Sostanze alimentari

La Cassazione sulle sostanze alimentari



Definizione di "sostanza alimentare" - concetto di "genuinità"- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - momento della consumazione del reato e configurabilità del tentativo ex art. 516 c.p.. Per "sostanza alimentare" si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata all'alimentazione, cioè al nutrimento corporale. Perciò, senza violare il principio di cui all'art. 1 c.p. e senza ricorrere ad alcuna interpretazione estensiva o analogica, deve affermarsi che il reato previsto e punito dall'art. 516 c.p. ha per oggetto materiale non solo le sostanze alimentari solide, ma anche quelle liquide, come le bevande. Il concetto di "genuinità", ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 516 c.p., non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Infatti, il reato di cui all'art. 516 c.p. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, il che si verifica quando la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato, onde, anche per il reato in questione, è configurabile il tentativo che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi ha compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto non genuino (nella specie, è stato ritenuto il tentativo nella condotta dell'imputato che, trasferendo spumante - risultato non genuino - già imbottigliato ed etichettato dallo stabilimento di produzione a un deposito separato, aveva compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco alla messa in commercio del vino stesso).

Cassazione penale sez. III, 5 giugno 1998, n. 8662.

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