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Il REC è stato abolito in Emilia-Romagna

Attenzione alla normativa regionale !





E' entrata in vigore il 10/08/2003 la legge regionale n. 14 del 26 luglio 2003, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 26 luglio 2003, che disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, semplificando procedimenti ed adempimenti burocratici per l'avvio e l'esercizio della suddetta attività.



A seguito dell'entrata in vigore della citata legge, cessa di avere diretta applicazione nella Regione la L. 25/08/1991, n. 287 che regolava fino ad ora la materia.



Le principali novità introdotte dalla legge di riforma sono: l'abolizione dell'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio, l'introduzione di un'unica tipologia di esercizio, definita "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione", subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e la semplificazione del processo di programmazione del settore con la conseguente eliminazione del contingentamento delle licenze.



Con l'abolizione del R.E.C., l'accertamento dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di che trattasi, non compete più alla Camera di Commercio, ma ai Comuni competenti per territorio che subordineranno il rilascio dell'autorizzazione alla sussistenza dei suddetti requisiti.



La legge di riforma si applica anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico. Non sono invece soggette ad autorizzazione le attività svolte senza fini di lucro, quelle svolte da ospedali, case di cura, asili, scuole, case di riposo e altre strutture simili. E' previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee per l'attività svolta durante il periodo di svolgimento di manifestazioni in occasione di fiere, feste o mercati.



Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dai Comuni.



Per maggiori informazioni consultare la legge regionale 26/07/2003, n. 14 sul sito Internet della Regione oppure rivolgersi ai Comuni competenti.



Il testo esteso della legge è in NORMATIVA NAZIONALE.

La lista europea dei prodotti di qualità

Raggiunto l’accordo in sede comunitaria. Ecco i prodotti italiani di qualità.



Gli Stati membri dell'Ue hanno

approvato un elenco definitivo di 41 prodotti regionali di qualita' dell'Ue, dei quali 14 italiani. I nomi saranno recuperati in occasione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), in programma a meta' settembre a Cancun (Messico).

L'elenco sulle indicazioni geografiche riguarda "prodotti europei di comprovata qualita" delle cui denominazioni e' stato fatto abuso.



I 14 prodotti italiani inclusi nella lista sono i seguenti:



Mozzarella di Bufala Campana,

Chianti,

Grappa (di Barolo, del

Piemonte, della Lombardia, del Trentino, del Friuli, del

Veneto, dell'Alto Adige),

Marsala,

Asiago,

Fontina,

Gorgonzola,

Grana Padano,

Mortadella Bologna,

Parmigiano Reggiano,

Pecorino Romano,

Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto

Toscano.

Abolito il Registro Esercenti il Commercio nella Regione Emilia-Romagna

L’abolizione del REC in Emilia-Romagna



E' entrata in vigore il 10/08/2003 la legge regionale n. 14 del 26 luglio 2003, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 26 luglio 2003, che disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, semplificando procedimenti ed adempimenti burocratici per l'avvio e l'esercizio della suddetta attività.



A seguito dell'entrata in vigore della citata legge, cessa di avere diretta applicazione nella Regione la L. 25/08/1991, n. 287 che regolava fino ad ora la materia.



Le principali novità introdotte dalla legge di riforma sono: l'abolizione dell'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio, l'introduzione di un'unica tipologia di esercizio, definita "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione", subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e la semplificazione del processo di programmazione del settore con la conseguente eliminazione del contingentamento delle licenze.



Con l'abolizione del R.E.C., l'accertamento dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di che trattasi, non compete più alla Camera di Commercio, ma ai Comuni competenti per territorio che subordineranno il rilascio dell'autorizzazione alla sussistenza dei suddetti requisiti.



La legge di riforma si applica anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico. Non sono invece soggette ad autorizzazione le attività svolte senza fini di lucro, quelle svolte da ospedali, case di cura, asili, scuole, case di riposo e altre strutture simili. E' previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee per l'attività svolta durante il periodo di svolgimento di manifestazioni in occasione di fiere, feste o mercati.



Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dai Comuni.



Per maggiori informazioni consultare la legge regionale 26/07/2003, n. 14 sul sito Internet della Regione oppure rivolgersi ai Comuni competenti.



Il testo esteso della legge è in NORMATIVA NAZIONALE.




Ritirato il decreto contro il bicchiere d’acqua al bar

Una vittoria per la categoria



Non sparirà la possibilità di poter bere un bicchiere di acqua minerale al bar.

Il ministero della Salute ha sospeso il decreto sulla commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici.

La decisione è stata presa dal ministro Sirchia, d'intesa con il collega delle Attività Produttive, Marzano.

Un decreto del ministero della Salute prevedeva in tutti i locali l'apertura, davanti al cliente, della bottiglia d'acqua integra.

A scendere sul piede di guerra sono stati i baristi, anche minacciando azioni legali: il bicchiere d'acqua al bar, per ora, è salvo.

Sospensione della propria attività

Vorrei sospendere la mia attività, ma mi hanno detto che devo chiedere un permesso ?



Caro Lettore,

occorre inviare al Comune di appartenenza, Servizio Attività Produttive una lettera del seguente tenore:





Il sottoscritto _________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Società ____________________________________________________________________________ intestataria dell'autorizzazione amministrativa per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

sito in via ________________________________ n. __________ - telefono _________________________ in ottemperanza a quanto disposto dall'art 17 della Legge Regionale n. 14/2003



CO M U N I C A



di effettuare la chiusura del sopracitato esercizio per un periodo superiore a 30 giorni e non superiore a 12 mesi, precisamente:



dal ________________________________ al __________________________________ compresi.



Addì

In fede

Le Regioni e i pubblici esercizi

Le regole per i pubblici esercizi dopo la riforma del 1998.



La riforma firmata da Bersani nel 1998 e la modifica del Titolo V della Costituzione hanno affidato alle Regioni la gestione delle complesse questioni legate al commercio, lasciando alla competenza statale solo la gestione della concorrenza.



Il processo di liberalizzazione del commercio è stato dunque assegnato alle Regioni, che pure hanno spesso mostrato una certa diffidenza in materia.



Un capitolo importante della vicenda riguarda i pubblici esercizi, sui quali il governo ha varato recentemente un provvedimento di indirizzo per rimediare ad un vuoto normativo più che decennale.

La riforma per i pubblici esercizi nasce da un lato da una lacuna (la legge quadro del 1991, la 287, non è mai stata pienamente applicata) e dall'altro lato dal federalismo introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione.



In pratica le Regioni oggi vogliono colmare la lacuna applicativa della vecchia legge 287.



La schiera dei riformatori del settore è guidata dall'Emilia Romagna, che ha cancellato il contingentamento e unificato le licenze, delegando ogni Comune a stabilirne il numero da immettere nel proprio territorio.



Il testo della legge per esteso è pubblicato in NORMATIVA REGIONALE.



Il compito non facile delle Regioni è dunque quello di tutelare chi ha già le licenze, senza bloccare però l'ingresso dei nuovi operatori.



Tale compito è sentito anche dalla Regione Piemonte, dove nel luglio 2003 è stato emanato un Regolamento relativo alla somministrazione di tramezzini, brioches e piattini nei bar e nella piccola ristorazione.



La giunta regionale subalpina ha varato un provvedimento che definisce i requisiti minimi per l'esercizio dell'attività a seconda della diversa tipologia.

In pratica, il documento definisce quattro categorie di esercizio:

1) il classico bar, caratterizzato da attività che richiedono solo un minimo lavoro di manipolazione per toast, piadine, brioches surgelate sottoposte a doratura;

2) gli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti conservati e di piatti semplici, preparati con tecniche culinarie elementari come macedonie, insalate, piatti a base di salumi e formaggi;

3) strutture in cui si somministrano, oltre agli alimenti di cui ai punti precedenti, piatti configurabili come piccola ristorazione (pastasciutte, insalate di riso, piatti di carne);

4) la ristorazione tradizionale.

