Home Blog Pagina 1151

La Legge Regione Sardegna in tema di commercio

Legge regionale 35 del 31 ottobre 1991



REGIONE SARDEGNA

Legge regionale 35 del 31 ottobre 1991

Disciplina del settore commerciale

Testo coordinato della legge, come ampliata e modificata dalle leggi regionali : L.R. 42 del 14/9/93, L.R. 5, del 2/2/96, L.R. 5 del 19/1/98, L.R. 24 del 12/8/98











TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità.



1. La Regione Autonoma della Sardegna finalizza la politica economica per il settore commerciale al perseguimento di obiettivi di corrispondenza della rete distributiva alle esigenze del sistema socio-economico regionale.



2. Nel quadro degli obiettivi generali di sviluppo regionale, la Regione determina gli indirizzi e pone in atto gli strumenti indicati nella presente legge diretti a favorire l'ammodernamento strumentale, lo sviluppo del sistema commerciale e l'efficienza delle imprese, al fine di assicurare, anche attraverso l'adeguamento delle strutture, una maggiore funzionalità dei servizi offerti nell'interesse generale del consumatore, del turismo e degli altri settori Produttivi.







Art. 2. Quadro degli obiettivi.



1. Gli interventi previsti dalla presente legge, che dovranno essere realizzati dai piani ai vari livelli territoriali, sono volti a realizzare:



a) il coordinamento tra la programmazione commerciale ed urbanistica al fine di assicurare l'adeguatezza e la qualificazione del servizio commerciale, tenendo conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi, produttivi, terziari, con la mobilità dei consumatori, con l'assetto dei trasporti e della rete viaria;



b) la razionalizzazione della rete distributiva in modo tale da assicurare, per quanto possibile, anche un livello minimo di servizi commerciali nelle zone meno privilegiate;



c) la trasformazione e l'ammodernamento del sistema distributivo, con iniziative dirette, tra l'altro, alla creazione di centri commerciali e di altre strutture destinate alla commercializzazione dei prodotti regionali;



d) l'organizzazione di iniziative tendenti ad incrementare i rapporti tra commercio e turismo, sia stimolando la capacità della rete distributiva di promuovere la domanda turistica, sia consentendole di adeguarsi alla medesima;



e) il coordinamento delle iniziative di promozione commerciale, al fine di perseguire l'obiettivo di creare un'immagine univoca dei prodotti regionali:



f) l'associazionismo, la cooperazione ed il collegamento tra gli operatori, sia stimolando l'adozione di forme consortili o cooperativistiche per l'esercizio di attività commerciali, sia promuovendo l'istituzione e la gestione di servizi comuni tra le imprese;



g) l'aumento della produttività delle imprese e della professionalità degli operatori del settore commerciale al fine di assicurare lo sviluppo della struttura imprenditoriale in esso operante;



h) la predisposizione di adeguati servizi reali alle imprese anche al fine di agevolarne l'accesso e la permanenza sui mercati regionale. nazionale ed estero;



i) l'erogazione di agevolazioni finanziarie agli operatori del settore commerciale finalizzate al conseguimento di soddisfacenti livelli reddituali, al miglioramento gestionale, all'ammodernamento delle strutture ed alla acquisizione di tecnologie evolute;



l) la predisposizione di strumenti capaci di assicurare la tutela dei consumatori in termini di informazioni sui prodotti offerti, di garanzia di qualità dei medesimi, di trasparenza e di razionalizzazione delle condizioni di offerta e di formazione dei prezzi.









TITOLO II

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE



Art. 3. Piano regionale di politica commerciale.



1. La Giunta regionale approva il piano regionale di politica commerciale, di durata pluriennale, che deve essere coordinato con il piano generale di sviluppo regionale e, qualora sia necessario, aggiornato in relazione allo scorrimento di tale piano (1).



2. Il piano regionale è elaborato in armonia con le previsioni di sviluppo regionale e sulla base di un'analisi dello stato e delle tendenze di sviluppo dell'apparato commerciale sardo, nei suoi diversi comparti, con particolare riguardo agli aspetti territoriali, alla situazione delle imprese, alla consistenza ed all'articolazione tipologica degli esercizi, all'occupazione ed alla capacità di spendita.



3. Il piano deve essere coordinato con gli altri interventi di programmazione regionale in settori connessi e, in particolare, con la programmazione urbanistica e territoriale.



4. Il piano regionale di politica commerciale costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e di autorizzazione delle attività commerciali



5. Il piano, nei limiti consentiti dalla legislazione urbanistica statale e regionale, fissa i criteri in base ai quali i Comuni individuano, negli strumenti urbanistici generali, le zone destinate agli insediamenti commerciali con particolare riguardo alle zone di espansione, nonchè le zone a prevalente diversa destinazione nelle quali è consentito anche l'insediamento di esercizi per la vendita al dettaglio.



6. I criteri di cui al precedente comma devono tendere al soddisfacimento delle seguenti indicazioni generali (1):



a) prevedere nelle zone di espansione la localizzazione di strutture commerciali, preferibilmente integrate in unità di servizio polifunzionali;



b) coordinare l'ubicazione di nuove attività di vendita alle disponibilità di spazi per il traffico veicolare e di parcheggi;



c) consentire una equa distribuzione nel territorio comunale delle attività di vendita di beni di generale e largo consumo al fine di favorire un rapido accesso dei consumatori.



7. Per ottemperare ai principi indicati nel comma precedente, nell'ambito del piano regionale di politica commerciale, devono essere stabiliti vincoli quantitativi per nuovi insediamenti, tenendo conto della mobilità dei consumatori, con particolare riferimento ai seguenti parametri:



a) rapporto tra popolazione residente e fluttuante e punti di vendita;



b) rapporto tra popolazione residente e fluttuante e superficie di vendita globale;



c) rapporto tra superficie da destinare a parcheggi e punti di vendita articolati per singole zone nelle quali viene eventualmente suddiviso il territorio comunale a norma del secondo comma dell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971. n. 426.







Art. 4. Ambiti territoriali.



1. Il piano regionale, elaborato sulla base dei criteri previsti nel precedente articolo 3, individua le sub-aree ed è articolato in eventualmente sub-piani (2).



2. Nel caso in cui si proceda, successivamente all'entrata in vigore del Piano regionale, alla istituzione di nuove Province o circondari, gli ambiti territoriali riferiti alle singole sub-aree sono modificati, adeguandoli alla nuova suddivisione territoriale, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato di cui all'articolo 7 (2).







Art. 5. Approvazione del piano regionale di politica commerciale.



1. Il piano regionale di politica commerciale viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, previo parere della Commissione consiliare competente e del comitato di cui all'articolo 7 della presente legge.



2. Il primo piano regionale di politica commerciale viene approvato dalla Giunta entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro sei mesi prima della scadenza del piano stesso.



3. Nelle more dell'adozione del nuovo piano continua a produrre effetti il precedente.



4. Il piano viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.







Art. 6. Contenuti del piano regionale di politica commerciale.



1. Il piano regionale di politica commerciale:



a) specifica, in armonia con le finalità e le norme della presente legge, gli obiettivi che la Regione si propone di realizzare e definisce le linee essenziali degli interventi correlati a tali obiettivi;



b) prevede le direttive alle quali i Comuni si devono attenere nell'esercizio delle competenze loro demandate dalla presente legge, con riguardo, in particolare, alla concreta applicazione dei criteri di programmazione di cui al presente articolo;



c) individua le zone commerciali sovracomunali per le quali si rende opportuna una specifica programmazione;



d) predispone gli indirizzi generali atti a garantire una presenza adeguata, coordinata ed equilibrata nel territorio regionale di grandi strutture di distribuzione commerciale, compresi i centri commerciali all'ingrosso, i mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari e i centri commerciali al dettaglio;



e) stabilisce le modalità di insediamento e gli ambiti territoriali sovracomunali entro i quali i Comuni devono reperire le aree per i mercati all'ingrosso definendo, nel contempo, gli standard minimi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi in rapporto alle funzioni ed alla capacità di attrazione del mercato;



f) indica, per ciascuna zona del territorio regionale, di cui alla precedente lettera c), le condizioni per la concessione di autorizzazioni per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati (indipendentemente dal settore commerciale e dalla dimensione del Comune) e per esercizi relativi a settori di largo e generale consumo con la superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati da insediare nei Comuni con meno di 10.000 abitanti;



g) stabilisce in relazione alle esigenze di ristrutturazione o di controllo della rete di vendita i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa, compresi quelli alimentari e dell'abbigliamento, da sottoporre a criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni amministrative (3).



h) definisce i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti l'istituzione, l'ampliamento, lo spostamento e la soppressione dei mercati ambulanti e detta direttive per il loro funzionamento e per il rilascio delle autorizzazioni, provvede, altresì, a stabilire i criteri e le direttive di programmazione per l'ambulantato, in relazione alle quote di mercato da attribuire al settore nel piano comunale.







Art. 7. Comitato regionale per i problemi del commercio.



1. Presso la Regione autonoma della Sardegna è istituito il comitato regionale per il commercio.



2. Il comitato è composto da:



a) l'Assessore regionale competente in materia di commercio, o un suo delegato, che lo presiede;



b) tre esperti designati dalla Giunta regionale, competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;



c) cinque esperti dei problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello nazionale, dei quali: uno per il commercio all'ingrosso, due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, uno per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;



d) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;



e) due rappresentanti dei commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;



f) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali;



g) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, un rappresentante dei Comuni della Sardegna, designato dall'A.N.C.I., e un rappresentante delle Amministrazioni provinciali della Sardegna, designato dall'U.P.S.;



h) due rappresentanti del movimento cooperativistico



h bis) un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori più rappresentative (4).



3. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio.



4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura in corso della quale è intervenuta la nomina e fino alla nomina del nuovo comitato (5).



5. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.



6. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione è sufficiente un terzo dei suoi componenti. (5).



7. Le deliberazioni del comitato sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



8. In caso di mancata designazione di uno o più membri del comitato entro 30 giorni dalla richiesta, la Giunta regionale provvede comunque alla nomina dei componenti designati, sempre che venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione (5).



9. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno sei componenti, in seduta straordinaria.



10. Ai componenti del comitato competono gli emolumenti, le indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.



11. I membri del comitato che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e senza che intervengano i supplenti, decadono d'ufficio e sono sostituiti, nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica del comitato.







Art. 8. Compiti del Comitato.



1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:



a) esprime parere obbligatorio sul contenuto dei programmi di politica commerciale ai vari livelli territoriali e propone le linee di azione a supporto dei Comuni per la predisposizione del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita



b) indica le modalità tese a favorire un'ampia diffusione dell'informazione sulla legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di commercio nonchè l'acquisizione, da parte degli operatori del commercio e dei consumatori, delle conoscenze sulla legislazione commerciale anche con la predisposizione di testi coordinati delle norme vigenti;



c) esprime parere obbligatorio sulle domande di autorizzazione per l'apertura e il trasferimento degli esercizi al dettaglio di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426;



d) il comitato esercita le funzioni della Commissione regionale per il commercio prevista dall'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.



d bis) esprime proposte in merito all'articolo 62 punto 3 (6);



d ter) esprime pareri relativamente al Piano regionale di cui all'articolo 5, comma 1 (6);



d quater) esprime pareri relativamente alle autorizzazioni sulla creazione dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 33, comma 4 (6);



d) quinquies) esprime pareri su ogni altra problematica inerente il comparto se richiesto dal Presidente o da almeno cinque componenti (6).







Art. 9. Verifica annuale.



1. Annualmente, l'Assessorato regionale del commercio predispone una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di politica commerciale avvalendosi delle indicazioni formulate dal comitato per i problemi del commercio di cui al precedente articolo 7.



2. La relazione di cui al comma precedente viene sottoposta entro il mese di maggio all'esame della Giunta, la quale la trasmette, per conoscenza, alla competente Commissione consiliare.







Art. 10. Servizio commercio dell'Assessorato competente in materia di commercio. (7)







Art. 11. Istituzione di una banca dati.



1. Per agevolare la predisposizione del piano regionale di politica commerciale di cui all'articolo 3 della presente legge è istituita presso il Servizio commercio di cui all'articolo 10, una banca dati sul commercio, da aggiornare semestralmente, articolata per Comuni e comparti del settore commerciale.



2. Tale banca dati sarà, tra l'altro, finalizzata alla individuazione degli indici qualitativi e quantitativi necessari per la stima della produttività del lavoro nelle attività commerciali e della dimensione ottimale delle unità locali operanti nel settore commerciale.







Art. 12. Piani comunali ed intercomunali.



1. I Comuni sono tenuti a predisporre o ad adeguare entro 6 mesi dall'approvazione del piano commerciale regionale, il piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita che, nel rispetto dell'atto di indirizzo regionale, fissa gli indici qualitativi e quantitativi che devono essere conseguiti da ciascuna categoria di attività commerciale per i diversi rami delle attività distributive e detta le altre prescrizioni previste dalla legislazione vigente. Il piano potrà subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni alle sole iniziative che rispettino gli indici minimi sopra indicati.



2. I piani comunali ed intercomunali possono prevedere che per il rilascio di nuove autorizzazioni, per le attività distributive al dettaglio, il richiedente debba dimostrare di avere rilevato aziende relative alle stesse tabelle merceologiche commerciali aventi una superficie complessiva non inferiore al 40 per cento di quella della nuova iniziativa e di garantire una occupazione indotta pari a non meno del 50 per cento della disoccupazione creata dalla cessazione delle vecchie attività rilevate dalla nuova.



3. Il piano determina per ciascun triennio quali debbano essere, nel rispetto dei minimi di cui al comma precedente, l'estensione in termini di superficie delle attività commerciali che devono essere rilevate e il livello di occupazione indotto che deve essere garantito per il rilascio delle nuove autorizzazioni.



4. Per le modalità di approvazione dei piani comunali ed intercomunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita si applica il disposto dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426.



5. La Regione autonoma della Sardegna favorisce l'adozione in ogni Comune dell'Isola, dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita in attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni



6. I piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita dovranno contemplare le seguenti attività commerciali:



a) commercio al dettaglio in sede fissa:



b) commercio ambulante;



c) pubblici esercizi;



d) edicole;



e) carburanti.



7. Il piano commerciale comunale dovrà inoltre individuare le aree destinate alle varie forme di commercio ambulante di cui al successivo articolo 41.







Art. 13. Mancata approvazione.



1. In caso di mancata approvazione dei piani commerciali comunali e intercomunali ovvero dei criteri provvisori entro i termini per essi specificamente previsti, l'Assessore regionale competente in materia di commercio, previa diffida ad adempiere entro 60 giorni inviata all'ente cui spetta il potere di approvazione, nomina un commissario straordinario (8).



2. Il commissario provvede entro 90 giorni alla predisposizione ed approvazione del piano, avvalendosi degli esperti tecnico-scientifici necessari ed utilizzando le disponibilità finanziarie assegnategli con il decreto di nomina.







Art. 14. Commissioni comunali. (10)









TITOLO III

URBANISTICA COMMERCIALE



Art. 15. Disposizioni generali.



1. La disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali definita nel presente titolo è attuata in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nella Regione autonoma della Sardegna.



2. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni comunali previste dalla vigente legislazione urbanistica è subordinato alla conformità delle iniziative previste ai piani commerciali di cui alla presente legge.







Art. 16. Coordinamento tra programmazione urbanistica e programmazione commerciale.



1. L'atto di indirizzo regionale in materia di politica commerciale ed i piani comunali ed intercomunali per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita, tengono conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi e di ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonchè dei piani territoriali paesistici, ove esistenti.



2. E' fatto obbligo ai Comuni che predispongono il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita di inviarne una copia all'Assessorato regionale del commercio ed una all'Assessorato regionale dell'urbanistica.



3. L'Assessorato competente in materia di commercio esprime, entro 30 giorni dal ricevimento, la conformità del piano comunale al piano regionale commerciale.



4. Decorso tale termine, il piano si intende approvato.



5. In caso di rilevata difformità dal piano regionale il piano è rinviato al Comune con le osservazioni di merito.









TITOLO IV

ACCESSO ALL'ATTIVITA'



Art. 17. Registro degli esercenti il commercio.



1. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del capo I della legge stessa.









TITOLO V

VARIE FORME DI COMMERCIO



Art. 18. Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.



1. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita al dettaglio è rilasciata secondo le disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive integrazioni e modifiche e nel suo regolamento di attuazione ed in conformità ai piani di politica commerciale di cui alla presente legge.







Art. 19. Grandi strutture.



1. I nulla osta di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, vengono rilasciati dall'Assessore regionale competente previo accertamento della corrispondenza delle iniziative commerciali con l'atto di indirizzo regionale.



2. L'Assessore regionale competente subordina la concessione del nulla-osta alle imprese di cui al comma precedente, all'accertamento che, a fronte dell'attività di nuova apertura o di ampliamento di qualunque entità, vengano consegnate, con le relative rinunce, un numero di vecchie autorizzazioni relative ad attività operanti nelle stesse tabelle merceologiche per cui si richiede l'autorizzazione su una superficie complessiva non inferiore in metri quadri al 60 per cento della superficie della nuova iniziativa. I Comuni prenderanno atto, contestualmente al rilascio dei nuovi nulla-osta, della rinuncia a quelli relativi alle vecchie attività (10).



3. I nulla-osta di cui al precedente primo comma potranno essere concessi previa approvazione dei piani commerciali regionali, comunali e, ove previsti, sovracomunali. I nulla osta concessi si considerano decaduti se entro un anno dal loro rilascio non vengono attivati, salvo proroghe motivate concesse dall'Assessore regionale competente qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al soggetto interessato (10).







Art. 20. Forme speciali di vendita.



1. Al fine di eliminare gli scompensi che caratterizzano le attività commerciali al dettaglio in sede fissa e ambulante rispetto ad alcune forme speciali di vendita la Regione Autonoma della Sardegna istituisce presso il Servizio commercio dell'Assessorato competente in materia di commercio, di cui all'articolo 10 della presente legge, una anagrafe degli operatori commerciali, aventi sede in Sardegna, che esercitano la loro attività secondo le forme della vendita a domicilio, della vendita a distanza, della vendita per corrispondenza, della vendita per televisione, degli spacci interni, delle cooperative di consumo per soli soci e dei distributori automatici.



2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a dare comunicazione scritta all'Assessorato competente ed alle Camere di commercio entro 3 mesi dall'inizio dell'attività e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno, con l'identificazione dei seguenti dati: denominazione della azienda, titolare, sede legale, numero di iscrizione al registro delle ditte e numero dei dipendenti.



3. Per l'esercizio delle norme speciali di vendita si applicano le disposizioni relative al commercio fisso di cui al capo III, art. 24, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del relativo regolamento. Per l'apertura degli spacci interni di vendita o di somministrazione e delle cooperative di consumo si applicano le norme stabilite dai piani commerciali. Le vendite a domicilio e le vendite per televisione devono essere esercitate esclusivamente negli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio.



4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione di merci al dettaglio esclusivamente a favore dei soci possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico



5. Le autorizzazioni amministrative sono revocate nel caso in cui la vendita sia effettuata a favore di soggetti diversi da quelli indicati dal comma precedente.



6. Nel caso di cooperative di consumo e dei loro consorzi gli acquirenti devono risultare regolarmente iscritti nel libro dei soci prima dell'effettuazione dell'acquisto. Il libro dei soci deve essere depositato presso il Comune competente entro il 31 gennaio di ciascun anno (11).



7. Le autorizzazioni relative agli spacci interni ed alle cooperative di consumo di cui al precedente quarto comma, sono revocate parimenti nel caso in cui l'incasso annuo superi il cinquanta per cento del monte paghe e salari dei dipendenti o dei soci.







Art. 21. Mostre, esposizioni o simili.



1. Le mostre, esposizioni o simili organizzate da singoli per i propri prodotti, aperte al pubblico o alle quali il pubblico abbia in qualsiasi modo accesso, senza che sia effettuata attività di vendita, sono soggette ad autorizzazione del Sindaco.



