I buoni pasto

Il contratto per il servizio “buoni pasto”



Oggetto: Offerta di servizio sostitutivo di mensa attraverso esercizi pubblici e mense convenzionati con la scrivente o gestite direttamente



In relazione a quanto in oggetto la scrivente Vi propone la seguente convenzione, che vorrete sottoscrivere in caso di accettazione:

1. La Cliente stipula la presente convenzione al fine di garantire un servizio mensa ai propri dipendenti. Tale servizio sarà reso dalla attraverso esercizi pubblici o mense convenzionate con la o tramite mense aziendali gestite direttamente dalla stessa. Tali mense ed esercizi saranno riconoscibili da apposite locandine con il marchio della affissi all'ingresso e/o alla cassa ed un elenco degli stessi sarà fornito semestralmente alla Cliente dalla .

2. La Cliente è tenuta a richiedere mensilmente - con preavviso di almeno giorni - il numero dei buoni pasto ad essa occorrenti indicando contestualmente il loro valore.

3. Sono a carico della Cliente, per un importo pari alla percentuale del % del valore dei buoni pasto ordinati, le spese sostenute dalla per l'organizzazione ed il corretto svolgimento del servizio, l'emissione e l'inoltro dei buoni pasto alla Cliente.

4. La Cliente, al momento della consegna dei buoni pasto, provvederà al pagamento di un importo pari al valore dei buoni pasto ordinati più la percentuale di cui al punto precedente.

5. La Cliente è tenuta a far osservare ai propri dipendenti le seguenti condizioni di utilizzazione dei buoni pasto, che essa stessa accetta:

- Il buono pasto dà diritto alla sola somministrazione di cibo e di bevande a favore dei soli dipendenti effettivamente in servizio, secondo tempi e modalità stabilite da disposizioni legali o contrattuali per l'erogazione del servizio di mensa aziendale.

- Il buono pasto non può essere utilizzato per somministrazioni aventi un valore inferiore a quello indicato e pertanto non dà diritto a resto in caso di mancata utilizzazione per l'intero valore.

- Resterà a carico del presentatore del Buono pasto l'eventuale differenza tra l'effettivo maggior prezzo dei cibi e delle bevande somministrati e il valore del Buono pasto.

6. La garantirà, con riferimento ai periodi mensili per i quali avrà ricevuto gli ordinativi dei buoni pasto, il servizio mensa per i dipendenti della Cliente come previsto al N. 1, impegnandosi alla consegna anticipata dei buoni pasto rispetto al mese di riferimento.

7. La verificherà la qualità del servizio reso dalle proprie mense o dagli esercizi convenzionati affinché il servizio stesso sia effettivamente di valore almeno pari al valore facciale del buono pasto.

8. La potrà interrompere a propria discrezione l'invio dei buoni pasto, risolvendo la convenzione con effetto immediato, qualora la Cliente non paghi i buoni pasto alla consegna.

9. La Convenzione avrà efficacia dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui la presente lettera, firmata per accettazione, perverrà alla unitamente al primo tempestivo ordine di buoni pasto.

La convenzione stessa potrà essere disdettata da ciascuna delle parti con preavviso di almeno un mese con comunicazione a mezzo raccomandata a.r.

10. La non assume responsabilità in merito a fatti, comportamenti e/o omissioni dei gestori degli esercizi convenzionati, nell'ambito della presentazione del servizio sostitutivo di mensa.

11. La garantisce la Cliente da eventuali pretese economiche dei gestori degli esercizi convenzionati, fino alla concorrenza del valore dei buoni pasto utilizzati.

12. Per ogni qualsiasi controversia in relazione alla presente convenzione sarà competente a decidere in via esclusiva il Foro di .



Distinti saluti



Per approvazione specifica dei punti numero 5-8-9-10-11-12, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c.

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome