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Gestire un ristorante aziendale

Come fare a gestire un ristorante aziendale ?





Tra la Società committente , con sede in , via , c.f. , nella persona del suo legale rappresentante , qui di seguito chiamato per brevità cliente, da una parte,

e la società appaltatrice , con sede in , via, , c.f. , nella persona del suo legale rappresentante , qui di seguito chiamata per brevità gestore, dall'altra parte,



si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Gestore provvederà al funzionamento del Ristorante aziendale del Cliente sito in .

Tale servizio avrà inizio il e si svolgerà per tutta la durata del presente contratto.



Art. 2 - Durata del contratto

Il presente contratto è a tempo indeterminato. Esso potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di almeno mesi da comunicarsi all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.



Art. 3 - Obblighi delle parti

3.1 Obblighi del Gestore

3.1.1. Il Gestore sarà il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato nel servizio di cui all'art. 1.

3.1.2. Il Gestore provvederà all'assunzione del personale necessario al normale funzionamento del ristorante aziendale. Esso, inoltre, si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi applicabili al lavoro del predetto personale.

3.1.3. Il Gestore provvederà all'approvvigionamento delle derrate alimentari ed al loro stoccaggio nei magazzini del ristorante aziendale, assumendo il rischio del loro naturale deterioramento a condizione che detti magazzini siano idonei al ricevimento ed alla conservazione delle derrate alimentari e che, in particolare sia assicurato dal Cliente il buon funzionamento delle celle frigorifere messe a disposizione.

3.2. Obblighi del Cliente

3.2.1. Il Cliente metterà a disposizione del Gestore i locali e le attrezzature necessarie al funzionamento del ristorante aziendale, garantendone la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e di sicurezza e la loro completa efficienza.

Le attrezzature saranno elencate in un inventario da redigersi in contradditorio fra le parti anteriormente alla data di inizio del servizio previsto nell'art. 1.

Rotture, guasti, e perdite del vasellame frangibile nella misura del 25% annuo e del vasellame infrangibile nella misura del 10% annuo rimarranno a carico del Cliente.

Il Cliente s'impegna, altresì, a tenere i locali e le attrezzature di cui sopra in perfetto stato di efficienza.

3.2.2. Il Cliente assicura il rinnovo delle varie attrezzature della cucina e del ristorante in funzione delle necessità.

3.2.4. Il Cliente assicurerà le forniture di acqua, gas, energia elettrica, generi vari di pulizia, riscaldamento e telefono connessi alla mensa aziendale ed ai magazzini, assumendosi direttamente l'onere.

3.2.5. Il Cliente si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti al Gestore in uno dei seguenti modi:

- entro 15 giorni dal ricevimento delle fatture mensili;

- entro 30 giorni data fattura contro Ricevuta bancaria presentata al Cliente da Banca incaricata dell'incasso;

- entro il giorno 20 di ciascun mese, a titolo di acconto sull'importo dovuto per quel mese, un ammontare pari al per cento del totale fatturato dal Gestore nel mese precedente, al lordo di IVA, mentre il saldo verrà corrisposto entro la fine del mese successivo.

La scelta delle modalità di pagamento sarà definita nelle Condizioni particolari di cui infra.

Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere il servizio di mensa con un preavviso di 8 giorni, qualora, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, il Cliente continui a rimanere inadempiente.

3.2.6. Gli scioperi del personale del Cliente o gli altri eventi che per qualsiasi causa possano influire sul normale funzionamento del ristorante aziendale, dovranno essere comunicati al Gestore per iscritto con almeno 48 ore di preavviso.

In mancanza, il Cliente rifonderà al gestore l'intero prezzo del pasto moltiplicato per il numero di pasti predisposti e non consumati.

3.3. Obblighi reciproci

3.3.1. I locali, le attrezzature di cucina e del ristorante, così come tutta la biancheria, dovranno essere mantenuti in perfetto stato di pulizia e conservazione e cura:

- del Gestore per quanto riguarda la cucina e le sue dipendenze, la sala ristorante e la biancheria necessaria al servizio in cucina ed in sala;

- del Cliente per quanto riguarda le immediate adiacenze del ristorante nonché la pulizia dei soffitti, muri, finestre, cappe, filtri, montacarichi, ecc. oltre alla pulizia complementare dei pavimenti con frequenza settimanale, sia nella cucina che nella sala ristorante.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tutte sarà a carico del Cliente.

Sarà cura del Gestore segnalare immediatamente ogni guasto o difetto di funzionamento delle attrezzature, che richiedano operazioni.

3.3.2. I rifiuti e gli imballaggi saranno trasportati dal gestore all'esterno dell'area aziendale e nelle immediate vicinanze di essa, nel luogo indicato dal Cliente.

Il Cliente provvederà alla rimozione da detto luogo ed al successivo trasporto a destinazione dei rifiuti e degli imballaggi.

Le necessarie opere igieniche di disinfestazione e disinfezione del predetto materiale sia all'interno dell'area aziendale che all'esterno, saranno a carico del Cliente.

3.3.3. L'ingresso nei locali della cucina, dei magazzini e dei frigoriferi è riservato al personale del Gestore addetto al servizio.

Avranno, inoltre, libero accesso a detti locali i funzionari del Cliente incaricati di controllare la preparazione, la quantità, la qualità e la distribuzione dei pasti, nonché la tenuta dei magazzini viveri.

3.3.4. I pasti saranno serviti ai commensali contro il ritiro di buoni-pasto numerati predisposti dal Cliente e da questi ceduti al personale ammesso al ristorante aziendale.

Per consentire al Cliente un esatto controllo dei buoni-pasto ritirati giornalmente dal Gestore, questi li terrà a disposizione del Cliente e ne redigerà una lista mensile sottoponendo il tutto al Cliente per la sua approvazione alla scadenza dell'ultimo giorno del mese.



Art. 4 - Orario ristorante e tipo di servizio

4.1. Il Ristorante aziendale rimarrà aperto tutti i giorni considerati lavorativi dal Cliente; dalle ore alle ore i turni si susseguiranno ad intervalli di (con un intervallo tra il primo entrato e l'ultimo entrato pari ad un flusso di n. persone circa al minuto).

4.2. Il funzionamento del ristorante seguirà la formula self service ed il servizio di sparecchiatura sarà eseguito dai commensali stessi (o da incaricati del Cliente).



Art. 5. - Accesso al ristorante aziendale

L'accesso al ristorante aziendale è consentito per .



Art. 6 - Prezzo del pasto ed altre prestazioni

6.1. Il corrispettivo dovuto al Gestore per i pasti e le altre sue prestazioni, IVA esclusa, è fissato in:

euro

euro

euro

6.2. Sugli anzidetti prezzi sarà applicata l'IVA indipendentemente dalle modalità di incasso mediante fattura o contante..

6.4. I prezzi concordati al paragrafo 6.1. varieranno automaticamente in funzione degli scatti in più della contingenza in ragione di euro per punto per quanto riguarda i pasti e euro per punto per quanto riguarda generi extra.

La base per la variazione automatica dei prezzi sarà costituita dai punti di contingenza noti al momento della stipulazione del presente contratto.

La variazione decorrerà dal primo giorno del trimestre in cui si sarà verificato l'aumento di contingenza. Il Gestore avrà, comunque la facoltà di rivedere con il Cliente i prezzi in occasione di rinnovi o modifiche al contratto collettivo di lavoro applicabile alla categoria o qualora, per qualsiasi altra causa, si verifichino aumenti dei costi di gestione tali da non poter venir assorbiti dalla variazione automatica dei prezzi in funzione degli scatti di contingenza sopra previsti.

Qualora il Cliente non accetti i maggiori prezzi richiesti dal Gestore, questi avrà la facoltà di risolvere il presente contratto con un preavviso di trenta giorni.

A tale effetto farà fede la data di ricevimento da parte del Gestore della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale il Cliente respingerà le richieste di aumento formulate dal Gestore stesso.

Le parti si danno reciprocamente atto che la risoluzione di cui sopra deve intendersi quale risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1467 del codice civile.

Pertanto, nessun danno sarà dovuto dal Gestore al Cliente o dal Cliente al Gestore per effetto della risoluzione, restando semplicemente il Cliente obbligato nei confronti del Gestore al pagamento delle fatture dallo stesso emesse sulla base del prezzo in vigore anteriormente alla richiesta di aumento del prezzo.



Art. 7 - Assicurazioni

All'atto della stipulazione del presente contratto, il ristorante aziendale verrà coperto da polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, nonché da polizza incendio, a cura e spese del Gestore.



Art. 8 - Oneri fiscali

Eventuali oneri fiscali inerenti o connessi a questo contratto, saranno a carico esclusivo del Cliente.



Art. 9 - Modifiche

Tutte le modifiche ad una o più clausole del presente contratto dovranno essere oggetto di accordo scritto.



Art. 10 - Foro competente

Il Foro di è il solo competente in caso di controversie.

Letto, approvato e sottoscritto a , il .



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 - 1342 c.c., dichiariamo di aver letto ed esaminato le clausole tutte sopra riportate ed in particolare di approvare le clausole 2. - 3.2.5. - 6.3. - 6.4. 10.

Letto, approvato e sottoscritto a , il .



VARIAZIONE A

Condizione particolare integrativa al contratto di gestione di ristorante aziendale

Corrispettivo a carico del dipendente (Art. 6)

Il prezzo dei pasti sarà corrisposto al Gestore dai dipendenti del Cliente; l'ammontare relativo sarà, tuttavia, incassato dal Cliente a cui il Gestore conferisce esplicito mandato con rappresentanza, limitatamente agli incassi di cui sopra.

Il Cliente rilascia al Gestore ampia garanzia fidejussoria relativamente alle somme ad essa dovute dai propri dipendenti, in dipendenza del presente contratto.



VARIAZIONE B

Condizione particolare integrativa al contratto di gestione di ristorante aziendale

Corrispettivo variabile ragguagliato ai costi (Art. 6)

Il corrispettivo dovuto al Gestore per ciascun pasto, IVA esclusa, sarà di euro , salvo variazioni in più da concordarsi di comune accordo.

Tale corrispettivo verrà calcolato come segue:

1) costo delle materie prima e non alimentari utilizzate, calcolato in base ai prezzi come da listino della Società appaltatrice , secondo tabulato lista articoli: ;

2) costo delle spese di gestione del ristorante aziendale, documentabili a rischiesta del Cliente, ivi comprese retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, accantonamento per 13ma, 14ma, ferie, anzianità e relativi aggiornamenti del personale dipendente del Gestore (cuoco, addetti mensa, ispettore), come da tabulato del costo del personale e spese generali;

3) maggiorazione percentuale della somma dei punti 1) e 2) pari al 6%.

Subaffitto i locali ?

Il contratto di sublocazione





Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

- , nato a , il , residente a , via , c.f. , di seguito indicato anche come sublocatore, da una parte;

- , nato a , il , residente a , via , c.f. , di seguito indicato anche come sublocatario o subconduttore, dall'altra parte;



premesso



- che in data è stato sottoscritto tra il sig. e la società , con sede in , c.f. , un regolare contratto di locazione dell'immobile sito in , via , contratto registrato a il ;

- che tale contratto prevede la facoltà per il locatario di nuovamente locare detto immobile;

- che l'autorizzazione a sublocare l'immobile è stata redatta per iscritto;



si conviene e si stipula quanto segue:



1) Il sig. concede in sublocazione al sig. , che accetta, l'immobile .

2) Tale sublocazione avrà durata dal al , per la durata prevista dal contratto di locazione.

3) Il canone relativo alla sublocazione dei locali è pari a euro (mensili), da versarsi anticipatamente entro

Il canone di locazione sarà riveduto ad ogni scadenza annuale in base alle variazioni dell'indice calcolato dall'ISTAT, assumendo come base l'indice del terzo mese anteriore al rinnovo annuale del contratto.

4) Il subconduttore dichiara che l'immobile si trova in ottimo stato di manutenzione e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato, a non sublocarlo e a non cedere a terzi il presente contratto di sublocazione.

5) Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione e/o delle spese accessorie, così come la violazione degli obblighi contrattuali in materia di uso della cosa locata e di ulteriore sublocazione, comporta di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa del subconduttore, col conseguente risarcimento del danno e corresponsione di quanto dovuto, oltre agli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

6) È proibito al subconduttore, senza preventivo consenso scritto del sublocatore, di far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, che non consentano in ogni momento il ripristino dei locali allo stato attuale.

7) L'immobile sublocato è ad esclusivo uso di , con divieto al subconduttore di mutare anche in parte e anche solo temporaneamente tale uso.

8) Il subconduttore è direttamente responsabile verso il sublocatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento d'acqua, fughe di gas, ecc..., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa sublocata. Il subconduttore è, infatti, costituito custode della cosa sublocata: a tal riguardo si impegna a contrarre e mantenere una adeguata garanzia incendio e rischi collegati, che assicuri il rischio della proprietà del fabbricato, accollandosi il relativo costo.

9) Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 cod. civ. sono a carico del subconduttore, così come ogni altra riflettente gli impianti ed i servizi; il sublocatore si sostituirà al subconduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamente, e il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato del deposito cauzionale di euro , che dovrà essere immediatamente reintegrato dal subconduttore.

10) Il sublocatore potrà eseguire riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere nessun indennizzo al subconduttore anche se questi, per effetto di essi, subisca incomodi per oltre giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 cod. civ.

11) Il subconduttore versa al sublocatore la somma di euro (euro ), da versarsi sul libretto bancario al portatore, intestato al subconduttore e da conservarsi a mano del sublocatore; gli interessi saranno accreditati al subconduttore. Tale cauzione sarà restituita a fine sublocazione solo dopo che tutti i locali siano stati riconsegnati nel termine stabilito e nelle condizioni come furono consegnati e tutti gli obblighi contrattuali adempiuti.

12) La somma depositata dal subconduttore in garanzia dei danni e accantonata come cauzione in conformità alle vigenti leggi non potrà mai essere imputata in conto canoni. A richiesta di una delle parti il deposito potrà/non potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.

13) Il subconduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso ed esenti da difetti che possano influire sulla salute.

14) Il sublocatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali subaffittati.

15) L'inadempienza da parte del sub conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.

16) Altre condizioni .

17) Il sublocatario dichiara di conoscere quanto previsto nel contratto di locazione tra e la società , in particolare tutti i patti e le condizioni previsti, che dichiara di accettare e si impegna a rispettare.

18) Il contratto di sublocazione si intende immediatamente risolto quando la società , proprietaria dell'immobile e locatore, intenderà sciolto il contratto di locazione tra la medesima società e il sig. In ogni caso verrà dato un preavviso di giorni a mezzo

19) Sono a carico del subconduttore l'imposta di bollo per il contratto di sublocazione e le quietanze, oltre all'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi.

20) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili.

21) La registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore/conduttore.





Letto, approvato e sottoscritto a , il



A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai punti 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, dichiarano di approvarle.



Letto, approvato e sottoscritto a , il

Ticket restaurant

Come fare per ..



Art. 1. - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio di mensa sia attraverso mense gestite dalla o da terzi, sia attraverso una vasta rete di ristoranti, self-services, mense interaziendali, tavole calde e fredde con cui essa ha stipulato convenzioni a tal fine.



Art. 2. - Buoni pasto

I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi dalla denominati Ticket Restaurant.

Il Ticket Restaurant:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale;

- potrà essere utilizzato solo contro somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti dell'Azienda cliente in servizio, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio di mensa aziendale dei dipendenti stessi;

- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;

- non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dei clienti ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale;

- dà diritto a consumare un pasto pari al valore facciale, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore facciale del Ticket Restaurant;

- dà diritto al cliente di essere manlevato da qualsiasi pretesa possa il ristoratore avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore facciale del Ticket Restaurant;

- non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti del cliente o dei suoi dipendenti.



Art. 3. - Facoltà ed obblighi del cliente

Il cliente avrà le seguenti facoltà ed obblighi:

- ordinare mensilmente, con un preavviso di 7 giorni, la quantità di Ticket Restaurant occorrente secondo le proprie necessità, determinando in sede di ordinazione il valore facciale degli stessi;

- provvedere al pagamento contestualmente alla consegna;

- concorrere alle spese di emissione del Ticket Restaurant, di organizzazione e controllo del servizio a carico della rimborsando alla stessa contestualmente alla consegna una somma pari al % del valore facciale dei Ticket Restaurant di volta in volta ordinati;

- informare i propri dipendenti sulle formalità d'uso dei Ticket Restaurant esposte all'art. 2.



Art. 4. - Facoltà ed obblighi della

La avrà le seguenti facoltà ed obblighi:

- garantire ed organizzare, mediante mense da essa o da terzi gestite e/o altri ristoratori convenzionati, il servizio di mensa per i dipendenti del cliente;

- consegnare alla data fissata la quantità dei Ticket Restaurant ordinati al valore facciale come sopra stabilito;

- garantire che i Ticket Restaurant danno diritto a prestazioni di servizio di mensa di valore facciale pari a quello del Ticket Restaurant stesso, presso le mense da essa o da terzi gestite e/o i ristoratori convenzionati;

- fornire, su richiesta del cliente, l'elenco delle unità presso cui il Ticket Restaurant è utilizzabile, provvedendo ad aggiornare tale elenco ed avendo in ogni caso la facoltà di modificarlo mediante la cessazione di convenzioni in essere o la stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del cliente stesso;

- rimborsare i Ticket Restaurant non utilizzati al valore facciale.



Art. 5. - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata indeterminata a far tempo dalla data di sottoscrizione; ciascuna delle parti potrà risolvere lo stesso con preavviso da comunicarsi un mese prima della data di risoluzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In ogni caso è riconosciuta alla la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto in caso di mancato pagamento contestuale alla consegna.



Art. 6. - Responsabilità

In nessun caso la sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoratori, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.



Art. 7. - Foro competente

Per qualsiasi controversia, che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di

Per specifica approvazione, ex art. 1341 e seguenti c.c., delle clausole n. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

I buoni pasto

Il contratto per il servizio “buoni pasto”



Oggetto: Offerta di servizio sostitutivo di mensa attraverso esercizi pubblici e mense convenzionati con la scrivente o gestite direttamente



In relazione a quanto in oggetto la scrivente Vi propone la seguente convenzione, che vorrete sottoscrivere in caso di accettazione:

1. La Cliente stipula la presente convenzione al fine di garantire un servizio mensa ai propri dipendenti. Tale servizio sarà reso dalla attraverso esercizi pubblici o mense convenzionate con la o tramite mense aziendali gestite direttamente dalla stessa. Tali mense ed esercizi saranno riconoscibili da apposite locandine con il marchio della affissi all'ingresso e/o alla cassa ed un elenco degli stessi sarà fornito semestralmente alla Cliente dalla .

2. La Cliente è tenuta a richiedere mensilmente - con preavviso di almeno giorni - il numero dei buoni pasto ad essa occorrenti indicando contestualmente il loro valore.

3. Sono a carico della Cliente, per un importo pari alla percentuale del % del valore dei buoni pasto ordinati, le spese sostenute dalla per l'organizzazione ed il corretto svolgimento del servizio, l'emissione e l'inoltro dei buoni pasto alla Cliente.

4. La Cliente, al momento della consegna dei buoni pasto, provvederà al pagamento di un importo pari al valore dei buoni pasto ordinati più la percentuale di cui al punto precedente.

5. La Cliente è tenuta a far osservare ai propri dipendenti le seguenti condizioni di utilizzazione dei buoni pasto, che essa stessa accetta:

- Il buono pasto dà diritto alla sola somministrazione di cibo e di bevande a favore dei soli dipendenti effettivamente in servizio, secondo tempi e modalità stabilite da disposizioni legali o contrattuali per l'erogazione del servizio di mensa aziendale.

- Il buono pasto non può essere utilizzato per somministrazioni aventi un valore inferiore a quello indicato e pertanto non dà diritto a resto in caso di mancata utilizzazione per l'intero valore.

- Resterà a carico del presentatore del Buono pasto l'eventuale differenza tra l'effettivo maggior prezzo dei cibi e delle bevande somministrati e il valore del Buono pasto.

6. La garantirà, con riferimento ai periodi mensili per i quali avrà ricevuto gli ordinativi dei buoni pasto, il servizio mensa per i dipendenti della Cliente come previsto al N. 1, impegnandosi alla consegna anticipata dei buoni pasto rispetto al mese di riferimento.

7. La verificherà la qualità del servizio reso dalle proprie mense o dagli esercizi convenzionati affinché il servizio stesso sia effettivamente di valore almeno pari al valore facciale del buono pasto.

8. La potrà interrompere a propria discrezione l'invio dei buoni pasto, risolvendo la convenzione con effetto immediato, qualora la Cliente non paghi i buoni pasto alla consegna.

9. La Convenzione avrà efficacia dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui la presente lettera, firmata per accettazione, perverrà alla unitamente al primo tempestivo ordine di buoni pasto.

La convenzione stessa potrà essere disdettata da ciascuna delle parti con preavviso di almeno un mese con comunicazione a mezzo raccomandata a.r.

10. La non assume responsabilità in merito a fatti, comportamenti e/o omissioni dei gestori degli esercizi convenzionati, nell'ambito della presentazione del servizio sostitutivo di mensa.

11. La garantisce la Cliente da eventuali pretese economiche dei gestori degli esercizi convenzionati, fino alla concorrenza del valore dei buoni pasto utilizzati.

12. Per ogni qualsiasi controversia in relazione alla presente convenzione sarà competente a decidere in via esclusiva il Foro di .



Distinti saluti



Per approvazione specifica dei punti numero 5-8-9-10-11-12, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c.

Installare un distributore automatico

Il contratto per installare un distributore automatico



Con il presente contratto, da valersi ad ogni effetto di legge, stipulato tra le sottoscritte parti:

- società , con sede , via , c.f. , nella persona di (qui di seguito indicata come "somministrato"), da una parte;

- società , con sede in , via , c.f. , nella persona di (qui di seguito indicata come "somministrante"), dall'altra parte;



si conviene quanto segue:



1. Definizioni

1.1 Alle parole ed espressioni qui di seguito elencate dovranno essere attribuiti i significati specificati nel presente articolo:

1.2 "Attività" significa l'installazione e gestione dei Distributori all'interno della Sede per la distribuzione automatica dei Prodotti ai dipendenti del Somministrato;

1.3 "Prodotti" significa i cibi e le bevande distribuiti dal Somministrante, in seguito ad autorizzazione del Somministrato;

1.4 "Distributori" significa le apparecchiature perfettamente idonee e conformi a tutti i requisiti di legge e della miglior tecnica, utilizzate dal Somministrante nello svolgimento della Attività;

1.5 "Immobile" significa il locale all'interno della Sede, concesso dal Somministrato in comodato al Somministrante, individuato nella planimetria di cui all'Allegato A ed utilizzato dal Somministrante come deposito;

1.6 "Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori" significa il documento redatto congiuntamente dalle Parti in esecuzione di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94;

1.7 "Piano di Valutazione" significa il documento predisposto congiuntamente dalle Parti al fine di determinare i rischi connessi allo svolgimento della Attività in esecuzione di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94;

1.8 "Sede" significa l'immobile di proprietà di , sito in



2. Oggetto

2.1 Il Somministrato con il presente contratto concede gratuitamente al Somministrante, che accetta, l'autorizzazione a:

- installare nella Sede i Distributori, nel numero e nel luogo indicati nell'Allegato euro del presente contratto o come successivamente concordato dalle Parti per iscritto;

- far accedere all'interno della Sede gli incaricati del Somministrante per il rifornimento e la manutenzione dei Distributori, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente contratto.



3. Assicurazione e dichiarazioni preliminari

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Somministrato si è reso disponibile a concludere il presente contratto sulla base dei dichiarati impegni del Somministrante di svolgere l'Attività sempre e solo:

a) utilizzando apparecchiature perfettamente idonee e conformi a tutti i requisiti di legge e della miglior tecnica e provvedendo al loro aggiornamento e perfetta manutenzione;

b) assicurando il più rigoroso rispetto della normativa di cui al D.P.R. 327/1980, in particolare, impiegando per il rifornimento e la manutenzione dei distributori personale munito dei requisiti ed attestati di cui al citato D.P.R.



4. Installazione dei distributori

4.1 I Distributori saranno installati, a esclusiva cura e spese del Somministrante, nei punti della Sede concordati tra le Parti e dopo che il Somministrante avrà accertato l'adeguatezza degli allacciamenti alle reti elettrica ed idrica (fermo restando che i relativi consumi resteranno a carico del Somministrato).

4.2 I Distributori saranno ricevuti dal Somministrato in deposito gratuito, essendo in ogni caso il Somministrato esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danneggiamenti, furti e quant'altro evento pregiudizievole per i Distributori ed ogni bene e materiale di proprietà del Somministrante introdotto nella Sede, da chiunque causati.

4.3 In relazione ad ogni Distributore installato, il Somministrante dovrà trasmettere al Somministrato copia della comunicazione prevista dall'art. 32 del D.P.R. 327/1980.



5. Rifornimento e manutenzione dei distributori

5.1 Il trasporto dei materiali di rifornimento e la attività di manutenzione dei Distributori, e le relative operazioni, dovranno essere effettuati dal Somministrante, nel rispetto del Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori.

5.2 In ogni caso il rifornimento e la manutenzione dei Distributori dovranno essere curati dal Somministrante nel più rigoroso rispetto delle norme in materia di igiene dei cibi e delle bevande e della sicurezza dei Distributori ed in modo da assicurare che i Distributori siano regolarmente e continuativamente funzionanti e che siano evitate lamentele e proteste dei dipendenti della Sede.



6. Comodato

6.1 Nell'ambito della autorizzazione di cui all'art. 2 del presente contratto, il Somministrato concede in comodato al Somministrante l'Immobile.

6.2 Il Somministrante si impegna, a proprie spese a completare la ristrutturazione e modifica dell'Immobile, in modo da renderlo idoneo all'uso di deposito di sostanze alimentari e bevande, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 327/80 ed ai sensi di ogni altra disposizione di legge in materia.

6.3 Il Somministrante si impegna a richiedere alle autorità competenti l'autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 327/80 ed ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per poter utilizzare l'Immobile quale deposito per sostanze alimentari e bevande. Copie di tali autorizzazioni dovranno essere consegnate dal Somministrante al Somministrato.

6.4 Sono a carico del Somministrante le spese di manutenzione ordinaria dell'Immobile, nonché le spese inerenti a tutte le operazioni di pulizia necessarie per mantenere l'Immobile nelle condizioni di igiene richieste dalle leggi applicabili in materia.

Sono a carico del Somministrato le altre spese di manutenzione straordinaria dell'Immobile.

6.5 Il Somministrante rinuncia a qualunque diritto per le innovazioni o modificazioni apportate all'Immobile ai sensi dell'art. 6.2. del presente contratto.

6.6 È esclusa ogni responsabilità del Somministrato per eventuali danni, a chiunque cagionati, derivanti dalle attività svolte nell'Immobile.

6.7 Il Somministrato potrà, in qualunque momento, ispezionare o fare ispezionare l'Immobile al fine di accertarne lo stato e la condizione.



7. Modalità di esecuzione del servizio

7.1 Il Somministrante potrà distribuire solo i Prodotti autorizzati e concordati con il Somministrato.

7.2 I Prodotti saranno posti in vendita dal Somministrante utilizzando come mezzo di pagamento da parte dei dipendenti del Somministrato apposite chiavi elettroniche, gettoni o tessere e praticando i prezzi indicati nell'Allegato C del presente contratto o quelli successivamente concordati dalle Parti per iscritto.



8. Accesso dei dipendenti del somministrante nella sede del Somministrato

8.1 L'accesso dei dipendenti del Somministrante - o di qualsiasi altro terzo incaricato dal Somministrante - per l'installazione, il rifornimento e la manutenzione dei Distributori sarà consentito a condizione che siano rigorosamente rispettate, da parte di questi, i regolamenti o le norme aziendali che disciplinano (e disciplineranno in futuro) la presenza di terzi all'interno della Sede e di ogni disposizione che potrà essere loro data dal Somministrato, tra l'altro, in merito a: orari d'accesso; comportamenti da tenere per la propria identificazione ed il controllo di merci ed automezzi di trasporto, il divieto di accedere a qualsiasi area che non sia autorizzata all'esecuzione della Attività.

