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La Legge Regione Lazio in tema di somministrazione alimenti e bevande

Legge Regionale Lazio 10/5/1990 n.44, B.U.R. 30/5/1990 n.15

Legge Regionale Lazio 10/5/1990 n.44, B.U.R. 30/5/1990 n.15

INTERVENTI REGIONALI PER I PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE.



Articolo 1

Finalità.



1. La Regione Lazio, al fine di migliorare la ricettività turistica, concede contributi in conto interessi su finanziamenti a favore di piccole e medie imprese situate nel Lazio esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e specificatamente quelle previste dall'articolo 32 del decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988, tipologia A e B.

2. I finanziamenti di cui al comma precedente sono destinati all'ammodernamento ed alla ristrutturazione dei locali esistenti fisicamente connessi con i locali adibiti alle vendite relativi a servizi igienici, cucine e laboratori di produzione, trasformazione e manipolazione nonché alle attrezzature relative, all'adeguamento degli impianti elettrici e antincendi alle norme in vigore ed interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Ai fini della presente legge per piccole e medie imprese si intendono quelle aventi un numero di dipendenti non superiore a venti.



Articolo 2

Modalità dei finanziamenti.



1. I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi d'investimento di cui al precedente articolo nonché alla documentazione di cui al successivo articolo 4.





Articolo 3

Durata e limite dei finanziamenti.



1. I finanziamenti concessi per il fine di cui alla presente legge da istituti di credito autorizzati e per i canoni di locazione finanziaria relativi ai programmi di investimento previsti dall'articolo 2 della presente legge sono assistiti dal contributo regionale in conto interessi nella misura pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto del Ministero del tesoro.

2. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento.

3. I finanziamenti a tasso agevolato non possono comunque superare l'importo di lire 80 milioni.

4. La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a cinque anni oltre un anno di preammortamento mentre le rate di restituzione dovranno avere scadenza semestrale.

5. L'ammontare dei contributi in conto interessi sui finanziamenti verrà erogato da parte della Regione Lazio a favore degli istituti di credito convenzionati mediante attuazione degli stessi all'atto della stipula della convenzione.





Articolo 4

Domanda di finanziamento.



1. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata ad uno degli istituti di credito a tal fine convenzionati con la Regione Lazio, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 e da una relazione tecnico-economica, con allegato computo estimativo distinto per ogni intervento.

2. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno.

3. In sede di prima applicazione le domande possono essere presentate, ad uno degli istituti di credito convenzionati, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.





Articolo 5

Ultimazione dei lavori.



1. I lavori oggetto del contributo devono essere ultimati entro sei mesi dall'erogazione del finanziamento pena la decadenza del contributo medesimo





Articolo 6

Convenzioni.



1. La Regione Lazio provvederà ad erogare i fondi di cui alla presente legge sulla base di convenzioni da stipularsi tra la stessa e gli istituti di credito secondo lo schema tipo allegato alla presente legge.



Articolo 7

Comitato.



1. É istituito presso la Regione Lazio un comitato con i compiti di cui al successivo articolo 8.

2. Il comitato é nominato dal Presidente della Giunta regionale ed é composto dall'assessore regionale al commercio che lo presiede o un suo delegato, da due funzionari degli istituti di credito convenzionati designati dagli istituti stessi, da due rappresentanti designati dalle strutture regionali di organizzazione nazionali dei commercianti e da due funzionari regionali designati dall'assessore al commercio della Regione Lazio.

3. Ai componenti del comitato e al segretario, con esclusione dei soli funzionari regionali, é corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di impegno nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni.





Articolo 8

Compiti del comitato.



1. Il comitato:

a) esamina le domande presentate dagli interessati per la concessione delle agevolazioni le quali devono essere inoltrate al comitato da parte degli istituti di credito entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse;

b) accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge;

d) propone entro trenta giorni dal ricevimento delle domande da parte degli istituti di credito, la concessione dei contributi in conto interessi sulla base delle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 6 della presente legge.





Articolo 9

Concessione dei contributi.



1. La concessione la liquidazione dei contributi viene deliberata dalla Giunta regionale sulla base delle procedure previste dalla convenzione.

2. L'assessore regionale al commercio provvederà trimestralmente a comunicare alla competente Commissione consiliare permanente l'elenco delle domande accolte ed escluse completo dell'entità dei contributi concessi.





Articolo 10

Erogazione dei finanziamenti.



1. L'erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito agli interessati viene effettuata per il 50 per cento all'atto della stipula del contratto di mutuo ed il saldo a seguito di presentazione agli istituti di credito di:

a) perizia giurata, dalla quale risultino le opere realizzate e la spesa globale sostenuta, redatta da un tecnico abilitato, corredata dalle fatture relative alle singole spese sostenute;

b) una dichiarazione resa, per atto notorio, dall'interessato la quale attesti che le opere oggetto dell'intervento sono state ultimate nei termini di cui al precedente articolo 5.





Articolo 12

Limiti.



1. Le opere realizzate con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienate o cedute prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 8.



Articolo 13

Scioglimento o cessazione dell'impresa.



1. In caso di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuaria, l'erogazione di contributi viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà essere versato in un'unica soluzione al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale per l'esercizio della quale il mutuo era stato concesso.

2. In caso di fallimento dell'impresa l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.





Articolo 14

Disposizioni finanziarie.



1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge é autorizzata per l'anno 1990 una disponibilità finanziaria di L. 2.000 milioni.

2. La spesa relativa é iscritta nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1990 al capitolo n. 04301 di nuova istituzione e così denominato: capitolo n. 04301: "Interventi regionali per pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande".

3. Alla copertura dell'onere di L. 2.000 milioni per l'anno 1990 si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29822, lettera c), dell'elenco 4 (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1990.

4. La proiezione negli esercizi successivi della spesa, autorizzata per il 1990, prevista in L. 1.500 milioni annui, trova copertura nel bilancio pluriennale 1990-1991.

5. Per le finalità previste dall'articolo 13 della presente legge si provvederà nel rispetto dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, a carico del capitolo n. 30202 la cui denominazione é integrata con il riferimento alla presente legge ed il cui stanziamento potrà essere integrato mediante prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 1977.



Articolo 15

Abrogazione.



1. La legge regionale approvata nelle sedute del 27 settembre 1989 e del 31 gennaio 1990 concernente "Interventi straordinari regionali in occasione dei campionati mondiali di calcio dell'anno 1990 per pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande" é abrogata.

La Legge Regionale Valle d’Aosta che aggiorna i criteri di insediamento dei pubblici esercizi

Legge regionale Valle D’Aosta 10/7/1996 n.13, B.U.R. 16/7/1996 n.32

Legge regionale Valle D'Aosta 10/7/1996 n.13, B.U.R. 16/7/1996 n.32

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287 (AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA SULL' INSEDIAMENTO E SULL' ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI).



Articolo 1

Somministrazione di generi di gastronomia



1. Sono da considera generi di gastronomia che possono essere somministrati negli esercizi di cui all' art. 5, comma 1, lett b) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull' insediamento e sull' attività dei pubblici esercizi) tutti gli alimenti che:

a) possono essere serviti nello stato di fatto in cui sono acquistati;

b) sono soggetti soltanto a porzionamento e/ o condimento;

c) non sono sottoposti a riscaldamento nè a cottura, sia nel locale di somministrazione che in eventuali locali annessi, ad eccezione del riscaldamento necessario per il confezionamento di toast, panini, pizzette, tramezzini e simili.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 utilizzano attrezzature tipiche della somministrazione di alimenti, ma non possono somministrare pasti completi.

3. Gli alimenti presenti negli esercizi di cui al comma 1 devono essere in regola con il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/ 395/ CEE e 89/ 396/ CEE concernenti l' etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).





Articolo 2

Condizioni per la somministrazione degli alimenti di cui all' art. 1



1. I locali di somministrazione e gli eventuali locali di manipolazione degli alimenti devono essere forniti della prescritta autorizzazione sanitaria.

2. L' attività di somministrazione di generi di gastronomia deve essere effettuato negli stessi locali ove si svolge la somministrazione di bevande.

3. L' attività di somministrazione di generi di gastronomia deve avvenire senza l'adozione di tecniche di servizio proprie dell' attività di ristorazione.





Articolo 3

Orari



1. Le somministrazioni di generi di gastronomia diversi da toast, panini, pizzette, tramezzini e simili può non essere effettuata nell'arco dell' intero orario di apertura dell'esercizio e può essere limitata a fasce orarie che sono determinate dal Sindaco nell' ordinanza di cui all' art. 8 della l 287/ 1991.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.










La Legge Regione Lombardia che disciplina l’attività della somministrazione di bevande e alimenti

Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26

La Legge della Regione Lombardia 24 dicembre 2003 n. 30, pubblicata sul BURL del 29 dicembre, ha ridisciplinato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande modificando la vecchia legge statale 287/1991.



La nuova legge stabilisce che, dal 13 gennaio 2004, la competenza per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento dell'esercizio adibito a somministrazione di alimenti e bevande è del Comune competente per territorio.



L'iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione non è più richiesta per coloro che intendono esercitare l'attività nell'ambito della regione; può viceversa, essere necessaria qualora il soggetto risieda nella regione Lombardia (ovvero, in caso di società, qualora essa abbia sede legale in Regione Lombardia) e voglia esercitare l'attività in un'altra regione. In quest'ultima ipotesi occorre, innanzitutto, informarsi presso la Camera di Commercio competente per territorio per verificare l'eventuale esistenza di normative regionali in materia di somministrazione alimenti e bevande.



Tra le novità più importanti introdotte dalla Legge Regionale 24/12/2003 n. 30 vanno segnalate le seguenti:



La creazione di un'unica tipologia di esercizi di somministrazione che sostituisce le quattro tipologie previste dalla legge 287/1991. L'effettivo esercizio dell'attività rimane, comunque, vincolato al rispetto dei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.





L'abolizione dell'obbligo di iscrizione al REC per coloro che intendono svolgere l'attività di somministrazione.





L'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazione od organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali e professionali. Il Comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione accerta anche il possesso di tali requisiti.





I requisiti professionali sono:

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano; ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;

aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande;

essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della legge, al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e succ. modd. , per l'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Sono ammessi all'esame di cui alla lettera b) coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.



Il titolare di autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), e d), della legge 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.



Per avere il testo completo, pubblicato nella gazzetta ufficiale, scrivete al nostro indirizzo e-mail.


La Corte di giustizia sul grana padano

Non si può grattugiare il “Grana padano” all’estero né affettare il “Prosciutto di Parma” e poi venderlo sottovuoto lasciandone intatto il marchio

Sentenza della Corte di giustizia europea 20.5.2003. «Denominazioni di origine protette - Regolamento (CEE) n. 2081/92 - Regolamento (CE) n. 1107/96 - Prosciutto di Parma - Disciplinare - Condizione di affettamento e di confezionamento del prosciutto nella zona diproduzione - Artt. 29 CE e 30 CE - Giustificazione - Opponibilità della condizione ai terzi - Certezza del diritto - Pubblicità»







SENTENZA DELLA CORTE 20 maggio 2003. «Denominazioni di origine protette - Regolamento (CEE) n. 2081/92 - Regolamento (CE) n. 1107/96 - Prosciutto di Parma - Disciplinare - Condizione di affettamento e di confezionamento del prosciutto nella zona diproduzione - Artt. 29 CE e 30 CE - Giustificazione - Opponibilità della condizione ai terzi - Certezza del diritto - Pubblicità»







Nel procedimento C-108/01,





avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra







Consorzio del Prosciutto di Parma,





Salumificio S. Rita SpA







e





Asda Stores Ltd,





Hygrade Foods Ltd,





domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali è basata l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), e (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1),









LA CORTE,







composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,







avvocato generale: sig. S. Alber





cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale





viste le osservazioni scritte presentate:





- per il Consorzio del Prosciutto di Parma e il Salumificio S. Rita SpA, dall'avv. F. Capelli e dal sig. A. Barone, solicitor;





- per la Asda Stores Ltd e la Hygrade Foods Ltd, dai sigg. N. Green, QC, e M. Hoskins, barrister, su incarico di Eversheds, solicitors, e della Clarke Willmott e Clarke, solicitors;





- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Lewis, barrister;





- per il governo spagnolo, dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente;





- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra L. Bernheim, in qualità di agenti;





- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato;





- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.L. Iglesias Buhigues, nonché dalle sig.re C. O'Reilly e A.-M. Rouchaud, in qualità di agenti,







vista la relazione d'udienza,



sentite le osservazioni orali del Consorzio del Prosciutto di Parma e del Salumificio S. Rita SpA, della Asda Stores Ltd, della Hygrade Foods Ltd, dei governi francese e italiano, nonché della Commissione, all'udienza del 19 febbraio 2002,





sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 aprile 2002,





ha pronunciato la seguente



Sentenza



1. Con ordinanza 8 febbraio 2001, pervenuta alla Corte il 7 marzo seguente, la House of Lords ha posto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali è basata l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2081/92»), e (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1).







2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, il Consorzio del Prosciutto di Parma (in prosieguo: il «Consorzio»), associazione di produttori di prosciutto di Parma con sede in Italia, nonché il Salumificio S. Rita SpA (in prosieguo: il «Salumificio»), società anch'essa con sede in Italia, produttore di prosciutto di Parma e membro del Consorzio, e, dall'altro, la Asda Stores Ltd (in prosieguo: la «Asda»), società con sede nel Regno Unito, che gestisce supermercati, nonché la Hygrade Foods Ltd (in prosieguo: la «Hygrade»), anch'essa con sede nel Regno Unito, importatore di prosciutto di Parma, relativamente alla commercializzazione nel Regno Unito, con la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» (in prosieguo: la «DOP prosciutto di Parma») di prosciutto di Parma affettato e confezionato in questo Stato membro.



Ambito normativo





La normativa nazionale







3. L'art. 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma» (GURI 20 febbraio 1990, n. 42, pag. 3; in prosieguo: la «legge 13 febbraio 1990») riserva esclusivamente la denominazione di origine «prosciutto di Parma» al prosciutto munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente l'identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, prodotto secondo le prescrizioni di legge, e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo stabilito dalla legge.





4. L'art. 2 della legge 13 febbraio 1990 definisce come zona tipica di produzione la parte pertinente della provincia di Parma. L'art. 3 enuncia le caratteristiche specifiche del prosciutto di Parma, in particolare il peso, il colore, l'aroma e il sapore.





5. L'art. 6 della stessa legge stabilisce che:



- dopo l'applicazione del contrassegno, il prosciutto di Parma può essere commercializzato disossato e in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato;





- se non è possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo deve essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato e secondo le modalità determinate nel regolamento di esecuzione;





- in quest'ultimo caso le operazioni di confezionamento devono essere effettuate nella zona tipica di produzione indicata all'art. 2.







6. L'art. 11 stabilisce che i Ministri competenti possono avvalersi dell'attività di un consorzio di produttori per fini di vigilanza e di controllo.





7. L'art. 25 del decreto 15 febbraio 1993, n. 253, regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26 (GURI 26 luglio 1993, n. 173, pag. 4; in prosieguo: il «decreto 15 febbraio 1993») prevede che le operazioni di affettamento e di confezionamento del prosciutto di Parma siano effettuate presso laboratori situati nella zona tipica di produzione, riconosciuti dal Consorzio.





8. L'art. 26 dello stesso decreto impone la presenza di incaricati del Consorzio al momento dell'affettamento e del confezionamento del prodotto.





9. Il decreto 15 febbraio 1993 contiene anche disposizioni relative al confezionamento e all'etichettatura.





10. In forza del decreto 12 aprile 1994, al Consorzio è stato affidato un compito di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni relative alla denominazione di origine «prosciutto di Parma».



Il diritto comunitario







11. L'art. 29 CE stabilisce:



«Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente».







12. Ai sensi dell'art. 30 CE, l'art. 29 CE lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'esportazione giustificati da motivi, in particolare, di tutela della proprietà industriale e commerciale.





13. L'art. 2 del regolamento n. 2081/92 stabilisce:



«1. La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.





2. Ai fini del presente regolamento si intende per:





a) denominazione d'origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:





- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e





- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;





(...)».







14. L'art. 4 dello stesso regolamento precisa:



«1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) (...) i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.





2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:





a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine (...);





b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;





c) la delimitazione della zona geografica (...);





d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) (...);





e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;





f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) (...);





g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'articolo 10;





h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP (...) o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;





i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali».







15. Gli artt. 5-7 prevedono una procedura normale di registrazione delle DOP. Questa procedura comprende la presentazione di una domanda alla Commissione per il tramite di uno Stato membro (art. 5, nn. 4 e 5). Questa domanda include un disciplinare conforme all'art. 4 (art. 5, n. 3). La Commissione verifica che la domanda comprenda tutti gli elementi di cui all'art. 4 (art. 6, n. 1). Se essa perviene ad una conclusione positiva, pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in particolare, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda e i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano l'elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto (art. 6, n. 2). Ogni Stato membro o qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi allaregistrazione e l'opposizione in tal caso viene esaminata secondo una procedura determinata (art. 7). In assenza di opposizione, la Commissione registra la denominazione e la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (art. 6, nn. 3 e 4).





16. L'art. 8 enuncia:



«Le menzioni DOP (...) o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento».







17. L'art. 10, n. 1, stabilisce:



«Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare (...)».







18. L'art. 13, n. 1, lett. a), prevede che le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta.





19. L'art. 17 organizza una procedura semplificata di registrazione di denominazioni già giuridicamente protette:



«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette (...), essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.





2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 [relativo al diritto di opposizione] non si applica (...).





3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».







20. Il regolamento n. 1107/96, entrato in vigore il 21 giugno 1996, reca la registrazione, in particolare, della DOP «prosciutto di Parma», sotto la rubrica «Preparazioni di carni».





21. Il 26 ottobre 1996 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione sulle strutture di controllo comunicate dagli Stati membri a norma dell'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2081/92 (GU C 317, pag. 3). Questa pubblicazione ha per scopo di far conoscere le strutture di controllo corrispondenti a ciascuna indicazione geografica o denominazione di origine registrata in forza del regolamento n. 2081/92. Per la DOP «prosciutto di Parma», essa fa riferimento al Consorzio, del quale precisa l'indirizzo.



La causa principale







22. L'Asda gestisce una catena di supermercati nel Regno Unito. In essi vende, in particolare, prosciutto recante la denominazione «prosciutto di Parma», acquistato già affettato presso la Hygrade, che acquista essa stessa il prosciutto disossato ma non affettato presso un produttore italiano membro del Consorzio. Il prosciutto viene affettato e confezionato ermeticamente dalla Hygrade in confezioni contenenti ciascuna cinque fette.





23. Le confezioni riportano la seguente scritta: «ASDA A taste of Italy PARMA HAM Genuine Italian Parma Ham» («ASDA Il sapore dell'Italia PROSCIUTTO DI PARMA autentico prosciutto di Parma italiano»).





24. Sul retro delle confezioni si legge «PARMA HAM All authentic Asda continental meats are made by traditional methods to guarantee their authentic flavour and quality» («PROSCIUTTO DI PARMA Tutte le carni genuine Asda che provengono dall'Europa continentale sono preparate secondo metodi tradizionali per garantire il loro sapore autentico e la loro autentica qualità») e «Produced in Italy, packed in the UK for Asda Stores Limited» («Prodotto in Italia, confezionato nel Regno Unito per la Asda Stores Limited»).





25. Il 14 novembre 1997, il Consorzio ha avviato nel Regno Unito un procedimento giudiziario contro la Asda e la Hygrade affinché fossero emanate, contro queste ultime, diverse ingiunzioni intese essenzialmente a che esse cessassero la loro attività, poiché quest'ultima sarebbe incompatibile con i regolamenti vigenti per il prosciutto di Parma.





26. Il 17 novembre 1997 esso ha chiesto che fossero pronunciate nei confronti di queste società con provvedimenti d'urgenza le ingiunzioni richieste nella sua domanda principale e nell'atto di citazione.





27. La Asda e la Hygrade hanno chiesto il rigetto delle domande sostenendo, in particolare, che il regolamento n. 2081/92 e/o il regolamento n. 1107/96 non conferivano al Consorzio i diritti da esso fatti valere.





28. Le domande sono state respinte.





29. Il Consorzio ha interposto appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Regno Unito). Il Salumificio è stato ammesso ad intervenire in questo procedimento. L'appello è stato respinto il 1° dicembre 1998.





30. Il Consorzio e il Salumificio hanno allora adito la House of Lords.





31. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione dei regolamenti nn. 2081/92 e 1107/96, la House of Lords ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:



«Se, dal punto di vista del diritto delle Comunità europee, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, letto in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 e con il disciplinare relativo al Prosciutto di Parma DOP, attribuisca un diritto comunitario valido, che può essere fatto valere direttamente dinanzi al giudice di uno Stato membro, alla limitazione della vendita al dettaglio come prosciutto di Parma di prosciutto affettato e confezionato, derivato da prosciutti debitamente esportati da Parma in conformità ai requisiti posti dalla DOP, ma che non è stato poi affettato, confezionato ed etichettato conformemente al disciplinare».





Sulla questione pregiudiziale







32. In via preliminare, occorre constatare che il disciplinare in base al quale la DOP «prosciutto di Parma» è stata registrata con il regolamento n. 1107/96 menziona esplicitamente il requisito di un affettamento e di un confezionamento del prodotto nella zona di produzione per il prosciutto commercializzato a fette, e fa riferimento alla legge 13 febbraio 1990 nonché al decreto 15 febbraio 1993 relativamente alle condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali, ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. i), del regolamento n. 2081/92.





33. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, nella causa principale, sono in discussione operazioni di affettamento e di confezionamento effettuate in una fase diversa rispetto a quelle della vendita al dettaglio e della ristorazione, per le quali non è contestato il fatto che non si applica la condizione relativa alla realizzazione di dette operazioni nella zona di produzione.





34. Pertanto, allorché si farà riferimento, nel seguito della presente sentenza, alla condizione di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione, saranno considerate solo le operazioni di affettamento e di confezionamento effettuate in una fase diversa da quelle della vendita al dettaglio e della ristorazione.





35. Alla luce di queste osservazioni, la questione pregiudiziale comprende in sostanza quattro elementi.





36. Il primo elemento riguarda l'esame inteso ad accertare se il regolamento n. 2081/92 debba essere interpretato nel senso che si oppone a che l'uso di una DOP sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto.





37. Il secondo elemento riguarda l'esame inteso ad accertare se il fatto di subordinare a una tale condizione l'uso della DOP «prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE.





38. Il terzo elemento riguarda l'esame inteso ad accertare se, in caso affermativo, la condizione di cui trattasi possa essere considerata giustificata e quindi compatibile con quest'ultima disposizione.





39. Infine, il quarto elemento riguarda la questione se questa condizione possa essere fatta valere nei confronti degli operatori economici, allorché non è stata portata a loro conoscenza.



Sulla possibilità di subordinare l'uso di una DOP a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto







40. Il Consorzio, il Salumificio, i governi spagnolo, francese e italiano nonché la Commissione ritengono in sostanza che il regolamento n. 2081/92 consenta, in via di principio, a taluni produttori di ottenere che l'uso della DOP sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto.





41. L'Asda e la Hygrade nutrono dubbi sul fatto che una tale condizione possa rientrare, in un modo qualsiasi, nella normativa comunitaria. Il governo del Regno Unito ritiene che il regolamento n. 2081/92 non conferisca ai produttori il diritto di vietare la vendita con la DOP di un prodotto affettato e confezionato al di fuori della zona di produzione.





42. A tal riguardo, occorre constatare che sia dalla formulazione sia dalla struttura del regolamento n. 2081/92 risulta che il disciplinare costituisce lo strumento che determina l'ampiezza della tutela uniforme che questo regolamento introduce nella Comunità.





43. Infatti, l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2081/92 subordina il beneficio di una DOP alla conformità del prodotto a un disciplinare. L'art. 8 dello stesso regolamento subordina l'apposizione della menzione «DOP» su un prodotto alla conformità di quest'ultimo al detto regolamento e quindi al disciplinare, mentre l'art. 13 determina poi il contenuto della tutela uniforme conferita alla denominazione registrata. L'art. 10, n. 1, precisa che il compito della struttura di controllo istituitain ogni Stato membro è quello di assicurare che i prodotti recanti una DOP rispondano ai requisiti del disciplinare.





44. Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2081/92, il disciplinare comprende almeno gli elementi elencati, in maniera non esaustiva, in questa disposizione.





45. Esso contiene quindi, in particolare, quelli indicati nella detta disposizione sub b), d), e), h) e i), ossia:



- la descrizione del prodotto, delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche;





- gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geografica delimitata;





- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;





- gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura «DOP»;





- le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.







46. Il disciplinare contiene quindi la definizione dettagliata del prodotto protetto, stabilita dai produttori interessati, sotto il controllo dello Stato membro che lo trasmette, quindi della Commissione che registra la DOP, nell'ambito o della procedura normale di cui agli artt. 5-7, o della procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92.





47. Questa definizione determina al tempo stesso l'estensione degli obblighi da rispettare ai fini dell'uso della DOP e, come suo corollario, l'ampiezza del diritto protetto nei confronti dei terzi per effetto della registrazione della DOP, che sancisce a livello comunitario norme enunciate o cui si fa riferimento nel disciplinare.





48. A tal riguardo, si deve constatare che la formulazione dell'art. 4 del regolamento n. 2081/92 non esclude affatto che siano adottate regole tecniche particolari che si applicano alle operazioni che portano a diverse presentazioni sul mercato di uno stesso prodotto, affinché quest'ultimo, da un lato, soddisfi, per ciascuna di queste presentazioni, il criterio di qualità che i consumatori, secondo il terzo 'considerando' di questo regolamento, hanno tendenza a privilegiare da diversi anni e, dall'altro, offra la garanzia di un'origine geografica certa, sempre più ricercata secondo lo stesso 'considerando'.





49. In considerazione di questi due obiettivi, regole tecniche particolari possono essere di conseguenza adottate per operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto.





50. Occorre quindi concludere che il regolamento n. 2081/92 dev'essere interpretato nel senso che non si oppone a che l'uso di una DOP sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto, qualora una tale condizione sia prevista nel disciplinare.



Sulla natura della misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione della condizione di affettamento e di confezionamento del prodotto nella zona di produzione per la DOP «prosciutto di Parma»







51. La Asda e la Hygrade sostengono che condizioni relative al confezionamento di un prodotto possono costituire restrizioni ai sensi degli artt. 28 CE e 29 CE. In particolare, l'applicazione nel Regno Unito di una norma in forza della quale il prosciutto di Parma commercializzato a fette potrebbe beneficiare della DOP solo se è stato affettato e confezionato nella zona di produzione potrebbe manifestamente ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario.





52. Il governo del Regno Unito ritiene che la condizione di cui trattasi nella causa principale costituisca una restrizione quantitativa all'esportazione.





53. A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente vale non solo per i provvedimenti nazionali, ma del pari per quelli adottati dalle istituzioni comunitarie (v., in particolare, sentenze 25 giugno 1997, causa C-114/96, Kieffer e Thill, Racc. pag. I-3629, punto 27, e 13 settembre 2001, causa C-169/99, Schwarzkopf, Racc. pag. I-5901, punto 37).





54. L'art. 29 CE vieta tutti i provvedimenti che hanno l'oggetto o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato (v., in particolare, a proposito di misure nazionali, sentenza 23 maggio 2000, causa C-209/98, Sydhavnens Sten & Grus, Racc. pag. I-3743, punto 34).





55. Come è stato constatato al punto 32 della presente sentenza, il disciplinare della DOP «prosciutto di Parma» menziona esplicitamente il requisito di un affettamento e di un confezionamento del prodotto nella zona di produzione per il prosciutto commercializzato a fette e fa riferimento alla legge 13 febbraio 1990, nonché al decreto 15 febbraio 1993 relativamente alle condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali, ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. i) del regolamenton. 2081/92. In quanto registra la DOP «prosciutto di Parma», il regolamento n. 1107/96 fa così dell'affettamento e del confezionamento nella zona di produzione una condizione di utilizzo della DOP «prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette.





56. Questa condizione ha come conseguenza che prosciutto prodotto nella zona di produzione, che soddisfa le altre condizioni richieste per poter beneficiare della DOP «prosciutto di Parma», non può essere affettato al di fuori di tale zona, salvo essere privato di questa denominazione.





57. Per contro, il prosciutto di Parma trasportato all'interno della zona di produzione conserva il suo diritto alla DOP allorché è ivi affettato e confezionato conformemente alle norme cui fa riferimento il disciplinare.





58. Queste norme hanno quindi per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione del prosciutto che può recare la DOP «prosciutto di Parma» e di creare così una disparità di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione. Pertanto, esse comportano restrizioni quantitative all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE (v., nello stesso senso, sentenza 16 maggio 2000, causa C-388/95, Belgio/Spagna, Racc. pag. I-3123, punti 38 e 40-42).





