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I buoni pasto sono cumulabili?

In sintesi le caratteristiche dei ticket restaurant

I buoni pasto non sono cumulabili.

Essi hanno anche altre caratteristiche:

1) non sono cedibile ,

2) non sono commerciabili,

3) non danno diritto a resto

5) non sono convertibile in moneta.

Il buono, inoltre, ha una scadenza precisa riportata sul fronte del buono a destra e può essere accettato dal gestore fino all'ultimo giorno del mese riportato sulla data.

Responsabilità del tour operator e pacchetto turistico

Sentenza del Tribunale di Roma del 30 aprile 2003

L'acquisto di un "pacchetto" turistico, il quale preveda che i partecipanti al viaggio scelgano autonomamente itinerari ed alberghi, pagando con una "cassa comune" sotto la guida di un "coordinatore" scelto dal tour operator, non esclude la responsabilità di quest'ultimo, ex art. 1228 c.c., per i danni subiti da un viaggiatore in conseguenza dell'inadempimento di un vettore locale scelto dal "coordinatore".



Tribunale Roma, 30 aprile 2003


La scelta della associazione in partecipazione per la gestione del bar

La disciplina dell’istituto è compatibile con le esigenze del pubblico esercizio

L'associazione in partecipazione è compatibile anche con la gestione del bar.

Ma quali sono i caratteri di tale contratto?

L'articolo 2549 del codice civile spiega che i soggetti di riferimento sono due, l'associante e l'associato.

L'associante si impegna ad attribuire una partecipazione agli utili (ad esempio, una quota delle entrate del locale un bar) all'associato, che a sua volta si impegna a destinare all'impresa un prestabilito apporto.

Per concludere il contratto è sufficiente il consenso delle parti. La forma del contratto è libera, ma è sempre preferibile la redazione di un contratto scritto, come ulteriore garanzia.

Le prestazioni devono essere corrispettive.

Occorre rilevare che la gestione effettiva dell'associazione resta interamente nelle mani del titolare, anche se questi dovrà gestirlo in modo da non pregiudicare le aspettative dell'associato. È prevista, come sempre, la deroga. In casi particolari, l'associante può attribuire alcuni poteri di gestione all'associato, che li eserciterà però nel nome esclusivo dell'associante.

Per quanto riguarda la divisione delle perdite l'art. 2554 del codice civile dispone che "l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili".

Immissioni sonore e sequestro degli impianti di amplificazione

Una pronuncia recente della Corte di Cassazione

Se le discoteche disturbano il vicinato nelle ore notturne a causa dei volumi troppo alti, può scattare il sequestro degli impianti di amplificazione.

E' questo il principio confermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha respinto il ricorso del titolare di una discoteca che si era visto sequestrare gli impianti a causa delle lamentele del vicinato.

Secondo la Corte il sequestro risulta legittimo ''nel caso in cui l'abuso (di beni funzionali, n.d.r.) si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi che, oltre a superare i limiti prescritti dalla legge, leda concretamente anche il bene della pubblica quiete".

Contro il provvedimento il titolare aveva già esperito il ricorso al Tribunale del riesame, ricorso con il quale aveva ottenuto solo il dissequestro della discoteca.


Contratti collettivi e Codice civile

Codice Civile – CAPO III Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate

Art. 2067 Soggetti



I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.



Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo



Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.



Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (2240 e seguenti).



[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima la parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico].



Art. 2069 Efficacia



Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.



In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.



Art. 2070 Criteri di applicazione



L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore (2082).



Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.



Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.



Art. 2071 Contenuto



Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.



Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.



Deve infine contenere la determinazione della sua durata.



Art. 2072-2076 (omissis)



Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale



I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.



Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro (1339).



Art. 2078 Efficacia degli usi



In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.



Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.



Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto



La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II (2141 e seguenti) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo (1647 e seguenti).



Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.



Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria



Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.



Art. 2081 (omissis)








Somministrazione di alimenti: l’offerta di assaggi gratuiti è consentita?

I limiti stabiliti dal nostro ordinamento

Alla luce della nostra legislazione sul commercio e sulla somministrazione degli alimenti e bevande, gli interpreti più esperti hanno concluso che ad oggi è ancora possibile effettuare l'assaggio gratuito da parte di coloro che:

a) svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande con regolare autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991. n. 287 (dei tipi A e B), anche se per l'assaggio non esistono attrezzature atte a consentire la consumazione sul posto (tavoli, sedie, stoviglie);

b) svolgono attività commerciale (esercizi di vicinato, ovvero piccoli negozi e botteghe di quartiere, medie e/o grandi strutture), a condizione che non vi siano attrezzature (tavoli, sedie, stoviglie) atte a trasformare l'assaggio in un'attività di somministrazione.

Tutto ciò per il semplice motivo che l'esercente è assolutamente libero di stabilire il prezzo di vendita dei prodotti che commercia, ma lo è anche di fornirli gratuitamente a scopo pubblicitario.

La normativa sui buoni pasti

Legge n. 168/2005 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4/10/2005

La recente legge n. 168 del 17/8/2005 e il collegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 4/10/2005 disciplinano ora il mercato dei buoni pasto.

Le novità apportate sono molteplici.

Le ditte emettitrici possono operare solo se autorizzate dal Ministero delle Attività

Produttive e devono avere un capitale minimo versato di 750.000 euro; inoltre i loro amministratori devono

possedere requisiti minimi di onorabilità.

I contratti di convenzione tra emettitrici ed esercente devono esplicitamente indicare:

- durata del contratto (se indeterminata, deve indicare il termine di preavviso per eventuali

variazioni o disdette)

- clausole di utilizzabilità dei buoni (scadenza, validità, limiti di utilizzo, ecc.)

- sconto incondizionato praticato dall'esercente

- termine ultimo di fatturazione (non inferiore a 6 mesi dalla scadenza del buono)

- termini di pagamento delle fatture (non superiori a 45 giorni, decorsi i quali scattano

automaticamente gli interessi legali).

Le società emettitrici attualmente operanti hanno 12 mesi per adeguarsi ai requisiti sopra

indicati, termine entro il quale andranno adeguate anche tutte le convenzioni in essere tra emettitrici

ed esercenti.

Gli esercenti a loro volta devono rispettare i nuovi termini di scadenza, i limiti di utilizzo, la validità dei buoni, i termini di fatturazione.

Si riporta di seguito il testo del Decreto legge del Senato che disciplina i buoni pasto.



Ddl Senato 2855 -



Art. 1.



(Ambito di applicazione e finalità)



1. La presente legge disciplina l'attività di emissione dei buoni pasto nonché la stipula delle convenzioni tra le società di emissione e gli esercizi presso i quali i buoni sono spendibili, al fine di garantire il contenimento dei prezzi ed il miglior servizio per i consumatori.



Art. 2.



(Definizioni)



1. Per attività di emissione di buoni pasto si intende l'attività, svolta esclusivamente da società di capitali aventi la stessa come oggetto sociale, finalizzata a rendere, mediante convenzioni, il servizio sostitutivo di mensa aziendale sia pubblica sia privata a mezzo dei buoni pasto.



2. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da esercizi convenzionabili di cui al comma 3.

3. Per esercizi convenzionabili si intendono:



a) i pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle leggi regionali in materia di commercio;



b) le mense aziendali ed interaziendali;

c) le rosticcerie e le gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) gli esercizi commerciali rientranti, per dimensione della superficie di vendita, nella definizione di "esercizio di vicinato", di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, ai quali sia consentita la vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare.



4. È abrogato l'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.



Art. 3.



(Requisiti delle società di emissione dei buoni pasto)



1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta da società di capitali, il cui capitale sociale interamente versato non sia inferiore a 100.000 euro.



2. L'oggetto sociale è rappresentato unicamente dall'emissione di buoni pasto, finalizzata alla somministrazione di servizi per la ristorazione, con esclusione espressa di ogni altra attività non connessa, ed in particolare dell'attività finanziaria, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma esercitata.

3. Le società emettitrici di buoni pasto svolgono la propria attività previa dichiarazione resa al Ministero delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

4. Le società emettitrici prestano fideiussione bancaria, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 3, secondo le modalità e nella misura prevista con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4.



(Definizione e requisiti dei buoni pasto)



1. I buoni pasto sono documenti di legittimazione destinati all'identificazione dei beneficiari della prestazione e non rappresentano un titolo di credito, escludendosi qualsiasi facoltà di cessione dei medesimi a pena di nullità. Sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato durante la giornata lavorativa.



2. I buoni pasto non concorrono, altresì, alla formazione del reddito di lavoro subordinato, se non per la quota eccedente il valore facciale pari a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del 21 marzo 1994, aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

3. I buoni pasto sono realizzati secondo le modalità determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Tale decreto prevede:



a) l'indicazione del valore facciale;



b) le condizioni di emissione;

c) la previsione di meccanismi di garanzia da eventuali falsificazioni.



Art. 5.



(Convenzioni)



1. Le convenzioni stipulate tra società emettitrici di buoni pasto e titolari degli esercizi convenzionabili di cui all'articolo 2, comma 3, riportano a pena di nullità:



a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto spesi presso gli esercizi convenzionati;



b) le specifiche condizioni e garanzie di pagamento dei buoni pasto;

c) le clausole di spendibilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonchè ai termini di scadenza, espressi ed uniformi.



Art. 6.



(Commissione di compensazione degli interessi)



1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituita, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero delle attività produttive, una commissione di compensazione degli interessi, di seguito denominata "commissione", costituita dai rappresentanti dei tre Ministeri.



2. La commissione è presieduta dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La commissione determina, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, nonché delle società emettitrici di buoni-pasto, le percentuali massime di sconto che sono riconosciute sul valore facciale del buono pasto dalle società emettitrici ai datori di lavoro pubblici e privati che ad esse si rivolgono per organizzare il servizio sostitutivo di mensa, nonché le percentuali massime di sconto che sono riconosciute sul valore facciale del buono pasto dai titolari di esercizi convenzionati alle società emettitrici.

4. Le percentuali massime di cui al comma 3 hanno validità semestrale, con scadenza al 31 dicembre ed al 30 giugno di ciascun anno. La commissione decide entro un mese dalla scadenza di ciascuno di detti termini.



Art. 7.



(Termini di pagamento)



1. Il termine massimo per il pagamento, a fronte della presentazione dei buoni pasto da parte dei titolari degli esercizi convenzionati, è fissato per le società emettitrici in trenta giorni dalla data di emissione della fattura.



2. In caso di mancato pagamento entro i termini, decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.



Art. 8.



(Sanzioni e disposizioni transitorie)





1. Ove il buono pasto sia speso all'interno di esercizi diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3, il titolare dell'esercizio in cui sia stato accertato l'uso improprio del buono pasto è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500.



2. La reiterazione dell'uso improprio del buono pasto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo di quella già comminata.

3. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. Le percentuali di sconto previste dai contratti, comprese le convenzioni CONSIP Spa (Concessionaria servizi informatici pubblici), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai valori definiti dalla commissione.

5. In caso di mancato adeguamento delle percentuali di sconto da parte delle società emettitrici di buoni pasto, gli interessati ottengono, agendo dinanzi l'Autorità giudiziaria, l'allineamento delle percentuali di sconto ai limiti massimi o a quelli, minori, ritenuti congrui dal giudice, nonchè il risarcimento del maggior danno subito, oltre interessi.

6. Qualora le società emettitrici, nel caso di cui al comma 5, subiscano condanna in giudizio, alle stesse si applicherà la sanzione accessoria della perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un triennio.




La somministrazione di alcool ai clienti dei locali pubblici

I divieti e le sanzioni stabiliti dall’ordinamento

L'articolo 689 del codice penale punisce, con pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro o pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi e la pena accessoria della sospensione dell'esercizio, l'esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche (sono considerate tali le bevande con una gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol) alle seguenti categorie:

- minori degli anni 16;

- persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

L'articolo 691 del codice penale punisce con le pene summenzionate gli esercenti che somministrano bevande alcoliche a una persona in manifesto stato di ubriachezza.

La legge n. 125/2001 punisce, invece, con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro chi assume o somministra bevande alcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi. Inoltre, pone il divieto di vendita al banco (somministrazione) di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Internet caffè: è necessaria una licenza per ogni software installato?

La soluzione al quesito nella legge sui diritti d’autore



La legge sui diritti d'autore Legge n. 248/2000 prevede che per qualsiasi software installato sulle postazioni (sistema operativo, antivirus, pacchetto Office, applicativi in genere) è obbligatorio detenere la licenza d'uso (tranne che per i programmi freeware o comunque non soggetti ad una licenza d'uso a pagamento).

La sanzione in questo caso è sia penale che amministrativa. Cio' significa che i PC devono essere dotati delle licenze di tutto il software installato.

Il gestore in caso di controlli potrebbe incorrere in sanzioni amministrative e penali per la violazione degli obblighi previsti dalla legge.

Bisogna diffidare di chi propone postazioni internet per le quali non viene fornita licenza del software installato.

Come rispettare le norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti

Decreto Legislativo n. 22/1997 e legge n. 93/2001

La raccolta differenziata del gestore è un dovere solo morale o ci sono in materia precise norme di riferimento?

In Italia il settore è regolato dal Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, detto anche Decreto Ronchi (dal nome del Ministro dell'Ambiente che lo ha emanato) e dalla legge del 23 marzo 2001 n. 93.

Il decreto si prefigge lo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente, tutelare la salute delle persone e ha classificato i rifiuti in quattro categorie (carta, rifiuti organici, plastica e vetro). In realtà, la norma nazionale appare molto programmatica, e non è così determinante in un sistema che è totalmente in mano alle Regioni e ai Comuni.

Le Regioni devono predisporre il proprio piano di gestione dei rifiuti per gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Una volta predisposto tale piano, l'amministrazione passa nelle mani dei singoli Comuni, che devono preoccuparsi di incentivare la raccolta anche tramite la consegna di appositi sacchetti o contenitori colorati e facilmente distinguibili.

La regola è questa. I gestori di bar diligenti e interessati alla normativa sulla raccolta differenziata devono rivolgersi al proprio Comune di appartenenza per comprendere nel dettaglio le modalità dello smaltimento. Questo anche perché spesso vi sono piccole variazioni rispetto alle modalità di smaltimento seguite dai privati. I punti chiave che si ritrovano praticamente invariati in tutte le ordinanze comunali, relative ai pubblici esercizi, sono i seguenti:

1) fissazione di orari e luoghi previsti per la raccolta dei materiali più ingombranti;

2) destinazione di cassonetti più grandi (240 litri) per la raccolta principalmente di vetro in prossimità di bar, caffè, pizzerie;

3) fissazione di regole precise (ora, luogo, modalità varie) per lo smaltimento di particolari tipi di rifiuti, quali frigoriferi o banconi frigo da bar, il tutto per evitare la diffusione di gas dannosi nell'ambiente.

Che cosa succede se il gestore non rispetta la normativa sulla raccolta differenziata? In questo caso i Comuni possono liberamente multare il trasgressore. Gli stessi Comuni a loro volta possono essere sanzionati o premiati da Stato o Regione - con particolari sovvenzioni - a seconda dei risultati raggiunti. Il controllo del Comune sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà il pericolo di sanzione che il Comune teme di vedersi infliggere dalla Regione.

Videosorveglianza negli alberghi e non solo

Le regole che rendono lecita la videosorveglianza nel settore privato e pubblico

Se da un lato il diritto alla protezione dei dati personali non deve pregiudicare l'adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l'accertamento degli illeciti, dall'altro l'installazione di sistemi di videosorveglianza, sia nel pubblico che nel privato, non deve violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al recente Codice in materia di dati personali.

Per proporre un uso ponderato ed efficace della videosorveglianza, l'Autorità Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di intervenire con nuove regole che riguardano il tema in esame.

Rispetto alle prime linee guida sull'installazione di telecamere, emanate nel novembre del 2000, il provvedimento generale stabilisce regole più precise, che tengono conto anche delle indicazioni emerse in sede internazionale e comunitaria.

L'uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all'impossibilità di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali.

Vediamo i punti che stanno alla base del provvedimento generale.

Principi generali per soggetti pubblici e privati

* I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.

* La raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità : cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.

* Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi d'allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.

* I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati. L'informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un modello semplificato: un cartello con un simbolo ad indicare l'area videosorvegliata) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.

* In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.

* Chi installa telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. Si è invece constatato che, da parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente, come scopo della sorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.

* Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es.dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es.riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.

* Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili).

* Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).

* * Non risulta comunque giustificata un'attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.



Specifici settori

* Divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all'attività lavorativa

* lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi).

* Negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.

* Negli istituti scolastici l'installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente indispensabile (es.atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.



Soggetti pubblici

* Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un'amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine.

* Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti dell'immondizia etc.



Soggetti privati

* Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.

* Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L'installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l'adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori.


Gli aspetti principali del c.d. lavoro accessorio

Decreto ministeriale 30 settembre 2005

Il decreto ministeriale 30 settembre 2005 ha disciplinato il c.d. "lavoro accessorio" previsto dall'art. 72, comma 1, del D.L.vo n. 276/03.



Vediamo gli aspetti principali del decreto in esame:



a) il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio è fissato nella misura di 10 euro;



b) il concessionario nella fase di pagamento delle spettanze è autorizzato a trattenere come rimborso spese il 5% del valore nominale del buono;



c) le aree in cui viene avviata la prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania;



d) il concessionario del servizio sarà stabilito attraverso una gara espletata da Italia Lavoro spa.

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