2. L'organizzazione di aste è soggetta al preventivo rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza competente, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931. n. 773.



3. Nelle aste possono essere offerti al pubblico quadri, sculture, mobili antichi, tappeti, porcellane e ceramiche antiche, gioielli antichi e quant'altro costituisca di norma opera artistica, artigianale o comunque un "unicum" irripetibile.



4. E' vietata l'organizzazione di aste in ristoranti, bar e, in genere, negli esercizi pubblici, esclusi gli alberghi.



5. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere l'autorizzazione temporanea per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.



6. Tali autorizzazioni sono rilasciate alle condizioni che il richiedente sia iscritto al registro esercenti il commercio e siano rispettate le norme igienico sanitarie e sulla prevenzione incendi.







Art. 22. Distributori automatici.



1. La vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante distributori automatici, quando non siano effettuate direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione o nelle sue immediate adiacenze, sono soggette ad autorizzazione del Sindaco.



2. E' vietata la vendita al pubblico di bevande alcooliche mediante distributori automatici.







Art. 23. Revoca dell'autorizzazione.



1. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:



a) non attivi l'esercizio di vendita entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;



b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività;



c) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio.



2. I termini di cui alle lettere a) e b) sono sospesi dal Sindaco qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al titolare.







Art. 24. Pubblicità dei prezzi.



1. I prodotti posti in vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile, secondo le modalità previste dalle direttive CEE l'indicazione del prezzo.



2. La Giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale di cui al precedente articolo 7, può stabilire modalità particolari di indicazione del prezzo o esentare dall'obbligo dell'indicazione stessa determinati prodotti, comunque non del settore alimentare o dell'abbigliamento.







Art. 25. Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande.



1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli (*) esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, anche se annessi a esercizi alberghieri, sono autorizzati dal Sindaco.



2. Il tipo e la classe degli esercizi di cui al presente articolo sono individuati, nel provvedimento di autorizzazione, in relazione alle funzioni svolte dal Sindaco medesimo; per quelli annessi ad esercizi alberghieri vale la classificazione del relativo esercizio alberghiero.



3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che il richiedente sia iscritto nel registro esercenti il commercio e che l'esercizio sia conforme ai regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitari, alle norme urbanistiche e, per quelli annessi agli esercizi alberghieri, alle norme sulla classificazione alberghiera. L'autorizzazione può essere negata dal Sindaco per motivate esigenze di pubblica sicurezza, fermo restando, per i requisiti soggettivi, quanto previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



4. L'organo competente deve pronunciarsi sulla domanda entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Qualora non si pronunci entro il predetto termine l'autorizzazione si intende negata.







Art. 26. Somministrazioni di alimenti e bevande negli spacci interni.



1. In ambito comunale le seguenti specifiche autorizzazioni seguono le procedure ed i vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e sono sottoposte a semplice autorizzazione del Sindaco (12):



a) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a circoli privati che aderiscano a enti o associazioni formalmente riconosciuti a livello regionale o nazionale, sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;



b) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a cooperative, ad aziende, ad amministrazioni diverse, ad istituti scolastici, a complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, nonchè a complessi sportivi ed a cinema o teatri, o altri spazi di pubblico spettacolo, anche in occasione di feste popolari, sagre e manifestazioni similari.



2. L'autorizzazione non può derogare alle norme in materia di P.S., igiene e sanità, sicurezza e alla normativa antincendio (12).



3. L'autorizzazione può essere concessa a condizione che la somministrazione prevista sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore rispettivamente degli iscritti ai circoli, dei soci delle cooperative, dei dipendenti delle aziende e amministrazioni varie, degli studenti e del personale degli istituti scolastici, degli utenti dei servizi turistico-sociali e dei partecipanti alle manifestazioni di pubblico spettacolo (12).



4. Per ottenere l'autorizzazione prevista al punto a), i circoli richiedenti debbono presentare l'atto costitutivo e lo statuto integrati dall'elenco delle cariche sociali e dalla documentazione relativa all'adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.



5. Per ottenere l'autorizzazione prevista al punto a) e b), i richiedenti debbono indicare il nominativo del gestore dello spaccio che, in ogni caso, deve essere regolarmente iscritto al registro degli esercenti il commercio (12).



6. In ogni caso l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco quando non sussistano più le condizioni richieste e, per il tipo di utenza e di funzionamento dei servizi ed orari praticati, si configuri a tutti gli effetti la fattispecie di un normale punto di vendita e/o di somministrazione da ricondurre all'osservanza della normativa e dei vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita (12).



6 bis. Non sono soggette alle procedure e ai vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete comunale di vendita, di cui al presente comma 1, nonché all'obbligo di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui al precedente comma 5, le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (13).







Art. 27. Revoca dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.



1. L'autorizzazione è revocata qualora:



a) l'esercizio di somministrazione al pubblico non venga attivato entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;



b) venga sospesa per un periodo superiore a 30 giorni l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza aver dato avviso al Sindaco o non venga ripresa l'attività decorso il periodo di chiusura comunicato. Tale periodo non può essere superiore a 90 giorni nell'anno. Il Sindaco autorizza la chiusura per un periodo superiore a quello sopra indicato in caso di comprovata necessità o in via facoltativa quando il servizio nella zona risulta assicurato da un preciso piano di turnazione predisposto dal Sindaco, sentite le organizzazioni locali degli esercenti e dei lavoratori, nonchè quelle turistiche;



c) il titolare venga cancellato dal registro esercenti il commercio.



2. Nei casi di cui all'articolo 26 l'autorizzazione è revocata qualora il titolare effettui la somministrazione al pubblico.







Art. 28. Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità dei prezzi.



1. Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche annessi ad esercizi alberghieri, deve essere esposta, in modo chiaro e ben visibile all'interno dell'esercizio, l'autorizzazione di cui al precedente articolo 25. La tabella dei prezzi praticati va esposta in modo chiaro e ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio; per gli esercizi di somministrazione al pubblico dei soli alimenti, la tabella va esposta all'interno ed all'esterno dell'esercizio.







Art. 29. Autorizzazioni stagionali.



1. Il Sindaco può, sentita la Commissione comunale, rilasciare autorizzazioni stagionali sulla base dei punti vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico previsti dal piano commerciale, a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui al precedente articolo 17.



2. Per autorizzazione stagionale si intende una autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 210 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.







Art. 30. Subingresso.



1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.



2. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro stesso e l'autorizzazione prevista.



3. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla data predetta, egli decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa. Tale termine è prorogato dall'autorità competente quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.



Art. 31. Orari di vendita.



1. I limiti temporali di svolgimento dell'attività di vendita sono stabiliti dal Sindaco in conformità ai criteri segnalati nell'atto di indirizzo regionale sulla politica commerciale ed in conformità alla legislazione nazionale vigente in materia.











TITOLO VI

COMMERCIO ALL'INGROSSO



Art. 32. Commercio all'ingrosso.



1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso non è soggetto ad autorizzazione e può svolgersi anche fuori dei mercati all'ingrosso e dei centri commerciali all'ingrosso da parte dei soggetti che sono iscritti al registro degli esercenti il commercio, nel rispetto degli indirizzi sulla politica regionale per il commercio.







Art. 33. Mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari



1. Per mercato all'ingrosso di prodotti agroalimentari si intende un'area delimitata ed attrezzata per lo svolgimento, da parte di una pluralità di compratori e venditori, di operazioni commerciali all'ingrosso relativamente a:



- prodotti agro-alimentari, conservati e/o trasformati, ivi comprese le bevande;



- prodotti dell'allevamento (zootecnico, avicunicolo e ittico);



- prodotti della pesca;



- fiori, sementi e piante;



- attrezzature e articoli necessari alla produzione agricola, zootecnica ed ittica.



2. Nell'ambito del mercato possono essere presenti anche impianti, pubblici o privati, per la lavorazione, la conservazione, la refrigerazione e lo stoccaggio dei prodotti agro-alimentari. Può essere, altresì, presente un centro servizi per il trasporto e possono essere attivati servizi connessi con l'attività di commercializzazione, quali, ad esempio, reti di collegamento con altri mercati locali, nazionali ed esteri, servizi bancari, postali, assicurativi, di esposizione.



3. La Regione è autorizzata a partecipare a società consortili aventi per oggetto l'istituzione o la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso, con Comuni, Camere di commercio e soggetti pubblici o privati (14).



4. I mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari non possono essere creati senza la specifica autorizzazione della Giunta regionale, che viene rilasciata su motivata proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato per i problemi del commercio di cui all'articolo 7.



5. Il comitato esprime il proprio parere, in merito all'istituzione dei mercati di cui al comma precedente, sulla scorta di un analitico progetto contenente un'analisi tecnicoeconomica ed un'analisi urbanistica che tenga conto della normativa vigente e delle implicazioni che ne derivano.



6. Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 38 della presente legge, non possono essere annoverati quali mercati all'ingrosso i centri di raccolta per la conservazione, lavorazione e trasformazione appartenenti a produttori singoli o associati.



7. La Giunta regionale autorizza, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, sentito il comitato per i problemi del commercio, l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso di prodotti agro- alimentari, il trasferimento, la ristrutturazione e l'ampliamento dei mercati esistenti in conformità all'atto di indirizzo regionale in tema di politica commerciale.







Art. 34. Ruolo dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari.



1. La Regione promuove il rinnovamento e concorre allo sviluppo del settore del commercio all'ingrosso agro-alimentare mirando a:



a) favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni locali sulla base delle esigenze del mercato sardo, nazionale e internazionale;



b) predisporre congrui strumenti per una trasparenza del sistema di formazione dei prezzi, per consentire la rilevazione delle quantità delle merci immesse e vendute nell'ambito della struttura e per realizzare una maggiore tutela dei consumatori:



c) incentivare i controlli igienico-sanitari al fine della effettiva tutela della salute pubblica.







Art. 35. Gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari (15).



1. Lo svolgimento dell'attività di gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari è disciplinata da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale.



2. I rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite ed operatori ai servizi connessi sono regolati da concessione amministrativa. Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico, l'assegnazione degli spazi di vendita e dei magazzini spetterà all'ente di gestione sulla base dei criteri previsti dal regolamento del mercato.



3. Con il provvedimento istitutivo sono determinate le zone finitime al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato.







Art. 36. Funzionamento dei mercati all'ingrosso di prodotti agro- alimentari.



1. Il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari sono regolati dai seguenti principi:



a) il libero svolgimento della concorrenza deve essere assicurato dalla compresenza di una pluralità di operatori alle vendite ed agli acquisti;



b) nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico, l'assegnazione dei posteggi, magazzini, uffici deve essere effettuata a tempo determinato: per quanto riguarda i posteggi, la loro assegnazione deve essere condizionata ad una adeguata capacità operativa degli assegnatari, prevedendo la revoca della concessione, qualora per due anni consecutivi venga commercializzato un quantitativo inferiore al minimo richiesto. La concessione e l'autorizzazione ad operare nel mercato non possono essere trasferite a nessun titolo, salvo che per cause di morte o di invalidità, al coniuge o a parenti entro il primo grado. Alle assegnazioni di posteggi e di magazzini non si applicano le disposizioni vigenti in materia di avviamento commerciale. Le concessioni e le autorizzazioni non possono avere durata superiore a 6 anni (16);



c) deve essere garantito il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie economiche e delle organizzazioni sociali interessate alla formazione delle decisioni relative alla politica dei mercati. I regolamenti dei mercati devono coerentemente prevedere le forme e le procedure con le quali si attua tale principio;



d) i corrispettivi per l'uso dei posteggi e le tariffe dei servizi devono essere stabiliti in misura tale da consentire il pareggio di bilancio di ogni singola struttura mercantile e dell'ente di gestione;



e) le cooperative di servizi devono essere preferite, a parità di condizioni, nell'eventuale affidamento in concessione della gestione dei servizi di mercato;



f) non è ammesso il trasferimento delle merci tra gli operatori addetti alle vendite, salvo che gli stessi abbiano costituito un gruppo di acquisto, oppure si tratti di forniture ad enti pubblici. In tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione della direzione del mercato;



g) gli astatori ed i commissionari non possono esercitare per conto proprio, anche fuori mercato, il commercio dei prodotti compresi nei settori di attività del mercato stesso, salvo che siano iscritti anche all'Albo dei grossisti;



h) la rilevazione dei prezzi e delle quantità delle merci immesse e vendute nel mercato e la diffusione dei dati relativi devono essere effettuate in aderenza all'effettivo andamento delle transazioni e comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dall'ISTAT;



i) sono demandati all'ente di gestione i controlli sull'applicazione delle norme vigenti relative alla classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti:



l) i controlli igienico-sanitari devono essere assicurati dalla Unità sanitaria locale competente per territorio.



2. Alla direzione del mercato è preposto un direttore, il quale vigila sull'applicazione delle leggi e del regolamento all'interno del mercato stesso.



3. Il direttore del mercato è nominato dall'ente di gestione tra persone dotate dei requisiti professionali necessari.









TITOLO VII

PROGETTI SPECIALI



Art. 37. Centri commerciali al dettaglio.



1. Per centro commerciale al dettaglio si intende una struttura funzionale progettata unitariamente, di nuova costruzione o realizzata mediante ristrutturazione anche parziale di immobili esistenti, costituita da un insieme di esercizi commerciali al dettaglio anche di differenti tipologie, dotata delle necessarie infrastrutture e di servizi comuni e con l'eventuale presenza di altre attività economiche e di servizio.



2. Non più del 30 per cento della superficie di vendita complessiva può essere destinata ad un unico esercizio o a più esercizi della stessa impresa.



3. Il rilascio da parte del Sindaco della autorizzazione all'apertura di un centro commerciale è sottoposto al nulla osta della Regione, rilasciato dall'Assessore regionale competente in materia di commercio, qualora la superficie di vendita complessiva sia superiore ai 1.500 metri quadri nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, e superiore a 500 metri quadri negli altri Comuni (indipendentemente dai settori commerciali e dalla dimensione del Comune) o nel caso di esercizi relativi a settori di largo e generale consumo da insediare nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, la superficie di vendita sia superiore ai 500 metri quadrati. Tale autorizzazione viene rilasciata a società o gruppi commerciali in conformità ai piani di cui ai precedenti articoli 3 e 19 e sulla base di un progetto di massima.



4. Il progetto di massima, in ottemperanza alla normativa urbanistica vigente e tenendo conto delle implicazioni da questa derivanti, indica la superficie di vendita complessiva del centro, le caratteristiche degli esercizi soggetti a criteri di programmazione, la planimetria della localizzazione con l'indicazione dei parcheggi e degli accessi e gli spazi destinati ad altre attività economiche.



5. Chi ha ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione di un centro commerciale al dettaglio deve, entro 6 mesi ed a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima, presentare all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, un progetto esecutivo dettagliato con ogni elemento utile relativo all'organizzazione del centro, al numero ed alle caratteristiche degli esercizi ed ai servizi previsti.



6. Contemporaneamente a tale progetto devono essere presentate le domande per il rilascio della concessione edilizia in base alle normative vigenti e delle autorizzazioni amministrative necessarie. L'autorità amministrativa, nell'approvare il progetto, indica un limite di tempo per la realizzazione dell'iniziativa commerciale oltre il quale l'autorizzazione può essere revocata e provvede al rilascio delle previste autorizzazioni amministrative ai titolari degli esercizi del centro commerciale.



7. I piani intercomunali potranno stabilire un incremento tra il 2 per cento ed il 5 per cento dei contributi, di cui alle lettere a), b) e c) del successivo articolo 52, quando le iniziative sono collocate all'interno di un centro commerciale al dettaglio.



8. Resta fermo, in ogni caso, il limite massimo di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 52.







Art. 38. Centri agro-alimentari.



1. La Giunta regionale può autorizzare l'istituzione di mercati all'ingrosso nei quali non sia presente l'attività di intermediazione in aree caratterizzate da un'offerta esclusiva o prevalente di prodotti agro- alimentari. Tali mercati vengono definiti "mercati alla produzione dei centri agroalimentari" e ad essi si applicano le norme previste per i mercati all'ingrosso di prodotti agroalimentari.







Art. 39. Gruppi di acquisto e unioni volontarie.



1. Il piano commerciale della Regione determina le agevolazioni da destinare al fine della costituzione di gruppi di acquisto, di unioni volontarie o consorzi di cooperative, attraverso i quali gli operatori dettaglianti possono perseguire l'obiettivo di una più elevata efficienza.



2. Tali agevolazioni consistono in un contributo non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese amministrative necessarie a creare e a mantenere in funzione un organismo per la definizione della strategia del "gruppo" o dell'"unione" e una società cooperativa per lo svolgimento di funzioni commerciali all'ingrosso (17).



3. Il contributo potrà essere erogato per non più di cinque anni dalla costituzione e non potrà essere superiore annualmente a 100.000.000 di lire (17).



3 bis. (*) Ai consorzi costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese commerciali e del comparto del turismo sono concessi, al fine di rivitalizzare i centri urbani, contributi a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, illuminazione, gallerie, zone attrezzate e verde (18).



3 ter. (*) Agli stessi consorzi sono estesi i benefici di cui al precedente comma 2 anche per i servizi di vigilanza e assistenza baby- parking, ricovero e sosta di animali domestici, azioni promozionali, pubblicitarie, comunque atte alla predisposizione di una migliore accoglienza per l'utenza (18).



3 quater. Per le infrastrutture di utilità comune l'erogazione avverrà per il 50% all'approvazione del progetto da parte del Comune e per il residuo 50% ad opere ultimate (18).







Art. 40. Finanziamento dei progetti speciali.



1. La Regione può erogare ad enti, imprese o consorzi, contributi non inferiori al 50 per cento e non superiori all'80 per cento delle spese per studi e ricerche necessari alla predisposizione dei progetti speciali che vengano concretamente realizzati.







(*) L.R. 18 gennaio 1999, n. 1



Art. 23 - Interventi nei settori del commercio e del turismo



Ai consorzi di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi contributi a fondo perduto fino ad un massimo di lire 500.000.000 e di lire 200.000.000 rispettivamente per l'attuazione degli articolo 3 bis e 3 ter, istituiti dall'articolo 12 della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5; il relativo onere è valutato in lire 1.500.000.000 per l'anno 2000 e in lire 2.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 07055/01)













TITOLO VIII

AMBULANTATO



Art. 41. Definizione.



1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.



2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:



a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;



b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;



c) (19);



d) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.



3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al primo comma.







Art. 42. Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.



1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 41, è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.



2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al precedente articolo 41, secondo comma, lettera a), è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal Sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.



3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettere b) e c), è rilasciata dall'Assessore regionale competente in materia di commercio, nei limiti della disponibilità complessiva delle aree destinate nel territorio regionale all'esercizio dell'attività stessa indicate dai Comuni alla Regione.



4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera d), abilita anche alla vendita al domicilio di consumatori ed è rilasciata dall'Assessore regionale competente in materia di commercio (20).



5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio, ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.



6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.



7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 41 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera registrate nell'ultimo triennio (21).







Art. 43. Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.



1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune nel cui territorio viene esplicato.



2. I Sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.



3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera d), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni Comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.



4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al precedente articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), nonchè i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita, ai sensi dell'articolo 14, la commissione competente, integrata da due rappresentanti delle associazioni degli ambulanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.



5. I Comuni sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, a comunicare alla Regione la superficie delle aree destinate al commercio ambulante di cui all'articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 41, terzo comma.



6. Le aree in cui si svolgono fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze registrate nell'ultimo triennio, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 42, commi 3 e 4 (22).



7. Il trasferimento della gestione o della titolarità di una azienda per l'esercizio della vendita ambulante per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione e delle relative concessioni di posteggio, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio (22).



8. La concessione del posteggio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata.



9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.



10. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.



11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie.



12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle Regioni, sentita la Commissione competente ai sensi dell'articolo 14.



13 Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico o storico, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, puo essere concesso solo per le installazioni mobili.



14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime e subordinato anche alle disposizioni emanate dalle competenti autorità marittime ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.



