E’ vero che è stato l’obbligo di iscrizione al REC per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande?

Alcuni chiarimenti sulla applicazione del D. Lgs. 114/98

Il Decreto legislativo 114/98 disciplina il commercio al dettaglio sia in sede fissa che su aree pubbliche (ex commercio ambulante) ed anche il commercio all'ingrosso, oltre che le forme "speciali" di commercio, quali gli spacci aziendali, la vendita attraverso apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita presso il domicilio del consumatore. Gli ambiti di applicazione del Decreto legislativo sono specificati all'art. 4, mentre la somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 287/91 e, pertanto, rimane l'obbligo per l'esercente di essere iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, mense, ecc.) .

Sono, pertanto, tenuti all'iscrizione al R.E.C. i soggetti che intendono intraprendere un'attività nel suddetto settore sia che operino come persone fisiche (ditte individuali), sia che si organizzino costituendo una delle società previste dal codice civile. Si ricorda che qualora l'attività venga svolta con la costituzione di una società, la medesima dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese e dovrà prevedere nel proprio oggetto sociale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.












Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome