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Quanto paghi se accendi la radio

Gestione –

La tutela dei diritti d’autore è esercitata in Italia dalla Siae, ente cui è demandato il compito di raccogliere i proventi dall’utilizzo dei brani musicali. Per diffondere musica d’ambiente, i gestori devono chiedere autorizzazione alla Siae.

Pago la Siae o non la pago? Puntuale, ogni anno, torna il tormentone. Considerato dai più come l'ennesimo, inutile balzello, l'abbonamento alla Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) va sottoscritto da chiunque intenda diffondere musica nel proprio locale.
«Altrimenti si rischia grosso - ammonisce l'avvocato Paolo Binaschi, esperto in diritto d'autore -. Chi abusivamente diffonde musica in pubblico è punito con sanzioni amministrative e penali». Ai sensi dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 il fatto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 euro a 15.493 euro».

Il raggio d'azione della Siae
Ma andiamo con ordine. Che cos'è la Siae? «La Siae è un ente pubblico economico che esercita in via esclusiva l'attività di mandatario che le viene conferita in relazione alla tutela del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, comprese quindi quelle che appartengono alla musica - spiega Binaschi -. Il compito principale della Siae si articola in tre fasi: la concessione per conto e nell'interesse degli aventi diritto (autori ed editori, ndr), di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione di opere tutelate; la percezione di proventi derivanti da tali licenze e autorizzazioni; la ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto medesimi. Ai sensi della legge 633/1941 ogni volta che un'opera musicale è rappresentata in pubblico, eseguita, diffusa, riprodotta, l'autore ha diritto a esigere un compenso in relazione al suo utilizzo. Ne consegue che, quando un brano musicale che rientra nel repertorio Siae è eseguito in pubblico dal vivo o diffuso mediante apparecchi tv, radioriceventi, filodiffusione e simili, va chiesta preventiva autorizzazione e devono essere pagati i relativi diritti».
Al riguardo va fatta un'ulteriore precisazione: le pubbliche esecuzioni includono sia i casi in cui i brani musicali siano eseguiti dietro pagamento del pubblico sia gratuitamente.
E non esistono scappatoie, a meno di ricorrere a brani non coperti dal diritto d'autore (copyleft o no copyright) ovvero a brani di autori morti da oltre settanta anni (tale è la durata dei diritti d'autore in Italia), purché non siano stati composti con la collaborazione di altri coautori ancora tutelati e non siano eseguiti in una versione rielaborata da un compositore ancora tutelato.

La diffusione della musica nei pubblici esercizi
Per il trattamento tariffario vi sono tre grandi categorie di pubbliche esecuzioni: gli spettacoli (concerti, festival e rassegne musicali, esecuzioni di bande, di cori ecc.), gli intrattenimenti (trattenimenti musicali danzanti, piano bar) e la musica d'ambiente. In questo ultimo caso la musica è utilizzata come aggiunta ambientale ai servizi resi, per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti o del pubblico. Si tratta della diffusione della musica in esercizi pubblici, commerciali, alberghi, villaggi turistici, circoli ricreativi, sale d'attesa ecc., con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri ecc.
La tariffa applicata, in genere, consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che tengono conto del tipo di apparecchio utilizzato e della categoria del locale in cui viene diffusa la musica. E sebbene la categoria non sia più riportata sulle nuove licenze, ai fini del trattamento tariffario si ritengono ancora validi i parametri individuati dal D.M. 22 luglio 1977: così un bar ubicato in zona centrale (1ª categoria) che voglia diffondere musica attraverso la radio pagherà per il 2009 un forfait di 90 euro (fatti salvi gli accordi con le associazioni di categoria) che diventano 262,10 per la diffusione di musica attraverso lettori cd o filodiffusione. La sottoscrizione dell'abbonamento va effettuata presso le strutture Siae competenti per il territorio.

Prova l’energy drink per i mix analcolici

Le bevande energetiche hanno guadagnato un posto privilegiato nella miscelazione. Non solo in quella alcolica. Qui trovate ricette realizzate da mani esperte, che danno la giusta carica

Gli energy drink sono i compagni fedeli di chi vuole ricaricare le pile. Sono bevande democratiche, trasversali: accompagnano il camionista durante i viaggi, sostengono il manager nei momenti difficili, danno energia per una notte in discoteca.
A concorrere alla loro popolarità sono state promesse precise. “Mette le ali”, come recita lo spot del leader di mercato Red Bull, bevanda energetica presente in 148 Paesi del mondo, che solo nell’ultimo anno ha venduto 3,5 miliardi di lattine. E proprio Red Bull prenderemo come riferimento per raccontare il mondo delle bevande energetiche. Gli energy drink sono diventate tra le bevande più gettonate nei locali diurni e notturni. Chi frequenta la notte sa che discobar e club sono invasi da lattine energetiche. Merito anche del successo riscosso nella miscelazione. Long drink come il Vodka Red Bull (detto “apri gli occhi”) o il JägerBomb, sono diventati molto popolari. Sulle pagine del database di ricette Drinknation.com abbiamo contato 257 cocktail a base di Red Bull, dal romantico Angel’s Blue Eyes, passando per il “genere classico” con il Mai Tai Red Bull, al galvanizzante Vitamin C, fino al focoso Zippy. Oltre a queste miscele alcoliche, più e meno note, esistono diverse alternative analcoliche: bevande dolci, frizzanti particolarmente adatte a un pubblico giovane e al gentil sesso.
Abbiamo raccolto alcuni interessanti consigli da bartender che hanno costruito, partendo dagli energy drink, gustose miscele analcoliche. È il caso di Leonardo Leuci, globetrotter del cocktail, ora alla guida del banco del romano Friend’s a Trastevere. Suo è il Sangria Red Bull, pestato di arance, con lime, mela a cubetti, fragole, ananas. A questa base si aggiunge succo di cranberry, che col suo accento amarognolo mette equilibrio al mix. Infine si completa con ghiaccio e Red Bull. Sul gioco del contrasto dolce-amaro gioca anche il Mediterranean Red Bull, frullato di fragole e basilico, da versare in un tumbler con cranberry, ghiaccio e Red Bull.

Abbinamenti analcolici possibili

Il discorso vale anche per gli abbinamenti. Gli energy drink dal sapore di frutti rossi si accompagnano bene anche con altri sodati. «Le bevande con aroma di arancio si sposano con il succo di mirtillo rosso americano, se si vuole giocare sui contrasti, o con il lime se si preferisce la “simpatia” tra gli ingredienti», spiega Matteo Melara in forza all’Art Cafè di Milano. Nel suo locale, frequentato da turisti e studenti della vicina Accademia di Belle Arti, propone Purple Rain Bull, un pestato di arancio, lime a cui aggiunge ghiaccio spezzettato e Red Bull. Una delle proposte più nuove l’abbiamo scovata nella capitale, dove Pierfrancesco Mazza del H20 ha creato un Bloody Mary energetico (Bloody Bull), molto adatto al pubblico femminile. Con tecnica “build” si versa nel tumbler mezza oncia di succo di limone, un pizzico di sale, un pizzico di pepe, alcune gocce di Tabasco (ma non di Worchester), 2 once di succo di pomodoro. Infine va completato con Red Bull.

Vino, la ripresa arriverà nel secondo semestre 2009

Settori –

I mercati asiatici, sottolinea un’indagine del Centro studi Vinitaly, rappresentano un’opportunità per le cantine italiane

Le aziende vitivinicole italiane scommettono su una seconda parte dell'anno positiva: è quanto emerge da un sondaggio condotto da winenews.it e Confagricoltura su 50 tra le più importanti imprese del settore. Il 53% delle aziende interpellate si dichiara ottimista rispetto a quanto avverrà nella seconda parte del 2009, contro un 47% che, complice una oggettiva difficoltà di inizio anno, dichiara che il futuro resta di difficile decifrazione e mantiene un atteggiamento sostanzialmente prudente.
 
Il sondaggio

Per quanto riguarda invece l'andamento degli affari nel primo trimestre del 2009, il 62% delle aziende intervistate lamenta un decremento del fatturato, il 23% segnala un pareggio e il 15% un aumento, segno evidente che la crisi fa sentire i suoi effetti anche sul comparto vitivinicolo. Il 2009 resta comunque un anno di non facile previsione, dove, il dato più certo è una generalizzata instabilità dei mercati più maturi: per fronteggiare questa criticità economica, le imprese italiane dovranno scommettere sugli emergenti paesi asiatici.

Il mercato indiano
L'India, in particolare, rappresenta uno dei mercati con le maggiori potenzialità: secondo alcuni dati elaborati dal Centro studi Vinitaly di VeronaFiere, il consumo di vino medio pro-capite degli indiani è appena di un cucchiaio l'anno. Ma se si considera che nel subcontinente vivono 1,1 miliardi di persone, delle quali il 70% al di sotto dei 35 anni, è evidente come questo gigantesco paese offra grandi opportunità per le aziende vitivinicole occidentali. Che il mercato indiano sia sempre più strategico lo confermano le cifre: il valore delle bevande alcoliche consumate in India si appresta a raggiungere le undici cifre (attualmente vale 9 miliardi di euro). Il mercato indiano è però oggi fortemente centrato su birra e superalcolici; nel 2008 gli indiani hanno consumato 1 milione e 100 mila casse di vino, 220 mila delle quali d'importazione.

I consumi in crescita
I consumi crescano però stabilmente del 20% l'anno, con preferenza verso i bianchi aromatici, in grado di sposarsi con la speziata cucina del subcontinente. E un recente rapporto, pubblicato da Jbc, prevede che nel 2015 si arriverà a un mercato di 4 milioni di casse, di cui 600 mila (equivalenti a oltre 7 milioni di bottiglie) provenienti dall'estero. La diffusione della cultura del vino nel gigante asiatico è anche favorita dal fenomeno del “Reverse Braindrain”: si tratta del ritorno in patria dei professionisti indiani emigrati, che portano con sé nuova ricchezza e stili di consumo occidentali. Un recente articolo dell'Hindustan Times ha stimato che nei prossimi 3/5 anni faranno ritorno in patria oltre 100 mila indiani.

Le prospettive di Singapore
Un altro mercato asiatico con buone prospettive è Singapore: attualmente l'import vinicolo è appannaggio di Francia (75,9%) e Australia (11%), ma i vini italiani, che oggi rappresentano appena il 2,3% del totale, possono aspirare a traguardi importanti. Le importazioni di vino dal nostro Paese nel 2007 ammontavano a 287,2 milioni di euro e il tasso di crescita registrato negli ultimi anni è stato del 6%. L'Italia è invece leader nel settore dei vermouth e di altri vini aromatizzati, con il 53,3% del mercato, davanti al Regno Unito che detiene il 38,7%.

La Corea del Sud
Anche la Corea del Sud, a partire dalle Olimpiadi di Seul del 1988, è diventata un importante mercato per il vino occidentale. Le importazioni dall’Italia durante i primi undici mesi del 2008 sono aumentate del 30%, registrando la più alta crescita fra i principali paesi fornitori. La quota di mercato italiana è ora superiore al 14,3%, dato che ci pone subito alle spalle della Francia (39,8%) e del Cile (17,3%). In valore le importazioni di vini italiani in Corea sono cresciute di venti volte nell’ultimo decennio.

Bargiornale aprile 2009

Archivio copertine Horeca –

localicase history13 Annabella Caffè al Demetrio by Viscontidi      Pavia.Oltre due secoli di storia e quasi non sentirli16 Sandwich Store di Milano. Nuovi rituali nella      boutique del sandwich20 Gelateria di Piazza di San Gimignano.Marchio       registrato, sprint per gli affari dal mondo26 La cucina d’avanguardia che ispira il bartender28 Oggetti inusuali per il banco30 Xai Xai, Manhattan. Calici sudafricani a New…

locali
case history
13 Annabella Caffè al Demetrio by Viscontidi
     Pavia.Oltre due secoli di storia e quasi non sentirli
16 Sandwich Store di Milano. Nuovi rituali nella
     boutique del sandwich
20 Gelateria di Piazza di San Gimignano.Marchio
      registrato, sprint per gli affari
dal mondo
26 La cucina d’avanguardia che ispira il bartender
28 Oggetti inusuali per il banco
30 Xai Xai, Manhattan. Calici sudafricani a New York
tendenze e progetti
34 Quelli dei bar temporanei
tecnologia
36 Guerra degli asciugamani
42 Effetti speciali con la luce a Led
giochi e scommesse
46 Allibratori esteri, occhio!
attività
50 Stop all’abuso, non all’alcol
56 Più che scoraggiare i consumi di alcol, bisogna
     informare i giovani su limiti e rischi. L’opinione di
     Attilio Giacosa, medico
58 Più informazione e maggiori controlli. Intervista a
     Antonio Flamini, vicepresidente Silb, e a Lamberto
     Vallarino Gancia, presidente Federvini
62 Vince il senso della misura
66 Qui si beve responsabilmente
70 Liberalizzare con senno per aiutare i consumi
la dispensa del gastronauta
76 Basta con le abbuffate da happy hour, sì ai banchi
     d’assaggi di qualità
layout
78 Tutto in vista nel bar di domani
il cliente misterioso
80 Più cortesia e qualità non guasterebbero
protagonisti
82 Carmelo Sciampagna della Pasticceria Veneto
     (Bs). L’arte nobile di fare i dolci
professione
norme&fisco
85 Chi serve un ubriaco è punito duramente
86 Tariffe ridottte sui diritti fonografici per i bar che  
      diffondono musica
88 Serve un cameriere per il weekend? Si può
      ricorrere al lavoro accessorio
92 Le nuove regole degli Internet point
94 Olio extravergine, cambia l’etichetta
95 Riscuotere i crediti all’estero
96 Rosso sul conto corrente, da oggi è meno costoso
formazione
98 Impara l’arte e usala subito
100 Per una pubblicità efficace, servono idee non
       grandi budget
gestione
102 Il cliente insoddisfatto può diventare un cliente
       fedele
food&drink
rassegne
104 Bevande a tutta frutta per ogni occasione.
        Rassegna di bevande
salutistiche, energizzanti o
        senza zucchero
108 Annata 2008, i bianchi esordiscono sul banco.
       Bianchi beverini
da mescita al bar
110 La carta delle birre si rinnova con crude, bio e
       premium. Da
Pianeta Birra, le novità
114 Acqua tonica, le possibili aromatizzazioni
ricettario
117 Local, light e low cost. È il panino virtuoso
118 Prova l'energy drink per i mix analcolici
vini al bar
119 Tappi, tante ottime alternative al sughero
letti al bar
120 A cercare il nuovo per forza si rischia di creare
       locali chimera
drink da raccontare
123 Alziamo il sipario, c’è il Caruso
birra & co.
124 Dessert con le specialità morbide
imprese&mercati
zoom
126 È l’alta gamma il faro degli spirit
130 Colazioni gluten free, campo da esplorare
132 Ancora poca cultura in Italia sulle acque
        aromatizzate
aziende
133 Coca-Cola taglia i prezzi
135 Val d’Oca, giro d’Italia in 11 tappe
distribuzione
136 Scatenare l’impulso, affare strategico
138 Cateringross. Oggi cucina il grossista giù il
        cappello
139 La forza benefica delle acque
agenda
140 Appuntamenti, tour, eventi, fiere per i
       professionisti del bar
annunci
142 Domanda e offerta lavoro e attività
indirizzi
144 Aziende e personaggi in questo numero

