Introduzione alle leggi che regolano l’attività dei bar e dei ristoranti
La disciplina dei pubblici esercizi fa ancora riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" (G.U. 3.09.1991, n.206).
In base a questa legge l'esercizio di tale attività è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) tenuto dalla locale Camera di Commercio ed al rilascio di apposita autorizzazione all'apertura dell'esercizio da parte del Sindaco.
Ai fini del rilascio di detta autorizzazione il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno con decreto 17 dicembre 1992, n. 564.
Inoltre sulla base delle direttive proposte dal Ministero dell'Industria e Commercio, le Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate.
Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (G.U. 22.02.1996, n. 44) è stato emanato l'Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il Comune, dal canto suo, sulla base dei criteri e parametri fissati dalla Regione, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
La legge n.287/1991 prevedeva (all'art.12) l'emanazione di un Regolamento di esecuzione della legge stessa entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore; detto Regolamento, nonostante che sia stato elaborato dopo ampia consultazione delle associazioni di categoria, non è mai stato emanato.
Con D.P.R. 4 aprile 2001, n.235 è stato invece emanato un "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati" (G.U. 20.06.2001, n. 141).
Inoltre con legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è stato stabilito (vedi art.52, comma 17) che "a decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni (cioè le norme che prevedono l'iscrizione al Registro Esercizi al Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande) non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico".
La materia dei pubblici esercizi, dopo l'esito del referendum confermativo del 7 ottobre 2001, è stata ora trasferita alla competenza esclusiva delle Regioni: spetta ad esse decidere se dare corso all'emanazione di singoli regolamenti di attuazione, eventualmente coordinati a livello nazionale, ovvero dare seguito alla formazione di una nuova normativa completamente revisionata, che sia fondata su una liberalizzazione del settore e sia eventualmente raccordata alla pianificazione territoriale dei servizi di vicinato.