La Legge Regione Sardegna in tema di commercio

Legge regionale 35 del 31 ottobre 1991



REGIONE SARDEGNA

Legge regionale 35 del 31 ottobre 1991

Disciplina del settore commerciale

Testo coordinato della legge, come ampliata e modificata dalle leggi regionali : L.R. 42 del 14/9/93, L.R. 5, del 2/2/96, L.R. 5 del 19/1/98, L.R. 24 del 12/8/98











TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità.



1. La Regione Autonoma della Sardegna finalizza la politica economica per il settore commerciale al perseguimento di obiettivi di corrispondenza della rete distributiva alle esigenze del sistema socio-economico regionale.



2. Nel quadro degli obiettivi generali di sviluppo regionale, la Regione determina gli indirizzi e pone in atto gli strumenti indicati nella presente legge diretti a favorire l'ammodernamento strumentale, lo sviluppo del sistema commerciale e l'efficienza delle imprese, al fine di assicurare, anche attraverso l'adeguamento delle strutture, una maggiore funzionalità dei servizi offerti nell'interesse generale del consumatore, del turismo e degli altri settori Produttivi.







Art. 2. Quadro degli obiettivi.



1. Gli interventi previsti dalla presente legge, che dovranno essere realizzati dai piani ai vari livelli territoriali, sono volti a realizzare:



a) il coordinamento tra la programmazione commerciale ed urbanistica al fine di assicurare l'adeguatezza e la qualificazione del servizio commerciale, tenendo conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi, produttivi, terziari, con la mobilità dei consumatori, con l'assetto dei trasporti e della rete viaria;



b) la razionalizzazione della rete distributiva in modo tale da assicurare, per quanto possibile, anche un livello minimo di servizi commerciali nelle zone meno privilegiate;



c) la trasformazione e l'ammodernamento del sistema distributivo, con iniziative dirette, tra l'altro, alla creazione di centri commerciali e di altre strutture destinate alla commercializzazione dei prodotti regionali;



d) l'organizzazione di iniziative tendenti ad incrementare i rapporti tra commercio e turismo, sia stimolando la capacità della rete distributiva di promuovere la domanda turistica, sia consentendole di adeguarsi alla medesima;



e) il coordinamento delle iniziative di promozione commerciale, al fine di perseguire l'obiettivo di creare un'immagine univoca dei prodotti regionali:



f) l'associazionismo, la cooperazione ed il collegamento tra gli operatori, sia stimolando l'adozione di forme consortili o cooperativistiche per l'esercizio di attività commerciali, sia promuovendo l'istituzione e la gestione di servizi comuni tra le imprese;



g) l'aumento della produttività delle imprese e della professionalità degli operatori del settore commerciale al fine di assicurare lo sviluppo della struttura imprenditoriale in esso operante;



h) la predisposizione di adeguati servizi reali alle imprese anche al fine di agevolarne l'accesso e la permanenza sui mercati regionale. nazionale ed estero;



i) l'erogazione di agevolazioni finanziarie agli operatori del settore commerciale finalizzate al conseguimento di soddisfacenti livelli reddituali, al miglioramento gestionale, all'ammodernamento delle strutture ed alla acquisizione di tecnologie evolute;



l) la predisposizione di strumenti capaci di assicurare la tutela dei consumatori in termini di informazioni sui prodotti offerti, di garanzia di qualità dei medesimi, di trasparenza e di razionalizzazione delle condizioni di offerta e di formazione dei prezzi.









TITOLO II

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE



Art. 3. Piano regionale di politica commerciale.



1. La Giunta regionale approva il piano regionale di politica commerciale, di durata pluriennale, che deve essere coordinato con il piano generale di sviluppo regionale e, qualora sia necessario, aggiornato in relazione allo scorrimento di tale piano (1).