Extravergine, si cambia

Documenti –

Testo integrale del Regolamento n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva

REGOLAMENTO (CE) N. 182/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio
di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre
2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM), in particolare l'articolo 113, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 121, lettera a), in combinato disposto
con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno chiarire che la denominazione di vendita
degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva deve corrispondere
a una delle denominazioni fissate dall'organizzazione
comune dei mercati agricoli. Informazioni supplementari
su ciascuna delle categorie di olio definite
devono inoltre figurare sull'etichetta, anche se non necessariamente
in prossimità della denominazione di vendita
del prodotto. Per i prodotti contenenti olio di oliva non
devono essere prescritte né l'indicazione in etichetta della
denominazione né, di conseguenza, informazioni supplementari.

(2) Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione reca disposizioni in merito all'indicazione facoltativa dell'origine
sull'etichetta degli oli di oliva benché lo scopo
perseguito fosse l'indicazione obbligatoria dell'origine sull'etichetta
per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di
oliva vergine, per tener conto del fatto che, a motivo
degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o
di taglio, tali oli possono presentare qualità e sapore
notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica.
Le disposizioni facoltative applicate finora si sono
rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano
fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini a
questo riguardo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare ha introdotto nel 2002 norme
in materia di tracciabilità applicabili dal 1o gennaio
2005. Sulla base dell'esperienza acquisita in questo
campo dagli operatori e dalle amministrazioni è possibile
rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta
per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine.

(3) Nella Comunità, una parte significativa degli oli di oliva
vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli
originari di vari Stati membri e paesi terzi. Occorre prevedere
disposizioni semplici per l'indicazione dell'origine
sull'etichetta delle suddette miscele. Tali disposizioni semplificate
consentiranno di abolire le norme precedenti
relative all'indicazione in etichetta dell'«origine predominante
», che risultavano complesse da applicare, difficili da
controllare e potenzialmente fuorvianti.

(4) Alcuni termini che descrivono le caratteristiche organolettiche
relative al gusto e/o all'odore degli oli di oliva
vergini ed extra vergini sono stati recentemente definiti
dal Consiglio oleicolo internazionale (COI) nel suo metodo
riveduto per la valutazione organolettica degli oli di
oliva vergini. L'utilizzo di tali termini sull'etichetta degli
oli di oliva vergini ed extra vergini va riservato agli oli
sottoposti a valutazione in base al corrispondente metodo
di analisi. Occorre prevedere disposizioni transitorie
per gli operatori che si avvalgono attualmente dei termini
riservati.

(5) Diversi Stati membri hanno mantenuto disposizioni nazionali
che vietano la produzione di miscele di olio di
oliva con altri oli di semi per il consumo interno, al fine
di preservare le loro tradizioni e una certa qualità di
produzione a livello nazionale. Le disposizioni del regolamento
(CE) n. 1019/2002 non si applicano al tonno e
alle sardine, che rientrano nel campo di applicazione
rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1536/92 del
Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni
di commercializzazione per le conserve di tonno e
di palamita e del regolamento (CEE) n. 2136/89 del
Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni
di commercializzazione per le conserve di sardine. Per motivi di chiarezza è opportuno che tali
aspetti siano chiaramente menzionati nel regolamento
(CE) n. 1019/2002.

(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento
(CE) n. 1019/2002.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l'organizzazione
comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è modificato come segue: 
1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e
del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, il presente
regolamento stabilisce le norme di commercializzazione
per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli
di oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere
a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento
(CE) n. 1234/2007. 

2) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) prima del primo comma, è inserito il seguente comma:
«Le denominazioni in conformità all'articolo 118 del regolamento
(CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione
di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
punto 1), della direttiva 2000/13/CE.»;

b) al primo comma, che diventa il secondo comma, la frase
introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre
alla denominazione di cui al primo comma, ma non
necessariamente in prossimità di essa, reca in caratteri
chiari e indelebili l'informazione seguente sulla categoria
di olio:»;

3) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti
primo e secondo comma:
«La designazione dell'origine figura sull'etichetta per l'olio
extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine di cui
all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento
(CE) n. 1234/2007.
La designazione dell'origine non figura sull'etichetta per i
prodotti definiti all'allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento
(CE) n. 1234/2007.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le designazioni dell'origine di cui al paragrafo 1
comprendono unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle
disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro
o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro,
alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi;
oppure,
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità
alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno
Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture,
a seconda dei casi:

i) “miscela di oli di oliva comunitari” oppure un
riferimento alla Comunità;

ii) “miscela di oli di oliva non comunitari” oppure un
riferimento all'origine non comunitaria;

iii) “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”
oppure un riferimento all'origine comunitaria
e non comunitaria, oppure;

c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione
geografica protetta ai sensi del regolamento
(CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del
relativo disciplinare di produzione.»;

c) il paragrafo 6 è soppresso;
4) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative
al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente
per gli oli extra vergini di oliva e gli oli di
oliva vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto
3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare
sull'etichetta unicamente se sono fondati sui risultati
di una valutazione effettuata secondo il metodo
previsto all'allegato XII del regolamento (CEE) n.
2568/91.»;

b) è aggiunto il seguente secondo comma:
«I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione
è stata presentata entro e non oltre il 1o marzo
2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui
all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n.
2568/91 possono non essere conformi ai requisiti dell'articolo
5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002
fino al 1o novembre 2011.»;

5) l'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:
«Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro
territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali
di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia
essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro
territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri
paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette
miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato
membro o dell'esportazione.»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ad eccezione del tonno all'olio di oliva di cui al regolamento
(CEE) n. 1536/92 del Consiglio e delle sardine
all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89
del Consiglio, se la presenza di oli di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto
alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del
presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori
della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini
o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto
alimentare è seguita direttamente dall'indicazione
della percentuale di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
del presente regolamento rispetto al peso netto totale del
prodotto alimentare;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le denominazioni di cui all'articolo 3, primo
comma, possono essere sostituite dai termini “olio di
oliva” sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2
del presente articolo.
Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i
termini “olio di oliva” sono sostituiti dai termini “olio di
sansa di oliva”»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Le informazioni di cui all'articolo 3, secondo
comma, possono non figurare sull'etichetta dei prodotti
di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

6) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla
seguente:
«b) da un'organizzazione di operatori dello Stato membro
prevista all'articolo 125 del regolamento (CE) n.
1234/2007;»

7) all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6,
gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di
riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento
sono situati sul loro territorio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

In deroga al secondo comma, i prodotti legalmente fabbricati ed
etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità
e immessi in libera pratica anteriormente al 1o luglio 2009
possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle
scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

Stop all’abuso, non all’alcol

Inchiesta –

La cultura del bere responsabilmente è il primo strumento di lotta agli abusi. I divieti indiscriminati rischiano invece di mettere in ginocchio un intero settore

Prodotti d’impulso, un affare strategico

Distribuzione –

Intervista a Stefano Raffaglio, direttore commerciale di Dolcitalia, realtà di primo livello nella distribuzione di prodotti d’impulso dolciari e beverage

Locandine, folder, campagne promozionali di prodotti stagionali e 16mila referenze per il bar. Ma non basta: il futuro sarà on-line. Ne è convinto Stefano Raffaglio, direttore commerciale di Dolcitalia, realtà di primo livello nella distribuzione di prodotti d'impulso dolciari e beverage. Dolcitalia riunisce duecento imprenditori che distribuiscono 140 marchi in oltre 200mila esercizi, di cui 100mila bar e 30mila negozi alimentari.
Tutti insieme, rappresentano un giro d'affari di 380 milioni, pari al 30% del mercato all'ingrosso del settore. Da pochi giorni gli associati hanno a disposizione un nuovo servizio in rete, Promoflash, che promette meraviglie: «Vogliamo cominciare a utilizzare Internet come strumento di lavoro - spiega Stefano Raffaglio, direttore commerciale di Dolcitalia -. La propensione a usare il web è ancora bassa fra i grossisti, lo vivono più come veicolo d'informazione che di business. Eppure è un mezzo rapido, flessibile e costa poco. Promoflash serve per fare ordini, non per acquistare e non gestisce i pagamenti delle fatture, almeno per il momento».