15. Senza permesso del soggetto proprietario o concessionario e vietato l'esercizio del commercio di cui al presente titolo nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni.







Art. 44. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.



1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.



2. L'autorizzazione è altresì revocata:



a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;



b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui al precedente articolo 43, nono comma.







Art. 45. Sanzioni.



1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce:



a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto



dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza il permesso di cui all'articolo 43, quindicesimo comma;



b) chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.



2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione e punito con la sanzione amministrativa prevista dal primo comma e con la confisca di tali prodotti.



3. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.



4. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Sindaco del Comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione (23).







Art. 46. Disposizioni varie.



1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purchè non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.



2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.



3. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 41, primo comma, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.



4. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.



5. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcooliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.









TITOLO IX

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE COMMERCIALE



Art. 47. Finalità.



1. Con le agevolazioni al commercio di cui al presente titolo si perseguono le seguenti finalità:



a) ammodernare e migliorare le strutture aziendali per renderle economicamente efficienti al fine di aumentare la produttività degli esercizi di vendita, assicurare la realizzazione degli obiettivi dei programmi e dei piani di politica commerciale regionale, sovracomunale e comunale e rapportare il numero delle unità locali esercenti ai parametri individuati dai piani;



b) stimolare i processi di ristrutturazione e riconversione della struttura distributiva, compresa la ristrutturazione finanziaria dell'impresa;



c) promuovere l'associazionismo economico tra piccole e medie imprese commerciali e orientare lo sviluppo della cooperazione per la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci;



d) favorire gli investimenti nei mercati all'ingrosso, nei centri commerciali all'ingrosso ed al dettaglio ed in tutte le iniziative tendenti a incoraggiare la razionalizzazione, l'innovazione e lo sviluppo della struttura distributiva;



e) incentivare la realizzazione di servizi reali e finanziari delle imprese, nonchè l'informatizzazione del settore commerciale;



f) contribuire ad un accrescimento del livello di professionalità degli operatori del commercio.







Art. 48. Contributi ai Comuni.



1. Al fine di promuovere la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio e autorizzato a concedere contributi:



a) ai Comuni che realizzano il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;



b) ai Comuni già in possesso del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e che intendono adeguarlo alle nuove indicazioni urbanistiche e/o commerciali.



2. Il contributo da attribuire ai Comuni per le spese inerenti alla realizzazione degli studi relativi alla redazione del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e pari a un massimo di lire 2.000 per abitante per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ed un massimo di lire 4.000 per abitante per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti e ad un massimo di lire 5.000 per abitante per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.



3. Contributi integrativi potranno essere erogati ai Comuni riconosciuti ad economia turistica ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.



4. Il parametro da utilizzare in concreto viene determinato tenendo conto degli elementi indicati nella domanda di contributo compreso il preventivo di spesa per gli studi e la predisposizione del piano.



5. Per i Comuni che si consorziano per la redazione del piano commerciale, i contributi sono aumentati del 50 per cento.







Art. 49. Imprese commerciali ammesse alle agevolazioni.



1. La Regione concede le agevolazioni previste dal presente titolo alle iniziative imprenditoriali nel settore del commercio, attivate esclusivamente dalle seguenti imprese, aventi sede legale o sede secondaria in Sardegna, che svolgano l'intero piano di investimenti agevolati sul territorio sardo e che realizzino gli interventi nel rispetto degli indici qualitativi e quantitativi stabiliti nei rispettivi piani comunali commerciali (24);



a) piccole e medie imprese esercenti il commercio e servizi ausiliari del commercio e del turismo (25);



b) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che trasferiscono l'attività nelle zone indicate dai piani comunali:



c) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative ai preesistenti esercizi di vendita (26);



d) consorzi di imprese, gruppi di acquisto, società consortili promotrici di centri commerciali ed altre forme di commercio associate, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici:



e) cooperative di consumo fornite di regolare autorizzazione amministrativa per la vendita alla generalità dei consumatori.



2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle che hanno un volume d'affari annuo dichiarato nell'ultimo esercizio, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, o per le aziende non soggette agli obblighi e adempimenti derivanti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ricavi ai fini del reddito, non superiori a quattro miliardi ovvero le imprese commerciali di nuova istituzione che abbiano conseguito nel primo trimestre di attività un volume di affari sempre ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a lire 700 milioni (27).



2 bis. Nelle piccole e medie imprese esercenti il commercio di cui al comma 1 sono comprese anche le seguenti categorie:



a) farmacie e tabaccai;



b) edicole;



c) distributori di carburanti (28).



2 ter. Per servizi ausiliari del commercio e del turismo di cui al comma 1 devono intendersi le figure imprenditoriali di seguito elencate:



a) agenti e rappresentanti di commercio;



b) agenzie di viaggio e turismo;



c) agenzie di affari in mediazione;



d) agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;



e) agenzie di spedizione e di operazioni doganali (28)..







Art. 50. Iniziative ammesse alle agevolazioni.



1. Le iniziative da ammettere alle agevolazioni finanziarie riguardano:



a) la costruzione e l'acquisizione di immobili, ivi incluse le relative aree, di impianti e di attrezzature fisse e mobili;



b) l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili e di impianti;



c) l'utilizzazione di beni di cui alle precedenti lettere a) o b), mediante operazioni di locazione finanziaria;



d) la diffusione e l'utilizzazione, tra imprese commerciali associate, delle moderne tecnologie in campo gestionale ed organizzativo aziendale.



2. Sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per interventi attuati dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione.







Art. 51. Esclusioni.



1. Non sono ammesse alle agevolazioni:



a) le imprese esercenti la vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quando le strutture destinate a tale attività sono annesse a strutture ricettive;



b) le imprese che attuino iniziative all'ingrosso situate nei centri storici delle città così come individuati dai Comuni interessati;



c) le iniziative che non siano conformi agli obiettivi e alle prescrizioni dei piani di politica commerciale e dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita



d) gli spacci interni e le attività destinate a particolari limitate categorie di utenti:



e) le cooperative di consumo non aperte al pubblico e qualsiasi forma di vendita o somministrazione di alimenti e bevande che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.







Art. 52. Agevolazioni particolari per incentivare l'attuazione degli indirizzi regionali. (29)



1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi dagli enti creditizi, appositamente convenzionati, alle imprese individuate dall'articolo 49. L'abbattimento degli interessi è concesso nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, nei limiti della spesa ammissibile e secondo le percentuali così determinate:



a) per il commercio all'ingrosso: 70 per cento entro il limite di lire 1.500.000.000;



b) per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi e per i servizi ausiliari del commercio e del turismo cosi come individuati all'articolo 49: 85 per cento entro il limite di lire 1.500.000.000 (30);



c) per le cooperative di consumo: 70 per cento entro i limiti di lire 1.500.000.000 (31);



d) per le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio in Sardegna che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative a preesistenti esercizi di vendita: il 90 per cento dell'investimento entro il limite di lire 3.000.000.000 per ogni impresa associata;



e) per i consorzi di imprese, gruppi di acquisto, società consortili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 49: fino a dieci volte il capitale sottoscritto e versato dalle imprese associate fino al limite complessivo di lire 5.000.000.000.



2. L'agevolazione di cui al precedente comma viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nel fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 e dagli ulteriori stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale ed ancora da versare a detto fondo. Per l'erogazione della agevolazione non trova applicazione il comma 2 del su richiamato articolo 59.



3. A valere sul fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge. L'abbattimento in conto canoni viene versato alla società di locazione finanziaria alle scadenze delle singole rate, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio.



4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale: sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale C.E. di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".



5. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero, incrementato di quattro punti.







Art. 52 bis. (Finanziamenti erogati al tasso corrente). (32)



1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere alla loro erogazione senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.



2. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dall'articolo 52, comma 1, questa decorre dalla data della prima erogazione.



3. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, gli enti creditizi convenzionati accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.



4. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie devono essere rimborsate all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.



5. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all' Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata.







Art. 52 ter. (Iniziative ammesse alle agevolazioni).(33)



1. Oltre alle iniziative previste dall'articolo 50 sono ammessi alle agevolazioni i prestiti di esercizio nella misura prevista dall'articolo 55. Sono confermate le esclusioni sancite dall'articolo 51 e le priorità sancite dall'articolo 53.







Art. 52 quater. (Durata delle agevolazioni). (34)



1. La durata delle agevolazioni è prevista:



a) per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 50 in dieci anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni.



La durata dell'agevolazione è ridotta ad anni cinque per i finanziamenti relativi alle attrezzature ed impianti mobili;



b) per le iniziative di cui alla lettera d) dello stesso articolo 50 in sei anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni.







Art. 53. Priorità.



1. Per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni previste ai precedenti articoli 49, 50 e 52 possono essere erogate soltanto a favore delle iniziative rivolte al miglioramento, ristrutturazione e riorganizzazione delle strutture commerciali già esistenti



2. Successivamente a tale periodo, il piano regionale commerciale fisserà le priorità dei finanziamenti anche in relazione agli esercizi commerciali di nuova istituzione.







Art. 54. Volume d'affari. (35)







Art. 55. Misura dei prestiti di esercizio.



1. I prestiti per il credito d'esercizio, di cui al precedente articolo 52 ter, sono concessi sulla base di accertate esigenze, in misura non superiore al 30 per cento del volume d'affari dichiarato ai sensi del comma 2 dell'articolo 49, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche in aggiunta alle altre agevolazioni previste dalla presente legge e con il limite massimo di 300 milioni (36).



2. Alle imprese commerciali di cui al precedente articolo 49, lettera d), i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di accertate esigenze, sino ad un importo massimo del 30 per cento del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda (36).



3. I prestiti di esercizio a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di esercizio a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.



4. I prestiti di esercizio di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono rinnovabili, anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla precedente concessione.



5. I prestiti sono ammortizzabili in 5 anni e sono estinguibili anticipatamente.



6. (37).







Art. 56. Tassi di interesse. (38)







Art. 57. Garanzie sussidiarie.



1. La Regione è autorizzata a concedere garanzie sussidiarie, nei limiti dell'articolo 55, a favore delle imprese commerciali aventi i requisiti di cui al precedente articolo 49 per i piani di investimento e di ristrutturazione che non usufruiscono delle agevolazioni di cui al presente titolo.







Art. 58. Fondo di gestione.



1. La Regione e autorizzata a concedere, a valere sul fondo di cui al successivo articolo 59, garanzia sussidiaria ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti fra imprese operanti in Sardegna nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, a fronte delle obbligazioni dagli stessi assunte in relazione alle garanzie concesse ai soggetti associati di cui all'articolo 49 della presente legge.



2. La garanzia del fondo è di natura integrativa ed e cumulabile con le garanzie concesse dai consorzi e cooperative di garanzia fidi e/o altre forme di garanzia



3. La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti di credito e/o aziende finanziarie su richiesta dei medesimi, dei beneficiari e dei consorzi e cooperative di garanzia.



4. La garanzia si esplica d'intesa con gli istituti di credito convenzionati, nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti e di altri eventuali garanti.







Art. 58 bis. (Costituzione del fondo per la concessione di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi).(39)



1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, un fondo speciale per la concessione alle imprese commerciali di cui all'articolo 49, di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.



2. La concessione delle garanzie sussidiarie a disposta, con decreto dell'Assessore competente in materia di commercio, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale.



3. La garanzia prevista nel comma precedente interviene dopo l'esperimento delle procedure di escussione coattiva che garantiscono il credito.



4. L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di venti volte la disponibilità del fondo.







Art. 59. Costituzione del fondo a favore delle imprese commerciali.



1. E' autorizzata, presso uno o più istituti di credito, la costituzione di un fondo speciale a gestione autonoma per l'erogazione delle agevolazioni previste dagli articoli 52, 55, 57 e 58 della presente legge.



2. (40).



3. (41).



4. Le convenzioni con gli istituti di credito sono stipulate dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di commercio.



5. Gli oneri conseguenti alla gestione dei fondi di cui presente articolo sono addebitati agli stessi.



6. Gli interessi attivi maturati nei predetti fondi sono versati annualmente in conto entrate del bilancio regionale.







Art. 60. Interventi per la promozione commerciale.



1. La Regione favorisce la partecipazione delle imprese commerciali, industriali e artigianali, singole o consorziate anche tramite associazioni di categoria o enti pubblici, che presentino produzioni delle imprese agricole ed industriali locali, ad iniziative di promozione commerciale, quali mostre, fiere, esposizioni. E' autorizzata, a tal fine, la concessione di contributi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili.



2. Sono ammissibili le spese relative alla quota di iscrizione all'iniziativa, all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, all'inserzione nel catalogo, alla pubblicità, ai trasporti, ai pernottamenti, al vitto ed agli altri servizi di interpretariato e di assistenza fornita da personale dipendente e non dipendente delle imprese beneficiarie.



3. La Regione, inoltre, secondo le previsioni del piano di cui al precedente articolo 3, può svolgere direttamente interventi a sostegno della commercializzazione per i prodotti della Sardegna o che, comunque, siano attinenti a scambi di rilevante interesse regionale. A tal fine, può partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, può provvedere a campagne pubblicitarie, alla stampa di materiali vari ed all'assunzione di iniziative similari previste nel suddetto piano regionale.



Art. 61. Contributi per studi e ricerche.



1. L'Assessore regionale competente in materia di commercio e autorizzato a concedere contributi a fondo perduto per un ammontare massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta a favore di consorzi, società consortili di servizi comuni tra imprese commerciali al dettaglio ed altre associazioni di categoria, che predispongano studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali a favore delle imprese partecipanti con riferimento alle seguenti funzioni d'impresa:



a) individuazione dei fabbisogni finanziari, delle fonti di finanziamento e delle tecniche per la gestione delle risorse finanziarie;



b) accesso in condizioni di efficienza ai mercati approvvigionamento;



c) introduzione di moderne tecnologie di conservazione, presentazione e consegna delle merci vendute;



d) programmazione e controllo della gestione;



e) informatizzazione della gestione.



2. Il contributo massimo per ciascuna iniziativa, non può essere superiore ai 100.000.000 di lire (42).







Art. 62. Formazione e riqualificazione. (*)



1. Per l'individuazione dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento di attività commerciali e, segnatamente, per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, si rinvia a quanto indicato nella legge 11 giugno 1971. n. 426, e nelle relative norme di attuazione.



2. Per la formazione e la riqualificazione professionale degli operatori del commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, l'Assessore regionale competente in materia di commercio promuove la realizzazione di attività formative.



3. Per il raggiungimento di tale obiettivo, sentite le proposte del comitato per i problemi del commercio di cui all'articolo 7 della presente legge, e delle organizzazioni rappresentative delle categorie commerciali, l'Assessore regionale competente in materia di commercio elabora un piano formativo entro il mese di gennaio di ogni anno. Per i fini di cui al presente articolo, l'Assessore regionale competente in materia di commercio si avvale delle competenze dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione, il quale, con le proprie strutture operative e con apposite convenzioni stipulate con enti o istituti specializzati nel settore della formazione professionale, ne cura la realizzazione, facendone gravare la spesa sul fondo per l'addestramento professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.







(*) L.R. 18 gennaio 1999, n. 1



Art. 23 - Interventi nei settori del commercio e del turismo



Per l'applicazione dell'articolo 62 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, l'Amministrazione regionale eè autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le confederazioni delle imprese commerciali maggiormente rappresentative, come riconosciute ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19; il relativo onere è valutato in lire 300.000.000 per l'anno (cap. 10213).

TITOLO X

VENDITE STRAORDINARIE E DI LIQUIDAZIONE, DIVIETI, ABUSIVISMO E REGIME FINANZIARIO

Art. 63. Vendite straordinarie.



1. Le vendite straordinarie e di liquidazione sono regolate, sul territorio della Sardegna, dalla Legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, integrata dalle presenti norme (43).







Art. 64. Lavori straordinari.



1. Le vendite proposte in conseguenza della circostanza individuata dall'articolo 2, punto 4, della Legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, non possono essere effettuate nei 60 giorni antecedenti il periodo dei saldi ed i lavori di trasformazione o rinnovo dei locali devono comportare la chiusura dell'esercizio per almeno 20 giorni lavorativi (44).



2. Qualora per l'esecuzione dei lavori indicati nel precedente comma non sia richiesta la concessione della licenza edilizia, la comunicazione prevista dall'articolo 2 della legge n. 80 del 1980 deve essere corredata da idonea documentazione fotografica antecedente i lavori e da una relazione tecnica recante il preventivo di spesa e la descrizione analitica degli interventi da eseguire.



3. Il sindaco ha facoltà di impedire o sospendere lo svolgimento delle vendite di cui al presente articolo, qualora gli interventi da eseguire siano di scarsa rilevanza e tali, in ogni caso, da non giustificare la liquidazione delle merci giacenti nei locali adibiti alla vendita.







Art. 65. Vendite promozionali.



1. Le vendite promozionali con sconti, ribassi ed omaggi di cui all'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, non possono essere effettuate contemporaneamente per tutte le merci poste in vendita, ma solo per un numero limitato di articoli, non superiore a 3, salvo diversa previsione del piano comunale o intercomunale (45).



2. Le vendite di cui al comma 1 del presente articolo devono avere una durata massima di tre settimane e, relativamente ai prodotti compresi nella tabella IX e XIV - articoli sportivi ed accessori per l'abbigliamento - non potranno svolgersi nei 60 giorni antecedenti i periodi stabiliti per l'effettuazione delle vendite di fine stagione compresi fra il 1 febbraio - 15 marzo e tra il 1 agosto - 15 settembre (45).



3. Nella comunicazione da dare al Comune 5 giorni prima della effettuazione delle vendite promozionali, l'interessato deve indicare:



a) la data di inizio della vendita e la sua durata;



b) le merci poste in vendita a prezzi scontati o corredate da omaggi, distinte per voci merceologiche;



c) la natura e il valore commerciale dell'eventuale omaggio.



4. Il sindaco ha facoltà di impedire o di sospendere lo svolgimento delle vendite contemplate nel presente articolo quando dalle asserzioni pubblicitarie o da controlli effettuati risulti palesemente che dette vendite sono di natura diversa da quella dichiarata nella comunicazione inviata al Comune.







Art. 66. Vendite promozionali per corrispondenza.



1. Qualora le vendite promozionali vengano effettuate per corrispondenza, tramite televisione o tramite qualsiasi altro mezzo consentito, la preventiva comunicazione prevista dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, deve essere data all'Assessore regionale competente in materia di commercio.



2. L'Assessore regionale competente in materia di commercio ha facoltà di impedire o sospendere lo svolgimento delle vendite indicate nel precedente comma quando le stesse vengano effettuate in maniera non conforme alla legge n. 80 del 1980 ed alle presenti disposizioni.



3. La comunicazione da dare al Comune o all'Assessore regionale competente in materia di commercio deve essere inviata per lettera raccomandata A.R.



4. E' fatto obbligo di indicare con la massima chiarezza in calce alle asserzioni pubblicitarie o, per le vendite televisive, in sovrimpressione, oltre agli estremi della comunicazione di cui al precedente comma, la data di inizio della vendita e la sua durata, nonchè la tipologia della vendita stessa, utilizzando esclusivamente una delle seguenti dizioni:



a) vendita promozionale;



b) vendita di liquidazione;



c) vendita di fine stagione.







Art. 67. Divieto di operazioni al dettaglio nelle unità commerciali all'ingrosso.



1. E' tassativamente vietato lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio nelle unità commerciali all'ingrosso di cui agli articoli 34 e 38 della presente legge.







Art. 68. Abusivismo.



1. E' fatto divieto dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante da parte di soggetti non provvisti dei requisiti stabiliti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.



2. La Regione promuove specifici corsi di formazione per consentire la preparazione necessaria per l'esame di idoneità per l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per coloro i quali prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato l'attività di cui al comma precedente privi dell'iscrizione. La relativa spesa graverà sul fondo per l'addestramento professionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.







Art. 69. Violazioni alla disciplina del commercio.



