La norma che disciplina i viaggi “tutto compreso”

Il Drecreto legislativo n. 111 del 17.3.1995 di attuzione della Direttiva 90/314/CE

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111



Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti

" tutto compreso ".







IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante

delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del

Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i

circuiti "tutto compreso";

Considerata la necessita' di provvedere all'attuazione della

direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro

del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione

economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione

europea di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti

turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel

territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli

articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.

2. Il presente decreto si applica altresi' ai pacchetti turistici

negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le

disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.



Art. 2.

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i

circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione

di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti

in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle

ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo

comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di

cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte

significativa del "pacchetto turistico".

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto

turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi

del presente decreto.

Art. 3.

Organizzatore di viaggio

1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio e':

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art.

9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli

elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso

corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della

legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o

tramite un venditore.

Art. 4.

V e n d i t o r e

1. Ai fini del presente decreto il venditore e':

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art.

9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare

pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un

corrispettivo forfettario;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della

legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

Art. 5.

C o n s u m a t o r e

1. Ai fini del presente decreto, consumatore e' l'acquirente, il

cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da

nominare, purche' soddisfi a tutte le condizioni richieste per la

fruizione del servizio, per conto della quale il contraente

principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto

turistico.

Art. 6.

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in

forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto

stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Art. 7.

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia

previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative

date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi

dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che

sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione,

diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei

porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del

prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine

per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo

di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non

si producono allorche' il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non

imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della

controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze

convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di

cui all'art. 21;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora,

luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,

l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale

idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali

caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato

membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel

pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e

guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato

dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero

minimo dei partecipanti previsto;

m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente

convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al

momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione

del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo

per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la

propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni

contrattuali di cui all'art. 12.

Art. 8.

Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione

del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto

informazioni di carattere generale concernenti le condizioni

applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in

materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il

rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per

l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore

comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti

locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali

contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';

c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore

utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti

locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti

telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il

responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di

assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per

l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente

o malattia.

3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza,

le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite

contestualmente alla stipula del contratto.

4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli

sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri

elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette

informazioni vengono comunicate al consumatore.

Art. 9.

Opuscolo informativo

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in

modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto

utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,

l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche

principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato

ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino

di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e

visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli

obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per

l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e

le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente

necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del

termine entro il quale il consumatore deve essere informato

dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si

esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto

legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto

negoziato fuori dei locali commerciali.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano

l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive

responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi

indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della

stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,

mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla

stipulazione.

Art. 10.

Cessione del contratto

1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte

le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti

dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al

venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della

partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto

turistico e le generalita' del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei

confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo

e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Art. 11.

Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto

turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata

espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle

modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del

trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di

atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del

tasso di cambio applicato.

2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al

10% del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al

comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso

delle somme gia' versate alla controparte.

4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti

giorni che precedono la partenza.

Art. 12.

Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia

necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi

del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al

consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo

che ne consegue.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il

consumatore puo' recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a

quanto previsto nell'art. 13.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al

venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto

l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi

previsti dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore

predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del

viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico

del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della

differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle

effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il

consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore

gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il

ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli

restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e

quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro

anticipato.

Art. 13.

Diritti del consumatore in caso di recesso

o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti

dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato

prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del

consumatore, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto

turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di

prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa

restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata,

entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della

cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad

essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata

esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto

turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di

partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma

scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la

partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso

l'eccesso di prenotazioni.

Art. 14.

Mancato o inesatto adempimento

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni

assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il

venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le

rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto

adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione

derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori

di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal

consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art. 15.

Responsabilita' per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla

inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del

pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti delle convenzioni

internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte

l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti

dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo

internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841,

dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto

ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla

convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva

con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di

responsabilita' dell'organizzatore e del venditore, cosi' come

recepite nell'ordinamento.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni

dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo

il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene

all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto

turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento

inferiori a quelli di cui al comma 1.

Art. 16.

Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta

salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del

codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal

danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta

esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto

turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di

nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della

convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),

firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29

dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno

e' ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione

internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a

Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre

1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal

rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Art. 17.

Esonero di responsabilita'

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla

responsabilita' di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o

inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e'

dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,

ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni

rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la

prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del

contratto sia a questo ultimo imputabile.

Art. 18.

Diritto di surrogazione

1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il

consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di

quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i

documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per

l'esercizio del diritto di surroga.

Art. 19.

R e c l a m o

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere

contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore,

il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano

tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio

di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o

al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data

del rientro presso la localita' di partenza.

Art. 20.

Assicurazione

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti

dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore

per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.

2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di

assistenza al turista.

Art. 21. (1)

Fondo di garanzia







1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un

fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o

di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del

prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi

all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita'

economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi

extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al

comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari (( al 2 per

cento )) dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione

obbligatoria di cui all'art. 20 che e' versata all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro

del tesoro, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei

limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata

ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti

del soggetto inadempiente.

5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno

determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di

concerto con il Ministro del tesoro le modalita' di gestione e di

funzionamento del fondo.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro

MASERA, Ministro del bilancio e

della programmazione economica

incaricato per il coordinamento

delle politiche dell'Unione europea

CLO', Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

AGNELLI, Ministro degli affari

esteri

MANCUSO, Ministro di grazia e

giustizia

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO


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