Il ruolo delle Commissioni Comunali

Mi dicono di fare domanda alla commissione comunale per aprire un esercizio, cosa devo fare ?



La complessa materia dell'insediamento dei pubblici esercizi è regolata nel nostro Ordinamento dalla legge 25 Agosto 1991 n. 287.





L'apertura e il trasferimento di tali attività, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.



Il provvedimento sindacale deve essere preceduto dal parere di una commissione all'uopo istituita.



Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è, infatti, prevista l'operatività di una commissione composta:



a) dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;



b) da un funzionario delegato dal questore;



c) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;



d) da 2 rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;



e) da 1 rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;



f) da 3 esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;



g) da 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;



h) da 1 rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;



La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale. Un'unica commissione "provinciale" è, invece, competente al rilascio dei pareri inerenti le richieste dei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti ed è composta:



a) dal presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle D'Aosta, dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;



b) dal Sindaco del Comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;



c) da 1 funzionario delegato dal prefetto;



d) da 1 funzionario delegato dal questore;



e) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;



f) da 2 rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;



g) da 3 esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;



h) da 1 rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;



i) da 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;



l) da 1 rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.



I compiti di queste commissioni sono indicati nell'art. 3 della detta legge e consistono nell' emissione di un parere consultivo, preventivo al rilascio di autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al c. 4 del presente articolo .



I criteri ed i parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate, devono essere fissati dall'ente locale, sulla base della tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.



L'art. 12 della legge n. 287/91 prevedeva l'adozione successiva entro 180 gg. di un regolamento di esecuzione.



Il legislatore è successivamente intervenuto con una serie di provvedimenti provvisori e d'urgenza, l'ultimo dei quali è il Decreto Legge n. 381 del 1995, convertito con modificazioni nella Legge n. 480/95, che, all'art. 3, precisa i parametri di cui le commissioni devono tener conto nel rilascio delle autorizzazioni: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai cc. 1 e 4 dell'Art. 3 della citata legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'Art. 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico".



Le Commissioni comunali e provinciali di cui alla Legge n. 287/91, a partire dal 1995, devono, pertanto, articolare la loro attività consultiva tenendo conto della tipologia degli esercizi di cui si richiede l'apertura o il trasferimento, da porre comunque in relazione al nuovo parametro della funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.


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