Costituisce obbligo e responsabilità del Somministrante far sì che i propri dipendenti o autorizzati rispettino i regolamenti e le disposizioni di cui dinanzi.

8.2 Il Somministrante si obbliga a comunicare (e a tenere aggiornato) al Somministrato l'elenco del personale dipendente impiegato per l'installazione, rifornimento e manutenzione dei Distributori presso la Sede. Il Somministrante si impegna inoltre a mettere a disposizione del Somministrato, a semplice richiesta di questi, ogni documentazione atta ad attestare la regolare costituzione, vigenza ed applicazione dei rapporti di lavoro in corso con i propri dipendenti.

8.3 Il personale di cui sopra - che il Somministrante garantisce ed assicura al Somministrato essere professionalmente esperto ed informato dei rischi specifici connessi allo svolgimento della Attività, nonché dei rischi connessi al coordinamento tra la Attività e le attività di impresa svolte dal Somministrato all'interno della Sede - dovrà essere dal Somministrante specificamente informato del contenuto e delle disposizioni del Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori. A questo riguardo il Somministrato offrirà al Somministrante la collaborazione necessaria per assicurare la conoscenza ed il rispetto da parte del personale dipendente di cui sopra del Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori.



9. Sicurezza sul lavoro

9.1 Il Somministrante si obbliga a collaborare con il Somministrato nella predisposizione ed attuazione del Piano di Valutazione e del Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori, nonché a rispettare, nei minimi dettagli, tutte le obbligazioni inerenti alla sicurezza, all'igiene del lavoro, alla prevenzione incendi ed ecologia, nonché a farle rispettare al proprio personale dipendente.

9.2 Il Somministrato si riserva il diritto di recedere dal presente contratto entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, nel caso in cui non siano stati finalizzati il Piano di Valutazione ed il Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori, senza che da tale recesso possa sorgere alcuna sua responsabilità nei confronti del Somministrante.



10. Responsabilità ed assicurazioni

10.1 Per ogni e qualsiasi danno il Somministrante dovesse comunque causare, in relazione o connessione con l'esercizio dell'Attività, ai dipendenti del Somministrante, ai dipendenti del Somministrato, a terzi od a beni di proprietà dei predetti soggetti, il Somministrante si obbliga a tenere il Somministrato manlevato da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da chiunque avanzata.

10.2 Il Somministrante risarcirà inoltre al Somministrato tutti i danni causati a beni di proprietà del Somministrato.

10.3 Indipendentemente da quanto indicato negli articoli 10.1. e 10.2. del presente contratto, il Somministrante si impegna a coprire congruamente, con polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, tutti i rischi inerenti e connessi con l'esercizio della Attività. Copia della polizza dovrà essere inoltrata dal Somministrante al Somministrato, nei dieci giorni successivi alla data di sottoscrizione del presente contratto.



11. Validità

11.1 Fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo 11.2., il presente contratto è a tempo indeterminato e decorrerà dal giorno della sua sottoscrizione e ciascuna parte potrà recedere con semplice comunicazione scritta di preavviso di giorni 90.

11.2 Il presente contratto potrà essere risolto dal Somministrato, senza preavviso e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni, nel caso in cui il Somministrante:

a) violi le prescrizioni del Piano di valutazione e/o del Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori;

b) entro il non gli sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6.3. del presente contratto;

c) violi qualunque degli altri obblighi imposti dal presente contratto.



12. Obblighi successivi al recesso o alla risoluzione anticipata

12.1 In caso di recesso dal presente contratto ovvero in caso di risoluzione anticipata secondo il disposto del precedente articolo 11, il Somministrante si impegna, a proprie spese, a rilasciare l'Immobile ed a ritirare i Distributori installati nella Sede entro venti giorni dalla data di recesso o risoluzione. Il Somministrante inoltre dovrà rilasciare l'Immobile e ritirare i Distributori senza arrecare alcun disturbo allo svolgimento della attività del Somministrato.



13. Foro esclusivo

Di qualsiasi controversia, comunque connessa con quanto disposto dal presente contratto e che non potesse essere bonariamente definita, sarà esclusivamente competente a giudicare l'Autorità Giudiziaria del Foro di



14. Registrazione

Il presente contratto non viene registrato e tuttavia, ove sorgessero contestazioni l'onere della registrazione, tributi e simili faranno esclusivamente carico alla parte inadempiente.



Letto, approvato e sottoscritto a , il



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le seguenti clausole:

- art. 6.6 - Esclusione responsabilità per l'Immobile;

- art. 9 - Diritto Recesso;

- art. 10 - Responsabilità;

- art. 11 - Risoluzione;

- art. 12 - Obblighi successivi al recesso o alla risoluzione anticipata;

- art. 13 - Foro Esclusivo.



Letto, approvato e sottoscritto a , il

Assumere un apprendista

Il contratto di apprendistato



Oggetto: Assunzione in apprendistato



Le comunichiamo la Sua assunzione alle nostre dipendenze in qualità di apprendista con decorrenza dal giorno .

La sede di lavoro è in , via , n. , presso l'unità produttiva .

Le Sue mansioni, in rapporto al conseguimento della qualifica di saranno le seguenti: , con possibilità di successiva assegnazione ad altre mansioni ad esse equivalenti, sempre tuttavia prospettate al conseguimento della qualifica cui Lei aspira.

L'orario di lavoro sarà il seguente:

dal lunedì al venerdì: dalle ore alle ore e dalle ore alle ore , il sabato viene considerato giorno di riposo.

Tale orario potrà essere da noi modificato, per esigenze aziendali, sempre nell'ambito del limite di ore settimanali, con un massimo di ore giornaliere, distribuito su (5 giorni).

Il trattamento economico è quello stabilito per gli apprendisti dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende del settore .

Lei è tenuto ad osservare il regolamento aziendale ed ogni disposizione e direttiva affisse nei locali aziendali ovvero impartiteLe dai Suoi superiori.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, valgono le norme di legge e quelle del richiamato contratto collettivo di lavoro.

La durata del rapporto di apprendistato è fissata in mesi.

(Eventualmente, se l'apprendista è minore:« Copia della presente viene inviata in data odierna, a mezzo raccomandata a chi esercita la potestà»)

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto.



Per ricevuta ed accettazione, in particolare delle clausole vessatorie:

Musica nel mio bar

Come si scritturano gli artisti



Il sottoscritto sig. , legale rapp./amm. della società , residente/ con sede in , C.F./P. IVA , per brevità nominato "Committente";

e la Soc. , con sede in , la quale agisce nel presente contratto in nome e per conto e a seguito di incarico dell'artista (in proseguio denominato "Artista"), in virtù di separata lettera per la stipulazione del presente atto;

convengono quanto segue:



1) Il committente scrittura l'artista per n. prestazioni da effettuarsi nel/i giorno/i nello spazio temporale ricompreso tra le ore e le ore avente/i durata di in località presso la discoteca/locale denominata/o .

2) Il compenso per la/e prestazione/i prevista/e al punto 1 ammonta a euro ( ), oltre IVA, al lordo della ritenuta fiscale, oltre le spese che si quantificano in B ( ), ovvero come da clausole aggiuntive poste in calce al presente atto.

3) Il 50% del compenso pattuito al punto 2 deve essere pagato da parte del committente, a titolo di caparra, mediante vaglia telegrafico intestato a e dovrà pervenire alla sede lagale entro il 15° giorno antecedente alla data prevista per la prestazione di cui al presente contratto; in difetto il presente contratto si intende risolto automaticamente ed è in ogni caso dovuta la somma pari al 50% del corrispettivo oltre le spese ed interessi. Il residuo 50% del compenso verrà corrisposto al rappresentante della o all'artista direttamenete mediante pagamento in contanti sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione.

4) Il commitente garantisce la totale idoneità e sicurezza del locale in cui deve svolgersi la prestazione affinché la stessa possa essere svolta in condizioni regolari e gli adempimenti legali per l'utilizzo di prestazioni artistiche presso i competenti uffici. In difetto, l'artista potrà legittimamente rifiutarsi di effettuare la prestazione convenuta e il committente dovrà in ogni caso pagare l'intero corrispettivo pattuito e rimborsare le spese dell'artista.

5) La committente sarà in ogni caso tenuta al pagamento del corrispettivo nella misura del 50% e di tutte le spese sostenute dall'artista per la suddetta prestazione (oltre spese necessarie di trasferta).

6) Qualora sia stata regolarmente pagata la caparra pari al 50% di cui al precedente punto 3) e il committente comunichi la disdetta con raccomandata A.R. alla e la stessa pervenga entro il 5° giorno feriale antecedente alla prima prestazione pattuita, il contratto si intenderà risolto e il committente sarà tenuto al pagamento di una ulteriore somma pari al 25% dell'importo pattuito. Esclusi i paragrafi 3-5-6 il committente è tenuto al pagamento del 100% della somma.

7) In caso di inizio dello svolgimento della prestazione pattuita ed interruzione della stessa per qualsiasi altra causa non dipendente dall'artista lo stesso ha diritto a percepire l'intera somma pattuita.

8) Eventuali reclami dovranno essere formulati dalla parte committente entro 3 giorni dalla data della prestazione stessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a pena di decadenza da qualsiasi diritto in merito. Qualora i reclami risultassero fondati per dolo o colpa grave dell'artista, la committente ha la facoltà di richiedere la ripetizione della prestazione escluso in ogni caso qualsiasi diritto a risarcimento del danno e/o indennizzo.

9) La agisce in qualità di mera incaricata per la stipula del presente contratto per conto dell'artista e non sarà pertanto responsabile di eventuale inadempimenti per lo stesso. In caso di controversia le parti controvertenti saranno unicamente l'artista da un lato e il committente dall'altro.

10) Nel caso di impegni radiotelevisivi e/o discografici dell'artista comunicati almeno 24 ore prima della data prevista per la prestazione, lo stesso è tenuto ad eseguire la medesima prestazione in data successiva alle stesse condizioni e previo accordo entro e non oltre 6 mesi dalla data concordata nel presente contratto. L'artista si impegna altresì a non effettuare altre prestazioni 10 giorni prima e 10 giorni dopo la data concordata, in locali la cui distanza sia inferiore ai 10 km dal sopra indicato.

11) Il committente concede a titolo gratuito all'artista la facoltà di svolgere nel corso di ogni singola prestazione artistica di attività di promozione a favore di uno o più sponsor, sotto forma, a titolo esemplificativo, di messaggi comunicati durante l'esibizione, di gadget, distribuiti nel corso della serata, di materiale promozionale esposto all'interno del locale e così via.

12) L'artista è tenuto ad osservare l'orario prestabilito per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente contratto e a presenziare ad eventuali prove (stabilite nel n. massimo di ), ad eccezione dei casi di impossibilità per cause di forza maggiore.

13) In caso di variazione di prezzo verrà applicato il listino in vigore trenta giorni prima la data fissata nel contratto con la stessa pecentuale di sconto stabilita alla stipula dello stesso. Il committente si riserva il diritto di accettare la variazione o annullare la data stessa senza alcuna penale.

14) Per ogni controversia tra il committente e l'artista viene designato quale Foro esclusivamente competente quello di

15) Clausole aggiuntive: .



La presente viene redatta in quatrro copie, di cui tre esemplari dovranno essere restituiti al committente, debitamente sottoscritte dall'artista per accettazione delle clausole in essa contenute.

Si approvano espressamente le seguenti clausole: 3) mancata corresponsione della caparra, 4) idoneità e sicurezza del locale, 5) causa di forza maggiore, 6) disdetta dal contratto, 8) reclami, 9) parti controvertenti, 10) impegni dell'artista, 13) variazioni di prezzo, 14) foro competente.

Affittare un locale ?

Un modello di contratto di locazione ad uso commerciale



Con la presente scrittura privata, redatta in triplice esemplare ed avente ogni valore di legge, tra le sottoscritte parti:

- società , con sede in , via , c.f. , nella persona di , di seguito indicata anche come locatore, da una parte;

- sig. , nato a , il , residente a , via , c.f. , di seguito indicato anche come locatario o conduttore, dall'altra parte;



premesso



- che la società ha la libera e piena disponibilità dell'immobile sito in , via , meglio descritto in seguito;

- che la società intende locare tale immobile al sig. , che intende riceverlo in locazione, alle condizioni sotto esposte;



si conviene e si stipula quanto segue:



1) Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta per sé, suoi eredi e aventi causa, l'unità immobiliare costituita da , sita in , via , n. , p. , censita al catasto , per anni e cioè dal al .

La locazione viene stipulata per lo svolgimento esclusivo della attività di commercio al minuto e all'ingrosso di nei locali al piano terra, ed uffici e sale di rappresentanza al piano superiore.

2) Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di anni, e così di seguito, qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo di lettera raccomandata A.R. spedita almeno mesi prima della scadenza della locazione, e salvo recesso da comunicarsi da parte del conduttore.

3) Il canone di locazione viene fissato in euro annue, oltre al rimborso delle spese per prestazioni accessorie che si presumono in euro , salvo conguaglio da calcolarsi ; complessivamente euro da pagarsi presso il domicilio del locatore in rate scadenti Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai fini degli oneri accessori alla porzione locata competono millesimi per le spese di riscaldamento; millesimi per le spese di ascensore (se si tratta di unità servita da tali impianti); millesimi per tutte le altre spese (ivi comprese quelle di pulizia e portiere).

Per detti oneri accessori, il conduttore versa un acconto al momento del pagamento della prima rata di canone pari alla quota risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

4) La locazione è ad uso esclusivo di ; è vietato al conduttore di mutare tale uso, di sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza permesso scritto del locatore. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore al mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o alla sublocazione, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione di detti patti comporterà la risoluzione del contratto a semplice richiesta del locatore.

5) Il conduttore dichiara che l'immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori.

6) Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione entro giorni dalla scadenza, o delle quote per oneri accessori entro mesi dalla richiesta, come pure la mutata destinazione dell'uso dei locali, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura doppia dell'interesse legale.

7) Il conduttore non può, senza il consenso scritto del locatore, eseguire modifiche, anche migliorative, degli elementi strutturali dell'immobile oppure innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere; non può sovraccaricare i ; non può ingombrare in alcun modo le parti comuni dell'edificio; non può esporre cartelli o insegne in Il conduttore è responsabile sia verso il locatore che verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile locato e dei suoi impianti, e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, fughe di gas, ecc... Il conduttore è costituito custode della casa locata: a tal riguardo si obbliga ad assicurare l'immobile contro i rischi di incendio, scoppio ed allagamenti con polizza che viene prodotta all'atto della firma del presente contratto.

8) In deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c. tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, anche se effettuate nelle parti comuni dell'edificio, sono a carico del conduttore, che, per quanto concerne le opere all'interno dell'unità locata, dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del locatore di sostituirsi al conduttore in caso di inadempienza di quest'ultimo, con diritto del locatore all'integrale rimborso delle spese sostenute entro venti giorni dalla richiesta.

Il locatore potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti, all'interno dell'immobile locato, senza corrispondere alcuna indennità al conduttore, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a venti giorni, con ciò derogandosi per volontà delle parti alla disposizione dell'art. 1584 codice civile.

9) Il conduttore si obbliga a lasciar visitare i locali a coloro che aspirassero a prenderli in locazione, ogni giorno dalle ore alle ore , a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione, sotto la pena del risarcimento dei danni, salva la facoltà del locatore, o di chi lo rappresenta, di visitarli in qualunque tempo allo scopo di constatarne il modo d'uso.

10) A garanzia dell'adempimento del presente contratto, il conduttore versa al locatore una cauzione in contanti pari a tre mensilità del canone. L'interesse legale sarà accreditato al conduttore alla scadenza di ogni anno di locazione. In ogni caso la cauzione non è computabile in conto pigione e sarà restituita alla riconsegna dell'immobile in buono stato locativo.

11) Il conduttore, a seguito della visita dell'immobile e delle indagini, anche amministrative, e degli accertamenti espletati, dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto, e di prenderne consegna per ogni effetto con il ritiro delle chiavi. Il locatore resta esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata. A tal fine il conduttore dichiara di essere a conoscenza che catastalmente l'immobile ha la destinazione di negozio per i vani al piano terra e di ufficio per quelli al piano superiore. Avendo la parte conduttrice richiesto che il locatore provveda, a sue spese, all'accorpamento dei due negozi per formare un unico locale, il conduttore si impegna, ora per allora, a sostenere le spese di ripristino del precedente stato, qualora ciò sia richiesto dalla parte locatrice al termine della locazione. In particolare il conduttore dovrà provvedere a proprie spese al rifacimento delle pareti, alle planimetrie catastali, alle spese tecniche di progetto ed ai relativi oneri di urbanizzazione.

12) Il conduttore prende in consegna i seguenti impianti e si impegna a mantenerli in buono stato manutentivo, ad utilizzarli ed eventualmente adeguarli secondo la normativa vigente o futura, esonerando espressamente il locatore da ogni responsabilità al riguardo.

All'atto della firma del presente contratto, il locatore consegna al conduttore copia della documentazione sulla sicurezza degli impianti e quella della certificazione in materia di risparmio energetico.

13) Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo avere eseguito il pagamento delle rate scadute.

14) In caso di ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza contrattualmente pattuita, il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale di euro , aggiornabile in base all'indice ISTAT del costo della vita, con base iniziale di riferimento il numero indice del terzo mese anteriore a quello di inizio della locazione, per ogni giorno di ritardo, oltre al canone di locazione e agli oneri accessori.

15) La registrazione del presente contratto avverrà a cura del conduttore, con obbligo per il locatore di rimborsare la metà della spesa sostenuta, escluso però ogni multa e/o soprattassa per omesso o tardivo versamento.

16) Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e potrà essere provata solo mediante atto scritto.

17) Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, nonché agli usi e consuetudini provinciali in materia di locazione.

18) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro esclusivamente competente sarà quello del domicilio del locatore, che viene eletto, a tutti gli effetti, in



Letto, approvato e sottoscritto a , il



A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nei patti n. 2 (rinnovo tacito); n. 4 (divieto di mutare la destinazione e di sublocazione); n. 6 (clausola risolutiva espressa); n. 7 (divieto di migliorie e addizioni senza consenso); n. 8 (esclusione di responsabilità per limitazione di godimento della cosa locata e accollo spese straordinarie); n. 9 (visita dell'immobile); n. 13 (eccezioni e pretese); n. 14 (penale); n. 15 (foro competente).



Letto, approvato e sottoscritto a , il

Salute dei consumatori e sicurezza alimentare

Comunicazione della Commissione



Comunicazione della Commissione: salute dei consumatori e sicurezza alimentare.



3) CONTENUTO

1. La comunicazione espone la nuova strategia della Commissione in materia di salute dei consumatori e sicurezza alimentare. Essa si basa su tre principi generali:



separazione delle responsabilità legislative da quelle relative alla consultazione scientifica;

separazione delle responsabilità legislative da quelle relative al controllo;

rafforzamento della trasparenza e della diffusione dell'informazione nel corso del processo decisionale e delle attività di controllo.

Al fine di rispondere in maniera adeguata a questi obiettivi e prendere meglio in considerazione la protezione della salute dei consumatori, la Direzione generale per la Politica dei consumatori è stata oggetto di una ristrutturazione. L'insieme dei comitati scientifici competenti sono ormai sottoposti alla sua autorità.



2. La sicurezza alimentare sembra essere una delle condizioni preliminari per il rafforzamento della protezione della salute dei consumatori. È inoltre essenziale al corretto funzionamento del mercato dal momento che i produttori, le imprese di trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti agricoli hanno interesse a garantire questa sicurezza.



Tre strumenti complementari consentono di raggiungere questo obiettivo:



l'analisi dei rischi;

i pareri scientifici;

i controlli e le ispezioni.

3. L'analisi dei rischi comprende:



la valutazione scientifica dei rischi;

la gestione dei rischi, vale a dire la valutazione delle misure che consentono di portare questi rischi ad un livello accettabile;

la comunicazione dei rischi alle parti interessate, vale a dire i decisori, i controllori, i consumatori e i produttori.

L'analisi dei rischi, definita in tal modo, rientra nella competenza della Commissione, che dev'essere guidata nella sua analisi dal principio di precauzione nei casi in cui le basi scientifiche sembrano insufficienti o incerte. La Commissione esercita inoltre un ruolo di sorveglianza al fine di poter anticipare l'emergenza di nuovi pericoli.



4. Derivando dai comitati scientifici, i pareri servono da base alle misure regolamentari relative alla protezione della salute dei consumatori.



I comitati scientifici coprono con le loro attività i seguenti settori:



alimentazione umana;

questioni veterinarie;

tossicologia e ecotossicologia dei prodotti chimici;

antiparassitari;

alimentazione degli animali;

prodotti cosmetici;

questioni collegate all'encefalopatia spongiforme bovina;

e rispondono ai principi di eccellenza, d'indipendenza e di trasparenza.



La comunicazione è parte di un'attività di riorganizzazione del lavoro dei comitati scientifici. Da un lato una consultazione obbligatoria potrebbe essere instaurata in alcuni settori. D'altro lato, è stato creato un comitato scientifico direttivo col compito di coordinare le questioni che rientrano nella sfera di competenza di più comitati. Infine, la Commissione si pronuncia per la conservazione dell'insieme dei comitati scientifici e il rafforzamento di alcuni di essi.



Per quanto riguarda i settori coperti dalle attività dei comitati, sembra che in futuro le possibilità di trasmissione delle malattie animali all'uomo e l'area delle malattie di origine alimentare potrebbero costituire oggetto di nuove procedure di valutazione dei rischi.



La Direzione generale della Politica dei consumatori e della protezione della loro salute dovrà garantire un adeguato seguito dei pareri espressi dai comitati scientifici, inviandoli alle direzioni incaricate dell'elaborazione dei testi legislativi. Essa dovrà inoltre garantire l'accesso più ampio possibile a questi pareri.



5. La Commissione fissa tre grandi orientamenti in materia di controllo e d'ispezione:



introduzione di procedure di valutazione dei rischi in modo da determinare le priorità in materia di controllo;

riorganizzazione delle operazioni di controllo in modo tale che esse coprano l'insieme della catena di produzione alimentare;

introduzione generalizzata di procedure ufficiali di audit dei sistemi nazionali di controllo.

La Commissione s'impegna a garantire un seguito rapido dei casi urgenti collegati alla salute dei consumatori.



L'Ufficio Alimentare e Veterinario avrà i seguenti principali compiti:



sorvegliare, nell'Unione europea e altrove, il rispetto delle regole d'igiene dei generi alimentari e della legislazione veterinaria e fitosanitaria;

contribuire al mantenimento della fiducia nella sicurezza degli alimenti proposti ai consumatori europei.

Il ruolo della Commissione in materia è di garantire che le autorità nazionali facciano fronte in modo corretto alle loro responsabilità.



Il controllo dei settori veterinari e fitosanitari sarà migliorato grazie:



alla definizione delle priorità di ispezione;

all'adozione di una strategia che integri l'intera catena di produzione alimentare e tutti gli aspetti fitosanitari, con la creazione di gruppi d'ispezione pluridisciplinari.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

Non richiesto



5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

Non richiesta



6) RIFERIMENTI

COM(97) 183 def.

Non ancora pubblicato



7) ALTRI LAVORI

Il 28 gennaio 1998, la Commissione ha presentato una comunicazione sul controllo e l'ispezione relativi all'igiene dei generi alimentari, in campo veterinario e fitosanitario [COM(98) 32 def.].

La Commissione riafferma il suo impegno a favore del mantenimento di norme accettabili di sicurezza alimentare e di sanità pubblica. Al fine di meglio proteggere la salute dei consumatori, auspica un'efficace e attiva partnership tra:



l'industria alimentare, che deve porre in essere sistemi di controllo e di autodisciplina per garantire una produzione che risponda alle esigenze della legislazione comunitaria;

gli Stati membri, che devono elaborare programmi di controllo coordinati che comprendano l'insieme della catena di produzione alimentare, instaurando sistemi di audit;

la Commissione che, attraverso tecniche di audit, sorveglierà l'azione delle autorità competenti lungo l'intera catena di produzione alimentare.

Essendo stata abbandonata l'idea di creare un'agenzia d'ispezione veterinaria indipendente, queste responsabilità di controllo e di ispezione saranno assunte dall' Ufficio alimentare e veterinario (UAV), sotto la responsabilità globale della Commissione.



A tal fine è necessaria una riorganizzazione dell'UAV. Oltre ad una redistribuzione degli effettivi, saranno creati gruppi pluridisciplinari comprendenti tutti gli aspetti dei vari settori, dal trattamento dell'alimentazione animale all'immagazzinamento delle derrate, passando attraverso le norme di benessere nelle imprese agricole o durante il trasporto. Saranno inoltre creati gruppi per gli interventi di emergenza, costituiti da tecnici epidemiologici e di ricerca, per reagire in tempi rapidi alle crisi alimentari, zoosanitarie e fitosanitarie, nonché alle crisi di sanità pubblica.



In applicazione del principio di sussidiarietà, l'UAV eseguirà le sue missioni di controllo procedendo all'audit degli organismi responsabili per la protezione della salute dei consumatori negli Stati membri e nei paesi terzi che hanno stipulato accordi con la Comunità europea sulle misure sanitarie applicabili agli scambi commerciali. La Commissione lavorerà in stretta collaborazione con l'insieme degli organismi incaricati del controllo del rispetto della normativa comunitaria. In conformità con le esigenze necessarie per garantire la conformità alla norma EN 45004, sarà creato un gruppo "Qualità interna".



Al fine di garantire la trasparenza del funzionamento e di questi controlli e ispezioni, è in preparazione un manuale di procedure comprendenti tutte le fasi delle attività dell'UAV e basato sulle raccomandazioni dell'IGS.



La Commissione ha già adottato misure volte ad accelerare l'elaborazione dei risultati delle missioni di controllo e la diffusione di queste informazioni presso il pubblico. La Commissione esaminerà inoltre la necessità di controlli supplementari sulle derrate di orgine non animale (frutta e legumi) in modo da valutare l'opportunità di un'ulteriore azione in questo settore.


Introduzione alla sicurezza alimentare

Libro bianco sulla sicurezza alimentare



Libro bianco sulla sicurezza alimentare



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1) OBIETTIVO

Descrivere un insieme di azioni necessarie a completare e modernizzare la legislazione dell'Unione europea in materia di alimentazione, per renderla più coerente, più comprensibile e più elastica, per consentire una sua migliore applicazione e per apportare maggior trasparenza ai consumatori. Garantire un alto grado di sicurezza alimentare.



2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Libro bianco sulla sicurezza alimentare del 12 gennaio 2000



3) CONTENUTO

1. Una serie di crisi riguardanti l'alimentazione umana e animale (BSE, diossina,...) ha messo in evidenza le carenze nella concezione e nell'applicazione della regolamentazione alimentare in seno all'Unione europea. Questa situazione ha stimolato la Commissione a includere la promozione di un alto livello di sicurezza alimentare tra le sue priorità politiche per i prossimi anni. Come sottolineato dal Consiglio europeo, riunitosi ad Helsinki nel dicembre 1999, occorre in particolare migliorare le norme di qualità e rafforzare i sistemi di controllo su tutta la catena alimentare, dall'azienda agricola al consumatore.



2. Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare costituisce un elemento essenziale in questa strategia. La Commissione propone un insieme di misure che consentono di organizzare la sicurezza alimentare in modo più coordinato e integrato, comprendente soprattutto:



la creazione di un'Autorità alimentare europea autonoma, incaricata di elaborare pareri scientifici indipendenti su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza alimentare, alla gestione di sistemi di allarme rapido e alla comunicazione dei rischi;

un quadro giuridico migliorato che copra tutti gli aspetti connessi con i prodotti alimentari, "dalla fattoria alla tavola";

sistemi di controllo più armonizzati a livello nazionale;

un dialogo con i consumatori e le altre parti coinvolte.

