Il lavoro ripartito

la pratica del job sharing secondo la riforma Biagi



Il contratto parte dal 24/10/2003.



Nel caso del job sharing a dividersi un'unica prestazione di lavoro potrà essere una "coppia" di lavoratori. Questi ultimi assumono in solido l'obbligazione verso il datore, con una responsabilità diretta e personale di ciascuno dei due lavoratori al compimento dell'intera obbligazione lavorativa.



I lavoratori possono effettuare sostituzioni tra loro, senza che però possano intervenire terzi soggetti (salvo previo consenso del datore di lavoro).



Le dimissioni di uno dei dipendenti comportano lo scioglimento del contratto, a meno di diversi accordi tra le parti.



Il contratto deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:



la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale;



il luogo di lavoro;



il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;



le eventuali misure di sicurezza.



Dovere dei lavoratori è informare il datore di lavoro, almeno settimanalmente, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.



I lavoratori sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale, esclusa l'applicazione del minimale contributivo; non è dovuta la contribuzione per l'assicurazione per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.


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