Principi generali della legislazione in materia alimentare nell’Unione europea

Il Libro Verde



Libro verde - Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea



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1) OBIETTIVO

Avviare una consultazione pubblica sulla futura evoluzione della legislazione comunitaria in materia alimentare.



2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Libro verde sui principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea.



3) CONTENUTO

1. Obiettivi generali



Il libro verde definisce quattro grandi obiettivi concernenti la legislazione in materia alimentare:



esaminare se la legislazione risponde alle necessità e attese di consumatori, produttori, fabbricanti e distributori;

esaminare in che modo i provvedimenti relativi ai sistemi ufficiali di controllo e di ispezione consentono di garantire un'alimentazione sana e sicura e di tutelare gli interessi dei consumatori;

avviare un pubblico dibattito sulla legislazione in materia di prodotti alimentari;

dar modo alla Commissione di proporre misure appropriate al futuro sviluppo della legislazione comunitaria in materia alimentare, ove necessario.

2. Prima di sviluppare le proprie considerazioni, la Commissione riepiloga gli obiettivi fondamentali della legislazione comunitaria in materia alimentare, insistendo sulla necessità di adottare un approccio di regolamentazione che interessi l'intera catena alimentare. Trattasi dei seguenti sei obiettivi:



garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica, della sicurezza e dei consumatori;

garantire la libera circolazione delle merci nel mercato interno;

basare la legislazione su prove scientifiche e sulla valutazione del rischio;

assicurare la competitività dell'industria europea e promuovere le sue prospettive di esportazione;

attribuire la responsabilità principale della sicurezza dei prodotti alimentari all'industria, ai produttori e ai fornitori;

garantire che la legislazione sia coerente, razionale e comprensibile per l'utente.

3. I produttori, l'industria, le imprese operanti nel settore alimentare, le autorità responsabili dell'applicazione dei provvedimenti e i consumatori devono poter disporre di una legislazione efficace, chiara, comprensibile e facilmente applicabile. A tale scopo la Commissione procede allo studio di misure che consentano di semplificare e razionalizzare la legislazione comunitaria in materia alimentare.



La Commissione propone una serie di spunti di riflessione:



Occorre una legislazione normativa dettagliata o è preferibile un approccio più generale?

Gli strumenti di autoregolamentazione (codici di buona pratica, norme) nel settore dei prodotti alimentari sono efficaci e pertinenti?

È preferibile un approccio orizzontale (regole generali applicabili ai prodotti alimentari nell'insieme) oppure verticale (regole specifiche proprie di un determinato settore).

È evidente che, per garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e dei consumatori, il settore alimentare risulti caratterizzato da un elevato grado di regolamentazione. Gli Stati membri promulgano infatti numerosi atti legislativi con il rischio di frammentare il mercato interno in tanti mercati nazionali. Come conciliare la necessità di semplificare la legislazione, il principio di sussidiarietà e il mantenimento di un alto livello di tutela con il buon funzionamento del mercato interno e della politica agricola comune?

Che trattamento deve essere riservato alle iniziative di legge nazionali?

Come rafforzare la legislazione comunitaria nei settori nei quali il principio del mutuo riconoscimento è di difficile applicazione?

4. La Commissione passa in rassegna la legislazione comunitaria in vigore in materia alimentare, presentandone le principali caratteristiche e i possibili miglioramenti.



Sono evidenziati i seguenti elementi:



È necessaria un'adeguata consultazione delle parti sociali durante l'elaborazione di atti legislativi, al fine di garantire la trasparenza.

È preferibile ricorrere ai regolamenti piuttosto che alle direttive, poiché i primi permettono di evitare ritardi o imprecisioni in fatto di recepimento.

L'aggiornamento della legislazione al progresso scientifico e tecnico può essere accelerato con l'adozione di procedure semplificate.

Le definizioni che figurano nella legislazione in vigore dovrebbero essere applicate in generale a tutta la legislazione comunitaria in materia alimentare.