1. Le trasgressioni alle norme sulle attività commerciali e in particolare su quelle concernenti il settore della somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni alla disciplina del commercio sono colpite dalle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale, integrate da quanto disposto dai successivi commi, e dall'articolo 70 della presente legge.



2. In aggiunta alle sanzioni richiamate nel precedente comma, sono assoggettate a sanzione, in quanto violazioni amministrative gravi alla disciplina del commercio:



a) l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione comunale;



b) l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale;



c) l'esercizio di qualsiasi attività commerciale senza l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio;



d) l'inosservanza ripetuta degli orari di apertura e chiusura stabiliti a livello regionale, sovracomunale e comunale.



3. Tali sanzioni, previo accertamento delle violazioni a mezzo di apposito verbale redatto dalle autorità competenti, sono stabilite in un ammontare variante da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, in relazione alla persistenza della violazione medesima, sono applicate dai Comuni nei quali le violazioni si verificano e gli introiti sono percepiti dai medesimi.



4. Per la vendita per televisione è competente il Comune nel quale ha sede la stazione trasmittente.



5. Nei casi di recidiva, il Sindaco, oltre alle sanzioni di cui al terzo comma, dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 20 giorni lavorativi.



6. In caso di pubblicità non veritiera o ingannevole per il consumatore, il Sindaco, in aggiunta alle sanzioni indicate nei precedenti commi, può disporre che le asserzioni pubblicitarie vengano rimosse, corrette o rettificate a spese ed a cura del trasgressore.



Art. 70. Incompatibilità di accesso alle provvidenze per i soggetti trasgressori.



1. I soggetti trasgressori delle norme contenute nel precedente articolo 69, lettere a), b) e c) non possono accedere alle provvidenze di cui agli articoli precedenti per un periodo di 5 anni dalla data di accertamento delle trasgressioni.











TITOLO XI

NORMA FINANZIARIA



Art. 71. Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria.



(Omissis).









TITOLO XII



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI













Art. 72. Entrata in vigore.



1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.







Art. 72 bis. Disposizioni transitorie e finali (46)



L'articolo 19 non trova applicazione nei confronti delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 27 della legge 426/71 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione regionale prevista dall'articolo 17 della medesima legge 426/71 o, limitatamente ai Comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti e inferiore ai 150.000, a coloro che, anteriormente alla stessa data, abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione comunale per il commercio e che, sempre anteriormente alla stessa data, previo possesso di regolare concessione edilizia con destinazione d'uso commerciale per l'edificazione delle strutture dell'esercizio commerciale, abbiano iniziato i relativi lavori di costruzione.







Art. 73. Norma di rinvio.



1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.



E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.







Note

(*) Errata corrige pubblicata nel B.U. n. 30/92.

(1) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(2) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(3) Lettera modificata, con abrogazione di due periodi, dall'art. 21 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(4) Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(5) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(6) Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(7) Articolo abrogato dall'art. 80, comma 4, punto r) della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.



(8) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(9) Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(10) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(11) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(12) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(14) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(15) Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(16) Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(17) Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(18) Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(19) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 2, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(20) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(21) Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(22) Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(23) Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(24) Capoverso così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 2 febbraio 1996, n. 5.



(25) Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(26) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(27) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 2 febbraio 1996, n. 5.



(28) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(29) Articolo già sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 14 settembre 1993, n. 42 e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 1996, n. 5.



(30) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(31) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 5, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(32) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(33) Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(34) Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(35) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(36) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 2 febbraio 1996, n. 5.



(37) Comma soppresso dall'art. 1, comma 6, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(38) Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(39) Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(40) Comma soppresso dall'art. 1, comma 7, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(41) Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.



(42) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 1996, n. 5.



(43) Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(44) Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(45) Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(46) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 settembre 1993, n. 45.






La Legge Regione Calabria che modifica le disposizioni sugli orari degli esercizi pubblici

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 9





LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 9







Modifica degli articoli 3, 4, 6 e 15 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5. Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendite al dettaglio di impianti stradali di di stribuzione di carburante e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.











IL CONSIGLIO REGIONALE



Ha approvato







IL COMMISSARIO DEL GOVERNO



Ha apposto il visto







IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Promulga





la seguente legge:







Art. 1



(Principi)





1.____Gli articoli 3, 4, 6 e 15 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5, sono modificati rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.







Art. 2



(Giornate domenicali e festive)





1.____Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto dal successivo art. 3 e dell'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.



2.____I mercati ambulanti a posto fisso che si svolgono nella giornata di domenica devono essere spostati ad altro giorno della settimana, fatte salve le eccezioni di cui al precedente comma.



3.____Nei casi di più festività consecutive i Comuni hanno la possibilità di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione al dettaglio l'apertura antimeridiana nella prima giornata festiva e ciò al fine di garantire i rifornimenti al pubblico.



4.____Tali aperture non dovranno avvenire se la prima giornata festiva coincide con le seguenti festività: 1' gennaio - 25 aprile - 1' maggio - domenica di Pasqua - 25 dicembre.



5.____Nella settimana precedente la festività del Natale e quella della Pasqua lo orario dei negozi, fatti salvi i diritti dei lavoratori, può, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5 superare le 44 ore settimanali, sino ad un massimo di 64 ore settimanali.







Art. 3



(Chiusura infrasettimanale)





1.____Per tutto il territorio regionale, salvo quanto previsto dal III e IV comma del presente art., nonchè dagli artt.6 e 16 della presente legge, i Comuni determinano la chiusura obbligatoria di una mezza giornata per le diverse categorie merceologiche.



2.____I Comuni stabiliscono, di norma, tale chiusura nel seguente modo: - categoria dei generi alimentari giovedì pomeriggio - categoria dei beni strumentali - sabato pomeriggio - categoria dei generi vari - lunedi mattina



3.____In base a comprovate esigenze locali, sentito il parere delle associazioni provinciali di categoria, i Comuni possono stabilire la chiusura infrasettima nale in giornate diverse da quelle di cui al comma precedente, anche a limitate parti del territorio comunale e a specifici settori merceologici, cercando, nell'interesse dei consumatori, di ottenere la migliore rispondenza con analoghe determinazioni dei Comuni vicini e, comunque ricadenti nella stessa zona d'interesse commerciale.



4.____La chiusura di cui al presente art. non è obbligatoria quando nella stessa settimana vi è un'altra giornata festiva.







Art. 4



(Deroghe)





1.____Nelle località ad economia turistica è consentita l'apertura dei negozi, nonchè l'esercizio del commercio ambulante, in deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e di quella infrasettimanale, limitatamente al periodo stabilito dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dal IV comma del presente articolo.



2.____In tale periodo è consentito, altresì, derogare dall'orario settimanale che, comunque, non potrà superare le 64 ore settimanali.



3.____Lo svolgimento dei mercati ambulanti a posto fisso, nonchè l'apertura dei negozi, in deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, è altre sì consentito esclusivamente nelle località dove tale attività rappresenta la prosecuzione di antiche tradizioni.



4.____Le località di cui al comma precedente e quelle ad economia turistica sono determinate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo e sentita la Commissione consiliare competente.



5.____Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente comma e limitatamente alle località ad economia turistica sarà anche determinato il periodo di deroga.







Art. 5



(Impianti con apparecchiature a "self service")





1.____Per gli impianti di distribuzione "sel service" dovrà essere determinata l'esclusione dell'osservanza degli orari e dei turni festivi e notturni, alla condizione però che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.



2.____L'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



Catanzaro, 17 marzo 1986



F. Principe






La Legge delega della Regione Marche ai Comuni in materia anche di pubblici esercizi

L.R. 17-5-1999 n. 10

ENTI LOCALI

Delega di funzioni

L.R. 17-5-1999 n. 10

Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello

sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi

alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione

amministrativa.(1)(2)

Epigrafe

Art. 1 - Finalità e princìpi del conferimento.

Art. 2 - Attuazione del conferimento.

Art. 3 - Funzioni dei comuni.

Art. 4 - Esercizio associato delle funzioni.

Art. 5 - Funzioni delle Comunità montane.

Art. 6 - Funzioni delle province.

Art. 7 - Funzioni della Regione.

Art. 8 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 9 - Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi.

Art. 10 - Collaborazione e informazione.

Art. 11 - Strutture e personale.

Art. 12 - Beni strumentali.

Art. 13 - Decorrenza del conferimento.

Art. 14 - Rapporto sullo stato delle autonomie locali.

Art. 15 - Funzioni della Regione.

Art. 16 - Funzioni della Regione.

Art. 17 - Funzioni delle province.

Art. 18 - Funzioni dei comuni.

Art. 19 - Aree industriali ed ecologicamente attrezzate.

Art. 20 - Fondo unico regionale.

Art. 21 - Piano regionale per le attività produttive industriali.

Art. 22 - Funzioni della Regione.

Art. 23 - Funzioni della Regione.

Art. 24 - Funzioni dei comuni .

Art. 25 - Funzioni della Regione.

Art. 26 - Funzioni delle province.

Art. 27 - Funzioni della Regione.

Art. 28 - Funzioni delle province.

Art. 29 - Funzioni dei comuni.

Art. 30 - Funzioni delle province.

Art. 31 - Funzioni dei comuni.

Art. 32 - Funzioni delle province.

Art. 33 - Promozione commerciale ed economica all'estero.

Art. 34 - Agevolazioni di credito.

Art. 35 - Convenzioni.

Art. 36 - Sportello unico per le attività produttive.

Art. 37 - Funzioni delle province.

Art. 38 - Funzioni della Regione.

Art. 39 - Funzioni delle province.

Art. 40 - Funzioni dei comuni.

Art. 41 - Funzioni della Regione.

Art. 42 - Funzioni delle province.

Art. 43 - Funzioni della Regione.

Art. 44 - Funzioni delle province.

Art. 45 - Funzioni della Regione.

Art. 46 - Funzioni delle province.

Art. 47 - Funzioni dei comuni.

Art. 48 - Funzioni della Regione.

Art. 49 - Funzioni delle province.

Art. 50 - Funzioni delle province.

Art. 51 - Funzioni della Regione.

Art. 52 - Funzioni delle province.

Art. 53 - Funzioni dei comuni.

Art. 54 - Funzioni della Regione.

Art. 55 - Funzioni delle province.

Art. 56 - Funzioni dei comuni.

Art. 57 - Funzioni della Regione.

Art. 58 - Funzioni delle province.

Art. 59 - Funzioni dei comuni.

Art. 60 - Funzioni della Regione.

Art. 61 - Funzioni dei comuni.

Art. 62 - Funzioni della Regione .

Art. 63 - Funzioni delle province.

Art. 64 - Funzioni della Regione.

Art. 65 - Funzioni delle province.

Art. 66 - Funzioni dei comuni.

Art. 66-bis - Funzioni della Regione.

Art. 67 - Funzioni delle province.

Art. 68 - Funzioni della Regione.

Art. 69 - Funzioni delle province.

Art. 70 - Funzioni dei comuni.

Art. 71 - Funzioni delle province.

Art. 72 - Funzioni delle province.

Art. 73 - Funzioni delle province.

Art. 74 - Polizia amministrativa.

Art. 75 - Sanzioni amministrative.

Art. 76 - Riordino della legislazione regionale.

Art. 77 - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 78 - Modifiche alla L.R. n. 9 del 1992.

Art. 79 - Modifiche alla L.R. n. 41 del 1997.

Art. 80 - Modifiche alla L.R. n. 43 del 1994.

Art. 81 - Modifiche alla L.R. n. 46 del 1992.

Art. 82 - Modifiche alla L.R. n. 9 del 1997.

Art. 83 - Modifiche alla L.R. n. 11 del 1997.

Art. 84 - Modifiche alla L.R. n. 34 del 1992.

Art. 85 - Abrogazioni.

Art. 86 - Finanziamento.

2

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e princìpi del conferimento.

1. Ai fini della realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali, la presente legge

disciplina il riordino di funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nelle materie e nei

settori da essa considerati disponendo, in particolare, il conferimento ai comuni, alle province e alle

Comunità montane delle funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo

delle rispettive comunità nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali in

conformità ai princìpi di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 2 e 4 della

legge 15 marzo 1997, n. 59 e agli articoli 3, 6 e 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112.

2. In particolare il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei seguenti princìpi:

a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la

collettività e il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province e alle Comunità

montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;

b) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai

singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva

autonomia di organizzazione e di svolgimento;

c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche

attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e

dimensioni degli enti riceventi e in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione

ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle

funzioni ad essi conferite;

e) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite;

f) cooperazione per cui sono previsti strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la

Regione e gli enti locali.

3. La Regione promuove la valorizzazione dell'autonomia dei singoli e delle formazioni sociali.

Art. 2

Attuazione del conferimento.

1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento comprende anche le

funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite i comuni e le province possono avvalersi delle forme di

associazione e di cooperazione nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso

dell'attribuzione alla Regione, agli enti da essa dipendenti o alle autonomie funzionali di funzioni

conferite a comuni, province e Comunità montane dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

Funzioni dei comuni.

1. Nelle materie e nei settori considerati dalla presente legge spetta ai comuni la generalità delle

funzioni non espressamente riservate, dalla presente legge o da precedenti leggi, alla Regione, alle

province e alle Comunità montane, salvo diversa previsione relativa a singole materie o settori.

Art. 4

Esercizio associato delle funzioni.

1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione

demografica sono determinati, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con

deliberazione del Consiglio regionale proposta della Giunta regionale e sentita la Conferenza

regionale delle autonomie, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime.

3

2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono determinati tenendo conto di

indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i comuni

possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed

economico.

3. Nelle zone montane i livelli ottimali di esercizio coincidono, di norma, con quelli delle Comunità

montane, salvo diversa determinazione adottata con la procedura di cui al comma 1.

4. In armonia con le predette determinazioni regionali, i comuni interessati, entro i successivi

quattro mesi, individuano, d'intesa fra loro, i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio

associato delle funzioni e ne danno comunicazione alla Regione.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta

regionale da adottarsi sentita la Provincia interessata, delibera a maggioranza dei componenti

l'adozione in via sostitutiva delle forme di esercizio associato e la costituzione dei soggetti e delle

strutture relative.

6. Ai fini di cui al comma 5 il Consiglio regionale si attiene ai princìpi e agli indirizzi previsti dalla

L.R. 16 gennaio 1995, n. 10 prevedendo che nelle zone montane l'esercizio associato delle funzioni

da parte dei comuni di minore dimensione demografica sia assicurato, di norma, mediante le

Comunità montane e, nelle restanti zone, da unioni dei comuni interessati.

7. Con le determinazioni di cui al comma 1 sono definiti altresì gli incentivi per promuovere

l'esercizio associato delle funzioni, tenendo conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione di finanziamenti aggiuntivi in misura crescente in rapporto alla maggiore

consistenza dell'esercizio associato;

b) graduazione della consistenza del finanziamento aggiuntivo in rapporto al numero ed alla

rilevanza delle funzioni esercitate in comune e all'entità del personale e delle risorse messe in

comune, tenuto conto del rapporto percentuale rispetto al totale dell'entità e delle risorse di

bilancio;

c) determinazione della durata dei finanziamenti aggiuntivi, anche diversificata, comunque non

superiore a dieci anni.

Art. 5

Funzioni delle Comunità montane.

1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alle Comunità montane le funzioni ad esse

conferite dalla presente legge, nonché quelle ad esse delegate da comuni, da province e dalla

Regione.

Art. 6

Funzioni delle province.

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge n. 142 del 1990, dal D.Lgs. n.

112 del 1998, dagli altri decreti delegati di attuazione della legge n. 59 del 1997 e dalla L.R. 5

settembre 1992, n. 46 spettano alle province, nelle materie e nei settori considerati, le funzioni

indicate dalla presente legge.

2. Le province forniscono inoltre a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai comuni compresi

nel rispettivo territorio.

Art. 7

Funzioni della Regione.

1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alla Regione le funzioni ad essa espressamente

riservate dalla presente legge, nonché le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello

regionale.

2. Nelle materie e nei settori predetti spettano in ogni caso alla Regione:

4

a) le funzioni di programmazione per il perseguimento degli obiettivi e delle esigenze unitarie su

scala regionale mediante il programma regionale di sviluppo, il piano pluriennale di attività e di

spesa e i piani regionali di settore;

b) le funzioni di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche

previste nelle indagini del programma statistico nazionale e regionale e relative allo svolgimento

delle proprie funzioni istituzionali.

3. Relativamente alle funzioni conferite agli enti locali, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e

coordinamento, previa intesa con la conferenza regionale delle autonomie. Se l'intesa non è

raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta, gli atti di indirizzo e coordinamento sono adottati, su

proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti.

4. La Giunta regionale provvede inoltre, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 46 del 1992, alla

verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione di cui al comma 2, lettera a),

degli atti di programmazione dei comuni, delle province e delle Comunità montane rilevanti ai fini

dell'attuazione della programmazione regionale.

5. La Giunta regionale, previa diffida, può adottare, sentita la conferenza regionale delle autonomie,

i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare la conformità agli atti regionali di programmazione e

di indirizzo e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle disposizioni comunitarie.

Art. 8

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura collaborano con la Regione per le

attività relative alla:

a) gestione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione dell'economia regionale;

b) progettazione ed attuazione degli interventi assistiti da finanziamenti comunitari relativi ai

settori produttivi regionali;

c) raccolta di informazioni ed effettuazione di studi e ricerche sull'andamento economico e sulla

struttura produttiva regionale.

2. Le associazioni di categoria e le altre formazioni sociali collaborano con la Regione per

l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la nomina di rappresentanti della Regione nel collegio dei revisori delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della L.R. 5 agosto 1996, n. 34;

b) il controllo sugli organi camerali, ai sensi dei commi successivi.

4. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

5. Al fine della vigilanza sul corretto funzionamento degli organi camerali, le camere di commercio

trasmettono alla Giunta regionale, non appena approvati, il bilancio preventivo e il conto

consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi

realizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

6. Sulla base della documentazione acquisita la Regione redige la relazione di cui all'articolo 37,

comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

7. I consigli camerali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti

dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatte salve le limitazioni di cui al comma 1,

lettera e), dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei

termini del bilancio preventivo o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione

da parte della giunta camerale del relativo progetto, la Giunta regionale nomina un commissario ad

acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale. Qualora il

consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio o il conto consuntivo la Giunta regionale

assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione, decorso il quale

dispone lo scioglimento.

5

8. Con il provvedimento di scioglimento si dispone altresì la nomina di un commissario che esercita

le attribuzioni conferitegli con il provvedimento stesso.

Art. 9

Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi.

1. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, le associazioni, le cooperative, gli enti e le

formazioni sociali collaborano, mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni, con la

Regione, i comuni, le province e le Comunità montane per lo svolgimento di servizi determinati o

per l'esercizio di attività a carattere vincolato.

2. Nei limiti di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali possono affidare a soggetti terzi lo

svolgimento di fasi procedimentali, che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali, inerenti a

funzioni di propria competenza. Può inoltre essere affidata ai medesimi soggetti l'assegnazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, previa determinazione da parte dell'ente

pubblico competente dei criteri e delle modalità cui i soggetti stessi devono attenersi, purché ciò

non comporti l'esercizio di poteri discrezionali.

3. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono

stabiliti i criteri e modalità di individuazione dei soggetti terzi.

Art. 10

Collaborazione e informazione.

1. La Regione, i comuni, le province e le Comunità montane operano secondo criteri e metodi di

reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento

utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi

comuni. Deve in ogni caso essere garantito il collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi

del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, nonché l'integrazione dei sistemi informativo - statistici della

Regione e degli altri enti locali con il sistema statistico nazionale.

2. A tale fine la conferenza regionale e le conferenze provinciali delle autonomie operano come

strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti

locali.

Art. 11

Strutture e personale.

1. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie e previa concertazione con

le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro

quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di

personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai

successivi commi.

2. La Giunta regionale provvede alla soppressione dei servizi e degli uffici interessati o alla

rideterminazione delle relative competenze.

3. La Giunta regionale provvede inoltre, sentita la conferenza regionale delle autonomie, e mediante

contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a determinare i

contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da trasferire ai

singoli enti.

4. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale,

approva gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire.

5. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione

della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi

all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi

causa.

6. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento

all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale

6

personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla L.R. 3 novembre

1984, n. 34.

7. La Giunta regionale, attraverso la contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali

maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità e i criteri per il passaggio dei dipendenti e le

modalità di applicazione delle forme di incentivazione previste dall'articolo 1, comma 12, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche utilizzando gli stanziamenti a ciò

destinati.

8. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in

cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per

gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli

enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.

9. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi delle scuole

regionali di formazione, mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, programmi ed iniziative di attività di formazione professionale e riqualificazione

del personale trasferito e di quello degli enti locali.

Art. 12

Beni strumentali.

1. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, individua i beni strumentali

necessari all'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.

2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite sono

assegnati agli enti destinatari delle stesse.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni individuati con apposito

inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo

stesso atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, disponendosi il trasferimento della proprietà in

caso di funzione attribuita. In caso di funzione delegata l'assegnazione può essere disposta anche a

titolo di comodato.

4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi,

agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere la restituzione oppure

copia conforme di ogni documento consegnato.

Art. 13

Decorrenza del conferimento.

1. Il conferimento delle funzioni agli enti locali disposto dalla presente legge decorre dalla data di

trasferimento agli stessi, da parte della Regione, dei beni e delle risorse finanziarie, umane,

organizzative e strumentali da completarsi, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

2. Il conferimento agli enti locali delle funzioni di cui agli articoli: 26, comma 1, lettera b); 30; 3l;

32; 37; 39, comma 1, lettere e), f), g); 40; 49, comma 1, lettere a), b), c), d); 50, comma l; 58,

comma 1, lettere d), e), f); 59; 65; 66; 72; 73, comma 1, lettera c), decorre dalla data del

trasferimento, da parte della Regione, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali,

da completarsi comunque entro il 31 dicembre 1999.

Art. 14

Rapporto sullo stato delle autonomie locali.

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato delle

autonomie locali nella Regione. 2. La Giunta regionale provvede alla verifica dello stato di

attuazione della presente legge, assicurando la partecipazione della conferenza regionale delle

autonomie e del comitato economico e sociale.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

7

Capo I - Artigianato

Art. 15

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere,

comunque denominati, alle imprese artigiane;

b) la definizione di interventi cofinanziati dallo Stato e le relative intese;

c) l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su

misura.

Capo II - Industria

Art. 16

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere

all'industria, non riservati allo Stato;

b) la definizione, sentite le province, di proposte di adozione di criteri differenziati per l'attuazione,

nell'ambito territoriale regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415,

convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

c) la determinazione, sentite le province, dei parametri di riferimento e delle modalità per

l'individuazione dei distretti industriali;

d) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, anche attraverso le

province;

e) l'attuazione degli interventi dell'Unione europea non riservati allo Stato.

Art. 17

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree

ecologicamente attrezzate.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito dei piani territoriali di

coordinamento provinciali.

Art. 18

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento

e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 19

Aree industriali ed ecologicamente attrezzate.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al

Consiglio regionale una proposta di legge regionale per la disciplina delle aree industriali e delle

aree ecologicamente attrezzate.

Art. 20

Fondo unico regionale.

1. È istituito un fondo unico regionale, nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'articolo 19,

comma 6, del D.Lgs. n. 112 del 1998 (3).

Art. 21

Piano regionale per le attività produttive industriali.

8

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un piano triennale per l'attuazione degli

interventi della Regione a sostegno delle attività produttive industriali, alimentato anche dalle

risorse previste dall'articolo 20 e concernente l'insieme degli interventi previsti dalla legislazione

regionale e gli interventi demandati alla Regione dalla legislazione statale.

2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1999, predispone, sentito il Comitato economico e

sociale, il piano e i relativi aggiornamenti.

Capo III - Cooperazione

Art. 22

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di

qualsiasi genere, comunque denominati e non riservati allo Stato, alle imprese cooperative;

b) il coordinamento delle iniziative volte alla promozione di nuovi enti cooperativi nonché alla

loro evoluzione qualitativa, anche tramite il cofinanziamento dello Stato e della UE;

c) il coordinamento di iniziative volte alla valorizzazione e diffusione della cultura solidale e

cooperativa, anche attraverso le province e le autonomie locali.

Capo IV - Energia

Art. 23

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la lavorazione e il deposito di olii minerali e per il

deposito di gas naturale liquefatto o di gas di petrolio liquefatto;

b) il rilascio di concessioni per la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ed i

relativi compiti di polizia mineraria;

c) il rilascio delle concessioni per l'esercizio di attività elettriche che non siano di competenza

statale;

d) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività

di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della

progettazione, installazione esercizio e controllo degli impianti termici.

Art. 24

Funzioni dei comuni (4).

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili di

energia;

b) la certificazione energetica degli edifici.

Capo V - Miniere, risorse geotermiche e cave

Art. 25

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione delle tariffe

e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché la concessione

e l'erogazione degli aiuti finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari degli

stessi.

Art. 26

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

9

a) la polizia mineraria sulla terraferma di cui all'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998;

b) il rilascio di permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse

geotermiche sulla terraferma.

Capo VI - Fiere, mercati e commercio

Art. 27

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e

regionale;

b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

c) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché

l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

d) la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario;

e) la definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e

per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;

f) l'autorizzazione per i centri di assistenza tecnica alle imprese all'esercizio delle attività previste

dallo statuto;

g) l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle

zone del territorio dei medesimi e dei periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli

esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e di

chiusura.

2. La Regione provvede altresì all'intesa, sentiti i comuni interessati, con le altre Regioni per il

coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale,

nonché all'espressione di pareri nei confronti dello Stato per il coordinamento dei tempi di

svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

Art. 28

Funzioni delle province.

1. È attribuita alle province l'organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore,

con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale degli operatori

commerciali, compresi quelli con attività rivolta all'estero.

Art. 29

Funzioni dei comuni.

1. È attribuita ai comuni l'individuazione delle zone del proprio territorio e dei periodi di maggior

afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli

orari di apertura e chiusura. L'individuazione è effettuata sentite le organizzazioni dei consumatori,

delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti.

2. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di

carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

b) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza

nazionale e regionale.

Capo VII - Turismo

Art. 30

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'accertamento dell'idoneità

all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

10

Art. 31

Funzioni dei comuni.

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni

del demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Capo VIII - Acque minerali e termali

Art. 32

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la ricerca, la coltivazione e

l'utilizzazione delle acque minerali e termali.

2. È fatta salva la competenza della Regione in materia di definizione dei relativi canoni.

Capo IX - Disposizioni comuni

Art. 33

Promozione commerciale ed economica all'estero.

1. La Regione, anche in concorso con lo Stato, gli enti locali, l'Istituto per il commercio estero

(I.C.E.), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di categoria,

realizza interventi di promozione commerciale ed economica all'estero per i settori dell'agricoltura,

dell'artigianato, dell'industria, del turismo.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei

confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la

stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) la promozione e il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali,

commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n.

83;

c) la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di

investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agro - alimentari

locali;

e) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi agro - alimentari, come individuati

dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con

modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi turistico - alberghieri, come

individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto legge n. 251 del 1981;

g) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire gli obiettivi di cui al

comma 1.

Art. 34

Agevolazioni di credito.

1. Sono riservate alla Regione, in materia di sviluppo economico e attività produttive, le funzioni

amministrative trasferite o delegate dallo Stato concernenti ogni tipo di intervento, comprese le

attività agricole, per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello

Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri

dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Art. 35

Convenzioni.

1. La Regione subentra all'amministrazione statale nelle convenzioni di cui agli articoli 15, comma

1, e 19, comma 12, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

11

Art. 36

Sportello unico per le attività produttive.

1. La Regione, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le

province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attività produttive la

disponibilità permanente delle informazioni necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di

modelli tipo per domande e richieste.

2. La Regione favorisce l'istituzione degli sportelli unici per le attività produttive in ambiti di utenza

adeguati.

3. La Regione concede contributi ai comuni per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le

attività produttive, con particolare riguardo per quelli operanti in ambiti territoriali coincidenti con i

distretti industriali (5).

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I - Territorio e urbanistica

Sezione I - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

Art. 37

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la redazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in sostituzione dei comuni

inadempienti ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) la perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 22 ottobre

1971, n. 865, in sostituzione dei comuni inadempienti;

c) l'approvazione, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, dei programmi di cui

all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre

1993, n. 493.

Sezione II - Edilizia pubblica

Art. 38

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore;

b) la programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore e la definizione delle modalità di

incentivazione;

c) la fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati

all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 39

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;

b) l'individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi

regionali;

d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;

e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o

nei nuclei storici;

f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle

indennità di esproprio;

g) la concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e

architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

12

Art. 40

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione dei contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi di

edilizia residenziale pubblica;

b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale

pubblica;

c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

d) la vigilanza sulla gestione amministrativo - finanziaria delle cooperative edilizie comunque

fruenti di contributi pubblici;

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a

proprietà indivisa;

f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme

vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;

g) la definizione delle modalità e della periodicità per la formazione dei programmi di mobilità

degli assegnatari;

h) la determinazione delle riserve di alloggi;

i) il superamento del rapporto vani - composizione del nucleo familiare.

Capo II - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e

gestione dei rifiuti

Sezione I - Attività a rischio di incidente rilevante

Art. 41

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive e la

formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza esterna;

b) l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 42

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione e l'attuazione

dei piani di emergenza esterna delle industrie a rischio di incidente rilevante.

Sezione II - Protezione della fauna e della flora

Art. 43

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le competenze attualmente

esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di

competenza statale.

Art. 44

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla

commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su

certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione

temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul Commercio internazionale

delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (C.I.T.E.S.), resa esecutiva dalla

legge 19 dicembre 1975, n. 874.

13

Sezione III - Inquinamento delle acque

Art. 45

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di coordinamento derivanti dalla

soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico.

Art. 46

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell'elenco delle

acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei bivalvi;

b) il monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla

salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

c) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

d) l'organizzazione e la gestione della rete provinciale di monitoraggio ambientale delle risorse

idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale;

e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici;

f) i provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e

degli usi delle acque volti alla tutela delle acque medesime;

g) la tutela delle acque destinate al consumo umano compresa l'individuazione, sentiti i comuni

territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile

e delle aree di protezione delle risorse destinabili al medesimo uso;

h) l'adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili nelle acque reflue, nei limiti e

secondo i criteri stabiliti dalla Regione, e del relativo piano d'intervento, nonché i provvedimenti

sostitutivi previsti dalle norme vigenti.

2. Per le attività tecniche connesse alle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale, di

norma, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.).

Art. 47

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina e il

controllo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi degli insediamenti civili

nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, nonché il rilevamento, la disciplina e il controllo

degli scarichi nelle pubbliche fognature.

Sezione IV - Inquinamento atmosferico

Art. 48

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree

regionali o, di intesa con le altre Regioni interessate, di aree interregionali nelle quali le emissioni o

la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani

regionali di risanamento.

Art. 49

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) le autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per

le loro modificazioni e trasferimenti;

b) i pareri relativi all'autorizzazione delle centrali termoelettriche di cogenerazione e delle

raffinerie di olii minerali per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico;

14

c) i pareri relativi alla valutazione dell'impatto sull'ambiente per gli aspetti relativi

all'inquinamento atmosferico;

d) il rilevamento e il controllo delle emissioni prodotte dagli impianti industriali di cui alla lettera

a);

e) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi

corsi di formazione.

Sezione V - Gestione dei rifiuti

Art. 50

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e

l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di

cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Per tali attività e per l'attività di

controllo le province si avvalgono del supporto tecnico - scientifico dell'A.R.P.A.M.

2. Sono fatte salve le competenze regionali concernenti l'approvazione dei progetti e

l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti

sanitari.

Capo III - Difesa del suolo

Art. 51

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste

e degli abitati costieri;

b) la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

c) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del

1998;

d) la concessione di grandi derivazioni d'acqua di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre

1933, n. 1775.

Art. 52

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e di pronto

intervento idraulico;

b) la gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acque

pubbliche, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, nonché alla tutela del

sistema idrico sotterraneo ad eccezione di quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera d);

c) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche;

d) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi

luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e

concessioni, ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto

11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Regioni la

nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime;

e) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

f) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge

5 gennaio 1994, n. 37.

Art. 53

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

15

a) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

c) l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti

degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua;

d) i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione dei progetti

generali di consolidamento.

Capo IV - Opere pubbliche

Art. 54

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle zone sismiche, nonché la formazione e l'aggiornamento dei relativi

elenchi e della cartografia;

b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza della

Regione.

Art. 55

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

b) la concessione delle risorse finanziarie relative ad appalti collegati al soppresso intervento nel

mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449;

c) la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di

propria competenza.

Art. 56

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) l'edilizia di culto;

b) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da calamità naturali;

c) la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche, di

propria competenza.

Capo V - Viabilità

Art. 57

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione e il coordinamento della rete viaria;

b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e

all'esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite dallo Stato.

Art. 58

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione;

c) la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione

della pubblicità lungo o in vista delle strade di cui alla lettera a);

d) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle strade di interesse regionale;

e) la costituzione in via sostitutiva del consorzio degli utenti delle strade vicinali, ai sensi

dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

f) la classificazione e la declassificazione delle strade provinciali;

16

g) il trasferimento della proprietà di strade dismesse dalla provincia.

Art. 59

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e la

declassificazione delle strade comunali.

Capo VI - Trasporti

Art. 60

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'estimo navale;

b) la disciplina della navigazione interna;

c) la programmazione e la pianificazione degli interventi di costruzione, la bonifica e la

manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio delle

attività portuali;

d) la programmazione degli interporti e delle intermodalità non riservate allo Stato;

e) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e

infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

Art. 61

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la progettazione e l'esecuzione

degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed

interregionale, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale.

Capo VII - Protezione civile

Art. 62

Funzioni della Regione (6).

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle

popolazioni sinistrate ed il coordinamento delle operazioni necessarie al superamento

dell'emergenza ed al ripristino delle normali condizioni di vita;

b) il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o

dall'imminenza di eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che per loro natura o

estensione comportano l'intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di

eventi calamitosi di cui alla lettera b);

d) lo spegnimento degli incendi nei boschi salvi gli interventi riservati alla competenza statale;

e) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa

l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992,

n. 185;

f) la promozione ed il coordinamento di esercitazioni, programmi educativi e informativi nonché

l'istituzione di corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale per il personale

adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per quello proveniente dalle

organizzazioni di volontariato.

Art. 63

Funzioni delle province.

17

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi

urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 62,

comma 1, lettera b).

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo I - Tutela della salute

Art. 64

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la tutela della salute ad essa

conferite dal D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 65

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la

riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri.

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie;

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di

farmacie succursali, compresa la nomina delle commissioni, l'approvazione delle graduatorie e i

conferimenti delle sedi;

f) l'assegnazione ai comuni della titolarità di farmacie.

3. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sentiti i pareri

dei comuni interessati e dell'Azienda sanitaria locale.

Art. 66

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicali;

b) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presìdi sanitari privati soggetti ad autorizzazione

regionale o comunale;

c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento delle strutture

private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la

sospensione e la chiusura delle medesime a decorrere dalla data stabilita dalla legge regionale

applicativa del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Capo II - Servizi sociali

Art. 66-bis

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nuovi

trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130 del D.Lgs. n. 112/1998 (7).

Art. 67

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e

delle cooperative sociali operanti nell'ambito del territorio provinciale;

18

b) [la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo

130 del D.Lgs. n. 112 del 1998] (8).

Capo III - Istruzione scolastica

Art. 68

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il

coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in

ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite alla Regione

dal D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 69

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la gestione ed erogazione dei

contributi alle scuole di istruzione secondaria superiore non statali, di cui all'articolo 138, comma 1,

lettera e) del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 70

Funzioni dei comuni.

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti la gestione e l'erogazione dei

contributi alla scuola materna e dell'obbligo non statale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettera e),

del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Capo IV - Formazione professionale

Art. 71

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale,

tra cui, in particolare:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione

professionale;

b) le funzioni e i compiti relativi agli istituti professionali trasferiti alla Regione dallo Stato.

Capo V - Attività culturali

Art. 72

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione di contributi regionali, a titolo di concorso nelle spese, alle università per la terza

età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private;

b) il finanziamento di corsi di orientamento musicale e di centri di educazione permanente.

Capo VI - Sport

Art. 73

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la predisposizione dei programmi pluriennali nell'impiantistica sportiva;

b) l'elaborazione dei programmi di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65;

19

c) la concessione dei contributi per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio -

ricreative ai soggetti individuati dall'articolo 6, comma 1, lettere b) ed e), limitatamente alle

manifestazioni di livello regionale, della L.R. 1° agosto 1997, n. 47.

TITOLO V

Ordinamento e organizzazione amministrativa

Art. 74

Polizia amministrativa.

1. Sono rispettivamente attribuiti o delegati agli enti locali le funzioni e i compiti di polizia

amministrativa inerenti alle funzioni attribuite o delegate dalla Regione ai sensi della presente

legge.

Art. 75

Sanzioni amministrative.

1. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non,

previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti le materie e i settori

considerati dalla presente legge, sono delegate ai comuni.

Art. 76

Riordino della legislazione regionale.

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al

Consiglio proposte di legge regionale finalizzate:

a) al riordino della legislazione di settore e alla redazione di testi unici, con particolare riguardo

all'ambiente, al territorio e allo sviluppo economico, assicurando la semplificazione e

l'accelerazione delle procedure amministrative;

b) alla revisione delle procedure della programmazione regionale, con particolare riguardo

all'individuazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata

e alla valorizzazione della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e

sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce, ai sensi dell'articolo 20 della

L.R. 26 aprile 1990, n. 30, un apposito gruppo di lavoro che, entro sei mesi dall'insediamento,

presenta un'organica proposta di riordino.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 77

Disposizioni transitorie e finali.

1. Resta di competenza della Regione:

a) la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di decorrenza

dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali dalla presente legge, ad eccezione dei

procedimenti per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 31 non

ancora conclusi alla data del 30 aprile 2001 (9);

b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a

carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell'esercizio delle funzioni, qualora

l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico a esercizi finanziari anteriori.

2. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2

febbraio 1974, n. 64 per le opere di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26

settembre 1997 fino alla completa realizzazione delle opere medesime.

3. I princìpi e le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2; 2; 4; 6, comma 2; 7; 9; 10 e 14, si

applicano anche alle materie e ai settori già disciplinati con le leggi regionali di attuazione del

20

D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e del D.Lgs. 23 dicembre 1997,

n. 469, in sostituzione delle corrispondenti norme.

4. Nel caso in cui le funzioni conferite a comuni, province e Comunità montane dalla presente legge

siano disciplinate da leggi statali e regionali che prevedano la competenza di organi e uffici statali e

regionali o la partecipazione di dipendenti regionali all'esercizio delle funzioni stesse, i predetti

organi, uffici e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e dipendenti degli enti locali

interessati, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, i componenti di nomina o designazione statale degli organi

preposti all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione nelle materie e nei settori di cui alla

presente legge, si intendono sostituiti da componenti di nomina o designazione regionale.

Art. 78

Modifiche alla L.R. n. 9 del 1992.

1. (10).

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 9 del 1992 è soppressa la lettera e).

3. (11).

4. (12).

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 79

Modifiche alla L.R. n. 41 del 1997.

1. (13).

Art. 80

Modifiche alla L.R. n. 43 del 1994.

1. (14).

Art. 81

Modifiche alla L.R. n. 46 del 1992.

1. (15).

Art. 82

Modifiche alla L.R. n. 9 del 1997.

1. (16).

Art. 83

Modifiche alla L.R. n. 11 del 1997.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 11 le parole "entro il 30 giugno di ogni

anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge

regionale di bilancio".

Art. 84

Modifiche alla L.R. n. 34 del 1992.

1. (17).

2. Per i piani urbanistici e le relative varianti, trasmessi prima della data di entrata in vigore della

presente legge, il suddetto termine di centoventi giorni decorre da tale data.

Art. 85

Abrogazioni.

1. Sono abrogate la L.R. 16 gennaio 1974, n. 2, la L.R. 19 luglio 1976, n. 18, la L.R. 1° settembre

1977, n. 37, la L.R. 11 ottobre 1976, n. 31 e la L.R. 8 settembre 1982, n. 36; le disposizioni di cui

21

agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. n. 36 del 1982 restano ferme fino all'esaurimento dei

procedimenti inerenti i programmi in essi previsti.

2. Sono abrogate inoltre la L.R. 6 agosto 1982, n. 30, la L.R. 3 maggio 1985, n. 27 e il Reg. 12

gennaio 1977, n. 5.

Art. 86

Finanziamento.

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse

trasferite dallo Stato nei sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e dell'art. 7, comma 1, della

legge n. 59 del 1997 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi annualmente con le

leggi di approvazione dei singoli bilanci.

2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni conferite in

ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.

3. La Giunta regionale istituisce i capitoli occorrenti per la gestione; gli atti adottati sono pubblicati

nel Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro

gli stessi termini.

4. A ciascun ente spettano i proventi delle tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi relativi

alle funzioni conferite dalla Regione.

22

NOTE

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 26 maggio 1999, n. 54.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 ottobre 2000, n. 2162-OT-AMB.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 25 giugno 2001, n. 15.

(4) Per una deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 17, L.R. 28 dicembre 2000, n.

30.

(5) Per i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 1999,

n. 3498-SI/ARI.

(6) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 novembre 1999, n. 2723 DO/PRC.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 51, comma 1, L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

(8) Lettera abrogata dall'art. 51, comma 2, L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

(9) Lettera così sostituita dall'art. 51, comma 3, L.R. 7 maggio 2001, n. 11. Il testo originario era

così formulato: "a) la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di

decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla presente legge;".

(10) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L.R. 23 gennaio 1992, n. 9.

(11) Sostituisce l'art. 6, L.R. 23 gennaio 1992, n. 9.

(12) Sostituisce l'art. 7, L.R. 23 gennaio 1992, n. 9.

(13) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5, L.R. 24 giugno 1997, n. 41.

(14) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L.R. 31 ottobre 1994, n. 43.

(15) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2, L.R. 5 settembre 1992, n. 46.

(16) Aggiunge la lettera f) al comma 1 dell'art. 24, L.R. 14 gennaio 1997, n. 9. (17) Sostituisce il

comma 2 dell'art. 28, L.R. 5 agosto 1992,n. 34.

23

La Legge Regione Veneto in tema di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti

Legge regionale 14 settembre 1994 n. 40

Legge regionale 14 settembre 1994 n. 40 (BUR n. 77/1994)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL

PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE









Art. 1 - Finalità.



1. Con la presente legge vengono fissati criteri per la disciplina degli orari

delle attività e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del Decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto di quanto disposto dalla legge

1° giugno 1971, n. 425 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.





Art. 2 - Orari dei pubblici esercizi.



1. Il Sindaco, sentite congiuntamente le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative, l'azienda di promozione turistica e le associazioni dei

consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed

operanti in ambito regionale, determina l'orario minimo e massimo nella fascia

oraria compresa:

a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo per gli esercizi

di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991,

n. 287;

b) tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo per gli esercizi

di cui alla lettera c) del medesimo articolo; qualora si tratti di sale da ballo

e locali notturni l'orario di attività deve essere continuato.

2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio deve essere compreso tra

le cinque e le otto ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma

1.

3. L'orario massimo di attività non può superare:

a) le 16 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera a), comma 1

dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;

b) le 20 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alle lettere b) e d), di cui

al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;

c) le 14 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera c) di cui al

comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991.

4. L'orario, nel rispetto del numero massimo di ore consentito per le singole

tipologie, può essere differenziato dal Sindaco per tipo di esercizio e di

servizio svolto, per zona e per periodi dell'anno, con fissazione di limiti

anche più ristretti in relazione alle diverse esigenze.

5. I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di comunicare

preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato

per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti

minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un

apposito cartello, ben visibile.

6. Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5 della legge

n. 287/1991 ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco,

con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino al limite

massimo fissato per la tipologia di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 5

della legge n. 287/1991.





Art. 3 - Deroga per particolari periodi ed occasioni.



1. Il Sindaco può autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura per

tutte le tipologie di esercizi pubblici di cui alla presente legge, fino alle

ore 5 dopo la mezzanotte nei periodi:

a) dal 1° dicembre al 6 gennaio successivo, compreso;

b) i 15 giorni precedenti il mercoledì delle Ceneri;

c) dal 1° al 25 agosto compreso;

d) in occasione della festa patronale e per speciali manifestazioni locali.

2. Le limitazioni di orario di cui alla presente legge non si applicano nei

giorni 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno.





Art. 4 - Limiti agli orari e compatibilità con l'inquinamento acustico.



1. Nella determinazione degli orari degli esercizi di cui alla presente legge il

Sindaco deve assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto

della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine

di tutelare in via primaria la quiete pubblica.





Art. 5 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche.



1. Limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per

situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica

sicurezza, o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui

al comma 1 dell'articolo 2.





Art. 6 - Orario degli esercizi misti.



1. Gli esercizi misti di ristorazione, di cui alla lettera a), comma 1

dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 e di somministrazione di cui alla

lettera b), comma 1 dello stesso articolo devono applicare l'orario di apertura

e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente che deve

essere preventivamente comunicata al Sindaco da parte del titolare

dell'esercizio.

2. Gli esercizi misti muniti congiuntamente di autorizzazione per la

somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre attività

economiche devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività e

sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi

rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura per

ciascuna specifica attività.





Art. 7 - Orario degli esercizi annessi ad alberghi.



1. Negli esercizi annessi ad alberghi o altri complessi ricettivi è consentita

la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dall'orario di cui ai

precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.





Art. 8 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni.



1. Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade,

all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti

è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di

quanto stabilito dall'articolo 2.





Art. 9 - Orari di altri esercizi pubblici.



1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli spacci degli

enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal

Ministero dell'interno, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose,

negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei

vigili del fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri

dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le

disposizioni sugli orari di cui all'articolo 2.





Art. 10 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari.



1. I pubblici esercizi di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5 della

legge n. 287/1991 situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od

ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate

vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del

mercato, possono essere autorizzati dal Sindaco ad anticipare l'apertura in

corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario

massimo di 20 ore giornaliere senza possibilità di proroga dell'orario di

chiusura.





Art. 11 - Scelta dell'orario.



1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi può

essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Sindaco, sia in caso di

apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra

sede o di modificazione dell'autorizzazione.

3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione

della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una

diversa scelta, vale l'orario prescelto dal precedente titolare.

5. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero

anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata

al Sindaco entro il 1° dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso

dell'anno, possono essere consentite dal Sindaco su richiesta dell'esercente,

purchè non contrastino con le esigenze dell'utenza.

6. Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in

alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse dei

consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il

Sindaco, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1 della legge n.

287/1991, può modificare l'orario scelto dall'esercente.





Art. 12 - Deroghe generali all'orario minimo.



1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la

chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto

all'orario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo

di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera

dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

3. In caso di sospensione dell'attività, di somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne

notizia al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.





Art. 13 - Chiusura settimanale.



1. E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale

determinato secondo le modalità della legge 1° giugno 1971, n. 425 e con le

esclusioni previste dalla legge stessa.

2. L'esercente ha facoltà di scegliere un'ulteriore mezza giornata di chiusura

settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di

riposo obbligatorio, previa comunicazione al Sindaco.





Art. 14 - Deroga all'obbligo di chiusura.



1. Il Sindaco, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 2, , comma 1,

può consentire, per periodi che complessivamente non possono essere superiori a

90 giorni per ciascun anno solare, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale

di cui all'articolo 7 della legge 1° giugno 1971, n. 425, per i periodi

dell'anno in cui si verificano eccezionali flussi turistici.

2. Analoghe deroghe possono essere concesse per avvenimenti eccezionali non

ricorrenti o per avvenimenti a carattere nazionale con ripercussioni a livello

locale o per armonizzare il sistema di apertura dei pubblici esercizi con quelli

del commercio al dettaglio in forma fissa o in forma ambulante.

3. Può essere prevista anche una deroga temporanea, per non più di cinque

giornate in un anno solare per ciascun esercente, quando ricorrono particolari

festività o manifestazioni o per motivi di interesse pubblico.





Art. 15 - Cartello orario.



1. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello

visibile al pubblico, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura

comunicato al Sindaco, nonchè il giorno in cui si effettua la chiusura

settimanale obbligatoria e quella facoltativa eventualmente prescelta.





Art. 16 - Ferie.



1. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei

mesi estivi, il Sindaco predispone, nel rispetto delle procedure di cui

all'articolo 2, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui

alla presente legge, in modo da garantire un adeguato livello del servizio per

ciascun tipo di esercizio.

2. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione,

con anticipo di almeno 20 giorni, di un apposito cartello ben visibile.





Art. 17 - Abrogazione.



1. Con l'entrata in vigore della presente legge, il provvedimento del Consiglio

regionale n. 743 del 28 maggio 1993 è abrogato.





Art. 18 - Norme transitorie.



1. Il Sindaco, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, deve emanare apposita ordinanza di disciplina degli orari dei pubblici

esercizi, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legge

stessa.

2. Fino all'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 1 si applicano i criteri

per la determinazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande di cui al PCR 28 maggio 1993, n. 743.

3. I titolari di esercizi già in attività devono comunicare le scelte relative

all'orario entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del

provvedimento comunale assunto in applicazione della presente legge.













SOMMARIO

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 (BUR n. 77/1994)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE



Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Orari dei pubblici esercizi.

Art. 3 - Deroga per particolari periodi ed occasioni.

Art. 4 - Limiti agli orari e compatibilità con l'inquinamento acustico.

Art. 5 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche.

Art. 6 - Orario degli esercizi misti.

Art. 7 - Orario degli esercizi annessi ad alberghi.

Art. 8 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni.

Art. 9 - Orari di altri esercizi pubblici.

Art. 10 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari.

Art. 11 - Scelta dell'orario.

Art. 12 - Deroghe generali all'orario minimo.

Art. 13 - Chiusura settimanale.

Art. 14 - Deroga all'obbligo di chiusura.

Art. 15 - Cartello orario.

Art. 16 - Ferie.

Art. 17 - Abrogazione.

Art. 18 - Norme transitorie.


Le sanzioni ai pubblici esercizi sono erogate dalle Regioni

Sancito il trasferimento delle competenze sanzionatorie dalla Prefettura alle Regioni

Con la Circolare n. 27-1/A-21 del 23 novembre 2004 il Ministero dell'Interno sancisce la competenza della regione (o dell'ente delegato) e non più della prefettura in ordine all'esercizio della funzione sanzionatoria nelle materie di pubblici esercizi, strutture ricettive e delle agenzie d'affari disciplinate dagli artt. 86 e 115 del tulps.

Allo stato permangono la competenza legislativa nelle suddette materie e inoltre tutte le funzioni attinenti alla pubblica sicurezza.

Il risultato di questa nuova impostazione è il trasferimento agli organi locali un'ampia serie di incombenze burocratiche che prima competevano allo statale.

Le regioni devono quindi individuare i propri uffici competenti a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme attinenti a materie di competenza regionale propria o delegata.

In pratica la ripartizione tra stato e regioni del potere di irrogare sanzioni amministrative ricalca perfettamente la ripartizione delle competenze in relazione alle materie cui quelle sanzioni si riferiscono.


E’ vero che è stato l’obbligo di iscrizione al REC per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande?

Alcuni chiarimenti sulla applicazione del D. Lgs. 114/98

Il Decreto legislativo 114/98 disciplina il commercio al dettaglio sia in sede fissa che su aree pubbliche (ex commercio ambulante) ed anche il commercio all'ingrosso, oltre che le forme "speciali" di commercio, quali gli spacci aziendali, la vendita attraverso apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita presso il domicilio del consumatore. Gli ambiti di applicazione del Decreto legislativo sono specificati all'art. 4, mentre la somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 287/91 e, pertanto, rimane l'obbligo per l'esercente di essere iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, mense, ecc.) .

Sono, pertanto, tenuti all'iscrizione al R.E.C. i soggetti che intendono intraprendere un'attività nel suddetto settore sia che operino come persone fisiche (ditte individuali), sia che si organizzino costituendo una delle società previste dal codice civile. Si ricorda che qualora l'attività venga svolta con la costituzione di una società, la medesima dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese e dovrà prevedere nel proprio oggetto sociale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.












E’ ammesso lo zucchero sfuso negli alberghi e nei bar?

Molti i dubbi, ma il Ministero ha tentato di chiarire meglio l’argomento

Il decreto legislativo n. 51/2004 del 20 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004 ed emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 2001/111/Ce (relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana) ha previsto il divieto all'utilizzo dello zucchero sfuso nei locali pubblici.

Nel dettaglio, l'art. 2, lettera f recita che "lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati". Per i trasgressori la norma prevede multe salate, da 2 mila a 6 mila euro.

Tuttavia, il Ministero delle Attività produttive con la nota n. 769422 del 28 maggio 2004 ha precisato che la legge "ha vietato l'uso delle zuccheriere con il coperchio apribile", mentre sarebbero utilizzabili, in quanto conformi, le zuccheriere "dosatrici".

Ne deriva che, oltre alle bustine, sarebbero consentite nei bar anche le zuccheriere chiuse con dosatore, anche se non esiste una loro descrizione precisa.

Nel dubbio, la prudenza è d'obbligo, vista l'entità della sanzione.




Locazione di immobile a uso alberghiero e affitto di azienda

Per il computo del contratto di locazione si deve fare riferimento all’inizio dell’attività alberghiera da parte del conduttore

La valutazione circa l'avvenuto inizio dell'attività alberghiera da parte del conduttore dell'immobile, compiuta ai fini della qualificazione del contratto come locazione di immobile ad uso alberghiero (come tale assoggettata alla disciplina degli art. 27 - 42 l. 27 luglio 1978 n. 392), che si ha quando l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore, secondo la presunzione posta dall'art. 1, comma 9 septies, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito, con modificazioni, in l. 5 aprile 1985 n. 118, o piuttosto come affitto di azienda, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua motivazione, esente da errori di diritto. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la novità dell'attività alberghiera intrapresa dal concessionario, osservando che tra le due gestioni alberghiere non vi era stata soluzione di continuità, tranne che una chiusura di quattro mesi per lavori di manutenzione; che i beni dell'azienda affittata erano sufficienti per la dotazione di un albergo a due stelle; che anche l'avviamento era stato acquisito, poiché scolaresche e genitori dei ragazzi avevano continuato a essere indirizzati all'albergo come in precedenza).

Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 2004, n. 7498

Il gestore dell’albergo rumoroso può essere ritenuto responsabile penalmente

Due sentenze in tema di immissioni sonore



Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p., per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.



Cassazione penale, sez. I, 28 marzo 2003, n. 16686





Le due ipotesi dell'art. 659 c.p. costituiscono distinti titoli di reato, essendo rinvenibile, la prima, nel fatto di arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone e, la seconda, in quello dell'esercizio di un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o dell'autorità, con la conseguente presunzione iuris et de iure del disturbo solo se connesse all'irregolare esercizio del mestiere e, pertanto, dell'ammissibilità di un loro concorso. Tuttavia è ravvisabile l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 659 citato ove le omissioni sonore oltre l'ambito della normale tollerabilità siano conseguenti ad un abuso della utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere di per sè rumoroso, con l'effusione aggiuntiva di rumori non strettamente connessi all'esercizio dell'attività (nella specie abnorme propagazione di strepiti, schiamazzi, rumori di cucina, "chiamate", aggiuntivi alla necessaria diffusione, nei locali del canto e della musica connesso alla gestione di un "piano bar").

Cassazione penale, sez. I, 2 maggio 1994

Internet in Hotel e alberghi

Deliberazione del Garante delle Comunicazioni in tema di autorizzazione

Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni quell'esercente l'attivita' commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attivita' di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.



Lo ha precisato il Garante delle Comunicazioni, con la deliberazione 15 aprile 2003, escludendo tali pubblici esercizi dall'obbligo di richiedere una autorizzazione generale o una licenza individuale per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni, come definito all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.







AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI



DELIBERAZIONE 15 aprile 2003



Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali.

(Deliberazione n. 102/03/CONS).



(G.U. n. 113 del 17-5-2003)



L'AUTORITA' PER LE GARANZIE



NELLE COMUNICAZIONI



Nella sua riunione di consiglio del 15 aprile 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,

«Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la delibera dell'Autorita' n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000,

«Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la delibera dell'Autorita' n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001,

«Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Viste le richieste del Ministero delle comunicazioni di chiarire il regime autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti tabaccai, bar, pizzerie, alberghi ed altri esercenti l'attivita' commerciale che mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature telefax o altri tipi di apparecchiature terminali;

Considerato che sono pervenute all'Autorita' dalle associazioni di categoria alcune richieste di chiarimento in merito al titolo autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti alcune tipologie di pubblici esercizi o titolari di altre attivita' di servizi che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di comunicazioni quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete Internet;

Considerato che la messa a disposizione del pubblico della possibilita' di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei detti titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo rispetto all'attivita' principale e consiste nel mettere a disposizione del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali o terminali di rete, attraverso il collegamento con altri operatori gia' licenziatari o autorizzati;

Considerato che la normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, richiede una autorizzazione generale o una licenza individuale per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni, come definito all'art. 1, comma 1, lettera q), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che la semplice messa a disposizione di una apparecchiatura terminale di rete, in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni in materia di omologazione, approvazione, compatibilita' elettromagnetica e sicurezza elettrica, connessa ad un punto terminale di una rete pubblica di un gestore di rete, non costituisce un servizio pubblico di telecomunicazioni offerto da chi mette a disposizione tale apparecchiatura, allorquando gli obblighi di settore relativi alla fornitura del servizio stesso e di quelli relativi alla fornitura e gestione della rete pubblica, anche eventualmente mediante accordi tra le parti, sono assolti dal detto gestore di rete, ed i clienti che utilizzano tale apparecchiatura sono chiaramente informati delle modalita' e delle condizioni di erogazione del servizio stesso, fatte salve le norme vigenti specifiche in materia di esercizio del commercio e pubblica sicurezza;

Considerato che nel nuovo quadro regolatorio europeo adottato il 7 marzo 2002, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, e' esplicitato l'obiettivo di agevolare la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica nella comunita', semplificando le norme e ricorrendo alle condizioni meno onerose possibili, anche al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi e consentire ai prestatori di servizi e ai consumatori di trarre vantaggio anche dalle economie di scala;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';



Delibera:



Art. 1.

Messa a disposizione di apparecchiature terminali di rete



1. Ai fini del presente provvedimento valgono ove applicabili le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

2. Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nelle condizioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, quell'esercente l'attivita' commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attivita' di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.



La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.



Napoli, 15 aprile 2003



Il presidente: Cheli












Dall’Europa il divieto di discriminazione delle donne sul lavoro

Una direttiva che riguardeà anche i gestori di esercizi pubblici (Direttiva 2004/113/Ce)

Divieto di discriminazioni dirette e indirette tra uomini e donne e di trattamenti svantaggiosi legati alla gravidanza e alla maternità nell'accesso al lavoro. Sono questi gli obiettivi che la direttiva 2004/113/Ce, adottata il 13 dicembre e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" dell'Unione Europea il 21 dicembre, si prefigge di raggiungere per garantire parità di trattamento in settori diversi dal mercato del lavoro. Gli Stati membri dovranno eliminare ogni misura, nel settore pubblico e privato, che possa configurasi come una discriminazione basata sul genere nell'accesso a beni e servizi (come ad esempio gli alloggi ) e nella loro fornitura.