Per ciascuna di queste categorie sono previsti requisiti comuni riferiti a caratteristiche strutturali e a modalità di corretta gestione igienica e requisiti specifici rapportati al numero di coperti.



In particolare deve essere presente almeno un servizio igienico opportunamente dimensionato e accessibile ai soggetti portatori di handicap (obbligatorio per i locali di superficie maggiore ai 250 mq e per i locali di nuova costruzione).



Tutti gli alimenti esposti e non confezionati (pasticceria, dolciumi, panini, tramezzini) nonché altri prodotti venduti non confezionati, devono essere protetti dal contatto con il pubblico.

In altre parole se l'esposizione di stuzzichini per aperitivi è consentita per tempi di esposizione e quantità limitate, panini, tramezzini e dolciumi devono essere conservati in appositi contenitori o in vetrine refrigerate con temperatura facilmente leggibile dall'esterno.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile o, nel caso di sistemi di approvvigionamento autonomo, frequenti nelle località di montagna, deve essere presente il certificato di potabilità.



LegalWeb sta verificando le evoluzioni normative per i lettori di bar giornale lex.






Autorizzazione sanitaria

Come posso fare la domanda ? Grazie



Per rispondere alla domanda, pubblichiamo un esempio di domanda di autorizzazione sanitaria.





Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________________ Il ____________ di cittadinanza ________________ , residente a _____________________________

in __________________________ n. _________ C.A.P. ___________, tel. ______________________

C.F. ______________________________________ , in qualità di _____________________________

della ditta/società denominata _________________________________________________________ con sede legale a _______________________________ in __________________________ n. ______

C.A.P. ___________ , tel. _________________________ C.F./P. IVA __________________________



C H I E D E



il rilascio dell'autorizzazione sanitaria in base alla Legge [dipende dalla Regione] e relativo Regolamento di attuazione, per l'attività di Pubblico Esercizio di:

(barrare la/e casella/e corrispondente/i all'attività interessata)



Ristorante; Bar;

Bar analcolico;

Bar annesso a locale di trattenimento e svago: .....................................................;

Con annessa vendita di prodotti:

¡ - alimentari; ¡ - non alimentari;



Autorizzazione al congelamento degli alimenti.



Elenco dei prodotti già autorizzati che vengono somministrati e venduti, (o in caso di nuova attività) che si intendono somministrare e vendere:

...............

con espletamento di:

o - Giochi alle carte e di società; o - Biliardi; o - Video giochi con n. ........ apparecchi;

nel locale ubicato in via/piazza ___________________________________________ n. _________



La presente autorizzazione sanitaria viene richiesta per:

(barrare la/le casella/e corrispondente/i al motivo della richiesta e completare la/le voce/i che interessa/interessano, se necessario)



o nuova apertura - con ultimazione allestimenti il _____________________;

o subingresso a __________________________________________________________________;

o trasferimento dai locali di via ________________________________________ n. _________;

o modifiche dei locali;

o modifiche delle attrezzature;

o modifiche delle tipologie di alimenti: (indicare le tipologie variate)

..............................................................................................................................................................................................................................



Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità :



o - che per i locali interessati è stata rilasciata usabilità in data ____________ prot. n. _________;

o - che per i locali interessati è stata richiesta usabilità in data ____________ prot. n. __________;

o - di essere in possesso della certificazione/documentazione che attesta la conformità

dell'impianto elettrico alle normative vigenti (2);

o - di essere in possesso di marchi depositati;

o - che l'impresa è a carattere continuativo o stagionale: ....................................................;



Che lo smaltimento degli scarichi liquidi e dei rifiuti solidi avvengono mediante:

..............................................................................................................................

Che l'approvvigionamento idrico avviene mediante:............................................................

(acquedotto Comunale, pozzi ecc..)



