Installare un distributore automatico

Il contratto per installare un distributore automatico



Con il presente contratto, da valersi ad ogni effetto di legge, stipulato tra le sottoscritte parti:

- società , con sede , via , c.f. , nella persona di (qui di seguito indicata come "somministrato"), da una parte;

- società , con sede in , via , c.f. , nella persona di (qui di seguito indicata come "somministrante"), dall'altra parte;



si conviene quanto segue:



1. Definizioni

1.1 Alle parole ed espressioni qui di seguito elencate dovranno essere attribuiti i significati specificati nel presente articolo:

1.2 "Attività" significa l'installazione e gestione dei Distributori all'interno della Sede per la distribuzione automatica dei Prodotti ai dipendenti del Somministrato;

1.3 "Prodotti" significa i cibi e le bevande distribuiti dal Somministrante, in seguito ad autorizzazione del Somministrato;

1.4 "Distributori" significa le apparecchiature perfettamente idonee e conformi a tutti i requisiti di legge e della miglior tecnica, utilizzate dal Somministrante nello svolgimento della Attività;

1.5 "Immobile" significa il locale all'interno della Sede, concesso dal Somministrato in comodato al Somministrante, individuato nella planimetria di cui all'Allegato A ed utilizzato dal Somministrante come deposito;

1.6 "Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori" significa il documento redatto congiuntamente dalle Parti in esecuzione di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94;

1.7 "Piano di Valutazione" significa il documento predisposto congiuntamente dalle Parti al fine di determinare i rischi connessi allo svolgimento della Attività in esecuzione di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94;

1.8 "Sede" significa l'immobile di proprietà di , sito in



2. Oggetto

2.1 Il Somministrato con il presente contratto concede gratuitamente al Somministrante, che accetta, l'autorizzazione a:

- installare nella Sede i Distributori, nel numero e nel luogo indicati nell'Allegato euro del presente contratto o come successivamente concordato dalle Parti per iscritto;

- far accedere all'interno della Sede gli incaricati del Somministrante per il rifornimento e la manutenzione dei Distributori, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente contratto.



3. Assicurazione e dichiarazioni preliminari

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Somministrato si è reso disponibile a concludere il presente contratto sulla base dei dichiarati impegni del Somministrante di svolgere l'Attività sempre e solo:

a) utilizzando apparecchiature perfettamente idonee e conformi a tutti i requisiti di legge e della miglior tecnica e provvedendo al loro aggiornamento e perfetta manutenzione;

b) assicurando il più rigoroso rispetto della normativa di cui al D.P.R. 327/1980, in particolare, impiegando per il rifornimento e la manutenzione dei distributori personale munito dei requisiti ed attestati di cui al citato D.P.R.



4. Installazione dei distributori

4.1 I Distributori saranno installati, a esclusiva cura e spese del Somministrante, nei punti della Sede concordati tra le Parti e dopo che il Somministrante avrà accertato l'adeguatezza degli allacciamenti alle reti elettrica ed idrica (fermo restando che i relativi consumi resteranno a carico del Somministrato).

4.2 I Distributori saranno ricevuti dal Somministrato in deposito gratuito, essendo in ogni caso il Somministrato esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danneggiamenti, furti e quant'altro evento pregiudizievole per i Distributori ed ogni bene e materiale di proprietà del Somministrante introdotto nella Sede, da chiunque causati.

4.3 In relazione ad ogni Distributore installato, il Somministrante dovrà trasmettere al Somministrato copia della comunicazione prevista dall'art. 32 del D.P.R. 327/1980.



5. Rifornimento e manutenzione dei distributori

5.1 Il trasporto dei materiali di rifornimento e la attività di manutenzione dei Distributori, e le relative operazioni, dovranno essere effettuati dal Somministrante, nel rispetto del Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori.

5.2 In ogni caso il rifornimento e la manutenzione dei Distributori dovranno essere curati dal Somministrante nel più rigoroso rispetto delle norme in materia di igiene dei cibi e delle bevande e della sicurezza dei Distributori ed in modo da assicurare che i Distributori siano regolarmente e continuativamente funzionanti e che siano evitate lamentele e proteste dei dipendenti della Sede.



6. Comodato

6.1 Nell'ambito della autorizzazione di cui all'art. 2 del presente contratto, il Somministrato concede in comodato al Somministrante l'Immobile.

6.2 Il Somministrante si impegna, a proprie spese a completare la ristrutturazione e modifica dell'Immobile, in modo da renderlo idoneo all'uso di deposito di sostanze alimentari e bevande, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 327/80 ed ai sensi di ogni altra disposizione di legge in materia.

6.3 Il Somministrante si impegna a richiedere alle autorità competenti l'autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 327/80 ed ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per poter utilizzare l'Immobile quale deposito per sostanze alimentari e bevande. Copie di tali autorizzazioni dovranno essere consegnate dal Somministrante al Somministrato.

6.4 Sono a carico del Somministrante le spese di manutenzione ordinaria dell'Immobile, nonché le spese inerenti a tutte le operazioni di pulizia necessarie per mantenere l'Immobile nelle condizioni di igiene richieste dalle leggi applicabili in materia.

Sono a carico del Somministrato le altre spese di manutenzione straordinaria dell'Immobile.

6.5 Il Somministrante rinuncia a qualunque diritto per le innovazioni o modificazioni apportate all'Immobile ai sensi dell'art. 6.2. del presente contratto.

6.6 È esclusa ogni responsabilità del Somministrato per eventuali danni, a chiunque cagionati, derivanti dalle attività svolte nell'Immobile.

6.7 Il Somministrato potrà, in qualunque momento, ispezionare o fare ispezionare l'Immobile al fine di accertarne lo stato e la condizione.



7. Modalità di esecuzione del servizio

7.1 Il Somministrante potrà distribuire solo i Prodotti autorizzati e concordati con il Somministrato.

7.2 I Prodotti saranno posti in vendita dal Somministrante utilizzando come mezzo di pagamento da parte dei dipendenti del Somministrato apposite chiavi elettroniche, gettoni o tessere e praticando i prezzi indicati nell'Allegato C del presente contratto o quelli successivamente concordati dalle Parti per iscritto.



8. Accesso dei dipendenti del somministrante nella sede del Somministrato

8.1 L'accesso dei dipendenti del Somministrante - o di qualsiasi altro terzo incaricato dal Somministrante - per l'installazione, il rifornimento e la manutenzione dei Distributori sarà consentito a condizione che siano rigorosamente rispettate, da parte di questi, i regolamenti o le norme aziendali che disciplinano (e disciplineranno in futuro) la presenza di terzi all'interno della Sede e di ogni disposizione che potrà essere loro data dal Somministrato, tra l'altro, in merito a: orari d'accesso; comportamenti da tenere per la propria identificazione ed il controllo di merci ed automezzi di trasporto, il divieto di accedere a qualsiasi area che non sia autorizzata all'esecuzione della Attività.

Costituisce obbligo e responsabilità del Somministrante far sì che i propri dipendenti o autorizzati rispettino i regolamenti e le disposizioni di cui dinanzi.

8.2 Il Somministrante si obbliga a comunicare (e a tenere aggiornato) al Somministrato l'elenco del personale dipendente impiegato per l'installazione, rifornimento e manutenzione dei Distributori presso la Sede. Il Somministrante si impegna inoltre a mettere a disposizione del Somministrato, a semplice richiesta di questi, ogni documentazione atta ad attestare la regolare costituzione, vigenza ed applicazione dei rapporti di lavoro in corso con i propri dipendenti.

8.3 Il personale di cui sopra - che il Somministrante garantisce ed assicura al Somministrato essere professionalmente esperto ed informato dei rischi specifici connessi allo svolgimento della Attività, nonché dei rischi connessi al coordinamento tra la Attività e le attività di impresa svolte dal Somministrato all'interno della Sede - dovrà essere dal Somministrante specificamente informato del contenuto e delle disposizioni del Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori. A questo riguardo il Somministrato offrirà al Somministrante la collaborazione necessaria per assicurare la conoscenza ed il rispetto da parte del personale dipendente di cui sopra del Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori.



9. Sicurezza sul lavoro

9.1 Il Somministrante si obbliga a collaborare con il Somministrato nella predisposizione ed attuazione del Piano di Valutazione e del Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori, nonché a rispettare, nei minimi dettagli, tutte le obbligazioni inerenti alla sicurezza, all'igiene del lavoro, alla prevenzione incendi ed ecologia, nonché a farle rispettare al proprio personale dipendente.

9.2 Il Somministrato si riserva il diritto di recedere dal presente contratto entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, nel caso in cui non siano stati finalizzati il Piano di Valutazione ed il Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori, senza che da tale recesso possa sorgere alcuna sua responsabilità nei confronti del Somministrante.



10. Responsabilità ed assicurazioni

10.1 Per ogni e qualsiasi danno il Somministrante dovesse comunque causare, in relazione o connessione con l'esercizio dell'Attività, ai dipendenti del Somministrante, ai dipendenti del Somministrato, a terzi od a beni di proprietà dei predetti soggetti, il Somministrante si obbliga a tenere il Somministrato manlevato da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da chiunque avanzata.

10.2 Il Somministrante risarcirà inoltre al Somministrato tutti i danni causati a beni di proprietà del Somministrato.

10.3 Indipendentemente da quanto indicato negli articoli 10.1. e 10.2. del presente contratto, il Somministrante si impegna a coprire congruamente, con polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, tutti i rischi inerenti e connessi con l'esercizio della Attività. Copia della polizza dovrà essere inoltrata dal Somministrante al Somministrato, nei dieci giorni successivi alla data di sottoscrizione del presente contratto.



11. Validità

11.1 Fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo 11.2., il presente contratto è a tempo indeterminato e decorrerà dal giorno della sua sottoscrizione e ciascuna parte potrà recedere con semplice comunicazione scritta di preavviso di giorni 90.

11.2 Il presente contratto potrà essere risolto dal Somministrato, senza preavviso e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni, nel caso in cui il Somministrante:

a) violi le prescrizioni del Piano di valutazione e/o del Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori;

b) entro il non gli sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6.3. del presente contratto;

c) violi qualunque degli altri obblighi imposti dal presente contratto.



12. Obblighi successivi al recesso o alla risoluzione anticipata

12.1 In caso di recesso dal presente contratto ovvero in caso di risoluzione anticipata secondo il disposto del precedente articolo 11, il Somministrante si impegna, a proprie spese, a rilasciare l'Immobile ed a ritirare i Distributori installati nella Sede entro venti giorni dalla data di recesso o risoluzione. Il Somministrante inoltre dovrà rilasciare l'Immobile e ritirare i Distributori senza arrecare alcun disturbo allo svolgimento della attività del Somministrato.



13. Foro esclusivo

Di qualsiasi controversia, comunque connessa con quanto disposto dal presente contratto e che non potesse essere bonariamente definita, sarà esclusivamente competente a giudicare l'Autorità Giudiziaria del Foro di



14. Registrazione

Il presente contratto non viene registrato e tuttavia, ove sorgessero contestazioni l'onere della registrazione, tributi e simili faranno esclusivamente carico alla parte inadempiente.



Letto, approvato e sottoscritto a , il



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le seguenti clausole:

- art. 6.6 - Esclusione responsabilità per l'Immobile;

- art. 9 - Diritto Recesso;

- art. 10 - Responsabilità;

- art. 11 - Risoluzione;

- art. 12 - Obblighi successivi al recesso o alla risoluzione anticipata;

- art. 13 - Foro Esclusivo.



Letto, approvato e sottoscritto a , il

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome