Inizio attività con distributori automatici

Giochi e divertimento



E' possibile detenere all'interno dell'esercizio (Bar/ristorante) i seguenti apparecchi automatici:

apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS approvato con R.D. 773/1931, come modificato dall'art. 22 della L. n. 289/2002;

apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS come modificato dall'art. 22 della L. n. 289/2002;

apparecchi e congegni per il gioco lecito automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110 c. 7 lett. b) del TULPS;

apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS;

giochi leciti di cui all'art. 86 c. 1 del TULPS e precisamente: giochi alle carte; biliardi a stecca o simili; dama, scacchi e giochi di società vari; tavolo da ping pong; mah jong; calcio balilla o calcio Italia; flipper; dondolante.



In tali casi, è, tuttavia, richiesta una comunicazione di inizio attività, da inviare all'ufficio competente del Comune in questione.

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