La direttiva dovrà essere recepita entro il 21 dicembre 2007.

La Legge Regione Campania che disciplina gli esercizi pubblici

Legge 7 luglio 2000 n. 1

Il testo della legge



CAPO I



NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA







ARTICOLO 1



RIPARTIZIONE FUNZIONALE DEL TERRITORIO REGIONALE



1. Ai sensi di quanto stabilito dalla lett. b), comma 3, dell'art. 6 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114, il territorio della Campania è suddiviso, con l'indicazione dei Comuni appartenenti, nelle seguenti 14 Aree funzionali sovracomunali omogenee configurabili come unico bacino d'utenza, in conformità all'allegato A:



Area 1 - Area Metropolitana di Napoli

Area 2 - Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnes

Area 3 - Area Nolano - Vesuviana

Area 4 - Area Costiera Amalfitana - Sorrentina e Isole

Area 5 - Area Casertana

Area 6 - Area Alto Casertano

Area 7 - Area Beneventana

Area 8 - Area Avellinese

Area 9 - Area Alta Irpinia

Area 10 - Area Salernitana

Area 11 - Area Piana del Sele

Area 12 - Area Cilentana

Area 13 - Area del Vallo di Diano

Area 14 - Area Ariano - Grottaminarda

2. Ai fini dell'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella presente Legge che faccia riferimento a categorie dimensionali - economiche dei Comuni, si suddividono gli stessi nelle seguenti 5 classi:



a) Classe 1 - Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti



b) Classe 2 - Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti



c) Classe 3 - Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti



d) Classe 4 - Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti



e) Classe 5 - Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti







ARTICOLO 2



CLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI



1. Al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue:



M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

M2 A/M - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

M2 E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

G1 A/M- Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

G1 E - Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;

G2 CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;

G2 CI - Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;

G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.

G ACP - Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 2.500 per i Comuni delle classi 4 e 5 e mq. 5.000 per i Comuni delle classi 1, 2 e 3, nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine di realizzare la modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti secondo le finalità indicate alla lettera f) 1° comma articolo 6 del decreto legislativo 114\98. Dette strutture debbono essere poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. 2. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

3. Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.



4. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva. Il Comune rilascia, per dette tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e potrà, inoltre, stabilire, negli strumenti comunali di intervento di cui al comma 1 dell'art. 13 della presente legge, contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale. Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dai Comuni, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.



5. Il divieto di effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 114/98, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:



- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;



- materiale elettrico;



- colori o vernici, carte da parati;



- ferramenta ed utensileria;



- articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;



- articoli per riscaldamento;



- strumenti scientifici e di misura;



- macchine per ufficio;



- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;



- combustibili; - materiale per l'edilizia;



- legnami.







ARTICOLO 3



PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER L'INSEDIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA



1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è inoltre soggetta nel periodo di prima applicazione della presente Legge Regionale, ossia fino al 1 gennaio 2002, ai contingentamenti di superficie, determinati per le rispettive aree, contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale per l'insediamento di dette strutture, di cui all'Allegato C.



2. Successivamente, oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, è determinato, con cadenza biennale, dalla Giunta regionale, su indicazione dell'Osservatorio Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da rendersi entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie ammissibile per le strutture di vendita della grande distribuzione per ogni specifica area o ulteriore diversa zonizzazione che si reputi necessaria al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale.



3. Il 20% delle disponibilità di cui all'allegato C, come risultante per le singole aree sovracomunali, è riservato, per le finalità e gli obiettivi di cui al punto f) dell'art. 6 del decreto legislativo 114/98, alle iniziative degli organismi consortili delle piccole e medie imprese commerciali a condizione che, alla data di pubblicazione del citato decreto, le imprese risultino operare in dette aree. Tali iniziative, in quanto destinate al recupero e alla modernizzazione di tali imprese in strutture innovative, possono comprendere anche attività artigianali e di servizi. La superficie impegnata dalle predette piccole e medie imprese non deve, in ogni caso, risultare inferiore al 60% della superficie complessiva di vendita della nuova struttura.



4. Nelle aree sovracomunali di cui all'art. 1, nei limiti della superficie disponibile, di cui all'allegato C del presente articolo, e alle condizioni di cui all'art. 2 della presente Legge, almeno 6 titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per tabelle non alimentari, possono richiedere l'apertura di strutture di vendita sotto forma di centro commerciale non alimentare. L'autorizzazione, purchè la superficie di vendita non sia superiore alla somma delle superfici già precedentemente autorizzate, sarà concessa, previa Conferenza dei servizi, ove ricorrano tutte le condizioni previste dalla presente legge.











ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE QUALITATIVE MINIME DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA A/M



1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio di tipologia A/M devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:



a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ:



a.1) Pubblico esercizio di somministrazione di bevande



a.2) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela



a.3) Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap



a.4) Servizi di pagamento bancomat.



b) Grande struttura di vendita G2 CI:



b.1) Pubblico esercizio di somministrazione bevande

b.2) Servizi di pagamento bancomat



b.3) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, ecc..)



b.4) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita



b.5) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

c) Grande struttura di vendita G2 CS-G.ACP:



c.1) Spazi organizzati per intrattenimento bambini sotto sorveglianza



c.2) Pubblico esercizio di somministrazione alimenti



c.3) Pubblico esercizio di somministrazione bevande



c.4) Servizi di pagamento bancomat



c.5) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio iparazioni,ecc..)



c.6) Agenzia di viaggi e turismo



c.7) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superf. di vendita



c.8) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

2. Le licenze ed i permessi comunali connessi alle attività di cui al comma 1, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ad eventuali parametri programmatori sia comunali che regionali.



3. Ai sensi della lettera g), comma 1, dell'art. 4, del Decreto Legislativo 114/98, i centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come un'unica media o grande struttura. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività discendono comunque da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.



4. Non sono da considerarsi centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.



5. Il trasferimento di sede di una struttura commerciale fuori dal centro commerciale di cui alle tipologie individuate all'art. 2 della presente legge o autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71, non è mai consentito.











ARTICOLO 5



CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA



1. Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 del DL.vo 114/98, secondo i procedimenti di cui all'art. 14 della presente legge, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:



l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;

l'osservanza dei requisiti di compatibilità territoriale all'insediamento previsti dalle tabelle allegate alle presenti direttive relativamente ai contingenti fissati nelle zone per la rispettiva area sovracomunale di appartenenza;

l'osservanza dell'obbligo di localizzazione lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;

l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame;

l'osservanza di ogni altra condizione stabilita dalla presente legge;

2. Vanno valutate alla stregua di nuove aperture:



la realizzazione di una nuova struttura ;

l'ampliamento dimensionale di una media struttura esistente oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita, in relazione alla classe del comune in cui è localizzata ;

l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di categoria inferiore che comporti il superamento dei limiti dimensionali minimi previsti per le strutture di categoria superiore;

l'aggiunta merceologica di un intero settore, di cui all'art. 5, comma 1, del D.L.vo 114/98, precedentemente non autorizzato;

l'accorpamento di due o più esercizi commerciali in un'unica struttura di vendita;

la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la preesistente struttura;

3. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità.











ARTICOLO 6



PARAMETRI DI PARCHEGGIO E COMPATIBILITA' TERRITORIALI



1. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita.



2. L'adeguamento di cui al comma 1 non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia M1, fatta salva diversa specifica indicazione comunale.



3. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.



4. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.



5. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.



6. Per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali di cui all'allegata tabella D.



7. Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del comune, fissati dalla tabella di cui all'allegato E.











ARTICOLO 7



CRITERI DI PRIORITÀ



1. Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, è data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:



tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;

la somma delle superfici di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extraalimentare.

2. Dette priorità possono essere fatte valere esclusivamente se:



la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;



trattandosi di struttura extraalimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione, ossia il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto di ragioneria o, infine, da chi abbia conseguito una adeguata pratica commerciale per almeno due anni presso un esercizi commerciale al dettaglio o all'ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o dipendente qualificato di livello non inferiore al III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla vendita o all'amministrazione.



3. Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità, così come tra le altre domande prive di detto titolo, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:



rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, a quella che

prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;

inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;

maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;

titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania;

impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;

vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari.

4) I Centri commerciali individuati con la sigla GACP e costituiti da aggregazioni formate per almeno l'80 per cento da aziende commerciali preesistenti sul mercato da almeno un anno e con sede nelle rispettive zone individuate dall'allegato A di cui all'art. 1 o con esse confinanti, costituite in consorzi o società aventi lo scopo d'incentivare il commercio e le attività degli associati mediante la creazione di "Centri di aggregazione commerciale", godono di deroga liberatoria rispetto ai contingenti di superficie per Aree funzionali di cui alla tabella riportata nell'allegato C.











ARTICOLO 8



AMPLIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA



1. L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione comunale, su conforme parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98.



2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, art. 10, del Decreto Legislativo 114/98, è concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:



l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, conteggiati per il valore di 150 mq. o 250 mq. ciascuno, a seconda della classe del Comune, o per la superficie effettiva se maggiore. Gli esercizi accorpati devono provenire dalla medesima area funzionale sovracomunale omogenea di cui al comma 1 dell'art. 1;



l'ampliamento delle grandi strutture di tipo G1 non deve superare i limiti massimali della tipologia stessa, in relazione al comune dove è insediata la struttura;



la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione;



qualora tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati non siano autorizzati per generi di largo e generale consumo, o la domanda non sia corredata da impegno di reimpiego del personale, l'autorizzazione all'ampliamento non costituisce atto dovuto e può essere concesso previa valutazione effettuata secondo apposita norma regolamentare comunale;



è sempre dovuto l'ampliamento del 30 per cento delle strutture di vendita di tipologia M1 e del 20 per cento delle M2, della superficie di vendita preesistente, nel rispetto degli indirizzi comunali, purchè, in ogni caso, non vengano superati i limiti di superficie di vendita minimi previsti per la tipologia G1;



il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento delle grandi strutture della tipologia G1, ivi compresa la trasformazione in centro commerciale di cui alla classificazione G2, è soggetto a valutazione da parte della conferenza dei servizi, in rapporto alla disponibilità di superficie autorizzabile nell'area sovracomunale omogenea in cui ricade la struttura.







ARTICOLO 9



AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO



1. L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art.5, comma 1, del D.L.vo 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.











ARTICOLO 10



TRASFERIMENTO E RILOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA



1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato all'autorizzazione del Comune, previa valutazione da parte della Conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del D.L.vo 114/98 sugli effetti sul tessuto commerciale, sulla viabilità ed altri aspetti di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione prescelta risulti compatibile alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica;



2. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa, esclusivamente nell'ambito della stessa area funzionale sovracomunale omogenea, con la stessa procedura di cui al comma 1.











ARTICOLO 11



PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA



1. Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione, conformemente a quanto predisposto dalla Giunta Regionale con l'Allegato B.



2. Copia della domanda va inviata, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo e promozione delle Attività Commerciali.



3. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione della apposita modulistica fornita dalla Regione, e ad inviare copia dell'intera documentazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale.



4. Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi prevista dall'art. 9 del Decreto Legislativo 114/98, fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza



5. Della data di indizione di detta Conferenza è resa, contestualmente, notizia ai Comuni contermini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, affinché possano esercitare le facoltà di cui all'art.9, comma 4, del Decreto Legislativo 114/98.



6. Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte se contenenti tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.



7. Il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei Servizi è un dirigente designato di volta in volta dall'Assessore competente al ramo.











ARTICOLO 12



NORME TRANSITORIE



1. I nulla osta regionali rilasciati ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 426/71 decadono trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge Regionale, qualora non sia già stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa e non sia trascorso il termine di 12 mesi per l'attivazione della struttura, anche a partire dall'eventuale data di configurazione del silenzio assenso, ai sensi del comma 2, dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 384, relativo al rilascio dell'autorizzazione amministrativa comunale.



2. Le superfici delle grandi strutture di vendita, attivate nei tempi di cui al comma 1, vanno in sottrazione dei contingenti fissati nell'allegato C per la relativa area di appartenenza.



3. È sospesa la presentazione delle richieste di nuove aperture relative a medie e grandi strutture di vendita per 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente legge regionale e, comunque, fino all'approvazione dello strumento di programmazione previsto dal decreto legislativo 114/98 dal Comune interessato. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 5 dell'art. 16 della presente legge.



4. Tutte le richieste di nuove aperture per grandi strutture di vendita, giacenti in Regione alla data di approvazione della presente legge, sono da considerarsi decadute e quindi gli interessati possono ripresentarle ex novo presso i rispettivi Comuni con le modalità stabilite dalla presente Legge.



5. Tutte le richieste di ampliamento giacenti in regione, pervenute dalla data di approvazione del Decreto Legislativo 114/98 alla data di approvazione della presente Legge, in corso di istruttoria, sono inviate ai comuni sedi del relativo insediamento affinché siano completate e decise nell'ambito di quanto stabilito dalla presente Legge.



6. I contingenti fissati dalla tabella C, allegata alla presente Legge, non si applicano alle grandi strutture di vendita al dettaglio che siano comprese in complessi oggetto di accordi di programma, già sottoscritti ed approvati alla data di pubblicazione del D.L.vo 114/98.



CAPO II



ULTERIORI NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO







ARTICOLO 13



DIRETTIVE AI COMUNI



1. I Comuni, per effetto del Decreto Legislativo 114/98 devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi o i regolamenti di polizia locale, ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente Legge entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione e devono provvedere a dotarsi dello specifico strumento di intervento per l'apparato distributivo, concernente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, che costituisce piano di strumento integrato del P.R.G., sottoposto, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, al visto di conformità regionale, da rilasciarsi entro 90 giorni, delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, tenuto conto delle condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle direttive Regionali, perseguendo le seguenti finalità:



realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione.

promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso la concentrazione delle attività commerciali mediante specifiche previsioni urbanistiche, nonché specifici piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;

favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive, già esistenti sul territorio;

salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;

promuovere tutti gli interventi attuativi al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa;

predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in rapporto ad una proficua collaborazione con l'Osservatorio Regionale;

2. Il Consiglio Comunale, prima dell'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, deve acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante delle Associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.



3. L'autorizzazione comunale prevista dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 114/98 costituisce atto contestuale al rilascio delle concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto dell'autorizzazione. Pertanto, l'autorizzazione e la concessione edilizia vengono rilasciate in atto unico.



4. L'autorizzazione, di cui al comma 3., dovrà contenere tutti gli elementi di natura commerciale integrati dai contenuti urbanistici previsti dalle norme vigenti. 5. I Comuni viciniori, in coordinamento con gli Enti Locali, attuano apposite forme di consultazioni onde pervenire all'adozione di strumenti d'interventi integrati omogenei, tali strumenti omogenei rivestono particolare importanza per i comuni appartenenti ad una stessa isola ed all'area funzionale sovracomunale omogenea 4.





ARTICOLO 14



CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA



1. Le strutture di Media e Grande Distribuzione possono essere realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche dichiarate espressamente compatibili con tale collocazione: tali aree dovranno avere adeguate infrastrutture, dimensionate in proporzione all'esercizio commerciale che vi si vuole localizzare. La localizzazione dovrà essere compatibile con l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico; pertanto dovranno essere adeguatamente analizzati la rete infrastrutturale esistente e di progetto, la sua potenzialità, i fenomeni di gravitazione già esistenti nell'area.



2. All'interno delle zone omogenee di tipo A e B, secondo quanto disposto dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, è possibile prevedere norme che consentano cambi di destinazione d'uso di immobili esistenti, al fine di collocare attività commerciali e al fine di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona.



3. All'interno delle zone omogenee di tipo A, B e C come definite dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, è possibile prevedere norme che consentano ampliamenti della cubatura esclusivamente per il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale, al fine di collocare attività commerciali di piccola distribuzione o al fine di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona.



4. Il rilascio di una concessione edilizia, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale, se prevista.



5. Tutti gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso.



6. Tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n.47 del 1985 o n.724 del 1994.



7. La disponibilità di spazi pubblici e di uso pubblico, in funzione delle diverse strutture di vendita, deve prevedere quantità minime di aree sistemate a verde, nel rispetto dei relativi regolamenti comunali.



8. Lo strumento di intervento, da approvare in Consiglio Comunale, è costituito al minimo, dai seguenti elaborati:



planimetrie in scala non inferiore a 1: 5.000 per le zone di compatibilità ed il centro storico;

normative di attuazione.





ARTICOLO 15



STRUMENTO COMUNALE D'INTERVENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA



1. Per le medie strutture di vendita lo strumento comunale d'intervento determina il numero, e la merceologia delle strutture di nuova realizzazione secondo la classificazione operata dalle direttive regionali.



2. Disciplina, inoltre, l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altro aspetto non contemplato dal Decreto Legislativo 114/98 o dalle presenti direttive regionali.



3. E' comunque consentito il trasferimento, nonché l'ampliamento e l'apertura a seguito di accorpamento o concentrazione, della struttura di vendita di tipo M1, in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità alle specifiche norme urbanistiche vigenti.



4. Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di strutture di vendita di tipo M2 è sospeso fino all'approvazione sia dello specifico strumento comunale di intervento per le medie strutture di vendita, che degli interventi di valorizzazione del centro storico.



5. Tra più domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita hanno priorità, ai sensi dell'art.10, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita che rispettino le seguenti condizioni:



la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;

se trattasi di struttura non alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione o comunque dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione.

6. Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, conteggiate per i rispettivi valori di 150 mq. o 250 mq. ciascuno entro i limiti demografici stabiliti dal Decreto Legislativo 114/98 e che sia garantita l'assunzione di nuovo personale.



7. L'ampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, è concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:



l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge 426/71;

l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura M1 o M2 in relazione alla classe di appartenenza del Comune;

la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.

8. Lo strumento comunale di intervento può determinare, nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica definiti all'art. 14, le condizioni di apertura di più medie strutture di vendita ubicate in uno stesso immobile, che utilizzino separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.







ARTICOLO 16



INTERVENTI COMUNALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO



1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del centro storico, lo strumento comunale di intervento può delimitare tale area anche oltre l'individuazione puramente urbanistica e suddividerla in ulteriori fasce di intervento differenziato.



2. Detto strumento ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali.



3. Per il conseguimento degli obiettivi esposti detto strumento può prevedere:



di sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato a specifiche procedure di valutazione di impatto, effettuata con riferimento all'apparato distributivo già esistente, al tessuto urbano, alla viabilità ed al traffico nonché al programma di qualificazione della rete commerciale, divulgate con analitica e chiara elencazione degli elementi necessari affinché gli interessati siano in grado di verificarne ed autocertificarne l'esito. Ai fini della presente disposizione sono equiparati a nuove aperture i trasferimenti da altra area funzionale omogenea;

disporre la temporanea intrasferibilità delle nuove attività sorte nel centro storico, per periodi non superiori a tre anni dal loro insediamento;

stabilire contenuti limiti di superficie minima e massima per categorie di esercizi la cui eccessiva presenza, nel centro storico, risulti di comprovato ostacolo al ricambio della rete distributiva;

individuare le aree degradate ed abbandonate, ovvero gli edifici non utilizzati, al fine della previsione di specifici interventi che favoriscano ed agevolino il loro riutilizzo a scopi commerciali ed il loro recupero alle funzioni urbane;

stabilire un vincolo di destinazione delle preesistenze storiche per specifiche tipologie di esercizi;

stabilire le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;

prevedere modalità di incentivazione per l'apertura di nuovi esercizi di vicinato, in particolari zone dello stesso centro storico, per quegli esercizi di tipologia analoga a quella dei preesistenti esercizi storici, con specifico rispetto di standard di arredo urbano;

prevedere forme di specializzazione merceologica sia per il comparto alimentare che non alimentare, in relazione a specifiche esigenze di caratterizzazione dei luoghi anche in rapporto alle esigenze determinate dai flussi turistici;

stabilire priorità o obblighi di contestualità di realizzazioni di iniziative;

esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo della chiusura domenicale o festiva, e/o dall'obbligo della chiusura infrasettimanale;

esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo del rispetto dei periodi fissati per le vendite straordinarie o di liquidazione;

disciplinare l'eventuale apertura notturna degli esercizi .

4) Lo strumento comunale di intervento può prevedere, ai sensi del 4° dell'art.10 comma del Decreto Legislativo 114\98, per gli esercizi di vicinato un limite superiore pari a 150 mq., a prescindere dalla dimensione demografica dei Comuni.



5) Decorso il termine dei 180 giorni per l'approvazione dello strumento di cui agli articoli da 13 a 17 senza che il Comune vi abbia provveduto, fino a quando detto strumento non venga approvato: a) nessuna valutazione di impatto può essere effettuata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 114/98, salvo specifica e motivata deliberazione del Consiglio Comunale.



6) I Comuni possono disporre vincoli di carattere dimensionale, merceologico o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali limitatamente alle aree o agli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico ed ambientale, non ubicati nel centro storico, nei limiti esclusivamente necessari alle esigenze di tutela.





ARTICOLO 17



INTERVENTI INTEGRATI PER I CENTRI MINORI



1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/98, i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché i Comuni ubicati sulle isole o appartenenti alle Comunità Montane, devono dotarsi di uno specifico progetto di intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale.



2. Nelle aree individuate in detto progetto possono essere previsti l'insediamento di centri polifunzionali di servizi.



3. Per centri polifunzionali di servizio si intendono uno o più esercizi commerciali cui si associano almeno altri due servizi tra quelli di seguito elencati:



sportelli o servizi decentrati dell'amministrazione comunale

ufficio postale, banca

sportelli e centri turistici di informazione, enti parco, pro-loco

centro di fotocopiatura, servizio fax, collegamento internet

biglietterie, fermate autolinee, centri di prenotazione

esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

impianti sportivi o ricreativi

strutture alberghiere

rivendita di tabacchi

rivendita di giornali e riviste

4. Nei centri polifunzionali di servizi può essere disposta dal comune l'esenzione dei tributi locali e le relative autorizzazioni vanno rilasciate in deroga ad eventuali parametri di programmazione sia comunali che regionali, va data comunque priorità ad operatori esistenti che intendono trasferire la loro attività.



5. I centri polifunzionali sono soggetti a convenzione che preveda, nel caso di trasferimento senza il consenso del comune, la revoca delle autorizzazioni ottenute in deroga ed il recupero degli eventuali incentivi concessi.



6. In deroga a quanto stabilito i Comuni appartenenti alla classe V possono istituire centri polifunzionali di servizi anche nel capoluogo comunale.





ARTICOLO 18



OSSERVATORIO REGIONALE SULLA RETE COMMERCIALE



1. In conformità a quanto stabilito nell'art. 6, comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 114/98, la Regione assicura, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di apposito Osservatorio, al quale partecipano anche i rappresentanti degli Enti Locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinato da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.



2. Detto Osservatorio Regionale, presieduto dall'Assessore Regionale al Commercio o suo delegato, è costituito come di seguito indicato:



Il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento di Sviluppo Attività Settore Terziario della Giunta Regionale;

Il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale;

Il Dirigente del Servizio Programmazione Rete Commerciale della Giunta Regionale;

Il Dirigente del Settore Urbanistica della Giunta Regionale;

Il Dirigente del Settore Pianificazione e il dirigente dell'Ufficio Piano della Giunta Regionale;

Il Dirigente del Settore Statistica della Giunta Regionale;

Un membro designato dall'Unione Province della Campania;

Un membro per ogni Provincia designato dall'ANCI Campania;

Un membro designato dall'Unione Camere di Commercio della Campania;

Un membro per ogni Camera di Commercio della Regione;

Tre membri designati dalle Associazioni dei Consumatori;

Cinque membri designati dalle Associazioni delle Aziende del sistema Distributivo di cui: n. 1 in rappresentanza della grande distribuzione, n. 1 in rappresentanza della media distribuzione, n. 2 in rappresentanza degli esercizi di vicinato, n. 1 in rappresentanza degli operatori su aree pubbliche;

Tre membri designati dalle Associazioni della Cooperazione di Consumatori e Dettaglianti;

Tre membri designati dalle Associazioni sindacali dei Lavoratori dipendenti del Commercio;

Due segretari designati dal Presidente dell'Osservatorio tra i Funzionari del competente Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

3. L'Osservatorio regionale ha il compito di monitorare l'entità e l'efficienza della rete di vendita al fine di verificare la reale capacità della nuova disciplina in materia, introdotta dal Decreto Legislativo n. 114/98 orientato a favorire una maggiore liberalizzazione del settore, la programmazione gestita dagli enti locali, il pluralismo delle diverse tipologie distributive e il riconoscimento al servizio commerciale di caratteristiche peculiari in relazione ai diversi ambiti territoriali.



4. L'Osservatorio regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Commercio, sulla base anche delle indicazioni e degli indirizzi dell'Osservatorio nazionale, predispone una banca dati relativa ai dati di tipo statistico e documentario.



5. L'Osservatorio ha sede presso gli uffici della Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali. Ai componenti esterni nonché, ai componenti di cui alla lettera o), del precedente comma 2, spetta un rimborso spese forfettario nella misura di £. 150.000 per ogni seduta, per un massimo di 15 sedute all'anno.



6. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio, comprese quelle relative alle attrezzature ed alla produzione di documentazioni, si fa fronte, per l'anno 1999 sul capitolo 4302 dello stato di previsione della spesa di bilancio, alla cui denominazione è aggiunto "spese per l'osservatorio".



7. Agli oneri per gli anni successivi, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le successive leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge 281/70.





ARTICOLO 19



ORARI DI VENDITA



1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, viene stabilito che tutti i Comuni costieri della Regione Campania hanno rilevanza turistica.



2. Il periodo di massimo afflusso turistico è fissato dal 1 maggio al 30 settembre. In tale periodo, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 114/98, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.



3. Oltre a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 114/98, il Comune può individuare ulteriori periodi di deroga per esigenze legate a fattori turistici e culturali. Per tali periodi il Comune individua le specifiche aree del territorio interessate direttamente dai fenomeni turistici e culturali, avendo particolare riguardo alle zone del centro storico previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, maggiormente rappresentati a livello provinciale.



4. La individuazione di ulteriori periodi, oltre al periodo turistico individuato tra il 1 maggio e il 30 settembre, e delle aree oggetto di ulteriori deroghe, è sottoposta dal Comune alla concertazione degli organismi di cui al precedente comma e può essere attuata previo riconoscimento della Giunta Regionale.



5. Sono confermati gli elenchi e i periodi di riconoscimento dell'economia turistica per tutti i Comuni di cui ai precedenti atti in materia assunti con deliberazioni di Giunta Regionale.



6. Per tutti i Comuni compresi nell'area funzionale sovracomunale 4 è riconosciuta l'economia turistica per l'intero anno.



7. I Comuni potranno avanzare richiesta di riconoscimento dell'economia turistica o di città d'arte alla Giunta Regionale con le modalità e nei termini fissati dalla stessa.



8. In ogni caso va fatto salvo il diritto dell'operatore alle tredici ore di apertura giornaliera.



9. E' consentita la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco in tutto il territorio regionale per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente.





ARTICOLO 20



VENDITA DI LIQUIDAZIONE E VENDITA DI FINE STAGIONE



1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 114/98, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.



2. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.



3. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.



4. Per vendita di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 Gennaio al 13 Marzo e dal 20 Luglio al 10 Settembre.



5. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.



6. Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.



7. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E' fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.





ARTICOLO 21



CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA



1. La Regione autorizza, in attuazione del comma 1 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati e comunque senza scopo di lucro.



2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri di Assistenza Tecnica devono svolgere le attività di cui al comma 2 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.







ARTICOLO 22



FORMAZIONE PROFESSIONALE



1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli anni successivi con il Piano annuale di Formazione Professionale, su proposta dell'Assessorato alla Formazione Professionale e dell'Assessorato al Commercio approverà:



i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;

i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività;

2. Detti corsi professionali avranno per oggetto materie tecnico - economiche attinenti il commercio, la salute e la sicurezza dei consumatori, l'informazione, la conservazione, la trasformazione e la manipolazione degli alimenti.



CAPO III



CRITERI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO X DEL DECRETO LEGISLATIVO 114/98 E DIRETTIVE GENERALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.







ARTICOLO 23



FINALITÀ



1. I criteri e le direttive regionali perseguono le seguenti finalità:



garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori con mercati giornalieri o periodici dimensionati e ubicati in modo tale da garantire al consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;

assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa, o l'esercizio dell'attività in forma itinerante, siano integrati nel modo migliore possibile con altre forme distributive ed eventualmente, con altri servizi e attrezzature, e siano coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettino le esigenze di carattere igienico-sanitario;

far sì che lo svolgimento del commercio su aree pubbliche avvenga di norma entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata;

favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati al fine di evitare fenomeni di congestione del traffico veicolare.



ARTICOLO 24



RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.



1. I Comuni, annualmente, con l'ausilio della modulistica predisposta dalla Regione, devono provvedere ad effettuare:



la rilevazione delle autorizzazioni in essere rilasciate dal Comune, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;

l'indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando per ciascuno la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;

la rilevazione del numero dei posteggi, distinti, là dove è previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare ed extraalimentare, la superficie e le caratteristiche urbanistiche dell'area occupata, nonché le altre caratteristiche come impianti, attrezzature, etcetera.

2. La rilevazione dovrà essere obbligatoriamente condotta attraverso schede conformi ai modelli predisposti dal Servizio Programmazione Commerciale della Giunta Regionale, onde consentire alla Regione la più rapida elaborazione e rappresentazione globale dei dati su scala territoriale.





ARTICOLO 25



ATTI PREDISPOSTI DAI COMUNI



1. Gli atti predisposti dai Comuni in materia di commercio su aree pubbliche devono prevedere:



norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che in forma itinerante nel rispetto delle presenti direttive regionali;

disciplina urbanistica per le aree attrezzate, con posteggi in concessione e coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;

indicazione delle zone nelle quali non può essere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e di quelle sulle quali tale forma di commercio è soggetta a particolari limitazioni;

individuazione degli spazi relativi alla vendita da parte dei produttori agricoli.



ARTICOLO 26



REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



1. I Comuni sono tenuti ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini l'esercizio del commercio su aree pubbliche in conformità alle presenti direttive ed alle disposizioni di legge e regolamentari. Il regolamento deve, tra l'altro, contenere:



le modalità di svolgimento del commercio itinerante;

le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso, esplicitando, tra l'altro:

la tipologia del mercato o fiera locale (mercato rionale, mercato periodico, fiera - mercato o sagra);

gli estremi degli atti istituzionali di conferma o di nuova istituzione del mercato;

le giornate e gli orari di svolgimento;

le modalità di eventuale sospensione del mercato o fiera locale, ai sensi e con le modalità previste dalle presenti direttive;

il richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato, ossia la specifica planimetria dell'area con indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;

le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

descrizione della circolazione pedonale e veicolare e ubicazione dei parcheggi;

modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ossia della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza;

modalità di assegnazione dei posteggi temporanei (ruolino di spunta);

richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;

richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;

definizione di corrette modalità di vendita e pubblicità dei prezzi;

definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;

composizione della eventuale commissione di mercato, le cui finalità sono esclusivamente di carattere informativo, consultivo e propositivo tra operatori e amministrazione comunale;

richiamo delle modalità di subingresso;

richiamo delle norme igienico sanitarie per la vendita di generi alimentari;

modalità di registrazione delle assenze;

richiamo dei criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, nonché modalità di accesso degli stessi produttori;

richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali marittime;

le comunicazioni che i commercianti su aree pubbliche devono effettuare al Comune anche in relazione a quanto stabilito nelle presenti direttive.



ARTICOLO 27



RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A



1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale.



2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio e che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale: i Comuni sede di posteggio devono far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extraalimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.



3. Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi.



4. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espleteranno i bandi provvedendo, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione sul B.U.R.C. della relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.



5. Il Comune sede di posteggio provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza dell'operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.



6. L'operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi concedibili.



7. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.



8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, in cui sono localizzati i posteggi, convertono d'ufficio in autorizzazioni di cui all'art. 28 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 114/98 le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su posteggio in base alla normativa preesistente.





ARTICOLO 28



RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI TIPO B



1. Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B, ossia itineranti su tutto il territorio nazionale, provvede il Comune di residenza dell'operatore.



2. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.



3. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.



4. Le richieste pervenute in Regione dall'1 gennaio 1999 verranno inviate al Comune di residenza del richiedente o al Comune capoluogo di Regione, all'uopo delegato, per i residenti al di fuori del territorio regionale, per essere istruite e decise ai sensi della presente normativa.



5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni competenti convertono d'ufficio in nuove autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 114/98 le relative autorizzazioni già rilasciate ai sensi della normativa preesistente.





ARTICOLO 29



MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO MERCEOLOGICO DELLA AUTORIZZAZIONE



1. La modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici è assentita, dal Comune che ha in carico la stessa, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'operatore richiedente.





ARTICOLO 30



CAMBIAMENTO DI RESIDENZA DEGLI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE



1. In caso di trasferimento di residenza dell'operatore, al Comune di nuova residenza vanno trasmessi tutti i dati concernenti l'operatore connessi all'archivio di cui al comma 5 dell'art. 27 della presente legge.





ARTICOLO 31



TASSE REGIONALI E COMUNALI



1. Sono abolite tutte le tasse di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni, sia regionali che comunali.





ARTICOLO 32



NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'



1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri fissati dalle presenti direttive.



2. Nella propria deliberazione il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni ai fini della salvaguardia delle zone predette.



3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario, o di pubblica sicurezza.



4. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività, disciplinata dalle presenti direttive, al fine di creare zone di rispetto e tutela della posizione degli operatori in sede fissa.



5. L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante, deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.



6. Gli stessi possono sostare nelle aree appositamente predisposte nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.



7. E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.





ARTICOLO 33



AUTORIZZAZIONI STAGIONALI



1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco del comune di residenza dell'operatore, riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.





ARTICOLO 34



ADEMPIMENTI PER L'INIZIO DELL'ATTIVITA'



1. I commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dell'autorizzazione devono comprovare anche mediante autocertificazione, per i casi previsti dalla vigente normativa in materia, ai Comuni di competenza il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98.



2. I Comuni provvedono ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.







ARTICOLO 35



DEFINIZIONE, UBICAZIONE E ORGANICO DEI MERCATI



1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella deliberazione istitutiva.



2. I mercati sono distinti in:



mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;

mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;

mercati con periodicità non giornaliera;

mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;

fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;

sagre;

3. La definizione delle aree di mercato deve tener conto:



delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;

delle norme in materia di viabilità;

delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;

di altro motivo di pubblico interesse.

4. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.



5. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.



6. Apposite aree di mercato devono essere riservate ai produttori diretti.



7. Il Comune dovrà esperire opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.





ARTICOLO 36



ISTITUZIONE DI UN MERCATO



1. Nel rispetto dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 28, comma 13 del Decreto legislativo 114\98, la Regione definisce i criteri generali ai quali i Comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività nel caso di istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive. Nelle more dell'adozione di tali criteri, i Comuni possono procedere secondo le disposizioni dei successivi commi del presente articolo.



2. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.



3. Nella deliberazione debbono essere indicati:



l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

l'organico dei posteggi;

il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;

le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.

4. La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.



5. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.





ARTICOLO 37



AMPLIAMENTO E MUTAMENTO DELLA PERIODICITA' DEI MERCATI



1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.





ARTICOLO 38



MODIFICAZIONE DEI MERCATI



1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.



2. La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte sulla base di documentata diminuzione della domanda dei consumatori.



3. La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico -sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario, con preventiva informativa alla Commissione di mercato.



4. La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali.





ARTICOLO 39



DIMENSIONI, ATTREZZATURE E PARCHEGGI.



1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.



2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiore a metri 2,50.



3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita.



4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura compresa tra m. 0,50 e m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature



5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.



6. L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal competente Ministero.





ARTICOLO 40



MERCATI DOMENICALI E FESTIVI



1. E' consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai:



mercati che al momento dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98 venivano già svolti in detti giorni e quindi possono continuare la loro attività con le modalità già previste;

fiere- mercato caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica, di cui alla lettera e) dell'art. 35 della presente legge, istituita dai Comuni stessi.





2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi.



3.Sono fatte salve comunque le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.





ARTICOLO 41



CRITERI PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DEI POSTEGGI



1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.



2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.



3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.



4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:



richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;

in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune; In ulteriore subordine progressivo:

anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;

anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

numero familiari a carico;

anzianità del richiedente;

presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap.

5. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente i limiti prefissati di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione.



6. I Comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.



7. Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dai Comuni sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.



8. Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti commi vanno applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili. Il rimanente 50 per cento va riservato:



la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute minori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti ed in subordine secondo le lettere c), d), e), f), g) del comma 4 del presente articolo;

la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio con priorità secondo i precedenti commi;

9. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei Bandi di concorso.



10. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità all'uopo previsto nel regolamento comunale di mercato.



11. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione.



12. I posteggi liberi non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.



13. Nelle fiere-mercato specializzate di cui alla lettera e) del comma 2, art. 35, della presente legge, i Comuni, nel relativo provvedimento d'istituzione, possono riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.



14. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee.



15. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolata secondo i limiti stabiliti dal comma 4, lett. b dell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98. 16. Per la revoca e/o decadenza del posteggio si applica quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/98.





ARTICOLO 42



TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI



1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.



2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del Decreto Legislativo 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.



3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.





ARTICOLO 43



SCHEDARIO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



1. I Comuni sono obbligati a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:



nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;

numero e tipologia dell'autorizzazione;

numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;

estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;

settori merceologici autorizzati.

2. Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (subingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni).





ARTICOLO 44



COMUNICAZIONI ALLA REGIONE



1. Entro il 30 luglio di ogni anno, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.



2. La Regione si riserva di predisporre modelli sui quali i Comuni dovranno riportare i dati delle rilevazioni annuali.



3. I Comuni devono, infine, inviare al Settore sviluppo e Promozione delle attività Commerciali, entro il 30 novembre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4 aprile 1995 n. 11, per l'inserimento delle stesse nel Calendario Regionale.





ARTICOLO 45



SANZIONI



1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.





ARTICOLO 46



INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO



1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio applicabili dai Comuni in relazione alla classe di appartenenza sono fissati come segue:



CLASSE INTERVALLI (Lire)

I 100 - 150 al mq per giornata

II 80 - 130 "" ""

III 60 - 110 "" ""

IV 40 - 90 "" ""

V 20 - 70 "" ""



2. Detta tassa potrà essere applicata solo da quei comuni i quali abbiano dotato le aree di quelle infrastrutture e servizi di base essenziali, quali: asfaltatura o pavimentazione, allacciamenti elettrici, idrici e fognari, servizi e parcheggi ai sensi di quanto stabilito dalla presente normativa.



3. I limiti della tassa di posteggio relativi al mq. annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati: per 40 settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, per il numero di giornate di mercato per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.



4. I Comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sopra indicati, possono graduare nel tempo il previsto incremento della tassa di posteggio. Inoltre il livello di detta tassa potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato. Analoga differenziazione può essere prevista a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di consistenti flussi turistici.



5. I canoni di cui al comma 1 sono sottoposti a revisione triennale dalla Giunta regionale.



6. I Comuni possono istituire forme di abbonamento per un minimo di 40 settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque scendere al di sotto dell'aliquota minima stabilita per il Comune interessato.



7. I Comuni possono disporre la esenzione completa o parziale dei tributi locali nell'interesse dei consumatori mediante l'incentivazione della presenza del commercio su aree pubbliche.



8. L'elenco dei Comuni compresi in ciascuna delle 5 classi è quello determinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 6858 del 7 luglio 1996 pubblicata sul BURC n.58 del 16 settembre 1996.




css.php