole 22.429 35.967

ITALIA 74.749 131.613





TAV. 2 - LA SUPERFICIE DEI BAR PER GRUPPO TIPOLOGICO



Tipologia Sup. media Distr. %

(in mq.)

Bar in circoli 38 1,9

Bar con vendita alcolici 41 5,4

Bar con intrattenimento 42 2,5

Bar pasticceria 46 0,8

Bar stagionali 47 14,7

Bar caffè (piccoli) 49 9,2

Bar di paese 49 11,2

Bar in stazioni servizio 54 3,2

Bar latteria 55 4,7

Bar con sala giochi 63 2,6

Bar pizzeria 63 5,0

Bar in centri commerciali 72 6,1

Gelaterie artigianali 75 11,5

Bar in stazioni ferrov. 76 1,1

Bar gelateria 81 14,0

Bar tabacchi 85 4,0

Snack bar 115 2,1

Media 61 100,0

La disciplina dei pubblici esercizi

Introduzione alle leggi che regolano l’attività dei bar e dei ristoranti



La disciplina dei pubblici esercizi fa ancora riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" (G.U. 3.09.1991, n.206).

In base a questa legge l'esercizio di tale attività è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) tenuto dalla locale Camera di Commercio ed al rilascio di apposita autorizzazione all'apertura dell'esercizio da parte del Sindaco.

Ai fini del rilascio di detta autorizzazione il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno con decreto 17 dicembre 1992, n. 564.

Inoltre sulla base delle direttive proposte dal Ministero dell'Industria e Commercio, le Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate.



Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (G.U. 22.02.1996, n. 44) è stato emanato l'Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.



Il Comune, dal canto suo, sulla base dei criteri e parametri fissati dalla Regione, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.



La legge n.287/1991 prevedeva (all'art.12) l'emanazione di un Regolamento di esecuzione della legge stessa entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore; detto Regolamento, nonostante che sia stato elaborato dopo ampia consultazione delle associazioni di categoria, non è mai stato emanato.



Con D.P.R. 4 aprile 2001, n.235 è stato invece emanato un "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati" (G.U. 20.06.2001, n. 141).

Inoltre con legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è stato stabilito (vedi art.52, comma 17) che "a decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni (cioè le norme che prevedono l'iscrizione al Registro Esercizi al Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande) non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico".



La materia dei pubblici esercizi, dopo l'esito del referendum confermativo del 7 ottobre 2001, è stata ora trasferita alla competenza esclusiva delle Regioni: spetta ad esse decidere se dare corso all'emanazione di singoli regolamenti di attuazione, eventualmente coordinati a livello nazionale, ovvero dare seguito alla formazione di una nuova normativa completamente revisionata, che sia fondata su una liberalizzazione del settore e sia eventualmente raccordata alla pianificazione territoriale dei servizi di vicinato.




Il lavoro ripartito

la pratica del job sharing secondo la riforma Biagi



Il contratto parte dal 24/10/2003.



Nel caso del job sharing a dividersi un'unica prestazione di lavoro potrà essere una "coppia" di lavoratori. Questi ultimi assumono in solido l'obbligazione verso il datore, con una responsabilità diretta e personale di ciascuno dei due lavoratori al compimento dell'intera obbligazione lavorativa.



I lavoratori possono effettuare sostituzioni tra loro, senza che però possano intervenire terzi soggetti (salvo previo consenso del datore di lavoro).



Le dimissioni di uno dei dipendenti comportano lo scioglimento del contratto, a meno di diversi accordi tra le parti.



Il contratto deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:



la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale;



il luogo di lavoro;



il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;



le eventuali misure di sicurezza.



Dovere dei lavoratori è informare il datore di lavoro, almeno settimanalmente, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.



I lavoratori sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale, esclusa l'applicazione del minimale contributivo; non è dovuta la contribuzione per l'assicurazione per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.


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