59. Si deve quindi concludere che il fatto di subordinare l'uso della DOP «prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette alla condizione che le operazioni di affettamento e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE.



Sulla giustificazione della condizione di affettamento e di confezionamento del prodotto nella zona di produzione







60. Il Consorzio, il Salumificio, i governi spagnolo e italiano nonché la Commissione fanno valere che, nella citata sentenza Belgio/Spagna, la Corte ha dichiarato che una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione, costituita dall'obbligo di imbottigliare un vino, cui è attribuita una denominazione di origine, nella sua zona di produzione per poter utilizzare la denominazione di origine, era giustificata in quanto era intesa a preservare la reputazione della denominazione garantendo, oltre all'autenticità del prodotto, il mantenimento delle sue qualità e delle sue caratteristiche. Essi ritengono che la giurisprudenza che deriva da questa sentenza possa essere trasferita alla condizione di affettamento e di confezionamento del prosciutto di Parma nella zona di produzione, in quanto questa condizione è giustificata ai fini della garanzia dell'autenticità e della qualità del prodotto. Il governo francese sottolinea che questa condizione consente di garantire che il prodotto sia originario dell'area geografica.





61. La Asda, la Hygrade e il governo del Regno Unito affermano che le operazioni di affettamento e di confezionamento non incidono sulla qualità del prosciutto di Parma e non pregiudicano la sua autenticità. Basandosi su questa premessa, il governo del Regno Unito ritiene che l'iter logico seguito nella citata sentenza Belgio/Spagna, che si dovrebbe in effetti seguire nella presente causa, debba portare a una soluzione contraria rispetto a quella adottata in tale sentenza.





62. In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all'art. 30 CE, l'art. 29 CE lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'esportazione giustificati da motivi, in particolare, di tutela della proprietà industriale e commerciale.





63. Occorre rilevare che la normativa comunitaria manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all'uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare (v. sentenza Belgio/Spagna, cit., punto 53). Tale tendenza si è concretata nel settore dei vini di qualità con l'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59), abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1). Essa si è manifestata anche, relativamente ad altri prodotti agricoli, con l'adozione del regolamento n. 2081/92, il quale, alla luce dei suoi 'considerando', mira in particolare a soddisfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un'origine geografica certa nonché a facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale.





64. Le denominazioni di origine rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale. La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. E' quest'ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto (v. sentenza Belgio/Spagna, cit., punti 54-56). Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine sono autentici.





65. Il disciplinare della DOP «prosciutto di Parma», imponendo che l'affettamento e il confezionamento avvengano nella zona di produzione, mira a consentire aibeneficiari della DOP di conservare il controllo di una delle presentazioni del prodotto sul mercato. La condizione che esso pone ha come fine di meglio salvaguardare la qualità e l'autenticità del prodotto nonché, di conseguenza, la reputazione della DOP, di cui i beneficiari si assumono, pienamente e collettivamente, la responsabilità.





66. Pertanto, una condizione quale quella di cui è causa, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, dev'essere considerata conforme al diritto comunitario se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la reputazione della DOP «prosciutto di Parma» (v., nello stesso senso, sentenza Belgio/Spagna, cit., punti 58 e 59).





67. A tal riguardo, occorre constatare che il «prosciutto di Parma» viene consumato principalmente a fette e che tutte le operazioni che portano a questa presentazione sono concepite per ottenere, in particolare, un sapore, un colore e una struttura determinati, che saranno apprezzati dal consumatore.





68. L'affettamento e il confezionamento del prosciutto costituiscono quindi operazioni importanti, che possono nuocere alla qualità e, di conseguenza, alla reputazione della DOP se vengono effettuate in condizioni che portano a un prodotto non conforme alle qualità organolettiche associate a quest'ultimo. Queste operazioni possono anche compromettere la garanzia di autenticità del prodotto, poiché hanno necessariamente come conseguenza l'eliminazione della marchiatura di origine dalle cosce intere utilizzate.





69. Il disciplinare della DOP «prosciutto di Parma», mediante le regole che prevede e mediante i requisiti che devono essere rispettati in forza delle disposizioni nazionali alle quali fa riferimento, istituisce un dispositivo che disciplina in maniera dettagliata e rigorosa le tre fasi che portano all'immissione sul mercato di prosciutto preconfezionato a fette. La prima fase comporta il disossamento del prosciutto, la preparazione dei pezzi, la refrigerazione e il congelamento di questi ai fini delle operazioni di affettamento. La seconda fase corrisponde alle operazioni di affettamento. La terza consiste nel confezionamento del prosciutto affettato, sotto vuoto o in atmosfera protetta.





70. Tre regole principali devono essere rispettate nel corso del processo industriale.





71. In primo luogo, dopo un controllo dell'autenticità delle cosce di maiale utilizzate, deve essere operata una selezione tra queste. Solo le cosce che soddisfano talune condizioni aggiuntive più restrittive, relative in particolare al peso, alla durata d'invecchiamento, al contenuto di acqua, al tasso di umidità interno, all'assenza di difetti visibili, possono essere affettate e confezionate. La selezione continua nelle varie fasi del processo, allorché appaiono anomalie del prodotto, come macchie che derivano da microemorragie, zone bianche nei muscoli, o ancora la presenza digrasso intramuscolare eccessivo, che non potevano essere scoperte prima del disossamento o dell'affettamento.





72. In secondo luogo, tutti gli operatori della zona di produzione che hanno l'intenzione di affettare e confezionare prosciutto di Parma devono essere autorizzati dalla struttura di controllo, che autorizza anche i fornitori di confezioni.





73. In terzo luogo, rappresentanti della struttura di controllo devono essere presenti in ciascuna delle tre fasi del processo. Essi controllano permanentemente che siano rispettate tutte le prescrizioni del disciplinare, ivi compresa la marchiatura del prodotto in ciascuna fase. A conclusione delle operazioni, essi certificano il numero di confezioni prodotte.





74. Le differenti fasi danno luogo a interventi tecnici e di controllo molto precisi, che vertono sull'autenticità, la qualità, l'igiene e l'etichettatura. Talune richiedono valutazioni specializzate, in particolare nel corso delle fasi di refrigerazione e di congelamento dei pezzi.





75. In tale contesto, si deve ammettere che i controlli effettuati al di fuori della zona di produzione fornirebbero meno garanzie in merito alla qualità e all'autenticità del prodotto rispetto a quelli effettuati nella zona di produzione nel rispetto della procedura prevista dal disciplinare (v., nello stesso senso, sentenza Belgio/Spagna, cit., punto 67). Infatti, da un lato, i controlli effettuati secondo quest'ultima procedura presentano un carattere approfondito e sistematico e sono effettuati da professionisti che hanno una conoscenza specializzata delle caratteristiche del prosciutto di Parma. Dall'altro, sarebbe difficilmente concepibile che i rappresentanti dei beneficiari della DOP possano instaurare efficacemente tali controlli negli altri Stati membri.





76. Il rischio per la qualità e l'autenticità del prodotto infine offerto al consumo è, di conseguenza, più rilevante allorché esso è stato affettato e confezionato al di fuori della zona di produzione che non nel caso in cui esso è stato affettato e confezionato all'interno della detta zona (v., nello stesso senso, sentenza Belgio/Spagna, cit., punto 74).





77. Questa constatazione non è inficiata dalla circostanza, sottolineata nella presente causa, secondo cui l'affettamento del prosciutto può essere effettuato, quanto meno a talune condizioni, da dettaglianti e ristoratori al di fuori della zona di produzione. Infatti, quest'operazione deve essere effettuata, in via di principio, dinanzi al consumatore, o, quanto meno, quest'ultimo può richiedere che questo avvenga al fine, in particolare, di verificare la presenza del marchio di origine sulla coscia utilizzata. In particolare, operazioni di affettamento e di confezionamento effettuate a monte della fase del commercio al dettaglio o della ristorazione costituiscono, a causa dei quantitativi di prodotti interessati, un rischio di gran lunga più concreto per la reputazione di una DOP, in caso di controllo insufficiente dell'autenticità delprodotto e della sua qualità, rispetto ad operazioni effettuate da dettaglianti o da ristoratori.





78. Pertanto, la condizione di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione, la quale è diretta a preservare la reputazione del prosciutto di Parma potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità, può essere considerata giustificata come misura di tutela della DOP di cui beneficia la collettività degli operatori interessati e che riveste per questi ultimi un'importanza decisiva (v., nello stesso senso, sentenza Belgio/Spagna, cit., punto 75).





79. La restrizione che ne deriva può essere considerata necessaria per la realizzazione dell'obiettivo perseguito, nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive e idonee a conseguirlo.





80. A tale riguardo, la DOP «prosciutto di Parma» non sarebbe tutelata in modo comparabile da un obbligo, imposto agli operatori stabiliti al di fuori della zona di produzione, di informare i consumatori, mediante un'adeguata etichettatura, del fatto che l'affettamento e il confezionamento sono avvenuti al di fuori di tale zona. Infatti, un pregiudizio alla qualità o all'autenticità di un prosciutto affettato e confezionato al di fuori della zona di produzione, dovuto al realizzarsi dei rischi connessi alle operazioni di affettamento e di confezionamento, potrebbe nuocere alla reputazione di tutto il prosciutto smerciato con la DOP «prosciutto di Parma», compreso quello affettato e confezionato nella zona di produzione sotto il controllo della collettività beneficiaria della DOP (v., nello stesso senso, sentenza Belgio/Spagna, cit., punti 76 e 77).





81. Occorre quindi concludere che il fatto di subordinare l'uso della DOP «prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette alla condizione che le operazioni di affettamento e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione può essere considerata giustificata e, pertanto, compatibile con l'art. 29 CE.



Sull'opponibilità agli operatori economici della condizione di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione





Osservazioni presentate alla Corte







82. Il Consorzio e il Salumificio ritengono che la condizione di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione, prevista dal disciplinare della DOP «prosciutto di Parma», possa essere fatta valere dinanzi ai giudici nazionali. A loro parere, un operatore potrebbe far valere la sua ignoranza di questa condizione derivante da atti e disposizioni ai quali non ha accesso solo nel caso in cui fosse richiesta nei suoi confronti l'applicazione di una sanzione. Analogamente al governo italiano, essi ritengono che l'operatore non può per contro far valere la sua ignoranza della condizione allorché, come nella causa principale, gli è richiesto solodi porre fine, per il futuro, alla vendita di prosciutto di Parma affettato e confezionato al di fuori della zona di produzione. Essi aggiungono che, in ogni caso, la Asda e la Hygrade non hanno incontrato alcuna difficoltà nella causa principale per ottenere e utilizzare liberamente e legittimamente tutte le informazioni e tutti i documenti necessari, in particolare una versione in lingua inglese del disciplinare, disponibile dal 1997.





83. Il governo francese sostiene che, in applicazione dell'art. 249 CE, ogni soggetto può far valere direttamente un regolamento comunitario dinanzi a un giudice nazionale nell'ambito di un procedimento civile.





84. La Commissione afferma che la mancata pubblicazione del disciplinare risulta dalla struttura del regolamento n. 2081/92 e dalla procedura di registrazione specifica attuata. A suo parere, la questione pregiudiziale posta tocca l'essenza stessa della normativa e mette in discussione tutta la procedura di registrazione prevista dal regolamento n. 2081/92. La mancata pubblicazione del disciplinare deriverebbe da una scelta deliberata del legislatore comunitario nell'ambito della procedura semplificata. Questa procedura avrebbe raggruppato tutte le denominazioni già protette dalle normative nazionali. Le denominazioni registrate nell'ambito della sua applicazione sarebbero state già ben conosciute non solo dal pubblico, ma, verosimilmente, anche dagli operatori economici, che fossero importatori, distributori o venditori al dettaglio. Si dovrebbe anche supporre che questi operatori commercializzavano i prodotti di cui trattasi prima della registrazione della DOP. L'intento perseguito dal legislatore comunitario sarebbe stato unicamente quello di concedere alle denominazioni già protette a livello nazionale il beneficio della protezione comunitaria dopo la verifica, da parte della Commissione, della loro conformità con i termini e le condizioni degli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2081/92.





85. La Asda e la Hygrade sostengono che un provvedimento non pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non può essere attuato nei confronti di un singolo allorché, come nella causa principale, quest'ultimo non è legittimato ad ottenere una copia di questo provvedimento, che sia nella sua lingua o in un'altra lingua. Nonostante il principio dell'efficacia diretta dei regolamenti, previsto all'art. 249 CE, un provvedimento comunitario potrebbe far sorgere diritti individuali solo se è sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato. La portata e l'efficacia di una normativa comunitaria dovrebbero essere chiare e prevedibili dai singoli, sotto pena di violazione del principio di certezza del diritto e di quello di trasparenza. Le norme adottate dovrebbero consentire agli interessati di conoscere con precisione la portata degli obblighi che ad essi incombono. La mancata pubblicazione di un atto osterebbe a che obblighi stabiliti da questo atto siano imposti a un singolo. Inoltre, un obbligo imposto dal diritto comunitario dovrebbe essere facilmente accessibile nella lingua dello Stato membro dove deve essere applicato. In mancanza di una traduzione ufficiale, un provvedimento comunitario non potrebbe far venir meno i diritti di singoli sia nell'ambito di procedimenti civili sia in quello di procedimenti penali. Se il Consorzio fosseautorizzato a far rispettare, dinanzi a un giudice nazionale, un disciplinare non pubblicato, i principi di certezza del diritto e di trasparenza sarebbero violati. Di conseguenza, le disposizioni relative a questo disciplinare non potrebbero avere efficacia diretta.





86. Il governo del Regno Unito rileva che il regolamento n. 1107/96 indica solo che la denominazione «prosciutto di Parma» è una DOP. Nulla in questa DOP indicherebbe che un operatore che ha acquistato prosciutto di Parma non possa affettarlo e confezionarlo ai fini della sua vendita al consumatore. Nulla nella natura delle operazioni attirerebbe l'attenzione dell'operatore sul fatto che la DOP «prosciutto di Parma» non può essere utilizzata per le fette tagliate al di fuori della zona di produzione da un prosciutto che recava legittimamente la DOP. Qualsiasi divieto di utilizzare la DOP «prosciutto di Parma» dovrebbe essere trasparente e facilmente accessibile. I principi di trasparenza e di accessibilità verrebbero rispettati solo se la restrizione può facilmente essere determinata sulla base di pubblicazioni ufficiali della Comunità.



Giudizio della Corte







87. Occorre ricordare che, in applicazione dell'art. 249, secondo comma, CE, il regolamento, atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.





88. A tale titolo, esso non solo diritti, ma anche obblighi di cui i singoli possono esigere il rispetto da parte di altri singoli agendo dinanzi ai giudici nazionali.





89. Tuttavia, l'imperativo della certezza del diritto richiede che una normativa comunitaria consenta agli interessati di riconoscere con esattezza l'estensione degli obblighi ch'essa impone loro (v. sentenza 1° ottobre 1998, causa C-209/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-5655, punto 35).





90. Il regolamento n. 2081/92 enuncia, nel dodicesimo 'considerando', che per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario e che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori.





91. Tuttavia, esso non prevede la pubblicazione del disciplinare o di elementi di quest'ultimo nell'ambito della procedura semplificata.





92. Il regolamento n. 1107/96 si limita a prevedere che la denominazione «prosciutto di Parma» è registrata in quanto DOP ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92.





93. In quanto opera questa registrazione, esso sancisce a livello comunitario le condizioni enunciate o cui si fa riferimento nel disciplinare e, in particolare, quella che impone la realizzazione delle operazioni di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione. Questa condizione comporta per i terzi un obbligo di non fare, che può essere sanzionato civilmente, e perfino penalmente.





94. Ora, come hanno ammesso nel corso del procedimento tutti gli intervenienti che si sono espressi al riguardo, la tutela conferita da una DOP non si estende di solito ad operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto. Queste operazioni sono vietate ai terzi al di fuori della zona di produzione solo se una condizione in tal senso è prevista espressamente nel disciplinare.





95. In tale contesto, il principio di certezza del diritto richiedeva che la condizione di cui trattasi fosse portata a conoscenza dei terzi mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria, pubblicità che avrebbe potuto essere realizzata mediante la menzione di questa condizione nel regolamento n. 1107/96.





96. Non essendo stata portata a conoscenza dei terzi, la detta condizione non può essere fatta valere nei loro confronti dinanzi a un giudice nazionale, che sia ai fini di una sanzione penale o nell'ambito di un procedimento civile.





97. Non si può utilmente sostenere che la pubblicazione delle condizioni contenute nel disciplinare non fosse necessaria nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92, per il fatto che le denominazioni registrate erano già ben conosciute dal pubblico e dagli operatori economici e l'intento perseguito dal legislatore comunitario era unicamente quello di estendere a livello comunitario una protezione già esistente a livello nazionale.





98. Infatti, prima dell'adozione del regolamento n. 2081/92, le denominazioni di origine erano protette da disposizioni nazionali pubblicate e applicabili, in via di principio, sul solo territorio dello Stato membro che le aveva adottate, con riserva di convenzioni internazionali che estendevano la protezione al territorio di altri Stati membri, di comune accordo tra i contraenti. Ora, con quest'ultima riserva, non si può presumere che, in conseguenza di una tale situazione, le condizioni relative alle dette denominazioni di origine fossero necessariamente conosciute dal pubblico e dagli operatori economici di tutta la Comunità, ivi comprese quelle relative all'esatta estensione della protezione, determinata da disciplinari e da disposizioni nazionali di contenuto tecnico, redatte nella lingua nazionale dello Stato membro interessato.





99. Occorre quindi concludere che la condizione di affettamento e di confezionamento del prodotto nella zona di produzione non è opponibile agli operatori economici, se non è stata portata a loro conoscenza mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria.





Sulle spese







100. Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, spagnolo, francese e italiano, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.



Per questi motivi,





LA CORTE,





pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla House of Lords con ordinanza 8 febbraio 2001, dichiara:





1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non si oppone a che l'uso di una denominazione di origine protetta sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto, qualora una tale condizione sia prevista nel disciplinare.





2) Il fatto di subordinare l'uso della denominazione di origine protetta «prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette alla condizione che le operazioni di affettamento e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE, ma può essere considerato giustificato e quindi compatibile con quest'ultima disposizione.





3) Tuttavia, la condizione di cui trattasi non è opponibile agli operatori economici, se non è stata portata a loro conoscenza mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria.



(Firme dei giudici)







Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 maggio 2003.







Il cancelliere Il presidente







R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias






Il rifiuto della licenza non può essere fondato su considerazioni edilizie

Sentenza del T.A.R. Sicilia in tema di licenze

Con la sentenza n. 3283 del 16 novembre 2004, il Tar Sicilia ha accolto il ricorso di un Comune che agiva per dimostrare che, per quanto riguarda l'illegittimità di diniego di autorizzazione commerciale motivato solo da ragioni urbanistico-edilizie (come la destinazione d'uso dell'immobile diversa da quella commerciale), la prevalente giurisprudenza considera illegittimo il diniego di autorizzazione commerciale motivato esclusivamente da ragioni urbanistico-edilizie (come ad esempio la destinazione d'uso diversa da quella commerciale dell'immobile in cui dovrebbe svolgersi l'attività).

Il TAR ha affermato che l'interesse pubblico nella materia del commercio è di diversa natura, comportando, così, criteri valutativi diversi da quelli edilizi, che non possono applicarsi fuori dal settore entro il quale sono stati adottati.

Se il locale pubblico supera il limite di rumore stabilito…

Un’ordinanza del Tribunale di Venezia Sez. di Dolo

Il Tribunale di Venezia (sez. di Dolo) ha disposto che le immissioni sonore che superano di almeno tre decibel il livello del rumore di fondo in una determinata zona (ed eccedono, quindi, la normale tollerabilità) sono idonee a ledere, di per sé, il diritto alla salute. Il rischio è quello di conseguenti limitazioni funzionali - pur anche soltanto temporanee - dell'integrità psicofisica degli esseri umani, a prescindere dalla dimostrazione concreta di una vera e propria invalidità permanente.

E' questa la motivazione posta alla base dell'ordinanza 4 ottobre 2004, che ha disposto, in via cautelare, l'eliminazione della fonte delle immissioni acustiche potenzialmente nocive (nella specie ha ordinato l'immediata cessazione del transito notturno di treni merci alla società che gestisce la linea ferroviaria).


Diniego di licenza: la destinazione d’uso diversa da quella commerciale non può giustificarla

Una sentenza del Tar della Lombardia

E' illegittimo il diniego di licenza di commercio motivato con la considerazione che l'edificio prescelto per la nuova attivita' ha una destinazione d'uso diversa da quella commerciale, in quanto l'art. 24 l. 11 giugno 1971 n. 426, che richiama il rispetto delle norme locali relative anche alla destinazione d'uso degli immobili, non comporta l'obbligo del sindaco di verificare l'osservanza di tali disposizioni in sede di rilascio delle licenze di commercio, ma solo che la determinazione sindacale, anche se positiva, non puo' pregiudicare la tutela dell'interesse urbanistico specifico.



T.A.R. Lombardia sez. Milano, 2 ottobre 1982 n. 913


Licenza e agibilità dei locali

Sentenza del Tar del Veneto che statuisce la necessità per il Comune di verificare l’agibilità per il rilascio della licenza

Sono illegittime, per essere state rilasciate in carenza di presupposti, le licenze di pubblico esercizio qualora l'amministrazione comunale, dopo che e' stata esperita in sede giudiziaria una verifica sull'agibilita' dei locali (nella specie adibiti a discoteca), anziche' riscontrare l'attendibilita' delle risultanze dell'accertamento tecnico ometta ulteriori indagini, addivenendo alla revoca della gia' disposta sospensione delle licenze stesse.



T.A.R. Veneto sez. II, 11 settembre 1986 n. 29


L’autorizzazione di trasferimento dell’esercizio

Sentenza del T.A.R. Veneto in tema di pubblici esercizi

E' illegittima, in sede di trasferimento soggettivo e territoriale di un pubblico esercizio, la prescrizione condizionante l'autorizzazione di allestire i nuovi locali con una tipologia identica a quella della sede di origine, tenuto conto che un'eventuale regolamentazione sul tipo di allestimenti nel piano commerciale cittadino e' applicabile al rilascio di nuove licenze ma non puo' incidere sulle autorizzazioni amministrative gia' rilasciate, per tali dovendosi intendere anche le ipotesi di subingresso in esercizio preesistente di una determinata categoria.



T.A.R. Veneto sez. II, 22 dicembre 1989 n. 1602

Il tipo di albergo deve essere comunicato al viaggiatore

Tutte le informazioni che devono essere fornite nell’ambito di un pacchetto turistico

Al contraente di un contratto di vendita di "pacchetto turistico", per legge devono essere fornite alcune indispensabili informazioni che sono vincolanti per l'organizzatore.



In particolare l'opuscolo informativo, ove posto a disposizione del consumatore, ai sensi dell'art.

9 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 deve indicare in modo chiaro e preciso:



a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;



b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;



c) i pasti forniti;



d) l'itinerario;



e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;



f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;



g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;



h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.



Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.






L’albergo è quasi sempre un elemento del pacchetto turistico

Come definisce l’ordinamento il “pacchetto turistico”

La definizione del concetto di "pacchetto turistico" ci viene fornita direttamente dall'ordinamento.



E' infatti l'art. 2 del decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 che ci chiarisce quali sono le condizioni che sono necessarie per considerare il viaggio un pacchetto turistico.

Vediamo nel dettaglio la disposizione.

Art. 2.

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i

circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione

di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti

in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle

ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo

comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di

cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte

significativa del "pacchetto turistico".

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto

turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi

del presente decreto.

La norma che disciplina i viaggi “tutto compreso”

Il Drecreto legislativo n. 111 del 17.3.1995 di attuzione della Direttiva 90/314/CE

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111



Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti

" tutto compreso ".







IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante

delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del

Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i

circuiti "tutto compreso";

Considerata la necessita' di provvedere all'attuazione della

direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro

del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione

economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione

europea di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti

turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel

territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli

articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.

2. Il presente decreto si applica altresi' ai pacchetti turistici

negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le

disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.



Art. 2.

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i

circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione

di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti

in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle

ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo

comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di

cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte

significativa del "pacchetto turistico".

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto

turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi

del presente decreto.

Art. 3.

Organizzatore di viaggio

1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio e':

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art.

9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli

elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso

corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della

legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o

tramite un venditore.

Art. 4.

V e n d i t o r e

1. Ai fini del presente decreto il venditore e':

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art.

9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare

pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un

corrispettivo forfettario;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della

legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

Art. 5.

C o n s u m a t o r e

1. Ai fini del presente decreto, consumatore e' l'acquirente, il

cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da

nominare, purche' soddisfi a tutte le condizioni richieste per la

fruizione del servizio, per conto della quale il contraente

principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto

turistico.

Art. 6.

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in

forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto

stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Art. 7.

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia

previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative

date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi

dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che

sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione,

diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei

porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del

prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine

per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo

di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non

si producono allorche' il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non

imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della

controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze

convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di

cui all'art. 21;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora,

luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,

l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale

idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali

caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato

membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel

pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e

guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato

dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero

minimo dei partecipanti previsto;

m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente

convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al

momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione

del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo

per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la

propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni

contrattuali di cui all'art. 12.

Art. 8.

Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione

del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto

informazioni di carattere generale concernenti le condizioni

applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in

materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il

rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per

l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore

comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti

locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali

contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';

c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore

utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti

locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti

telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il

responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di

assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per

l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente

o malattia.

3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza,

le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite

contestualmente alla stipula del contratto.

4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli

sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri

elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette

informazioni vengono comunicate al consumatore.

Art. 9.

Opuscolo informativo

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in

modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto

utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,

l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche

principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato

ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino

di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e

visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli

obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per

l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e

le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente

necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del

termine entro il quale il consumatore deve essere informato

dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si

esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto

legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto

negoziato fuori dei locali commerciali.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano

l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive

responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi

indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della

stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,

mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla

stipulazione.

Art. 10.

Cessione del contratto

1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte

le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti

dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al

venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della

partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto

turistico e le generalita' del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei

confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo

e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Art. 11.

Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto

turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata

espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle

modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del

trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di

atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del

tasso di cambio applicato.

2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al

10% del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al

comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso

delle somme gia' versate alla controparte.

4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti

giorni che precedono la partenza.

Art. 12.

Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia

necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi

del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al

consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo

che ne consegue.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il

consumatore puo' recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a

quanto previsto nell'art. 13.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al

venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto

l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi

previsti dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore

predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del

viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico

del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della

differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle

effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il

consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore

gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il

ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli

restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e

quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro

anticipato.

Art. 13.

Diritti del consumatore in caso di recesso

o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti

dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato

prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del

consumatore, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto

turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di

prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa

restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata,

entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della

cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad

essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata

esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto

turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di

partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma

scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la

partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso

l'eccesso di prenotazioni.

Art. 14.

Mancato o inesatto adempimento

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni

assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il

venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le

rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto

adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione

derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori

di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal

consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art. 15.

Responsabilita' per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla

inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del

pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti delle convenzioni

internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte

l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti

dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo

internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841,

dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto

ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla

convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva

con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di

responsabilita' dell'organizzatore e del venditore, cosi' come

recepite nell'ordinamento.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni

dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo

il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene

all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto

turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento

inferiori a quelli di cui al comma 1.

Art. 16.

Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta

salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del

codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal

danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta

esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto

turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di

nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della

convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),

firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29

dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno

e' ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione

internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a

Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre

1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal

rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Art. 17.

Esonero di responsabilita'

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla

responsabilita' di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o

inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e'

dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,

ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni

rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la

prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del

contratto sia a questo ultimo imputabile.

Art. 18.

Diritto di surrogazione

1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il

consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di

quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i

documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per

l'esercizio del diritto di surroga.

Art. 19.

R e c l a m o

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere

contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore,

il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano

tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio

di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o

al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data

del rientro presso la localita' di partenza.

Art. 20.

Assicurazione

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti

dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore

per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.

2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di

assistenza al turista.

Art. 21. (1)

Fondo di garanzia







1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un

fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o

di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del

prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi

all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita'

economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi

extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al

comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari (( al 2 per

cento )) dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione

obbligatoria di cui all'art. 20 che e' versata all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro

del tesoro, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei

limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata

ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti

del soggetto inadempiente.

5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno

determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di

concerto con il Ministro del tesoro le modalita' di gestione e di

funzionamento del fondo.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro

MASERA, Ministro del bilancio e

della programmazione economica

incaricato per il coordinamento

delle politiche dell'Unione europea

CLO', Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

AGNELLI, Ministro degli affari

esteri

MANCUSO, Ministro di grazia e

giustizia

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO


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