Come funziona Promoflash?

Si basa su due caratteristiche: il tempo di fruizione della promozione è di soli 3-5 giorni e gli sconti sono superiori al massimo applicato dal mercato. Usarlo è semplicissimo. Il grossista entra nel sito www.dolcitalia.com riservato ai soci, clicca su Promoflash, digita User ID e password, legge in che cosa consiste la promozione, va sul modulo d'ordine e inserisce il numero di colli che gli servono. Con un clic l'ordine arriva in centrale, dove viene raccolto e passato al fornitore che provvede a inviare il prodotto e la fattura all'affiliato.

Quali promozioni avete ora in corso?

Abbiamo iniziato a metà marzo con Loacker-Ritter Sport, a seguire Gatorade e Lipton. I segnali sono più che soddisfacenti. L'utilizzo di Promoflash è sostenuto con una campagna di sms, fax ed e-mail e contiamo che entro un anno venga utilizzato regolarmente dal 60-70% dei nostri affiliati. Il nostro obiettivo è portare on line tutte le operazioni di Transfer Order per un valore stimato di due milioni di euro.

Dolcitalia è un gruppo d'acquisto?

È nato sedici anni fa con quella funzione, ma si è trasformato in una società di servizi commerciali per il mondo dell'ingrosso. Non acquista per conto degli affiliati ma stipula con l'industria contratti-quadro d'acquisto che sono la base per gestire le trattative periferiche.

Che rapporti avete con i colossi industriali del dolce?

Di alleanza e collaborazione. Ferrero e Perfetti sono le due maggiori aziende nel settore e hanno la più potente rete diretta di vendita al bar, eppure sono i nostri primi fornitori. Non solo Dolcitalia non è loro concorrente, ma acquista da Perfetti merce per 25 milioni e da Ferrero per 15. Valiamo circa il 30% del loro mercato all'ingrosso. I nostri interlocutori sono le loro direzioni commerciali e insieme sviluppiamo idee e prodotti. Ad esempio, con Perfetti abbiamo promosso due attività di Transfer Order, attraverso i nostri 4 capiarea e gli oltre 1100 agenti di vendita.

Quali sono le iniziative per il trade?

Ogni mese una locandina segnala i prodotti in promozione e tre volte l'anno lanciamo vere e proprie campagne in concomitanza con la prenotazione del cioccolato, che di solito si fa a maggio, per gli acquisti di Natale a giugno e quelli di Pasqua a settembre-ottobre. Utilizziamo locandine e folder, proponiamo combinazioni di prodotti con offerte e gadget per il titolare del bar. Il principale vantaggio dell'esercente che si serve da Dolcitalia è però la profondità dell'assortimento. Abbiamo qualcosa come 16 mila referenze alimentari, 10mila dolciarie.

Quali i prodotti da banco che vanno di più?

All'interno dei nostri assortimenti trovano maggiore spazio le caramelle e i chewing-gum, il cioccolato invece ha sofferto un po'. Occorre dire che la marca è fondamentale per l'acquisto d'impulso. Nel 2008 con le ¿griffe dolciarie¿ abbiamo registrato performance mediamente superiori al loro stesso mercato all'ingrosso.

In un momento come l'attuale come s'incentivano gli acquisti d'impulso al bar?

Con tanta pubblicità dell'industria. Nei momenti di crisi è fondamentale che le aziende non tolgano benzina al motore. Vendiamo generi voluttuari che danno emozioni e che la gente preleva direttamente al banco. Ma bisogna farli conoscere. Poi, fattore sempre più importante, con il controllo dei prezzi che devono garantire marginalità alla filiera senza essere esagerati per il consumatore finale.

Il cliente insoddisfatto può diventare un cliente fedele

Gestione –

Chi si lamenta non lo fa sempre a sproposito. E in ogni caso deve sempre trovare chi ascolta le sue rimostranze e, quando ha ragione, vedere riconosciute le ragioni delle sue critiche. Anche così si fidelizzano i clienti

