Extravergine, si cambia

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Testo integrale del Regolamento n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva

REGOLAMENTO (CE) N. 182/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio
di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre
2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM), in particolare l'articolo 113, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 121, lettera a), in combinato disposto
con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno chiarire che la denominazione di vendita
degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva deve corrispondere
a una delle denominazioni fissate dall'organizzazione
comune dei mercati agricoli. Informazioni supplementari
su ciascuna delle categorie di olio definite
devono inoltre figurare sull'etichetta, anche se non necessariamente
in prossimità della denominazione di vendita
del prodotto. Per i prodotti contenenti olio di oliva non
devono essere prescritte né l'indicazione in etichetta della
denominazione né, di conseguenza, informazioni supplementari.

(2) Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione reca disposizioni in merito all'indicazione facoltativa dell'origine
sull'etichetta degli oli di oliva benché lo scopo
perseguito fosse l'indicazione obbligatoria dell'origine sull'etichetta
per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di
oliva vergine, per tener conto del fatto che, a motivo
degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o
di taglio, tali oli possono presentare qualità e sapore
notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica.
Le disposizioni facoltative applicate finora si sono
rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano
fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini a
questo riguardo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare ha introdotto nel 2002 norme
in materia di tracciabilità applicabili dal 1o gennaio
2005. Sulla base dell'esperienza acquisita in questo
campo dagli operatori e dalle amministrazioni è possibile
rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta
per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine.

(3) Nella Comunità, una parte significativa degli oli di oliva
vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli
originari di vari Stati membri e paesi terzi. Occorre prevedere
disposizioni semplici per l'indicazione dell'origine
sull'etichetta delle suddette miscele. Tali disposizioni semplificate
consentiranno di abolire le norme precedenti
relative all'indicazione in etichetta dell'«origine predominante
», che risultavano complesse da applicare, difficili da
controllare e potenzialmente fuorvianti.

(4) Alcuni termini che descrivono le caratteristiche organolettiche
relative al gusto e/o all'odore degli oli di oliva
vergini ed extra vergini sono stati recentemente definiti
dal Consiglio oleicolo internazionale (COI) nel suo metodo
riveduto per la valutazione organolettica degli oli di
oliva vergini. L'utilizzo di tali termini sull'etichetta degli
oli di oliva vergini ed extra vergini va riservato agli oli
sottoposti a valutazione in base al corrispondente metodo
di analisi. Occorre prevedere disposizioni transitorie
per gli operatori che si avvalgono attualmente dei termini
riservati.

(5) Diversi Stati membri hanno mantenuto disposizioni nazionali
che vietano la produzione di miscele di olio di
oliva con altri oli di semi per il consumo interno, al fine
di preservare le loro tradizioni e una certa qualità di
produzione a livello nazionale. Le disposizioni del regolamento
(CE) n. 1019/2002 non si applicano al tonno e
alle sardine, che rientrano nel campo di applicazione
rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1536/92 del
Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni
di commercializzazione per le conserve di tonno e
di palamita e del regolamento (CEE) n. 2136/89 del
Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni
di commercializzazione per le conserve di sardine. Per motivi di chiarezza è opportuno che tali
aspetti siano chiaramente menzionati nel regolamento
(CE) n. 1019/2002.

(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento
(CE) n. 1019/2002.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l'organizzazione
comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è modificato come segue: 
1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e
del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, il presente
regolamento stabilisce le norme di commercializzazione
per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli
di oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere
a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento
(CE) n. 1234/2007. 

2) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) prima del primo comma, è inserito il seguente comma:
«Le denominazioni in conformità all'articolo 118 del regolamento
(CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione
di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
punto 1), della direttiva 2000/13/CE.»;

b) al primo comma, che diventa il secondo comma, la frase
introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre
alla denominazione di cui al primo comma, ma non
necessariamente in prossimità di essa, reca in caratteri
chiari e indelebili l'informazione seguente sulla categoria
di olio:»;

3) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti
primo e secondo comma:
«La designazione dell'origine figura sull'etichetta per l'olio
extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine di cui
all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento
(CE) n. 1234/2007.
La designazione dell'origine non figura sull'etichetta per i
prodotti definiti all'allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento
(CE) n. 1234/2007.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le designazioni dell'origine di cui al paragrafo 1
comprendono unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle
disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro
o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro,
alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi;
oppure,
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità
alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno
Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture,
a seconda dei casi:

i) “miscela di oli di oliva comunitari” oppure un
riferimento alla Comunità;

ii) “miscela di oli di oliva non comunitari” oppure un
riferimento all'origine non comunitaria;

iii) “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”
oppure un riferimento all'origine comunitaria
e non comunitaria, oppure;

c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione
geografica protetta ai sensi del regolamento
(CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del
relativo disciplinare di produzione.»;

c) il paragrafo 6 è soppresso;
4) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative
al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente
per gli oli extra vergini di oliva e gli oli di
oliva vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto
3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare
sull'etichetta unicamente se sono fondati sui risultati
di una valutazione effettuata secondo il metodo
previsto all'allegato XII del regolamento (CEE) n.
2568/91.»;

b) è aggiunto il seguente secondo comma:
«I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione
è stata presentata entro e non oltre il 1o marzo
2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui
all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n.
2568/91 possono non essere conformi ai requisiti dell'articolo
5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002
fino al 1o novembre 2011.»;

5) l'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:
«Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro
territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali
di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia
essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro
territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri
paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette
miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato
membro o dell'esportazione.»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ad eccezione del tonno all'olio di oliva di cui al regolamento
(CEE) n. 1536/92 del Consiglio e delle sardine
all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89
del Consiglio, se la presenza di oli di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto
alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del
presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori
della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini
o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto
alimentare è seguita direttamente dall'indicazione
della percentuale di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
del presente regolamento rispetto al peso netto totale del
prodotto alimentare;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le denominazioni di cui all'articolo 3, primo
comma, possono essere sostituite dai termini “olio di
oliva” sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2
del presente articolo.
Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i
termini “olio di oliva” sono sostituiti dai termini “olio di
sansa di oliva”»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Le informazioni di cui all'articolo 3, secondo
comma, possono non figurare sull'etichetta dei prodotti
di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

6) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla
seguente:
«b) da un'organizzazione di operatori dello Stato membro
prevista all'articolo 125 del regolamento (CE) n.
1234/2007;»

7) all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6,
gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di
riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento
sono situati sul loro territorio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

In deroga al secondo comma, i prodotti legalmente fabbricati ed
etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità
e immessi in libera pratica anteriormente al 1o luglio 2009
possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle
scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

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