Il Drecreto legislativo n. 111 del 17.3.1995 di attuzione della Direttiva 90/314/CE
DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111
Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
" tutto compreso ".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del
Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i
circuiti "tutto compreso";
Considerata la necessita' di provvedere all'attuazione della
direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti
turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel
territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli
articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.
2. Il presente decreto si applica altresi' ai pacchetti turistici
negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le
disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
Art. 2.
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di
cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte
significativa del "pacchetto turistico".
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto
turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
del presente decreto.
Art. 3.
Organizzatore di viaggio
1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio e':
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art.
9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli
elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o
tramite un venditore.
Art. 4.
V e n d i t o r e
1. Ai fini del presente decreto il venditore e':
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art.
9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un
corrispettivo forfettario;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
Art. 5.
C o n s u m a t o r e
1. Ai fini del presente decreto, consumatore e' l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purche' soddisfi a tutte le condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
Art. 6.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in
forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto
stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
Art. 7.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi
dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che
sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione,
diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei
porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del
prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine
per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo
di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non
si producono allorche' il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze
convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di
cui all'art. 21;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora,
luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale
idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali
caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel
pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e
guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato
dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero
minimo dei partecipanti previsto;
m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente
convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al
momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione
del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo
per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la
propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni
contrattuali di cui all'art. 12.
Art. 8.
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in
materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti
locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali
contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore
utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti
locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti
telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di
assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per
l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente
o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza,
le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite
contestualmente alla stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al consumatore.
Art. 9.
Opuscolo informativo
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in
modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto
utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,
l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato
ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e
visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli
obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e
le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente
necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del
termine entro il quale il consumatore deve essere informato
dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si
esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto
negoziato fuori dei locali commerciali.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano
l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive
responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della
stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,
mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla
stipulazione.
Art. 10.
Cessione del contratto
1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti
dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della
partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto
turistico e le generalita' del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei
confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo
e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Art. 11.
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto
turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle
modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del
tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al
10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al
comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso
delle somme gia' versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti
giorni che precedono la partenza.
Art. 12.
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia
necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi
del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
consumatore puo' recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a
quanto previsto nell'art. 13.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al
venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il
consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore
gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il
ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
Art. 13.
Diritti del consumatore in caso di recesso
o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti
dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato
prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
consumatore, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto
turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa
restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata,
entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad
essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata
esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma
scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la
partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso
l'eccesso di prenotazioni.
Art. 14.
Mancato o inesatto adempimento
1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il
venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le
rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto
adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione
derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori
di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 15.
Responsabilita' per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla
inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti delle convenzioni
internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte
l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti
dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841,
dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla
convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva
con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di
responsabilita' dell'organizzatore e del venditore, cosi' come
recepite nell'ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo
il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento
inferiori a quelli di cui al comma 1.
Art. 16.
Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta
salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del
codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal
danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di
nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29
dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno
e' ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a
Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre
1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal
rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
Art. 17.
Esonero di responsabilita'
1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla
responsabilita' di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o
inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e'
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni
rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile.
Art. 18.
Diritto di surrogazione
1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il
consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di
quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
Art. 19.
R e c l a m o
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore,
il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o
al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro presso la localita' di partenza.
Art. 20.
Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di
assistenza al turista.
Art. 21. (1)
Fondo di garanzia
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un
fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o
di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del
prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi
all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita'
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari (( al 2 per
cento )) dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all'art. 20 che e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
del tesoro, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei
limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata
ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti
del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro del tesoro le modalita' di gestione e di
funzionamento del fondo.
Art. 22.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
incaricato per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea
CLO', Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
MANCUSO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO