La Legge delega della Regione Marche ai Comuni in materia anche di pubblici esercizi

L.R. 17-5-1999 n. 10

ENTI LOCALI

Delega di funzioni

L.R. 17-5-1999 n. 10

Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello

sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi

alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione

amministrativa.(1)(2)

Epigrafe

Art. 1 - Finalità e princìpi del conferimento.

Art. 2 - Attuazione del conferimento.

Art. 3 - Funzioni dei comuni.

Art. 4 - Esercizio associato delle funzioni.

Art. 5 - Funzioni delle Comunità montane.

Art. 6 - Funzioni delle province.

Art. 7 - Funzioni della Regione.

Art. 8 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 9 - Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi.

Art. 10 - Collaborazione e informazione.

Art. 11 - Strutture e personale.

Art. 12 - Beni strumentali.

Art. 13 - Decorrenza del conferimento.

Art. 14 - Rapporto sullo stato delle autonomie locali.

Art. 15 - Funzioni della Regione.

Art. 16 - Funzioni della Regione.

Art. 17 - Funzioni delle province.

Art. 18 - Funzioni dei comuni.

Art. 19 - Aree industriali ed ecologicamente attrezzate.

Art. 20 - Fondo unico regionale.

Art. 21 - Piano regionale per le attività produttive industriali.

Art. 22 - Funzioni della Regione.

Art. 23 - Funzioni della Regione.

Art. 24 - Funzioni dei comuni .

Art. 25 - Funzioni della Regione.

Art. 26 - Funzioni delle province.

Art. 27 - Funzioni della Regione.

Art. 28 - Funzioni delle province.

Art. 29 - Funzioni dei comuni.

Art. 30 - Funzioni delle province.

Art. 31 - Funzioni dei comuni.

Art. 32 - Funzioni delle province.

Art. 33 - Promozione commerciale ed economica all'estero.

Art. 34 - Agevolazioni di credito.

Art. 35 - Convenzioni.

Art. 36 - Sportello unico per le attività produttive.

Art. 37 - Funzioni delle province.

Art. 38 - Funzioni della Regione.

Art. 39 - Funzioni delle province.

Art. 40 - Funzioni dei comuni.

Art. 41 - Funzioni della Regione.

Art. 42 - Funzioni delle province.

Art. 43 - Funzioni della Regione.

Art. 44 - Funzioni delle province.

Art. 45 - Funzioni della Regione.

Art. 46 - Funzioni delle province.

Art. 47 - Funzioni dei comuni.

Art. 48 - Funzioni della Regione.

Art. 49 - Funzioni delle province.

Art. 50 - Funzioni delle province.

Art. 51 - Funzioni della Regione.

Art. 52 - Funzioni delle province.

Art. 53 - Funzioni dei comuni.

Art. 54 - Funzioni della Regione.

Art. 55 - Funzioni delle province.

Art. 56 - Funzioni dei comuni.

Art. 57 - Funzioni della Regione.

Art. 58 - Funzioni delle province.

Art. 59 - Funzioni dei comuni.

Art. 60 - Funzioni della Regione.

Art. 61 - Funzioni dei comuni.

Art. 62 - Funzioni della Regione .

Art. 63 - Funzioni delle province.

Art. 64 - Funzioni della Regione.

Art. 65 - Funzioni delle province.

Art. 66 - Funzioni dei comuni.

Art. 66-bis - Funzioni della Regione.

Art. 67 - Funzioni delle province.

Art. 68 - Funzioni della Regione.

Art. 69 - Funzioni delle province.

Art. 70 - Funzioni dei comuni.

Art. 71 - Funzioni delle province.

Art. 72 - Funzioni delle province.

Art. 73 - Funzioni delle province.

Art. 74 - Polizia amministrativa.

Art. 75 - Sanzioni amministrative.

Art. 76 - Riordino della legislazione regionale.

Art. 77 - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 78 - Modifiche alla L.R. n. 9 del 1992.

Art. 79 - Modifiche alla L.R. n. 41 del 1997.

Art. 80 - Modifiche alla L.R. n. 43 del 1994.

Art. 81 - Modifiche alla L.R. n. 46 del 1992.

Art. 82 - Modifiche alla L.R. n. 9 del 1997.

Art. 83 - Modifiche alla L.R. n. 11 del 1997.

Art. 84 - Modifiche alla L.R. n. 34 del 1992.

Art. 85 - Abrogazioni.

Art. 86 - Finanziamento.

2

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e princìpi del conferimento.

1. Ai fini della realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali, la presente legge

disciplina il riordino di funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nelle materie e nei

settori da essa considerati disponendo, in particolare, il conferimento ai comuni, alle province e alle

Comunità montane delle funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo

delle rispettive comunità nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali in

conformità ai princìpi di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 2 e 4 della

legge 15 marzo 1997, n. 59 e agli articoli 3, 6 e 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112.

2. In particolare il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei seguenti princìpi:

a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la

collettività e il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province e alle Comunità

montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;

b) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai

singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva

autonomia di organizzazione e di svolgimento;

c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche

attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e

dimensioni degli enti riceventi e in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione

ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle

funzioni ad essi conferite;

e) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite;

f) cooperazione per cui sono previsti strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la

Regione e gli enti locali.

3. La Regione promuove la valorizzazione dell'autonomia dei singoli e delle formazioni sociali.

Art. 2

Attuazione del conferimento.

1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento comprende anche le

funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite i comuni e le province possono avvalersi delle forme di

associazione e di cooperazione nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso

dell'attribuzione alla Regione, agli enti da essa dipendenti o alle autonomie funzionali di funzioni

conferite a comuni, province e Comunità montane dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

Funzioni dei comuni.

1. Nelle materie e nei settori considerati dalla presente legge spetta ai comuni la generalità delle

funzioni non espressamente riservate, dalla presente legge o da precedenti leggi, alla Regione, alle

province e alle Comunità montane, salvo diversa previsione relativa a singole materie o settori.

Art. 4

Esercizio associato delle funzioni.

1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione

demografica sono determinati, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con

deliberazione del Consiglio regionale proposta della Giunta regionale e sentita la Conferenza

regionale delle autonomie, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime.

3

2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono determinati tenendo conto di

indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i comuni

possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed

economico.

3. Nelle zone montane i livelli ottimali di esercizio coincidono, di norma, con quelli delle Comunità

montane, salvo diversa determinazione adottata con la procedura di cui al comma 1.

4. In armonia con le predette determinazioni regionali, i comuni interessati, entro i successivi

quattro mesi, individuano, d'intesa fra loro, i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio

associato delle funzioni e ne danno comunicazione alla Regione.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta

regionale da adottarsi sentita la Provincia interessata, delibera a maggioranza dei componenti

l'adozione in via sostitutiva delle forme di esercizio associato e la costituzione dei soggetti e delle

strutture relative.

6. Ai fini di cui al comma 5 il Consiglio regionale si attiene ai princìpi e agli indirizzi previsti dalla

L.R. 16 gennaio 1995, n. 10 prevedendo che nelle zone montane l'esercizio associato delle funzioni

da parte dei comuni di minore dimensione demografica sia assicurato, di norma, mediante le

Comunità montane e, nelle restanti zone, da unioni dei comuni interessati.

7. Con le determinazioni di cui al comma 1 sono definiti altresì gli incentivi per promuovere

l'esercizio associato delle funzioni, tenendo conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione di finanziamenti aggiuntivi in misura crescente in rapporto alla maggiore

consistenza dell'esercizio associato;

b) graduazione della consistenza del finanziamento aggiuntivo in rapporto al numero ed alla

rilevanza delle funzioni esercitate in comune e all'entità del personale e delle risorse messe in

comune, tenuto conto del rapporto percentuale rispetto al totale dell'entità e delle risorse di

bilancio;

c) determinazione della durata dei finanziamenti aggiuntivi, anche diversificata, comunque non

superiore a dieci anni.

Art. 5

Funzioni delle Comunità montane.

1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alle Comunità montane le funzioni ad esse

conferite dalla presente legge, nonché quelle ad esse delegate da comuni, da province e dalla

Regione.

Art. 6

Funzioni delle province.

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge n. 142 del 1990, dal D.Lgs. n.

112 del 1998, dagli altri decreti delegati di attuazione della legge n. 59 del 1997 e dalla L.R. 5

settembre 1992, n. 46 spettano alle province, nelle materie e nei settori considerati, le funzioni

indicate dalla presente legge.

2. Le province forniscono inoltre a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai comuni compresi

nel rispettivo territorio.

Art. 7

Funzioni della Regione.

1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alla Regione le funzioni ad essa espressamente

riservate dalla presente legge, nonché le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello

regionale.

2. Nelle materie e nei settori predetti spettano in ogni caso alla Regione:

4

a) le funzioni di programmazione per il perseguimento degli obiettivi e delle esigenze unitarie su

scala regionale mediante il programma regionale di sviluppo, il piano pluriennale di attività e di

spesa e i piani regionali di settore;

b) le funzioni di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche

previste nelle indagini del programma statistico nazionale e regionale e relative allo svolgimento

delle proprie funzioni istituzionali.

