Subaffitto i locali ?

Il contratto di sublocazione





Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

- , nato a , il , residente a , via , c.f. , di seguito indicato anche come sublocatore, da una parte;

- , nato a , il , residente a , via , c.f. , di seguito indicato anche come sublocatario o subconduttore, dall'altra parte;



premesso



- che in data è stato sottoscritto tra il sig. e la società , con sede in , c.f. , un regolare contratto di locazione dell'immobile sito in , via , contratto registrato a il ;

- che tale contratto prevede la facoltà per il locatario di nuovamente locare detto immobile;

- che l'autorizzazione a sublocare l'immobile è stata redatta per iscritto;



si conviene e si stipula quanto segue:



1) Il sig. concede in sublocazione al sig. , che accetta, l'immobile .

2) Tale sublocazione avrà durata dal al , per la durata prevista dal contratto di locazione.

3) Il canone relativo alla sublocazione dei locali è pari a euro (mensili), da versarsi anticipatamente entro

Il canone di locazione sarà riveduto ad ogni scadenza annuale in base alle variazioni dell'indice calcolato dall'ISTAT, assumendo come base l'indice del terzo mese anteriore al rinnovo annuale del contratto.

4) Il subconduttore dichiara che l'immobile si trova in ottimo stato di manutenzione e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato, a non sublocarlo e a non cedere a terzi il presente contratto di sublocazione.

5) Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione e/o delle spese accessorie, così come la violazione degli obblighi contrattuali in materia di uso della cosa locata e di ulteriore sublocazione, comporta di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa del subconduttore, col conseguente risarcimento del danno e corresponsione di quanto dovuto, oltre agli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

6) È proibito al subconduttore, senza preventivo consenso scritto del sublocatore, di far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, che non consentano in ogni momento il ripristino dei locali allo stato attuale.

7) L'immobile sublocato è ad esclusivo uso di , con divieto al subconduttore di mutare anche in parte e anche solo temporaneamente tale uso.

8) Il subconduttore è direttamente responsabile verso il sublocatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento d'acqua, fughe di gas, ecc..., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa sublocata. Il subconduttore è, infatti, costituito custode della cosa sublocata: a tal riguardo si impegna a contrarre e mantenere una adeguata garanzia incendio e rischi collegati, che assicuri il rischio della proprietà del fabbricato, accollandosi il relativo costo.

9) Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 cod. civ. sono a carico del subconduttore, così come ogni altra riflettente gli impianti ed i servizi; il sublocatore si sostituirà al subconduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamente, e il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato del deposito cauzionale di euro , che dovrà essere immediatamente reintegrato dal subconduttore.

10) Il sublocatore potrà eseguire riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere nessun indennizzo al subconduttore anche se questi, per effetto di essi, subisca incomodi per oltre giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 cod. civ.

11) Il subconduttore versa al sublocatore la somma di euro (euro ), da versarsi sul libretto bancario al portatore, intestato al subconduttore e da conservarsi a mano del sublocatore; gli interessi saranno accreditati al subconduttore. Tale cauzione sarà restituita a fine sublocazione solo dopo che tutti i locali siano stati riconsegnati nel termine stabilito e nelle condizioni come furono consegnati e tutti gli obblighi contrattuali adempiuti.

12) La somma depositata dal subconduttore in garanzia dei danni e accantonata come cauzione in conformità alle vigenti leggi non potrà mai essere imputata in conto canoni. A richiesta di una delle parti il deposito potrà/non potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.

13) Il subconduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso ed esenti da difetti che possano influire sulla salute.

14) Il sublocatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali subaffittati.

15) L'inadempienza da parte del sub conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.

16) Altre condizioni .

17) Il sublocatario dichiara di conoscere quanto previsto nel contratto di locazione tra e la società , in particolare tutti i patti e le condizioni previsti, che dichiara di accettare e si impegna a rispettare.

18) Il contratto di sublocazione si intende immediatamente risolto quando la società , proprietaria dell'immobile e locatore, intenderà sciolto il contratto di locazione tra la medesima società e il sig. In ogni caso verrà dato un preavviso di giorni a mezzo

19) Sono a carico del subconduttore l'imposta di bollo per il contratto di sublocazione e le quietanze, oltre all'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi.

20) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili.

21) La registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore/conduttore.





Letto, approvato e sottoscritto a , il



A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai punti 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, dichiarano di approvarle.



Letto, approvato e sottoscritto a , il

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome