La Legge Regionale Valle d’Aosta che aggiorna i criteri di insediamento dei pubblici esercizi

Legge regionale Valle D’Aosta 10/7/1996 n.13, B.U.R. 16/7/1996 n.32

Legge regionale Valle D'Aosta 10/7/1996 n.13, B.U.R. 16/7/1996 n.32

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287 (AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA SULL' INSEDIAMENTO E SULL' ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI).



Articolo 1

Somministrazione di generi di gastronomia



1. Sono da considera generi di gastronomia che possono essere somministrati negli esercizi di cui all' art. 5, comma 1, lett b) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull' insediamento e sull' attività dei pubblici esercizi) tutti gli alimenti che:

a) possono essere serviti nello stato di fatto in cui sono acquistati;

b) sono soggetti soltanto a porzionamento e/ o condimento;

c) non sono sottoposti a riscaldamento nè a cottura, sia nel locale di somministrazione che in eventuali locali annessi, ad eccezione del riscaldamento necessario per il confezionamento di toast, panini, pizzette, tramezzini e simili.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 utilizzano attrezzature tipiche della somministrazione di alimenti, ma non possono somministrare pasti completi.

3. Gli alimenti presenti negli esercizi di cui al comma 1 devono essere in regola con il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/ 395/ CEE e 89/ 396/ CEE concernenti l' etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).





Articolo 2

Condizioni per la somministrazione degli alimenti di cui all' art. 1



1. I locali di somministrazione e gli eventuali locali di manipolazione degli alimenti devono essere forniti della prescritta autorizzazione sanitaria.

2. L' attività di somministrazione di generi di gastronomia deve essere effettuato negli stessi locali ove si svolge la somministrazione di bevande.

3. L' attività di somministrazione di generi di gastronomia deve avvenire senza l'adozione di tecniche di servizio proprie dell' attività di ristorazione.





Articolo 3

Orari



1. Le somministrazioni di generi di gastronomia diversi da toast, panini, pizzette, tramezzini e simili può non essere effettuata nell'arco dell' intero orario di apertura dell'esercizio e può essere limitata a fasce orarie che sono determinate dal Sindaco nell' ordinanza di cui all' art. 8 della l 287/ 1991.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.










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