Introduzione alla sicurezza alimentare

Libro bianco sulla sicurezza alimentare



Libro bianco sulla sicurezza alimentare



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1) OBIETTIVO

Descrivere un insieme di azioni necessarie a completare e modernizzare la legislazione dell'Unione europea in materia di alimentazione, per renderla più coerente, più comprensibile e più elastica, per consentire una sua migliore applicazione e per apportare maggior trasparenza ai consumatori. Garantire un alto grado di sicurezza alimentare.



2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Libro bianco sulla sicurezza alimentare del 12 gennaio 2000



3) CONTENUTO

1. Una serie di crisi riguardanti l'alimentazione umana e animale (BSE, diossina,...) ha messo in evidenza le carenze nella concezione e nell'applicazione della regolamentazione alimentare in seno all'Unione europea. Questa situazione ha stimolato la Commissione a includere la promozione di un alto livello di sicurezza alimentare tra le sue priorità politiche per i prossimi anni. Come sottolineato dal Consiglio europeo, riunitosi ad Helsinki nel dicembre 1999, occorre in particolare migliorare le norme di qualità e rafforzare i sistemi di controllo su tutta la catena alimentare, dall'azienda agricola al consumatore.



2. Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare costituisce un elemento essenziale in questa strategia. La Commissione propone un insieme di misure che consentono di organizzare la sicurezza alimentare in modo più coordinato e integrato, comprendente soprattutto:



la creazione di un'Autorità alimentare europea autonoma, incaricata di elaborare pareri scientifici indipendenti su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza alimentare, alla gestione di sistemi di allarme rapido e alla comunicazione dei rischi;

un quadro giuridico migliorato che copra tutti gli aspetti connessi con i prodotti alimentari, "dalla fattoria alla tavola";

sistemi di controllo più armonizzati a livello nazionale;

un dialogo con i consumatori e le altre parti coinvolte.

3. Prima di presentare questi quattro aspetti in modo più particolareggiato, la Commissione formula i principi generali sui quali dovrebbe vertere la politica europea in materia di sicurezza alimentare:



una strategia globale, integrata, che si applica a tutta la catena alimentare;

una definizione chiara dei ruoli di tutte le parti coinvolte nella catena alimentare (produttori di alimenti per animali, operatori agricoli e operatori del settore alimentare, gli Stati membri, la Commissione, i consumatori);

la rintracciabilità degli alimenti destinati agli esseri umani e agli animali e dei loro ingredienti;

la coerenza, l'efficacia e il dinamismo della politica alimentare;

l'analisi dei rischi (compresa la valutazione, la gestione e la comunicazione dei rischi);

l'indipendenza, l'eccellenza e la trasparenza dei pareri scientifici;

l'applicazione del principio di precauzione nella gestione dei rischi.

Autorità alimentare europea



4. Nel processo di analisi dei rischi, la raccolta, l'analisi e la comunicazione delle informazioni sui rischi potenziali nell'alimentazione umana e animale svolgono un ruolo particolarmente significativo.

E' opportuno quindi apportare miglioramenti in materia di controllo e di sorveglianza, del sistema di allarme rapido, della ricerca in materia di sicurezza alimentare, della collaborazione scientifica, dell'appoggio analitico e della formulazione di pareri scientifici e garantire un'informazione rapida e facilmente accessibile ai consumatori.



5. Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione prevede la creazione di un'Autorità alimentare europea autonoma, incaricata della valutazione scientifica e della comunicazione, in stretta collaborazione con le agenzie e le istituzioni scientifiche nazionali. Questa Autorità dovrebbe diventare il punto di riferimento scientifico per l'insieme dell'Unione in materia di sicurezza alimentare.

Essa formulerà pareri scientifici, raccoglierà e analizzerà le informazioni necessarie, reagirà alle crisi e comunicherà con i consumatori, facendo prova del livello più elevato di autonomia, di eccellenza scientifica e di trasparenza.



6. A differenza dei compiti di valutazione e di comunicazione dei rischi, la terza componente del processo di analisi dei rischi, la gestione dei rischi, chiede un'azione legislativa e quindi decisioni politiche basate non solo su elementi scientifici ma anche su una valutazione più ampia dei desiderata delle esigenze della società. Essa necessita anche di un controllo dell'applicazione della legislazione da parte degli Stati membri, una funzione che è attualmente assicurata dalla Commissione in quanto garante dei trattati.



7. Il trasferimento di tali poteri di legislazione e di controllo all'Autorità alimentare comporterebbe una diluizione ingiustificata della responsabilità democratica. Si auspica quindi che la funzione di gestione dei rischi continui a essere svolta dalle istituzioni europee e non dall'Autorità alimentare.



Nuovo quadro giuridico



8. Malgrado l'esistenza di un' ampia legislazione in grado di coprire sia la produzione primaria di prodotti agricoli sia la produzione industriale di preparati alimentari, i mezzi previsti per reagire a situazioni specifiche conoscono ampie divergenze. Un'altra debolezza del sistema risiede nell'assenza di un impegno chiaro di tutte le parti interessate a fornire rapidamente l'allarme su un rischio potenziale, il che comporta una reazione reattiva piuttosto che proattiva dell'Unione rispetto alle crisi alimentari.



9. La Commissione prevede di porre rimedio a questa situazione proponendo un insieme coerente e trasparente di norme in materia di sicurezza alimentare. Tali norme avranno lo scopo di definire i principi comuni della legislazione alimentare, di istituire la sicurezza alimentare come principale obiettivo del diritto comunitario in materia di alimentazione e di fornire il quadro generale per i settori non coperti da norme armonizzate specifiche.



10. Il nuovo quadro giuridico proposto riguarderà i vari aspetti della catena alimentare:



gli alimenti per animali:

l'impiego di materiali e di prodotti specifici nell'alimentazione animale; la valutazione, l'autorizzazione e l'etichettatura degli alimenti per animali; l'approvazione degli impianti di produzione d'alimenti per animali e le misure di controllo; la creazione di un sistema di allarme rapido;

la salute e il benessere degli animali:

il rafforzamento della lotta contro le zoonosi, l'ESB e altre encefalopatie spongiformi trasmissibili, l'integrazione dei problemi di benessere degli animali nella politica alimentare;

l'igiene delle derrate alimentari:

il rifacimento di tutte le disposizioni giuridiche esistenti per garantire coerenza e chiarezza nell'insieme della catena di produzione alimentare;

i limiti di contaminanti e di residui di pesticidi e di farmaci veterinari negli alimenti;

l'autorizzazione e l'etichettatura dei nuovi alimenti;

gli additivi, gli aromi, l'imballaggio e la ionizzazione delle derrate alimentari;

la possibilità di adottare misure di salvaguardia nelle situazioni di urgenza;

il processo di decisione in materia di alimentazione (quest'ultimo dovrà essere razionalizzato e semplificato per garantirne rapidità e trasparenza).

Controlli



11. La Commissione prevede una ristrutturazione esauriente delle disposizioni in materia di controllo, per garantire che tutte le maglie della catena di produzione alimentare possano formare oggetto di controlli effettivi.



12. Benché la responsabilità primaria per il rispetto delle disposizioni legislative spetti attualmente agli operatori economici, le autorità nazionali sono incaricate di vegliare al rispetto delle norme di sicurezza da parte degli operatori.



13. Controlli e ispezioni effettuate dalla Commissione, in collaborazione con l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), hanno messo in evidenza lacune nei sistemi nazionali di controllo.



14. La Commissione ritiene che la concezione di sistemi di controllo armonizzati a livello europeo potrebbe contribuire a un rafforzamento dell'omogeneità e della qualità dei controlli.

Essa propone perciò la definizione di un quadro comunitario per i sistemi di controllo nazionali, comprendente tre elementi di base: la definizione di criteri operativi su scala comunitaria, la formulazione di orientamenti comunitari in materia di controllo e una migliore collaborazione amministrativa nella concezione e nella gestione dei sistemi di controllo.



15. La Commissione si chiede anche se deve avere competenze supplementari, in appoggio alle procedure d'infrazione in corso, quando i controlli rivelano un mancato rispetto significativo delle disposizioni comunitarie.



Informazione dei consumatori



16. La comunicazione dei rischi dovrebbe essere interattiva e implicare un dialogo e un ritorno di informazioni di tutti gli interessati. Ciascuna fase di presa di decisione dovrebbe essere totalmente trasparente.



17. Le preoccupazioni dei consumatori dovrebbero essere prese in considerazione:



consultando il grande pubblico su tutti gli aspetti di sicurezza alimentare;

fornendo un quadro di discussione tra gli esperti scientifici e i consumatori;

facilitando il dialogo transnazionale tra i consumatori su scala europea e mondiale.

18. La Commissione preconizza una strategia sempre più proattiva per la comunicazione dei rischi inevitabili per i gruppi più vulnerabili (donne incinte, bambini, anziani, persone colpite da immunodeficienza,...).



19. Norme vincolanti in materia di etichettatura dovrebbero consentire ai consumatori di scegliere i generi alimentari con consapevolezza.

Oltre alla codificazione della direttiva relativa all'etichettatura, la Commissione intende vedere un'estensione dell'obbligo di citare i componenti di un prodotto alimentare a tutti i suoi ingredienti (e non solo a quelli che costituiscono almeno il 25 % del prodotto finale).



20. La Commissione esaminerà anche la possibilità d'introdurre nel diritto comunitario disposizioni specifiche relative alle "informazioni funzionali" (ad esempio gli effetti benefici di un alimento sulle funzioni corporali normali) e le "informazioni nutritive" (che descrivono ad esempio la presenza, l'assenza o il livello nutritivo contenuto in un alimento o il suo valore rispetto a prodotti alimentari analoghi), comprese vie di ricorso adeguate.



21. L'informazione dei consumatori dovrebbe estendersi al di là della composizione biologica, chimica e fisica degli alimenti, coprendone anche il valore nutritivo. La Commissione presenterà proposte volte a stabilire criteri per gli alimenti dietetici, gli integratori alimentari e gli alimenti arricchiti.



Dimensione internazionale



22. Gli alimenti destinati all'uomo e gli alimenti per animali, importati, devono soddisfare esigenze sanitarie per lo meno equivalenti a quelle applicabili alla produzione interna della Comunità.



23. Il livello di sicurezza per i prodotti esportati dalla Comunità dovrebbe essere almeno equivalente a quello richiesto per i prodotti immessi sul mercato nella Comunità.



24. Nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), la Comunità dovrà perseguire le sue iniziative volte a stabilire norme internazionali che consentano ai paesi membri di mantenere livelli elevati di sanità pubblica in materia di sicurezza alimentare.



25. La Commissione valuterà anche la possibilità di concludere nuovi accordi bilaterali con paesi terzi relativi al riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie. Essa preconizza anche il proseguimento delle trattative d'accordo con i paesi vicini (Norvegia, Svizzera, Andorra) e sottolinea l'importanza dell'approvazione dell'acquis comunitario in materia, da parte dei paesi candidati.



Piano d'azione



26. Un piano d'azione in materia di sicurezza alimentare, allegato al Libro bianco, stabilisce l'elenco delle ottantaquattro proposte legislative che dovrebbero essere approvate entro la fine del 2002 per dar seguito al Libro bianco e il calendario corrispondente.



4) SCADENZA FISSATA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NEGLI STATI MEMBRI

Non applicabile



5) DATA DI ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

Non applicabile



6) RIFERIMENTI

COM (719) def.

Non ancora pubblicato



7) ALTRI LAVORI

8) MISURE DI APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE



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