Diniego di licenza: la destinazione d’uso diversa da quella commerciale non può giustificarla

Una sentenza del Tar della Lombardia

E' illegittimo il diniego di licenza di commercio motivato con la considerazione che l'edificio prescelto per la nuova attivita' ha una destinazione d'uso diversa da quella commerciale, in quanto l'art. 24 l. 11 giugno 1971 n. 426, che richiama il rispetto delle norme locali relative anche alla destinazione d'uso degli immobili, non comporta l'obbligo del sindaco di verificare l'osservanza di tali disposizioni in sede di rilascio delle licenze di commercio, ma solo che la determinazione sindacale, anche se positiva, non puo' pregiudicare la tutela dell'interesse urbanistico specifico.



T.A.R. Lombardia sez. Milano, 2 ottobre 1982 n. 913


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