La Commissione propone inoltre alcune definizioni comunitarie specifiche. Ad esempio definisce i prodotti alimentari come "le sostanze o i prodotti trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati destinati all'assunzione da parte dell'uomo, escluso il tabacco quale definito dalla direttiva 89/662/CEE, le specialità medicinali quali definite dalla direttiva 65/65/CEE e le sostanze stupefacenti o psicotrope soggette al controllo degli Stati membri conformemente alle pertinenti convenzioni internazionali". Analogamente chiarisce la nozione di immissione sul mercato, che viene definita come "qualsiasi operazione che ha lo scopo di fornire prodotti alimentari a terzi, ivi compresa la vendita o un'altra forma di trasferimento a terzi a titolo oneroso o gratuito, l'immagazzinamento nella prospettiva di una successiva vendita a terzi, esclusa la fornitura a fini di ricerca scientifica svolta sotto la sorveglianza degli Stati membri".

A causa delle sovrapposizioni tra le direttive verticali in materia di igiene veterinaria e la direttiva generale sull'igiene dei prodotti alimentari, è difficile ottenere una semplificazione e razionalizzazione della legislazione comunitaria del settore.

La qualità dei prodotti alimentari deve essere garantita malgrado l'esistenza di due diversi approcci dovuta agli obiettivi differenti del mercato interno e della legislazione nel settore agricolo.

Per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari occorre trovare un equilibrio che garantisca ai consumatori l'accesso a tutte le informazioni utili, evitando tuttavia norme inutilmente dettagliate.

5. In tutti i casi è necessario garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e dei consumatori. La Commissione dispone già di svariati strumenti, tra cui:



pareri scientifici obiettivi e indipendenti;

poteri di salvaguardia per premunirsi contro i rischi gravi e immediati per la salute pubblica;

la legislazione in vigore in materia di emergenza radioattiva;

numerose strategie di lotta alle zoonosi: eradicazione dell'agente zoonotico dalla popolazione animale o dall'ambiente; riduzione del livello di infezione della popolazione animale; eliminazione dell'agente zoonotico dalla catena alimentare mediante un trattamento specifico.

Inoltre la Commissione avanza alcune proposte intese ad aumentare ulteriormente il livello di tutela dei consumatori. In realtà



alcuni Stati membri si sono spinti oltre la legislazione comunitaria introducendo nel loro diritto interno l'obbligo generale di innocuità e salubrità dei prodotti alimentari. Pertanto le imprese del settore alimentare devono garantire che sono immessi sul mercato unicamente i prodotti alimentari sani, adatti al consumo umano e privi di rischi per la salute dei consumatori. La Commissione si interroga sull'opportunità di introdurre un obbligo generale di questo tipo a livello comunitario.

il campo di applicazione della direttiva sulla responsabilità da prodotto può essere esteso alle materie prime agricole non trasformate.

i consumatori manifestano nuove aspirazioni e in taluni casi hanno il diritto di pretendere che le etichette rechino informazioni sui metodi di produzione.

6. La Commissione sottolinea la necessità di garantire l'introduzione corretta e tempestiva della regolamentazione concernente il mercato interno. In quest'ottica potrebbe essere istituito un forum di discussione sul recepimento e l'applicazione della legislazione comunitaria.



7. Il ruolo della Comunità in materia di controlli non è di sostituirsi agli Stati membri, bensì di verificare che i necessari controlli siano effettuati in maniera equivalente ed efficace in tutto il mercato interno. Questi controlli devono essere concentrati sulle attività che presentano i maggiori rischi.



8. La dimensione esterna



La Comunità deve garantire che i prodotti alimentari importati siano conformi alle stesse norme rigorose applicate alla produzione comunitaria. Inoltre deve garantire che i prodotti alimentari in esportazione possano essere commercializzati nei paesi terzi senza alcun rischio.



La legislazione comunitaria in materia alimentare deve essere conforme agli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli contenuti negli accordi OMC. L'Unione europea deve anche seguire da vicino l'evoluzione di norme, direttive, raccomandazioni e codici di buona pratica adottati dal Codex Alimentarius. Il consumatore deve essere sempre tutelato.



4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

Non richiesto



5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

Non richiesta



6) RIFERIMENTI

Libro verde COM(97) 176 def.

Non ancora pubblicato



Parere del Comitato economico e sociale

Gazzetta ufficiale C 19, 21.01.1998



7) ALTRI LAVORI

8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE

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