LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 9
LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 9
Modifica degli articoli 3, 4, 6 e 15 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5. Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendite al dettaglio di impianti stradali di di stribuzione di carburante e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Principi)
1.____Gli articoli 3, 4, 6 e 15 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5, sono modificati rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.
Art. 2
(Giornate domenicali e festive)
1.____Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto dal successivo art. 3 e dell'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.
2.____I mercati ambulanti a posto fisso che si svolgono nella giornata di domenica devono essere spostati ad altro giorno della settimana, fatte salve le eccezioni di cui al precedente comma.
3.____Nei casi di più festività consecutive i Comuni hanno la possibilità di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione al dettaglio l'apertura antimeridiana nella prima giornata festiva e ciò al fine di garantire i rifornimenti al pubblico.
4.____Tali aperture non dovranno avvenire se la prima giornata festiva coincide con le seguenti festività: 1' gennaio - 25 aprile - 1' maggio - domenica di Pasqua - 25 dicembre.
5.____Nella settimana precedente la festività del Natale e quella della Pasqua lo orario dei negozi, fatti salvi i diritti dei lavoratori, può, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5 superare le 44 ore settimanali, sino ad un massimo di 64 ore settimanali.
Art. 3
(Chiusura infrasettimanale)
1.____Per tutto il territorio regionale, salvo quanto previsto dal III e IV comma del presente art., nonchè dagli artt.6 e 16 della presente legge, i Comuni determinano la chiusura obbligatoria di una mezza giornata per le diverse categorie merceologiche.
2.____I Comuni stabiliscono, di norma, tale chiusura nel seguente modo: - categoria dei generi alimentari giovedì pomeriggio - categoria dei beni strumentali - sabato pomeriggio - categoria dei generi vari - lunedi mattina
3.____In base a comprovate esigenze locali, sentito il parere delle associazioni provinciali di categoria, i Comuni possono stabilire la chiusura infrasettima nale in giornate diverse da quelle di cui al comma precedente, anche a limitate parti del territorio comunale e a specifici settori merceologici, cercando, nell'interesse dei consumatori, di ottenere la migliore rispondenza con analoghe determinazioni dei Comuni vicini e, comunque ricadenti nella stessa zona d'interesse commerciale.
4.____La chiusura di cui al presente art. non è obbligatoria quando nella stessa settimana vi è un'altra giornata festiva.
Art. 4
(Deroghe)
1.____Nelle località ad economia turistica è consentita l'apertura dei negozi, nonchè l'esercizio del commercio ambulante, in deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e di quella infrasettimanale, limitatamente al periodo stabilito dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dal IV comma del presente articolo.
2.____In tale periodo è consentito, altresì, derogare dall'orario settimanale che, comunque, non potrà superare le 64 ore settimanali.
3.____Lo svolgimento dei mercati ambulanti a posto fisso, nonchè l'apertura dei negozi, in deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, è altre sì consentito esclusivamente nelle località dove tale attività rappresenta la prosecuzione di antiche tradizioni.
4.____Le località di cui al comma precedente e quelle ad economia turistica sono determinate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo e sentita la Commissione consiliare competente.
5.____Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente comma e limitatamente alle località ad economia turistica sarà anche determinato il periodo di deroga.
Art. 5
(Impianti con apparecchiature a "self service")
1.____Per gli impianti di distribuzione "sel service" dovrà essere determinata l'esclusione dell'osservanza degli orari e dei turni festivi e notturni, alla condizione però che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.
2.____L'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, 17 marzo 1986
F. Principe