La Legge Regione Lazio in tema di somministrazione alimenti e bevande

Legge Regionale Lazio 10/5/1990 n.44, B.U.R. 30/5/1990 n.15

Legge Regionale Lazio 10/5/1990 n.44, B.U.R. 30/5/1990 n.15

INTERVENTI REGIONALI PER I PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE.



Articolo 1

Finalità.



1. La Regione Lazio, al fine di migliorare la ricettività turistica, concede contributi in conto interessi su finanziamenti a favore di piccole e medie imprese situate nel Lazio esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e specificatamente quelle previste dall'articolo 32 del decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988, tipologia A e B.

2. I finanziamenti di cui al comma precedente sono destinati all'ammodernamento ed alla ristrutturazione dei locali esistenti fisicamente connessi con i locali adibiti alle vendite relativi a servizi igienici, cucine e laboratori di produzione, trasformazione e manipolazione nonché alle attrezzature relative, all'adeguamento degli impianti elettrici e antincendi alle norme in vigore ed interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Ai fini della presente legge per piccole e medie imprese si intendono quelle aventi un numero di dipendenti non superiore a venti.



Articolo 2

Modalità dei finanziamenti.



1. I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi d'investimento di cui al precedente articolo nonché alla documentazione di cui al successivo articolo 4.





Articolo 3

Durata e limite dei finanziamenti.



1. I finanziamenti concessi per il fine di cui alla presente legge da istituti di credito autorizzati e per i canoni di locazione finanziaria relativi ai programmi di investimento previsti dall'articolo 2 della presente legge sono assistiti dal contributo regionale in conto interessi nella misura pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto del Ministero del tesoro.

2. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento.

3. I finanziamenti a tasso agevolato non possono comunque superare l'importo di lire 80 milioni.

4. La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a cinque anni oltre un anno di preammortamento mentre le rate di restituzione dovranno avere scadenza semestrale.

5. L'ammontare dei contributi in conto interessi sui finanziamenti verrà erogato da parte della Regione Lazio a favore degli istituti di credito convenzionati mediante attuazione degli stessi all'atto della stipula della convenzione.





Articolo 4

Domanda di finanziamento.



1. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata ad uno degli istituti di credito a tal fine convenzionati con la Regione Lazio, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 e da una relazione tecnico-economica, con allegato computo estimativo distinto per ogni intervento.

2. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno.

3. In sede di prima applicazione le domande possono essere presentate, ad uno degli istituti di credito convenzionati, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.





Articolo 5

Ultimazione dei lavori.



1. I lavori oggetto del contributo devono essere ultimati entro sei mesi dall'erogazione del finanziamento pena la decadenza del contributo medesimo





Articolo 6

Convenzioni.



1. La Regione Lazio provvederà ad erogare i fondi di cui alla presente legge sulla base di convenzioni da stipularsi tra la stessa e gli istituti di credito secondo lo schema tipo allegato alla presente legge.



Articolo 7

Comitato.



1. É istituito presso la Regione Lazio un comitato con i compiti di cui al successivo articolo 8.

2. Il comitato é nominato dal Presidente della Giunta regionale ed é composto dall'assessore regionale al commercio che lo presiede o un suo delegato, da due funzionari degli istituti di credito convenzionati designati dagli istituti stessi, da due rappresentanti designati dalle strutture regionali di organizzazione nazionali dei commercianti e da due funzionari regionali designati dall'assessore al commercio della Regione Lazio.

3. Ai componenti del comitato e al segretario, con esclusione dei soli funzionari regionali, é corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di impegno nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni.





Articolo 8

Compiti del comitato.



1. Il comitato:

a) esamina le domande presentate dagli interessati per la concessione delle agevolazioni le quali devono essere inoltrate al comitato da parte degli istituti di credito entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse;

b) accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge;

d) propone entro trenta giorni dal ricevimento delle domande da parte degli istituti di credito, la concessione dei contributi in conto interessi sulla base delle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 6 della presente legge.





Articolo 9

Concessione dei contributi.



1. La concessione la liquidazione dei contributi viene deliberata dalla Giunta regionale sulla base delle procedure previste dalla convenzione.

2. L'assessore regionale al commercio provvederà trimestralmente a comunicare alla competente Commissione consiliare permanente l'elenco delle domande accolte ed escluse completo dell'entità dei contributi concessi.





Articolo 10

Erogazione dei finanziamenti.



1. L'erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito agli interessati viene effettuata per il 50 per cento all'atto della stipula del contratto di mutuo ed il saldo a seguito di presentazione agli istituti di credito di:

a) perizia giurata, dalla quale risultino le opere realizzate e la spesa globale sostenuta, redatta da un tecnico abilitato, corredata dalle fatture relative alle singole spese sostenute;

b) una dichiarazione resa, per atto notorio, dall'interessato la quale attesti che le opere oggetto dell'intervento sono state ultimate nei termini di cui al precedente articolo 5.





Articolo 12

Limiti.



1. Le opere realizzate con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienate o cedute prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 8.



Articolo 13

Scioglimento o cessazione dell'impresa.



1. In caso di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuaria, l'erogazione di contributi viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà essere versato in un'unica soluzione al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale per l'esercizio della quale il mutuo era stato concesso.

2. In caso di fallimento dell'impresa l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.





Articolo 14

Disposizioni finanziarie.



1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge é autorizzata per l'anno 1990 una disponibilità finanziaria di L. 2.000 milioni.

2. La spesa relativa é iscritta nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1990 al capitolo n. 04301 di nuova istituzione e così denominato: capitolo n. 04301: "Interventi regionali per pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande".

3. Alla copertura dell'onere di L. 2.000 milioni per l'anno 1990 si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29822, lettera c), dell'elenco 4 (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1990.

4. La proiezione negli esercizi successivi della spesa, autorizzata per il 1990, prevista in L. 1.500 milioni annui, trova copertura nel bilancio pluriennale 1990-1991.

5. Per le finalità previste dall'articolo 13 della presente legge si provvederà nel rispetto dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, a carico del capitolo n. 30202 la cui denominazione é integrata con il riferimento alla presente legge ed il cui stanziamento potrà essere integrato mediante prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 1977.



Articolo 15

Abrogazione.



1. La legge regionale approvata nelle sedute del 27 settembre 1989 e del 31 gennaio 1990 concernente "Interventi straordinari regionali in occasione dei campionati mondiali di calcio dell'anno 1990 per pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande" é abrogata.

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