3. Relativamente alle funzioni conferite agli enti locali, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e

coordinamento, previa intesa con la conferenza regionale delle autonomie. Se l'intesa non è

raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta, gli atti di indirizzo e coordinamento sono adottati, su

proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti.

4. La Giunta regionale provvede inoltre, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 46 del 1992, alla

verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione di cui al comma 2, lettera a),

degli atti di programmazione dei comuni, delle province e delle Comunità montane rilevanti ai fini

dell'attuazione della programmazione regionale.

5. La Giunta regionale, previa diffida, può adottare, sentita la conferenza regionale delle autonomie,

i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare la conformità agli atti regionali di programmazione e

di indirizzo e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle disposizioni comunitarie.

Art. 8

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura collaborano con la Regione per le

attività relative alla:

a) gestione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione dell'economia regionale;

b) progettazione ed attuazione degli interventi assistiti da finanziamenti comunitari relativi ai

settori produttivi regionali;

c) raccolta di informazioni ed effettuazione di studi e ricerche sull'andamento economico e sulla

struttura produttiva regionale.

2. Le associazioni di categoria e le altre formazioni sociali collaborano con la Regione per

l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la nomina di rappresentanti della Regione nel collegio dei revisori delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della L.R. 5 agosto 1996, n. 34;

b) il controllo sugli organi camerali, ai sensi dei commi successivi.

4. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

5. Al fine della vigilanza sul corretto funzionamento degli organi camerali, le camere di commercio

trasmettono alla Giunta regionale, non appena approvati, il bilancio preventivo e il conto

consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi

realizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

6. Sulla base della documentazione acquisita la Regione redige la relazione di cui all'articolo 37,

comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

7. I consigli camerali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti

dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatte salve le limitazioni di cui al comma 1,

lettera e), dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei

termini del bilancio preventivo o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione

da parte della giunta camerale del relativo progetto, la Giunta regionale nomina un commissario ad

acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale. Qualora il

consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio o il conto consuntivo la Giunta regionale

assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione, decorso il quale

dispone lo scioglimento.

5

8. Con il provvedimento di scioglimento si dispone altresì la nomina di un commissario che esercita

le attribuzioni conferitegli con il provvedimento stesso.

Art. 9

Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi.

1. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, le associazioni, le cooperative, gli enti e le

formazioni sociali collaborano, mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni, con la

Regione, i comuni, le province e le Comunità montane per lo svolgimento di servizi determinati o

per l'esercizio di attività a carattere vincolato.

2. Nei limiti di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali possono affidare a soggetti terzi lo

svolgimento di fasi procedimentali, che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali, inerenti a

funzioni di propria competenza. Può inoltre essere affidata ai medesimi soggetti l'assegnazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, previa determinazione da parte dell'ente

pubblico competente dei criteri e delle modalità cui i soggetti stessi devono attenersi, purché ciò

non comporti l'esercizio di poteri discrezionali.

3. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono

stabiliti i criteri e modalità di individuazione dei soggetti terzi.

Art. 10

Collaborazione e informazione.

1. La Regione, i comuni, le province e le Comunità montane operano secondo criteri e metodi di

reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento

utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi

comuni. Deve in ogni caso essere garantito il collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi

del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, nonché l'integrazione dei sistemi informativo - statistici della

Regione e degli altri enti locali con il sistema statistico nazionale.

2. A tale fine la conferenza regionale e le conferenze provinciali delle autonomie operano come

strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti

locali.

Art. 11

Strutture e personale.

1. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie e previa concertazione con

le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro

quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di

personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai

successivi commi.

2. La Giunta regionale provvede alla soppressione dei servizi e degli uffici interessati o alla

rideterminazione delle relative competenze.

3. La Giunta regionale provvede inoltre, sentita la conferenza regionale delle autonomie, e mediante

contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a determinare i

contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da trasferire ai

singoli enti.

4. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale,

approva gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire.

5. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione

della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi

all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi

causa.

6. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento

all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale

6

personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla L.R. 3 novembre

1984, n. 34.

7. La Giunta regionale, attraverso la contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali

maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità e i criteri per il passaggio dei dipendenti e le

modalità di applicazione delle forme di incentivazione previste dall'articolo 1, comma 12, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche utilizzando gli stanziamenti a ciò

destinati.

8. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in

cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per

gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli

enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.

9. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi delle scuole

regionali di formazione, mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, programmi ed iniziative di attività di formazione professionale e riqualificazione

del personale trasferito e di quello degli enti locali.

Art. 12

Beni strumentali.

1. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, individua i beni strumentali

necessari all'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.

2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite sono

assegnati agli enti destinatari delle stesse.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni individuati con apposito

inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo

stesso atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, disponendosi il trasferimento della proprietà in

caso di funzione attribuita. In caso di funzione delegata l'assegnazione può essere disposta anche a

titolo di comodato.

4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi,

agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere la restituzione oppure

copia conforme di ogni documento consegnato.

Art. 13

Decorrenza del conferimento.

1. Il conferimento delle funzioni agli enti locali disposto dalla presente legge decorre dalla data di

trasferimento agli stessi, da parte della Regione, dei beni e delle risorse finanziarie, umane,

organizzative e strumentali da completarsi, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

2. Il conferimento agli enti locali delle funzioni di cui agli articoli: 26, comma 1, lettera b); 30; 3l;

32; 37; 39, comma 1, lettere e), f), g); 40; 49, comma 1, lettere a), b), c), d); 50, comma l; 58,

comma 1, lettere d), e), f); 59; 65; 66; 72; 73, comma 1, lettera c), decorre dalla data del

trasferimento, da parte della Regione, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali,

da completarsi comunque entro il 31 dicembre 1999.

Art. 14

Rapporto sullo stato delle autonomie locali.

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato delle

autonomie locali nella Regione. 2. La Giunta regionale provvede alla verifica dello stato di

attuazione della presente legge, assicurando la partecipazione della conferenza regionale delle

autonomie e del comitato economico e sociale.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

7

Capo I - Artigianato

Art. 15

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere,

comunque denominati, alle imprese artigiane;

b) la definizione di interventi cofinanziati dallo Stato e le relative intese;

c) l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su

misura.

Capo II - Industria

Art. 16

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere

all'industria, non riservati allo Stato;

b) la definizione, sentite le province, di proposte di adozione di criteri differenziati per l'attuazione,

nell'ambito territoriale regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415,

convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

c) la determinazione, sentite le province, dei parametri di riferimento e delle modalità per

l'individuazione dei distretti industriali;

d) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, anche attraverso le

province;

e) l'attuazione degli interventi dell'Unione europea non riservati allo Stato.

Art. 17

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree

ecologicamente attrezzate.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito dei piani territoriali di

coordinamento provinciali.

Art. 18

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento

e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 19

Aree industriali ed ecologicamente attrezzate.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al

Consiglio regionale una proposta di legge regionale per la disciplina delle aree industriali e delle

aree ecologicamente attrezzate.

Art. 20

Fondo unico regionale.

1. È istituito un fondo unico regionale, nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'articolo 19,

comma 6, del D.Lgs. n. 112 del 1998 (3).

Art. 21

Piano regionale per le attività produttive industriali.

8

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un piano triennale per l'attuazione degli

interventi della Regione a sostegno delle attività produttive industriali, alimentato anche dalle

risorse previste dall'articolo 20 e concernente l'insieme degli interventi previsti dalla legislazione

regionale e gli interventi demandati alla Regione dalla legislazione statale.

2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1999, predispone, sentito il Comitato economico e

sociale, il piano e i relativi aggiornamenti.

Capo III - Cooperazione

Art. 22

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di

qualsiasi genere, comunque denominati e non riservati allo Stato, alle imprese cooperative;

b) il coordinamento delle iniziative volte alla promozione di nuovi enti cooperativi nonché alla

loro evoluzione qualitativa, anche tramite il cofinanziamento dello Stato e della UE;

c) il coordinamento di iniziative volte alla valorizzazione e diffusione della cultura solidale e

cooperativa, anche attraverso le province e le autonomie locali.

Capo IV - Energia

Art. 23

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la lavorazione e il deposito di olii minerali e per il

deposito di gas naturale liquefatto o di gas di petrolio liquefatto;

b) il rilascio di concessioni per la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ed i

relativi compiti di polizia mineraria;

c) il rilascio delle concessioni per l'esercizio di attività elettriche che non siano di competenza

statale;

d) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività

di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della

progettazione, installazione esercizio e controllo degli impianti termici.

Art. 24

Funzioni dei comuni (4).

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili di

energia;

b) la certificazione energetica degli edifici.

Capo V - Miniere, risorse geotermiche e cave

Art. 25

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione delle tariffe

e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché la concessione

e l'erogazione degli aiuti finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari degli

stessi.

Art. 26

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

9

a) la polizia mineraria sulla terraferma di cui all'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998;

b) il rilascio di permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse

geotermiche sulla terraferma.

Capo VI - Fiere, mercati e commercio

Art. 27

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e

regionale;

b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

c) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché

l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

d) la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario;

e) la definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e

per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;

f) l'autorizzazione per i centri di assistenza tecnica alle imprese all'esercizio delle attività previste

dallo statuto;

g) l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle

zone del territorio dei medesimi e dei periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli

esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e di

chiusura.

2. La Regione provvede altresì all'intesa, sentiti i comuni interessati, con le altre Regioni per il

coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale,

nonché all'espressione di pareri nei confronti dello Stato per il coordinamento dei tempi di

svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

Art. 28

Funzioni delle province.

1. È attribuita alle province l'organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore,

con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale degli operatori

commerciali, compresi quelli con attività rivolta all'estero.

Art. 29

Funzioni dei comuni.

1. È attribuita ai comuni l'individuazione delle zone del proprio territorio e dei periodi di maggior

afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli

orari di apertura e chiusura. L'individuazione è effettuata sentite le organizzazioni dei consumatori,

delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti.

2. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di

carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

b) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza

nazionale e regionale.

Capo VII - Turismo

Art. 30

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'accertamento dell'idoneità

all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

10

Art. 31

Funzioni dei comuni.

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni

del demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Capo VIII - Acque minerali e termali

Art. 32

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la ricerca, la coltivazione e

l'utilizzazione delle acque minerali e termali.

2. È fatta salva la competenza della Regione in materia di definizione dei relativi canoni.

Capo IX - Disposizioni comuni

Art. 33

Promozione commerciale ed economica all'estero.

1. La Regione, anche in concorso con lo Stato, gli enti locali, l'Istituto per il commercio estero

(I.C.E.), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di categoria,

realizza interventi di promozione commerciale ed economica all'estero per i settori dell'agricoltura,

dell'artigianato, dell'industria, del turismo.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei

confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la

stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) la promozione e il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali,

commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n.

83;

c) la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di

investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agro - alimentari

locali;

e) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi agro - alimentari, come individuati

dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con

modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi turistico - alberghieri, come

individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto legge n. 251 del 1981;

g) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire gli obiettivi di cui al

comma 1.

Art. 34

Agevolazioni di credito.

1. Sono riservate alla Regione, in materia di sviluppo economico e attività produttive, le funzioni

amministrative trasferite o delegate dallo Stato concernenti ogni tipo di intervento, comprese le

attività agricole, per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello

Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri

dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Art. 35

Convenzioni.

1. La Regione subentra all'amministrazione statale nelle convenzioni di cui agli articoli 15, comma

1, e 19, comma 12, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

11

Art. 36

Sportello unico per le attività produttive.

1. La Regione, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le

province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attività produttive la

disponibilità permanente delle informazioni necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di

modelli tipo per domande e richieste.

2. La Regione favorisce l'istituzione degli sportelli unici per le attività produttive in ambiti di utenza

adeguati.

3. La Regione concede contributi ai comuni per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le

attività produttive, con particolare riguardo per quelli operanti in ambiti territoriali coincidenti con i

distretti industriali (5).

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I - Territorio e urbanistica

Sezione I - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

Art. 37

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la redazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in sostituzione dei comuni

inadempienti ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) la perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 22 ottobre

1971, n. 865, in sostituzione dei comuni inadempienti;

c) l'approvazione, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, dei programmi di cui

all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre

1993, n. 493.

Sezione II - Edilizia pubblica

Art. 38

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore;

b) la programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore e la definizione delle modalità di

incentivazione;

c) la fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati

all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 39

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;

b) l'individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi

regionali;

d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;

e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o

nei nuclei storici;

f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle

indennità di esproprio;

g) la concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e

architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

12

Art. 40

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione dei contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi di

edilizia residenziale pubblica;

b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale

pubblica;

c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

d) la vigilanza sulla gestione amministrativo - finanziaria delle cooperative edilizie comunque

fruenti di contributi pubblici;

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a

proprietà indivisa;

f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme

vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;

g) la definizione delle modalità e della periodicità per la formazione dei programmi di mobilità

degli assegnatari;

h) la determinazione delle riserve di alloggi;

i) il superamento del rapporto vani - composizione del nucleo familiare.