3. Prima di presentare questi quattro aspetti in modo più particolareggiato, la Commissione formula i principi generali sui quali dovrebbe vertere la politica europea in materia di sicurezza alimentare:



una strategia globale, integrata, che si applica a tutta la catena alimentare;

una definizione chiara dei ruoli di tutte le parti coinvolte nella catena alimentare (produttori di alimenti per animali, operatori agricoli e operatori del settore alimentare, gli Stati membri, la Commissione, i consumatori);

la rintracciabilità degli alimenti destinati agli esseri umani e agli animali e dei loro ingredienti;

la coerenza, l'efficacia e il dinamismo della politica alimentare;

l'analisi dei rischi (compresa la valutazione, la gestione e la comunicazione dei rischi);

l'indipendenza, l'eccellenza e la trasparenza dei pareri scientifici;

l'applicazione del principio di precauzione nella gestione dei rischi.

Autorità alimentare europea



4. Nel processo di analisi dei rischi, la raccolta, l'analisi e la comunicazione delle informazioni sui rischi potenziali nell'alimentazione umana e animale svolgono un ruolo particolarmente significativo.

E' opportuno quindi apportare miglioramenti in materia di controllo e di sorveglianza, del sistema di allarme rapido, della ricerca in materia di sicurezza alimentare, della collaborazione scientifica, dell'appoggio analitico e della formulazione di pareri scientifici e garantire un'informazione rapida e facilmente accessibile ai consumatori.



5. Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione prevede la creazione di un'Autorità alimentare europea autonoma, incaricata della valutazione scientifica e della comunicazione, in stretta collaborazione con le agenzie e le istituzioni scientifiche nazionali. Questa Autorità dovrebbe diventare il punto di riferimento scientifico per l'insieme dell'Unione in materia di sicurezza alimentare.

Essa formulerà pareri scientifici, raccoglierà e analizzerà le informazioni necessarie, reagirà alle crisi e comunicherà con i consumatori, facendo prova del livello più elevato di autonomia, di eccellenza scientifica e di trasparenza.



6. A differenza dei compiti di valutazione e di comunicazione dei rischi, la terza componente del processo di analisi dei rischi, la gestione dei rischi, chiede un'azione legislativa e quindi decisioni politiche basate non solo su elementi scientifici ma anche su una valutazione più ampia dei desiderata delle esigenze della società. Essa necessita anche di un controllo dell'applicazione della legislazione da parte degli Stati membri, una funzione che è attualmente assicurata dalla Commissione in quanto garante dei trattati.



7. Il trasferimento di tali poteri di legislazione e di controllo all'Autorità alimentare comporterebbe una diluizione ingiustificata della responsabilità democratica. Si auspica quindi che la funzione di gestione dei rischi continui a essere svolta dalle istituzioni europee e non dall'Autorità alimentare.



Nuovo quadro giuridico



8. Malgrado l'esistenza di un' ampia legislazione in grado di coprire sia la produzione primaria di prodotti agricoli sia la produzione industriale di preparati alimentari, i mezzi previsti per reagire a situazioni specifiche conoscono ampie divergenze. Un'altra debolezza del sistema risiede nell'assenza di un impegno chiaro di tutte le parti interessate a fornire rapidamente l'allarme su un rischio potenziale, il che comporta una reazione reattiva piuttosto che proattiva dell'Unione rispetto alle crisi alimentari.



9. La Commissione prevede di porre rimedio a questa situazione proponendo un insieme coerente e trasparente di norme in materia di sicurezza alimentare. Tali norme avranno lo scopo di definire i principi comuni della legislazione alimentare, di istituire la sicurezza alimentare come principale obiettivo del diritto comunitario in materia di alimentazione e di fornire il quadro generale per i settori non coperti da norme armonizzate specifiche.



10. Il nuovo quadro giuridico proposto riguarderà i vari aspetti della catena alimentare:



gli alimenti per animali:

l'impiego di materiali e di prodotti specifici nell'alimentazione animale; la valutazione, l'autorizzazione e l'etichettatura degli alimenti per animali; l'approvazione degli impianti di produzione d'alimenti per animali e le misure di controllo; la creazione di un sistema di allarme rapido;

la salute e il benessere degli animali:

il rafforzamento della lotta contro le zoonosi, l'ESB e altre encefalopatie spongiformi trasmissibili, l'integrazione dei problemi di benessere degli animali nella politica alimentare;

l'igiene delle derrate alimentari:

il rifacimento di tutte le disposizioni giuridiche esistenti per garantire coerenza e chiarezza nell'insieme della catena di produzione alimentare;

i limiti di contaminanti e di residui di pesticidi e di farmaci veterinari negli alimenti;

l'autorizzazione e l'etichettatura dei nuovi alimenti;

gli additivi, gli aromi, l'imballaggio e la ionizzazione delle derrate alimentari;

la possibilità di adottare misure di salvaguardia nelle situazioni di urgenza;

il processo di decisione in materia di alimentazione (quest'ultimo dovrà essere razionalizzato e semplificato per garantirne rapidità e trasparenza).

Controlli



11. La Commissione prevede una ristrutturazione esauriente delle disposizioni in materia di controllo, per garantire che tutte le maglie della catena di produzione alimentare possano formare oggetto di controlli effettivi.



12. Benché la responsabilità primaria per il rispetto delle disposizioni legislative spetti attualmente agli operatori economici, le autorità nazionali sono incaricate di vegliare al rispetto delle norme di sicurezza da parte degli operatori.



13. Controlli e ispezioni effettuate dalla Commissione, in collaborazione con l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), hanno messo in evidenza lacune nei sistemi nazionali di controllo.



14. La Commissione ritiene che la concezione di sistemi di controllo armonizzati a livello europeo potrebbe contribuire a un rafforzamento dell'omogeneità e della qualità dei controlli.

Essa propone perciò la definizione di un quadro comunitario per i sistemi di controllo nazionali, comprendente tre elementi di base: la definizione di criteri operativi su scala comunitaria, la formulazione di orientamenti comunitari in materia di controllo e una migliore collaborazione amministrativa nella concezione e nella gestione dei sistemi di controllo.



15. La Commissione si chiede anche se deve avere competenze supplementari, in appoggio alle procedure d'infrazione in corso, quando i controlli rivelano un mancato rispetto significativo delle disposizioni comunitarie.



Informazione dei consumatori



16. La comunicazione dei rischi dovrebbe essere interattiva e implicare un dialogo e un ritorno di informazioni di tutti gli interessati. Ciascuna fase di presa di decisione dovrebbe essere totalmente trasparente.



17. Le preoccupazioni dei consumatori dovrebbero essere prese in considerazione:



consultando il grande pubblico su tutti gli aspetti di sicurezza alimentare;

fornendo un quadro di discussione tra gli esperti scientifici e i consumatori;

facilitando il dialogo transnazionale tra i consumatori su scala europea e mondiale.

18. La Commissione preconizza una strategia sempre più proattiva per la comunicazione dei rischi inevitabili per i gruppi più vulnerabili (donne incinte, bambini, anziani, persone colpite da immunodeficienza,...).



19. Norme vincolanti in materia di etichettatura dovrebbero consentire ai consumatori di scegliere i generi alimentari con consapevolezza.

Oltre alla codificazione della direttiva relativa all'etichettatura, la Commissione intende vedere un'estensione dell'obbligo di citare i componenti di un prodotto alimentare a tutti i suoi ingredienti (e non solo a quelli che costituiscono almeno il 25 % del prodotto finale).



20. La Commissione esaminerà anche la possibilità d'introdurre nel diritto comunitario disposizioni specifiche relative alle "informazioni funzionali" (ad esempio gli effetti benefici di un alimento sulle funzioni corporali normali) e le "informazioni nutritive" (che descrivono ad esempio la presenza, l'assenza o il livello nutritivo contenuto in un alimento o il suo valore rispetto a prodotti alimentari analoghi), comprese vie di ricorso adeguate.



21. L'informazione dei consumatori dovrebbe estendersi al di là della composizione biologica, chimica e fisica degli alimenti, coprendone anche il valore nutritivo. La Commissione presenterà proposte volte a stabilire criteri per gli alimenti dietetici, gli integratori alimentari e gli alimenti arricchiti.



Dimensione internazionale



22. Gli alimenti destinati all'uomo e gli alimenti per animali, importati, devono soddisfare esigenze sanitarie per lo meno equivalenti a quelle applicabili alla produzione interna della Comunità.



23. Il livello di sicurezza per i prodotti esportati dalla Comunità dovrebbe essere almeno equivalente a quello richiesto per i prodotti immessi sul mercato nella Comunità.



24. Nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), la Comunità dovrà perseguire le sue iniziative volte a stabilire norme internazionali che consentano ai paesi membri di mantenere livelli elevati di sanità pubblica in materia di sicurezza alimentare.



25. La Commissione valuterà anche la possibilità di concludere nuovi accordi bilaterali con paesi terzi relativi al riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie. Essa preconizza anche il proseguimento delle trattative d'accordo con i paesi vicini (Norvegia, Svizzera, Andorra) e sottolinea l'importanza dell'approvazione dell'acquis comunitario in materia, da parte dei paesi candidati.



Piano d'azione



26. Un piano d'azione in materia di sicurezza alimentare, allegato al Libro bianco, stabilisce l'elenco delle ottantaquattro proposte legislative che dovrebbero essere approvate entro la fine del 2002 per dar seguito al Libro bianco e il calendario corrispondente.



4) SCADENZA FISSATA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NEGLI STATI MEMBRI

Non applicabile



5) DATA DI ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

Non applicabile



6) RIFERIMENTI

COM (719) def.

Non ancora pubblicato



7) ALTRI LAVORI

8) MISURE DI APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE



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Principi generali della legislazione in materia alimentare nell’Unione europea

Il Libro Verde



Libro verde - Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea



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1) OBIETTIVO

Avviare una consultazione pubblica sulla futura evoluzione della legislazione comunitaria in materia alimentare.



