La scelta della associazione in partecipazione per la gestione del bar

La disciplina dell’istituto è compatibile con le esigenze del pubblico esercizio

L'associazione in partecipazione è compatibile anche con la gestione del bar.

Ma quali sono i caratteri di tale contratto?

L'articolo 2549 del codice civile spiega che i soggetti di riferimento sono due, l'associante e l'associato.

L'associante si impegna ad attribuire una partecipazione agli utili (ad esempio, una quota delle entrate del locale un bar) all'associato, che a sua volta si impegna a destinare all'impresa un prestabilito apporto.

Per concludere il contratto è sufficiente il consenso delle parti. La forma del contratto è libera, ma è sempre preferibile la redazione di un contratto scritto, come ulteriore garanzia.

Le prestazioni devono essere corrispettive.

Occorre rilevare che la gestione effettiva dell'associazione resta interamente nelle mani del titolare, anche se questi dovrà gestirlo in modo da non pregiudicare le aspettative dell'associato. È prevista, come sempre, la deroga. In casi particolari, l'associante può attribuire alcuni poteri di gestione all'associato, che li eserciterà però nel nome esclusivo dell'associante.

Per quanto riguarda la divisione delle perdite l'art. 2554 del codice civile dispone che "l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili".

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