Capo II - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e

gestione dei rifiuti

Sezione I - Attività a rischio di incidente rilevante

Art. 41

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive e la

formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza esterna;

b) l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 42

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione e l'attuazione

dei piani di emergenza esterna delle industrie a rischio di incidente rilevante.

Sezione II - Protezione della fauna e della flora

Art. 43

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le competenze attualmente

esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di

competenza statale.

Art. 44

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla

commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su

certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione

temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul Commercio internazionale

delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (C.I.T.E.S.), resa esecutiva dalla

legge 19 dicembre 1975, n. 874.

13

Sezione III - Inquinamento delle acque

Art. 45

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di coordinamento derivanti dalla

soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico.

Art. 46

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell'elenco delle

acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei bivalvi;

b) il monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla

salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

c) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

d) l'organizzazione e la gestione della rete provinciale di monitoraggio ambientale delle risorse

idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale;

e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici;

f) i provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e

degli usi delle acque volti alla tutela delle acque medesime;

g) la tutela delle acque destinate al consumo umano compresa l'individuazione, sentiti i comuni

territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile

e delle aree di protezione delle risorse destinabili al medesimo uso;

h) l'adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili nelle acque reflue, nei limiti e

secondo i criteri stabiliti dalla Regione, e del relativo piano d'intervento, nonché i provvedimenti

sostitutivi previsti dalle norme vigenti.

2. Per le attività tecniche connesse alle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale, di

norma, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.).

Art. 47

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina e il

controllo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi degli insediamenti civili

nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, nonché il rilevamento, la disciplina e il controllo

degli scarichi nelle pubbliche fognature.

Sezione IV - Inquinamento atmosferico

Art. 48

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree

regionali o, di intesa con le altre Regioni interessate, di aree interregionali nelle quali le emissioni o

la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani

regionali di risanamento.

Art. 49

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) le autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per

le loro modificazioni e trasferimenti;

b) i pareri relativi all'autorizzazione delle centrali termoelettriche di cogenerazione e delle

raffinerie di olii minerali per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico;

14

c) i pareri relativi alla valutazione dell'impatto sull'ambiente per gli aspetti relativi

all'inquinamento atmosferico;

d) il rilevamento e il controllo delle emissioni prodotte dagli impianti industriali di cui alla lettera

a);

e) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi

corsi di formazione.

Sezione V - Gestione dei rifiuti

Art. 50

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e

l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di

cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Per tali attività e per l'attività di

controllo le province si avvalgono del supporto tecnico - scientifico dell'A.R.P.A.M.

2. Sono fatte salve le competenze regionali concernenti l'approvazione dei progetti e

l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti

sanitari.

Capo III - Difesa del suolo

Art. 51

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste

e degli abitati costieri;

b) la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

c) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del

1998;

d) la concessione di grandi derivazioni d'acqua di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre

1933, n. 1775.

Art. 52

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e di pronto

intervento idraulico;

b) la gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acque

pubbliche, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, nonché alla tutela del

sistema idrico sotterraneo ad eccezione di quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera d);

c) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche;

d) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi

luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e

concessioni, ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto

11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Regioni la

nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime;

e) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

f) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge

5 gennaio 1994, n. 37.

Art. 53

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

15

a) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

c) l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti

degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua;

d) i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione dei progetti

generali di consolidamento.

Capo IV - Opere pubbliche

Art. 54

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle zone sismiche, nonché la formazione e l'aggiornamento dei relativi

elenchi e della cartografia;

b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza della

Regione.

Art. 55

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

b) la concessione delle risorse finanziarie relative ad appalti collegati al soppresso intervento nel

mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449;

c) la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di

propria competenza.

Art. 56

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) l'edilizia di culto;

b) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da calamità naturali;

c) la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche, di

propria competenza.

Capo V - Viabilità

Art. 57

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione e il coordinamento della rete viaria;

b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e

all'esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite dallo Stato.

Art. 58

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione;

c) la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione

della pubblicità lungo o in vista delle strade di cui alla lettera a);

d) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle strade di interesse regionale;

e) la costituzione in via sostitutiva del consorzio degli utenti delle strade vicinali, ai sensi

dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

f) la classificazione e la declassificazione delle strade provinciali;

16

g) il trasferimento della proprietà di strade dismesse dalla provincia.

Art. 59

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e la

declassificazione delle strade comunali.

Capo VI - Trasporti

Art. 60

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'estimo navale;

b) la disciplina della navigazione interna;

c) la programmazione e la pianificazione degli interventi di costruzione, la bonifica e la

manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio delle

attività portuali;

d) la programmazione degli interporti e delle intermodalità non riservate allo Stato;

e) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e

infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

Art. 61

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la progettazione e l'esecuzione

degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed

interregionale, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale.

Capo VII - Protezione civile

Art. 62

Funzioni della Regione (6).

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle

popolazioni sinistrate ed il coordinamento delle operazioni necessarie al superamento

dell'emergenza ed al ripristino delle normali condizioni di vita;

b) il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o

dall'imminenza di eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che per loro natura o

estensione comportano l'intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di

eventi calamitosi di cui alla lettera b);

d) lo spegnimento degli incendi nei boschi salvi gli interventi riservati alla competenza statale;

e) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa

l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992,

n. 185;

f) la promozione ed il coordinamento di esercitazioni, programmi educativi e informativi nonché

l'istituzione di corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale per il personale

adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per quello proveniente dalle

organizzazioni di volontariato.

Art. 63

Funzioni delle province.

17

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi

urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 62,

comma 1, lettera b).

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo I - Tutela della salute

Art. 64

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la tutela della salute ad essa

conferite dal D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 65

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la

riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri.

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie;

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di

farmacie succursali, compresa la nomina delle commissioni, l'approvazione delle graduatorie e i

conferimenti delle sedi;

f) l'assegnazione ai comuni della titolarità di farmacie.

3. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sentiti i pareri

dei comuni interessati e dell'Azienda sanitaria locale.

Art. 66

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicali;

b) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presìdi sanitari privati soggetti ad autorizzazione

regionale o comunale;

c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento delle strutture

private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la

sospensione e la chiusura delle medesime a decorrere dalla data stabilita dalla legge regionale

applicativa del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Capo II - Servizi sociali

Art. 66-bis

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nuovi

trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130 del D.Lgs. n. 112/1998 (7).

Art. 67

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e

delle cooperative sociali operanti nell'ambito del territorio provinciale;

18

b) [la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo

130 del D.Lgs. n. 112 del 1998] (8).

Capo III - Istruzione scolastica

Art. 68

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il

coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in

ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite alla Regione

dal D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 69

Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la gestione ed erogazione dei

contributi alle scuole di istruzione secondaria superiore non statali, di cui all'articolo 138, comma 1,

lettera e) del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 70

Funzioni dei comuni.

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti la gestione e l'erogazione dei

contributi alla scuola materna e dell'obbligo non statale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettera e),

del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Capo IV - Formazione professionale

Art. 71

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale,

tra cui, in particolare:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione

professionale;

b) le funzioni e i compiti relativi agli istituti professionali trasferiti alla Regione dallo Stato.

Capo V - Attività culturali

Art. 72

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione di contributi regionali, a titolo di concorso nelle spese, alle università per la terza

età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private;

b) il finanziamento di corsi di orientamento musicale e di centri di educazione permanente.

Capo VI - Sport

Art. 73

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la predisposizione dei programmi pluriennali nell'impiantistica sportiva;

b) l'elaborazione dei programmi di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65;

19

c) la concessione dei contributi per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio -

ricreative ai soggetti individuati dall'articolo 6, comma 1, lettere b) ed e), limitatamente alle

manifestazioni di livello regionale, della L.R. 1° agosto 1997, n. 47.

TITOLO V

Ordinamento e organizzazione amministrativa

Art. 74

Polizia amministrativa.

1. Sono rispettivamente attribuiti o delegati agli enti locali le funzioni e i compiti di polizia

amministrativa inerenti alle funzioni attribuite o delegate dalla Regione ai sensi della presente

legge.

Art. 75

Sanzioni amministrative.

1. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non,

previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti le materie e i settori

considerati dalla presente legge, sono delegate ai comuni.

Art. 76

Riordino della legislazione regionale.

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al

Consiglio proposte di legge regionale finalizzate:

a) al riordino della legislazione di settore e alla redazione di testi unici, con particolare riguardo

all'ambiente, al territorio e allo sviluppo economico, assicurando la semplificazione e

l'accelerazione delle procedure amministrative;

b) alla revisione delle procedure della programmazione regionale, con particolare riguardo

all'individuazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata

e alla valorizzazione della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e

sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce, ai sensi dell'articolo 20 della

L.R. 26 aprile 1990, n. 30, un apposito gruppo di lavoro che, entro sei mesi dall'insediamento,

presenta un'organica proposta di riordino.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 77

Disposizioni transitorie e finali.