2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Libro verde sui principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea.



3) CONTENUTO

1. Obiettivi generali



Il libro verde definisce quattro grandi obiettivi concernenti la legislazione in materia alimentare:



esaminare se la legislazione risponde alle necessità e attese di consumatori, produttori, fabbricanti e distributori;

esaminare in che modo i provvedimenti relativi ai sistemi ufficiali di controllo e di ispezione consentono di garantire un'alimentazione sana e sicura e di tutelare gli interessi dei consumatori;

avviare un pubblico dibattito sulla legislazione in materia di prodotti alimentari;

dar modo alla Commissione di proporre misure appropriate al futuro sviluppo della legislazione comunitaria in materia alimentare, ove necessario.

2. Prima di sviluppare le proprie considerazioni, la Commissione riepiloga gli obiettivi fondamentali della legislazione comunitaria in materia alimentare, insistendo sulla necessità di adottare un approccio di regolamentazione che interessi l'intera catena alimentare. Trattasi dei seguenti sei obiettivi:



garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica, della sicurezza e dei consumatori;

garantire la libera circolazione delle merci nel mercato interno;

basare la legislazione su prove scientifiche e sulla valutazione del rischio;

assicurare la competitività dell'industria europea e promuovere le sue prospettive di esportazione;

attribuire la responsabilità principale della sicurezza dei prodotti alimentari all'industria, ai produttori e ai fornitori;

garantire che la legislazione sia coerente, razionale e comprensibile per l'utente.

3. I produttori, l'industria, le imprese operanti nel settore alimentare, le autorità responsabili dell'applicazione dei provvedimenti e i consumatori devono poter disporre di una legislazione efficace, chiara, comprensibile e facilmente applicabile. A tale scopo la Commissione procede allo studio di misure che consentano di semplificare e razionalizzare la legislazione comunitaria in materia alimentare.



La Commissione propone una serie di spunti di riflessione:



Occorre una legislazione normativa dettagliata o è preferibile un approccio più generale?

Gli strumenti di autoregolamentazione (codici di buona pratica, norme) nel settore dei prodotti alimentari sono efficaci e pertinenti?

È preferibile un approccio orizzontale (regole generali applicabili ai prodotti alimentari nell'insieme) oppure verticale (regole specifiche proprie di un determinato settore).

È evidente che, per garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e dei consumatori, il settore alimentare risulti caratterizzato da un elevato grado di regolamentazione. Gli Stati membri promulgano infatti numerosi atti legislativi con il rischio di frammentare il mercato interno in tanti mercati nazionali. Come conciliare la necessità di semplificare la legislazione, il principio di sussidiarietà e il mantenimento di un alto livello di tutela con il buon funzionamento del mercato interno e della politica agricola comune?

Che trattamento deve essere riservato alle iniziative di legge nazionali?

Come rafforzare la legislazione comunitaria nei settori nei quali il principio del mutuo riconoscimento è di difficile applicazione?

4. La Commissione passa in rassegna la legislazione comunitaria in vigore in materia alimentare, presentandone le principali caratteristiche e i possibili miglioramenti.



Sono evidenziati i seguenti elementi:



È necessaria un'adeguata consultazione delle parti sociali durante l'elaborazione di atti legislativi, al fine di garantire la trasparenza.

È preferibile ricorrere ai regolamenti piuttosto che alle direttive, poiché i primi permettono di evitare ritardi o imprecisioni in fatto di recepimento.

L'aggiornamento della legislazione al progresso scientifico e tecnico può essere accelerato con l'adozione di procedure semplificate.

Le definizioni che figurano nella legislazione in vigore dovrebbero essere applicate in generale a tutta la legislazione comunitaria in materia alimentare.

La Commissione propone inoltre alcune definizioni comunitarie specifiche. Ad esempio definisce i prodotti alimentari come "le sostanze o i prodotti trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati destinati all'assunzione da parte dell'uomo, escluso il tabacco quale definito dalla direttiva 89/662/CEE, le specialità medicinali quali definite dalla direttiva 65/65/CEE e le sostanze stupefacenti o psicotrope soggette al controllo degli Stati membri conformemente alle pertinenti convenzioni internazionali". Analogamente chiarisce la nozione di immissione sul mercato, che viene definita come "qualsiasi operazione che ha lo scopo di fornire prodotti alimentari a terzi, ivi compresa la vendita o un'altra forma di trasferimento a terzi a titolo oneroso o gratuito, l'immagazzinamento nella prospettiva di una successiva vendita a terzi, esclusa la fornitura a fini di ricerca scientifica svolta sotto la sorveglianza degli Stati membri".

A causa delle sovrapposizioni tra le direttive verticali in materia di igiene veterinaria e la direttiva generale sull'igiene dei prodotti alimentari, è difficile ottenere una semplificazione e razionalizzazione della legislazione comunitaria del settore.

La qualità dei prodotti alimentari deve essere garantita malgrado l'esistenza di due diversi approcci dovuta agli obiettivi differenti del mercato interno e della legislazione nel settore agricolo.

Per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari occorre trovare un equilibrio che garantisca ai consumatori l'accesso a tutte le informazioni utili, evitando tuttavia norme inutilmente dettagliate.

5. In tutti i casi è necessario garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e dei consumatori. La Commissione dispone già di svariati strumenti, tra cui:



pareri scientifici obiettivi e indipendenti;

poteri di salvaguardia per premunirsi contro i rischi gravi e immediati per la salute pubblica;

la legislazione in vigore in materia di emergenza radioattiva;

numerose strategie di lotta alle zoonosi: eradicazione dell'agente zoonotico dalla popolazione animale o dall'ambiente; riduzione del livello di infezione della popolazione animale; eliminazione dell'agente zoonotico dalla catena alimentare mediante un trattamento specifico.

Inoltre la Commissione avanza alcune proposte intese ad aumentare ulteriormente il livello di tutela dei consumatori. In realtà



alcuni Stati membri si sono spinti oltre la legislazione comunitaria introducendo nel loro diritto interno l'obbligo generale di innocuità e salubrità dei prodotti alimentari. Pertanto le imprese del settore alimentare devono garantire che sono immessi sul mercato unicamente i prodotti alimentari sani, adatti al consumo umano e privi di rischi per la salute dei consumatori. La Commissione si interroga sull'opportunità di introdurre un obbligo generale di questo tipo a livello comunitario.

il campo di applicazione della direttiva sulla responsabilità da prodotto può essere esteso alle materie prime agricole non trasformate.

i consumatori manifestano nuove aspirazioni e in taluni casi hanno il diritto di pretendere che le etichette rechino informazioni sui metodi di produzione.

6. La Commissione sottolinea la necessità di garantire l'introduzione corretta e tempestiva della regolamentazione concernente il mercato interno. In quest'ottica potrebbe essere istituito un forum di discussione sul recepimento e l'applicazione della legislazione comunitaria.



7. Il ruolo della Comunità in materia di controlli non è di sostituirsi agli Stati membri, bensì di verificare che i necessari controlli siano effettuati in maniera equivalente ed efficace in tutto il mercato interno. Questi controlli devono essere concentrati sulle attività che presentano i maggiori rischi.



8. La dimensione esterna



La Comunità deve garantire che i prodotti alimentari importati siano conformi alle stesse norme rigorose applicate alla produzione comunitaria. Inoltre deve garantire che i prodotti alimentari in esportazione possano essere commercializzati nei paesi terzi senza alcun rischio.



La legislazione comunitaria in materia alimentare deve essere conforme agli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli contenuti negli accordi OMC. L'Unione europea deve anche seguire da vicino l'evoluzione di norme, direttive, raccomandazioni e codici di buona pratica adottati dal Codex Alimentarius. Il consumatore deve essere sempre tutelato.



4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

Non richiesto



5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

Non richiesta



6) RIFERIMENTI

Libro verde COM(97) 176 def.

Non ancora pubblicato



Parere del Comitato economico e sociale

Gazzetta ufficiale C 19, 21.01.1998



7) ALTRI LAVORI

8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE

La riforma del diritto del lavoro

La rivoluzione del prof. Marco Biagi



Nel luglio del 2002, dopo una fase di forti tensioni sociali,

il Governo e ben 39 organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno sottoscritto un patto (il Patto per l'Italia) in cui si accoglie la sfida della modernizzazione e del cambiamento, convenendo di pervenire ad una rapida attuazione del disegno di riforma del mercato del lavoro lasciatoci in eredità dal professor Marco Biagi.

Soltanto le riforme infatti possono prevenire i rischi di destrutturazione e deregolazione strisciante del nostro mercato del lavoro e governare l'impetuoso mutamento in atto nei rapporti economici e sociali.

Il 5 febbraio 2003 il Parlamento ha approvato definitivamente la legge Biagi (Legge del 14 febbraio 2003, n.30) che delega al Governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro. La legge è entrata in vigore il 13 marzo scorso.

Paradossalmente, sono proprio le inquietanti stime del lavoro nero e irregolare presenti nel nostro Paese a dimostrare come non sia tanto il lavoro a mancare, ma piuttosto regole e schemi giuridici in grado di interpretare forme e manifestazioni dei moderni modi di lavorare. Schemi e regole flessibili e adattabili, tali da consentire l'emersione del lavoro nero e una più equa ripartizione delle tutele del lavoro a favore di tutti coloro che si affacciano sul mercato.



Per i riferimenti normativi si rinvia alla sezione Normativa italiana di Bargiornale Lex.


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