La soluzione a ogni problema si basa sullo spirito di collaborazione: si riesce sempre a trovare qualcosa che soddisfi entrambe le parti. Questo assunto, che apre il libro di Rebecca L. Morgan dal titolo “Come calmare i clienti irritati” (96 pagine, 13 euro, ed. Franco Angeli), è tanto banale quanto vero. Anche al bar, dove una semplice imperfezione nel servizio, un prodotto servito alla temperatura sbagliata o una frase formulata maldestramente possono diventare motivo di perdita o fidelizzazione del cliente.
Proprio imparare a modulare il tono di voce, a porsi con la giusta postura davanti al cliente, a comportarsi educatamente e a dimostrarsi più che propensi a soddisfare le lamentele del cliente insoddisfatto sono i primi passi da compiere secondo la Morgan per trasformare una lamentela in un momento ricordato dal cliente come positivo e non come una scocciatura.
Come si calma, innanzitutto, il cliente nervoso? Ancor prima che vedere soddisfatte le sue richieste il cliente vuole: essere preso seriamente, venir trattato con rispetto, vedere che l’interlocutore sta intraprendendo una qualche azione in grado di porre rimedio a quanto segnalato, sapere che potrà eventualmente ottenere un rimborso o una sostituzione per quanto non goduto. Vuole, in parole povere, essere ascoltato.
Sapere ascoltare
Il cliente percepisce immediatamente se chi gli sta davanti gli presta davvero attenzione o se l’interesse dimostrato dal suo interlocutore è fasullo. Primo presupposto perché si verifichi questa condizione è che il gestore o l’addetto eviti di partire dal preconcetto che il cliente insoddisfatto sia sempre uno scocciatore: sarebbe davvero il modo sbagliato di affrontare il problema. Poi bisogna imparare ad ascoltare. Sembra facile, ma non lo è. Molti non riescono a concentrarsi davvero sui fatti esposti dal cliente, focalizzando il proprio interesse sui difetti di pronuncia, sui vestiti dei cliente, sull’avvenenza se il o la cliente è attraente. Bisogna invece ascoltare quello che la persona sta dicendo, cercando di capire i motivi reali e lo stato d’animo. E, se non si può risolvere immediatamente il problema, dimostrare di essere interessati a quanto viene raccontato e prendere sul serio la questione per evitare di “sbagliare” di nuovo o ricadere in futuro nell’errore che ha portato alla lamentela.
Insomma, se qualcuno si lamenta di un caffè servito troppo freddo costa meno rifarglielo che perdere per sempre un cliente.

Serve un cameriere per il week end? Si può ricorrere al lavoro accessorio

Norme&fisco –

La legge n. 133/2008 ha parzialmente modificato la disciplina del lavoro accessorio rendendola particolarmente appetibile anche per bar, ristoranti e alberghi

La legge n. 133/2008 ha parzialmente modificato la disciplina del lavoro accessorio rendendola particolarmente appetibile anche per bar, ristoranti e alberghi

Allegati

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aprile 2009 / pdf / Numero pagine: 3 / Lingua: italiano / di Alessandro Varesi

Serve un cameriere per il week end? Si può ricorrere al lavoro accessorio

Allegati

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aprile 2009 / pdf / Numero pagine: 3 / Lingua: italiano / di Alessandro Varesi

Quelli dei bar temporanei

Marketing –

I temporary space vantano almeno un bar all’interno, rivelandosi un’opportunità per i professionisti del settore. E lo stesso bar può trasformarsi in un luogo temporaneo per eventi. Con il vantaggio di rinnovare l’immagine e alimentare gli affari

Temporary space, tradotto spazi temporanei. Spazi che durano poco, con la data di scadenza come il latte. Sono luoghi nati per presentare in modo scenografico un libro, una nuova bottiglia, una linea di lingerie. Che all’interno di norma offrono un servizio di bar catering. Sono (o dovrebbero essere) spazi neutri come una tela d’artista, pronti ad accogliere la visita di cento, mille ospiti. Difficili da progettare, difficili da gestire. Michele Cocciolo, barman che ha lavorato in spazi “convenzionali” come i lounge Fitzcarraldo e il Ricci di Milano, e che oggi si occupa di gestire alcune serate allo spazio T35 di Milano ne analizza le criticità: «Bisogna gestire con grande precisione gli approvvigionamenti, per avere il minor scarto possibile ed evitare problemi di stoccaggio. A differenza dei locali tradizionali, che sono gestiti come vere aziende, negli spazi temporanei bisogna ogni volta ricalibrarsi, secondo le esigenze del committente. È difficile per esempio prevedere con esattezza quante bottiglie serviranno per l’evento o il quantitativo di ghiaccio da ordinare per coprire le necessità delle work station mobili». A queste necessità, diciamo tecniche, si aggiungono altri problemi collegati agli impianti elettrici e idraulici. Senza gli scarichi necessari, puoi avere la più bella location del mondo, ma si rivelerà inservibile. «Le componenti tecniche sono vitali per uno spazio temporaneo. A queste vanno aggiunte le componenti strutturali. Un temporary space deve avere pochi orpelli, meno pilastri e barriere possibili. Soffitti alti, pareti ritinteggiabili e un pavimento in grado di resistere agli urti della vita. Bene il gres porcellanato, le resine, ma anche il legno, che deve essere alto almeno 15-20 mm per permettere una manutenzione appropriata». A darci le dritte è Gianpietro Sacchi, docente e coordinatore di Temporary Space & Exhibition Design del Poli.design di Milano, corso post universitario dedicato al design di spazi espositivi e temporanei. In cattedra, al corso diretto da Nicola R. Ticozzi, sono intervenute celebrità dell’architettura come Simone Micheli e Marco Piva, oltre ad Arturo dell’Acqua Bellavitis, vicepresidente della Triennale e Luisa Collina, docente del Politecnico di Milano.

Progetti per cambiare gli spazi

Al termine di 160 ore di lezioni, educational tour e di svariate ore di creatività sono nati sette interessanti progetti. Come “Sorsi divini”, del gruppo di studenti di 4DLab, uno spazio per la Regione Sicilia, collocato idealmente a Vinitaly, dove viene esposta in maniera innovativa la produzione vinicola regionale. Valida è anche l’idea di “Hikea”, ipotetico spazio espositivo per Ikea alla manifestazione Sia Guest di Rimini Fiera, creato per presentare i nuovi servizi dedicati al settore alberghiero della multinazionale del mobile svedese. Dulcis in fundo la magia di “BidibiBodibiBoo”, temporary shop dal sapore fiabesco di Glue Cinderella, la prima collezione di calzature Kartell, disegnate da normaluisa. Uno spazio che regala forti emozioni con i marcatori luminosi a segnare il passaggio degli ospiti, avvolti da un turbine di giochi di luce e di colori. «L’obiettivo ultimo dei temporary space - conclude Sacchi - è quello di offrire un’esperienza appagante. C’è memoria del luogo visitato solo quando c’è una buona esperienza. Lo stesso, se pensiamo, vale per i locali. Siamo disposti a tornare se il barman, l’atmosfera o il servizio ci hanno impressionato».

Oggetti inusuali per il banco

Accessori –

Teiere, lampade da tavolo e portaombrelli possono trasformarsi in strumenti di servizio e rivoluzionare riti e consuetudini del bar

È in atto una rivoluzione! Gli oggetti hanno una funzione che ne comunica la principale vocazione d’uso. In realtà la forma degli oggetti, pensata per soddisfare un utilizzo principale, può essere adattata ad altre forme e ad altri usi, acquisendo una potenziale valenza comunicativa e creativa. In questa prospettiva molti designer e architetti hanno iniziato a percorrere questa strada. Tra i molti l’esempio più eclatante è quello di Philippe Starck, che nel lounge bar dell’hotel Mama Shelter di Parigi ha utilizzato come lampade appese al soffitto teiere, brocche, pentole e altri utensili da cucina. Anche in Oriente la mania dilaga. Ho visto provette dosatrici diventare porta mini zucchero filato al Bar Rouge di Shanghai, flebo diventare contenitori di long drink al Clinic Bar di Singapore. In questa prospettiva perché non creare nuovi riti, nuove curiosità con oggetti di design a basso costo? Eccovi alcuni suggerimenti che possono essere un valido stimolo per creare nuove strade nelle tecniche di servizio o di presentazione di cibi e bevande. Parto da Glu Glu. Si tratta di un portaombrelli in policarbonato, design Fabio Casiraghi, costo € 48,00. Glu Glu, oltre a svolgere la sua funzione, diventa un nuovo modo di vivere gli spazi senza “soffocarli”. Un uso alternativo potrebbe essere quello di utilizzarlo come centrotavola per servizio snack o frutta. All’interno delle quattro concavità si possono posizionare semplici snack quali patatine, tacos, pizzette ecc. E la parte interna può essere sfruttata scenograficamente con prodotti commestibili quali frutta e verdura oppure oggettistica varia come pietre colorate, soldatini ecc.
Un’altro oggetto-idea è Magic Bunny, porta stuzzicadenti in plastica, design Stefano Giovannoni, € 23,00. Dal design inusuale, composto da due parti diventa un intrigante supporto per servire una piccola Caipiriña o un drink similare dove il coniglietto funge da pestello. Set 2 è invece un portacandele in vetro colorato, design Kay Frank, € 20,00. Divertente per un servizio “shot and eat” quale rum scuro e fettine di pera, piuttosto che vodka e dadini di salmone affumicato. C’è anche Birzì ed è una scenografica lampada da tavolo, design C. Forcolini - G. Fascina, € 55,00. Realizzata in silicone, assume forme e volumetrie diverse a seconda dei desideri del fruitore. Facile da usare e da collocare, non teme gli urti e le cadute. È proposta nelle varianti di colore bianco, arancio e verde. Con Birzì è possibile pensare di allestire il banco bar utilizzando le lampade a mo’ di alzate, sulle quali posare vassoi trasparenti in plexiglass per la proposta dei cibi. Il risultato è un angolo luminoso che non passerà inosservato. Concludo con la tazza con teiera sovrapposta di Muji, in vendita sul sito www.mugi.eu a € 18,00. Si può trasformare in una divertente e pratica caraffa mono porzione per servire una sangria o in una tra le tante Champagne cup. Un modo sicuramente alternativo per proporre drink che incuriosiscono la clientela e differenziano l’immagine e il servizio del locale.

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