1. Resta di competenza della Regione:

a) la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di decorrenza

dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali dalla presente legge, ad eccezione dei

procedimenti per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 31 non

ancora conclusi alla data del 30 aprile 2001 (9);

b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a

carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell'esercizio delle funzioni, qualora

l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico a esercizi finanziari anteriori.

2. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2

febbraio 1974, n. 64 per le opere di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26

settembre 1997 fino alla completa realizzazione delle opere medesime.

3. I princìpi e le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2; 2; 4; 6, comma 2; 7; 9; 10 e 14, si

applicano anche alle materie e ai settori già disciplinati con le leggi regionali di attuazione del

20

D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e del D.Lgs. 23 dicembre 1997,

n. 469, in sostituzione delle corrispondenti norme.

4. Nel caso in cui le funzioni conferite a comuni, province e Comunità montane dalla presente legge

siano disciplinate da leggi statali e regionali che prevedano la competenza di organi e uffici statali e

regionali o la partecipazione di dipendenti regionali all'esercizio delle funzioni stesse, i predetti

organi, uffici e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e dipendenti degli enti locali

interessati, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, i componenti di nomina o designazione statale degli organi

preposti all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione nelle materie e nei settori di cui alla

presente legge, si intendono sostituiti da componenti di nomina o designazione regionale.

Art. 78

Modifiche alla L.R. n. 9 del 1992.

1. (10).

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 9 del 1992 è soppressa la lettera e).

3. (11).

4. (12).

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 79

Modifiche alla L.R. n. 41 del 1997.

1. (13).

Art. 80

Modifiche alla L.R. n. 43 del 1994.

1. (14).

Art. 81

Modifiche alla L.R. n. 46 del 1992.

1. (15).

Art. 82

Modifiche alla L.R. n. 9 del 1997.

1. (16).

Art. 83

Modifiche alla L.R. n. 11 del 1997.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 11 le parole "entro il 30 giugno di ogni

anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge

regionale di bilancio".

Art. 84

Modifiche alla L.R. n. 34 del 1992.

1. (17).

2. Per i piani urbanistici e le relative varianti, trasmessi prima della data di entrata in vigore della

presente legge, il suddetto termine di centoventi giorni decorre da tale data.

Art. 85

Abrogazioni.

1. Sono abrogate la L.R. 16 gennaio 1974, n. 2, la L.R. 19 luglio 1976, n. 18, la L.R. 1° settembre

1977, n. 37, la L.R. 11 ottobre 1976, n. 31 e la L.R. 8 settembre 1982, n. 36; le disposizioni di cui

21

agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. n. 36 del 1982 restano ferme fino all'esaurimento dei

procedimenti inerenti i programmi in essi previsti.

2. Sono abrogate inoltre la L.R. 6 agosto 1982, n. 30, la L.R. 3 maggio 1985, n. 27 e il Reg. 12

gennaio 1977, n. 5.

Art. 86

Finanziamento.

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse

trasferite dallo Stato nei sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e dell'art. 7, comma 1, della

legge n. 59 del 1997 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi annualmente con le

leggi di approvazione dei singoli bilanci.

2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni conferite in

ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.

3. La Giunta regionale istituisce i capitoli occorrenti per la gestione; gli atti adottati sono pubblicati

nel Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro

gli stessi termini.

4. A ciascun ente spettano i proventi delle tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi relativi

alle funzioni conferite dalla Regione.

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NOTE

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 26 maggio 1999, n. 54.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 ottobre 2000, n. 2162-OT-AMB.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 25 giugno 2001, n. 15.

(4) Per una deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 17, L.R. 28 dicembre 2000, n.

30.

(5) Per i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 1999,

n. 3498-SI/ARI.

(6) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 novembre 1999, n. 2723 DO/PRC.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 51, comma 1, L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

(8) Lettera abrogata dall'art. 51, comma 2, L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

(9) Lettera così sostituita dall'art. 51, comma 3, L.R. 7 maggio 2001, n. 11. Il testo originario era

così formulato: "a) la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di

decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla presente legge;".

(10) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L.R. 23 gennaio 1992, n. 9.

(11) Sostituisce l'art. 6, L.R. 23 gennaio 1992, n. 9.

(12) Sostituisce l'art. 7, L.R. 23 gennaio 1992, n. 9.

(13) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5, L.R. 24 giugno 1997, n. 41.

(14) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L.R. 31 ottobre 1994, n. 43.

(15) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2, L.R. 5 settembre 1992, n. 46.

(16) Aggiunge la lettera f) al comma 1 dell'art. 24, L.R. 14 gennaio 1997, n. 9. (17) Sostituisce il

comma 2 dell'art. 28, L.R. 5 agosto 1992,n. 34.

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