Che nell'esercizio lavorano o lavoreranno n. .............. persone;

- Allego i seguenti documenti:



o N. 3 planimetrie originali dei locali, che devono corrispondere alla situazione attuale dei locali stessi, e contenere i requisiti di cui all'allegata nota 1);



o Autorizzazione sanitaria precedente in originale;

o Scheda tecnica dei congelatori (solo in caso di richiesta autorizzazione al congelamento);

o Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del precedente gestore e del subentrante, in caso di subingresso senza modifiche ai locali, alle attrezzature ed agli alimenti somministrati e venduti (stampati allegati).



Data e firma

Il ruolo delle Commissioni Comunali

Mi dicono di fare domanda alla commissione comunale per aprire un esercizio, cosa devo fare ?



La complessa materia dell'insediamento dei pubblici esercizi è regolata nel nostro Ordinamento dalla legge 25 Agosto 1991 n. 287.





L'apertura e il trasferimento di tali attività, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.



Il provvedimento sindacale deve essere preceduto dal parere di una commissione all'uopo istituita.



Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è, infatti, prevista l'operatività di una commissione composta:



a) dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;



b) da un funzionario delegato dal questore;



c) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;



d) da 2 rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;



e) da 1 rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;



f) da 3 esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;



g) da 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;



h) da 1 rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;



La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale. Un'unica commissione "provinciale" è, invece, competente al rilascio dei pareri inerenti le richieste dei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti ed è composta:



a) dal presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle D'Aosta, dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;



b) dal Sindaco del Comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;



c) da 1 funzionario delegato dal prefetto;



d) da 1 funzionario delegato dal questore;



e) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;



f) da 2 rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;



g) da 3 esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;



h) da 1 rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;



i) da 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;



l) da 1 rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.



I compiti di queste commissioni sono indicati nell'art. 3 della detta legge e consistono nell' emissione di un parere consultivo, preventivo al rilascio di autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al c. 4 del presente articolo .



I criteri ed i parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate, devono essere fissati dall'ente locale, sulla base della tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.



L'art. 12 della legge n. 287/91 prevedeva l'adozione successiva entro 180 gg. di un regolamento di esecuzione.



Il legislatore è successivamente intervenuto con una serie di provvedimenti provvisori e d'urgenza, l'ultimo dei quali è il Decreto Legge n. 381 del 1995, convertito con modificazioni nella Legge n. 480/95, che, all'art. 3, precisa i parametri di cui le commissioni devono tener conto nel rilascio delle autorizzazioni: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai cc. 1 e 4 dell'Art. 3 della citata legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'Art. 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico".



Le Commissioni comunali e provinciali di cui alla Legge n. 287/91, a partire dal 1995, devono, pertanto, articolare la loro attività consultiva tenendo conto della tipologia degli esercizi di cui si richiede l'apertura o il trasferimento, da porre comunque in relazione al nuovo parametro della funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.


Immissioni e pubblici esercizi

Tribunale di Sanremo I Civ. 13 gennaio 2003.





REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO





Tribunale di Sanremo Sezione I^ Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, dott. Ignazio Pardo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente:





S E N T E N Z A



nella causa civile recante il n. 541/1998 di R.G.,

promossa da xxx e xxx, elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Luciano Sismondini che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

- ATTORI -

contro

xxx elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Marco Andreini che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata della citazione

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI



Per gli attori:



"Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni eccezione avversaria respinta:



1) condannare la convenuta alla demolizione e comunque all'arretramento, sino al rispetto delle distanze prescritte, della costruzione addossata al muro perimetrale del fabbricato condomoniale sito in via ...... di Ventimiglia, ma con accesso da via C......;



2) in via di subordine a quanto sub 1): condannare la convenuta al ripristino dell'anteriore situazione mediante eliminazione delle pareti e/o paratie laterali della costruzione di cui si tratta.



3) Condannare la stessa convenuta alla eliminazione delle immissioni, nell'androne comune e nell'appartamento degli attori, sito nel detto fabbricato, di fumo e rumori molesti e intollerabili provenienti dal locale adibito a esercizio pubblico (bar Kristal) sito sullo stesso piano terra ovvero condannarla all'apprestamento delle misure e degli accorgimenti, a spese della medesima, ritenuti più idonei ad eliminare tali immissioni.



4) Condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore degli attori nella misura che sarà liquidata in via eqitativa dal Tribunale oltre accessori di legge. In ogni caso col favore delle spese di causa oltre spese generali comprese quelle di CTU.



Per la convenuta:



"Voglia il Tribunale adito, previa rinnovazione della CTU relativa alle immissioni dannose, rigettare la domanda attrice con favore delle spese di causa".





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO





Con atto di citazione notificato il 18 giugno 1998 Mx. Eufemia e MMx. Pietro, premesso di essere proprietari di un'abitazione in Ventimiglia nel condominio sito in via Cavallotti n.13, lamentavano che Ry. Vilma proprietaria del fabbricato limitrofo destinato a pubblico esercizio aveva realizzato una struttura addossata al muro perimetrale condominiale in spregio alla normativa sulle distanze legali e che dal bar provenivano immissioni di fumo e di rumore oltrepassanti la normale tollerabilità e chiedevano, pertanto, condannarsi la convenuta alla riduzione in pristino della predetta opera, all'eliminazione delle immissioni ed al risarcimento dei danni.



Costituitisi in giudizio i convenuti eccepivano di avere realizzato le dette opere da tempo idoneo ad usucapire la relativa servitù, precisando di avere sostituito recentemente soltanto alcune strutture lignee con materiale in metallico, contestavano la presenza di immissioni e chiedevano il rigetto delle domande.



La causa istruita con l'espletamento di ctu e l'audizione di testimoni veniva, all'udienza 2 ottobre 2002, posta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.





MOTIVI DELLA DECISIONE





La domanda è parzialmente fondata ed entro i limiti che verrano esposti può pertanto essere accolta.



Invero, dall'analisi della relazione di consulenza tecnica esperita nella fase istruttoria emerge che la convenuta ha realizzato una "costruzione addossata al muro perimetrale del condominio" che " consiste in una tettoia in legno ad unica falda... sorretta da struttura in legno... chiusa con sette finestre in alluminio e vetro... Poste all'interno di montanti vetusti in ferro attualmente ancora presenti... Il lato est della veranda, quello verso l'ingresso del condominio non ha una chiusura fissa come gli altri lati, ma ha una tenda scorrevole in tessuto..."



Prosegue poi la medesima relazione specificando in ordine all'epoca di realizzazione della predetta veranda che " le parti più vecchie sono state sicuramente realizzate da molto tempo... le parti più recenti sono in alluminio anodizzato, materiale in uso da tempi recenti, infatti la convenuta nei fascicoli di causa indica che sono state poste in opera nel 1994".



Conclude infine, in ordine alle distanze, stabilendo che "il manufatto le viola palesemente, sia nei confronti delle proprietà adiacenti che nei confronti dei fabbricati".



Tali considerazioni, inoltre, risultano sostanzialmente confermate dall'esame delle deposizioni testimoniali rese in fase istruttoria poiché tutti i soggetti escussi hanno sostanzialmente concordato nel distinguere tra opere preesistenti, consistenti nella sola tettoia sostenuta dai pali di legno poste in essere da più di venti anni (1972-1973 vedi teste Turco) dalla data di notifica della citazione introduttiva e struttura più recente costituita dalle finestre scorrevoli in alluminio anodizzato realizzate nel corso del 1995.



Orbene, a fronte di dette emergenze istruttorie ritiene questo Giudice che l'eccezione di usucapione del diritto di mantenimento delle opere a distanza inferiore a quella legale, ritualmente formulata già in comparsa di risposta da parte convenuta sicchè questo Giudice non ritiene che sul punto le osservazioni di parte attrice abbiano fondamento non rilevando la mancata indicazione specifica del diritto usucapito ma risultando necessario invece soltanto l'esposizione della situazione di fatto idonea a fondare l'invocata usucapione, possa avere fondamento solamente in relazione alla preesistente struttura e non anche con riferimento alle modifiche apportate nel corso del 1995 mediante la realizzazione delle finestrature scorrevoli.



Invero, ha stabilito al proposito la Suprema Corte che:" Per il principio "tantum praescriptum quantum possessum", il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitu', nel caso di modifica dell' opera per il suo esercizio rispetto ad altra precedente, decorre dall' effettuata trasformazione (nella specie iniziali paratie frangivento ed un tendone di copertura erano stati sostituiti da una veranda, con infissi in ferro, chiusi da vetri, a distanza inferiore da quella legale rispetto ad una soprastante veduta Cass.21-10-1998 n. 10481).



Tale affermazione risulta precisata in termini assolutamente rispondenti alla situazione in esame dalla recente pronuncia n.12483/2002 secondo la quale:" in tema di distanze tra costruzioni, l'eventuale diritto del proprietario frontista a mantenere un fabbricato preesistente sin dall'origine costruito a distanza inferiore aa quella legale rispetto all'immobile limitrofo non conferisce al predetto l'ulteriore diritto di apportare al manufatto aggiunte e/o modifiche di qualsiasi natura nella parte che, in base alla normativa attualmente vigente, risulti a distanza inferiore a quella minima legale, atteso che dette aggiunte o modifiche costituirebbero un'ulteriore e non consentita violazione della normativa in materia di distanze".



Stabilito, pertanto, con giudizio del tutto condivisibile che non sussiste il potere in capo al soggetto che ha usucapito il diritto di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale di effettuare qualsiasi modifica o aggiunta alla costruzione originaria poiché da detto momento ricomincia a decorrere altro termine per l'usucapione in relazione alla nuova costruzione, sicchè il proprietario frontista ben può reagire con l'azione di cui agli artt. 872 ed 873 c.c. deve, pertanto, accogliersi la domanda esperita dagli attori nel caso in esame limitatamente all'eliminazione di tutte le finestre scorrevoli in alluminio anodizzato realizzate nel corso del 1995 e di cui alla perizia in atti e ritratte alle fotografie da n.1 a n.4 del supllemento di ctu.



Dall'accoglimento, pur parziale, della domanda in tema di violazione delle distanze legali e conseguente riduzione in pristino della costruzione deriva, automaticamente, la condanna della convenuta al risarcimento del danno secondo il criterio equitativo stabilito dal Giudice procedente.



Al proposito, infatti, ha ripetutamente statuito la Suprema Corte che:" Il danno conseguente alla violazione delle norme del cod. civ. e integrative di queste, relative alla distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessita' di una specifica attivita' probatoria (Cass.25-9-99 n.10600 ed anche 24-2-2000 n. 2095).



Nel caso di specie, pertanto, avuto riguardo alle modalità della costruzione realizzata a distanza inferiore costituita da più finestre scorrevoli, al periodo di permanenza della stessa, all'uso della medesima quale locale aperto al pubblico ritiene questo Giudice di dovere liquidare il danno, comprensivo di rivalutazione ed interessi ad oggi, nella misura di euro 3000.



In ordine, poi, alla domanda di eliminazione delle immissioni di fumo e rumore provenienti dal locale adibito a bar avanzata dagli attori va innanzitutto respinta l'eccezione di nullità della CTU formulata da parte convenuta per la mancata convocazione alle operazioni di svolgimento risultando infatti, dalla stessa relazione di ufficio l'avvenuta regolare convocazione per il giorno 19-7-99 e non potendo essere ritenuta indispensabile la convocazione per i successivi accessi effettuati, trattandosi peraltro di accertamento, misurazione dei fumi e dei rumori, che per sua natura implica necessariamente sopralluoghi a "sorpresa" altrimenti vanificandosi del tutto il compito del perito.



Ciò posto, va rilevato come il nominato CTU, avvalendosi dell'ausilio di tecnico specializzato abbia concluso escludendo la presenza di immissioni di fumo nell'abitazione degli attori provenienti dal bar e nell'androne condominiale sicchè ne deriva il rigetto della domanda in relazione a tale aspetto, mentre a conclusioni differenti è pervenuto in ordine alle immissioni di rumore provenienti dal bar avendo rilevato valori, all'interno dell'abitazione degli attori, superiori ai limiti stabiliti dalla normativa in materia ed in particolare dalla legge 447/1995 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.



Al proposito, poi, per quanto attiene all'eccezione di parte convenuta circa la non operatività nei rapporti fra privati delle predette normative nella parti in cui stabiliscono limiti specifici occorre rifarsi all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui:" I criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, benche' dettati per la tutela generale del territorio, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensita', e di riflesso, la soglia di tollerabilita' delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purche', pero', considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 cod. civ., con la conseguenza che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina necessariamente la violazione della predetta norma. (Cass. 18-4-2001 n.5697).



L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta pertanto che accertata la violazione della predetta normativa, come in effetti risultante dall'allegato peritale, ne consegue automaticamente la violazione del criterio di normale tollerabilità statuito dall'art. 844 c.c.; sul punto poi va ricordato che sempre in applicazione del sopra esposto criterio altra recente pronunzia della Suprema Corte (Cass.3-8-01 n.10735) ha individuato i predetti parametri normativi di riferimento per le aree non industriali nel superamento del rumore ambientale pari a 3 db in ore notturne ed in 5 db per le diurne.



Nel caso di specie detti parametri sono con sicurezza stati oltrepassati, come emerge dal citato allegato alla CTU al quale si rimanda, essendo stati rilevati nei diversi locali dell'abitazione degli attori, superamenti del rumore ambientale compresi tra i 10 ed i 15 db nelle ore notturne e tra 17 e 19 db in quelle diurne e pertanto sicuramente oltrepassanti la normale tollerabilità in quanto sicuramente impedenti quantomeno il normale riposo.



La domanda di condanna della convenuta all'eliminazione delle immissioni di rumore va pertanto accolta e la stessa deve quindi essere condannata alla cessazione dei predetti mediante la realizzazione di quelle opere di sistemazione di pannelli fonoassorbenti od altri rimedi di cui all'allegato di CTU pag.11.



Trattandosi di attività illecita ne deriva (vedi Cass. 6-12-2000 n.15509) la condanna degli attori al risarcimento del danno in applicazione dei criteri generali dettati in tema di illecito aquiliano, avendo la proprgazione dei rumori oltrepassanti la normale tollerabilità, arrecato danno concreto e specifico consistito nell'impedimento del normale riposo notturno che appare equo determinare, avuto riguardo al prolungato periodo di consumazione della condotta nella misura di euro 3500, comprensiva di interessi e rivalutazione.



Avuto riguardo al parziale accoglimento delle domande appare equo compensare le spese processuali nella misura del 30% e condannare parte convenuta al pagamento del residuo liquidato in euro 200 per esborsi, euro1150 per diritti ed euro 2500 per onorari.





P.Q.M.





il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione, in parziale accoglimento della domanda formulata dagli attori:



1) condanna la convenuta all'eliminazione di tutte le finestre scorrevoli in alluminio anodizzato realizzate sulla struttura in contestazione nel corso del 1995 e di cui alla perizia in atti e ritratte alle fotografie da n.1 a n.4 del supplemento di ctu.



2) condanna la Ry. al risarcimento del danno causato dalla realizzazione delle modifiche della costruzione a distanza non legale liquidato in euro 3000 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.



3) Condanna inoltre la convenuta alla cessazione delle immissioni di rumore nell'appartamento degli attori mediante la sistemazione di pannelli fono assorbenti o di altri rimedi di cui all'allegato di CTU pag.11.



4) Condanna altresì la medesima al risarcimento del danno provocato dalle illecite immissioni in favore degli attori liqudato nella misura di euro 3.500 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.



5) Rigetta le altre domande formulate da parte attrice.



6) Condanna infine la convenuta al pagamento del 70% delle spese processuali sostenute dagli attori liquidate in in euro 200 per esborsi, euro1150 per diritti ed euro 2500 per onorari.



Sanremo, lì 13-1-2003



Il Giudice

(dott. Ignazio Pardo)

Sostanze alimentari

La Cassazione sulle sostanze alimentari



Definizione di "sostanza alimentare" - concetto di "genuinità"- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - momento della consumazione del reato e configurabilità del tentativo ex art. 516 c.p.. Per "sostanza alimentare" si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata all'alimentazione, cioè al nutrimento corporale. Perciò, senza violare il principio di cui all'art. 1 c.p. e senza ricorrere ad alcuna interpretazione estensiva o analogica, deve affermarsi che il reato previsto e punito dall'art. 516 c.p. ha per oggetto materiale non solo le sostanze alimentari solide, ma anche quelle liquide, come le bevande. Il concetto di "genuinità", ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 516 c.p., non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Infatti, il reato di cui all'art. 516 c.p. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, il che si verifica quando la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato, onde, anche per il reato in questione, è configurabile il tentativo che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi ha compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto non genuino (nella specie, è stato ritenuto il tentativo nella condotta dell'imputato che, trasferendo spumante - risultato non genuino - già imbottigliato ed etichettato dallo stabilimento di produzione a un deposito separato, aveva compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco alla messa in commercio del vino stesso).

Cassazione penale sez. III, 5 giugno 1998, n. 8662.

I tavolini all’esterno

Le regole per mettere i tavoli all’esterno dei locali



Quando si vuole occupare temporaneamente un suolo pubblico (un marciapiede, una piazza, una sede stradale) per posizionare tavolini esterni a pubblici esercizi è necessario richiedere ed ottenere la preventiva concessione del Comune e pagare il relativo canone.

Un presupposto indispensabile per ottenere la concessione è la titolarità da parte del richiedente della licenza di pubblico esercizio.

Le occupazioni stagionali con tavolini all'esterno di pubblici esercizi sono suddivise in due periodi: estiva (dal 15/03 al 15/11) ed invernale (dal 16/11 al 14/03). Si ricorda che le concessioni vanno richieste con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per l'occupazione.

La concessione viene rilasciata dietro presentazione di una domanda indirizzata all'ufficio competente presso il Comune e corredata da una marca da bollo e redatta su un modulo rilasciato dagli Uffici per le relazioni con il pubblico dei singoli Comuni.



Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

attestazione di versamento dell'importo indicato dal Comune sul c/c postale del medesimo;

planimetria in scala con indicazione del luogo e degli estremi dell'occupazione, con marca da bollo;

documentazione fotografica relativa al luogo dell'occupazione, con marca da bollo;

relazione tecnica con l'indicazione, in caso di prima istanza per occupazione stagionale, se viene richiesta solo la collocazione di tavolini, sedie, o anche di piante, ombrelloni e ringhiere.



La domanda può essere presentata dall'interessato munito di documento d'identità valido, di codice fiscale e/o partita IVA, oppure da altra persona purché in possesso della domanda compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'interessato, e di una fotocopia del documento di identità di quest'ultimo.

Secondo la normativa amministrativa, l'interessato può prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio competente, che ha 60 giorni per concedere o negare la concessione a partire dal deposito della documentazione richiesta.

Al ritiro della concessione, dopo aver pagato il canone, è generalmente richiesta la presentazione di una marca da bollo e dei diritti di segreteria.



Decreto legislativo n. 495 del 1992

Decreto Legislativo n. 507 del 1993

A tale normativa occorre aggiungere i regolamenti dei singoli Comuni per l'occupazione di suolo pubblico.




Dehors

Come fare per..



Comunemente per "dehors" (dal francese fuori) s'intendono quegli spazi all'esterno di pubblici esercizi nel quale si collocano sedie e tavolini per la consumazione di cibi e bevande.

Le regole per l'installazione e le caratteristiche dei dehors sono previste in dettaglio dai singoli Regolamenti Comunali.

Di solito, il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, deve ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

A tale fine, egli è tenuto a presentare un'istanza indirizzata al Sindaco, corredata da alcuni documenti; per esempio: un progetto in scala nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali.

Generalmente è richiesta anche una planimetria dell'area, nonché una serie di piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architL'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.


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