2. Il piano regionale è elaborato in armonia con le previsioni di sviluppo regionale e sulla base di un'analisi dello stato e delle tendenze di sviluppo dell'apparato commerciale sardo, nei suoi diversi comparti, con particolare riguardo agli aspetti territoriali, alla situazione delle imprese, alla consistenza ed all'articolazione tipologica degli esercizi, all'occupazione ed alla capacità di spendita.



3. Il piano deve essere coordinato con gli altri interventi di programmazione regionale in settori connessi e, in particolare, con la programmazione urbanistica e territoriale.



4. Il piano regionale di politica commerciale costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e di autorizzazione delle attività commerciali



5. Il piano, nei limiti consentiti dalla legislazione urbanistica statale e regionale, fissa i criteri in base ai quali i Comuni individuano, negli strumenti urbanistici generali, le zone destinate agli insediamenti commerciali con particolare riguardo alle zone di espansione, nonchè le zone a prevalente diversa destinazione nelle quali è consentito anche l'insediamento di esercizi per la vendita al dettaglio.



6. I criteri di cui al precedente comma devono tendere al soddisfacimento delle seguenti indicazioni generali (1):



a) prevedere nelle zone di espansione la localizzazione di strutture commerciali, preferibilmente integrate in unità di servizio polifunzionali;



b) coordinare l'ubicazione di nuove attività di vendita alle disponibilità di spazi per il traffico veicolare e di parcheggi;



c) consentire una equa distribuzione nel territorio comunale delle attività di vendita di beni di generale e largo consumo al fine di favorire un rapido accesso dei consumatori.



7. Per ottemperare ai principi indicati nel comma precedente, nell'ambito del piano regionale di politica commerciale, devono essere stabiliti vincoli quantitativi per nuovi insediamenti, tenendo conto della mobilità dei consumatori, con particolare riferimento ai seguenti parametri:



a) rapporto tra popolazione residente e fluttuante e punti di vendita;



b) rapporto tra popolazione residente e fluttuante e superficie di vendita globale;



c) rapporto tra superficie da destinare a parcheggi e punti di vendita articolati per singole zone nelle quali viene eventualmente suddiviso il territorio comunale a norma del secondo comma dell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971. n. 426.







Art. 4. Ambiti territoriali.



1. Il piano regionale, elaborato sulla base dei criteri previsti nel precedente articolo 3, individua le sub-aree ed è articolato in eventualmente sub-piani (2).



2. Nel caso in cui si proceda, successivamente all'entrata in vigore del Piano regionale, alla istituzione di nuove Province o circondari, gli ambiti territoriali riferiti alle singole sub-aree sono modificati, adeguandoli alla nuova suddivisione territoriale, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato di cui all'articolo 7 (2).







Art. 5. Approvazione del piano regionale di politica commerciale.



1. Il piano regionale di politica commerciale viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, previo parere della Commissione consiliare competente e del comitato di cui all'articolo 7 della presente legge.



2. Il primo piano regionale di politica commerciale viene approvato dalla Giunta entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro sei mesi prima della scadenza del piano stesso.



3. Nelle more dell'adozione del nuovo piano continua a produrre effetti il precedente.



4. Il piano viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.







Art. 6. Contenuti del piano regionale di politica commerciale.



1. Il piano regionale di politica commerciale:



a) specifica, in armonia con le finalità e le norme della presente legge, gli obiettivi che la Regione si propone di realizzare e definisce le linee essenziali degli interventi correlati a tali obiettivi;



b) prevede le direttive alle quali i Comuni si devono attenere nell'esercizio delle competenze loro demandate dalla presente legge, con riguardo, in particolare, alla concreta applicazione dei criteri di programmazione di cui al presente articolo;



c) individua le zone commerciali sovracomunali per le quali si rende opportuna una specifica programmazione;



d) predispone gli indirizzi generali atti a garantire una presenza adeguata, coordinata ed equilibrata nel territorio regionale di grandi strutture di distribuzione commerciale, compresi i centri commerciali all'ingrosso, i mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari e i centri commerciali al dettaglio;



e) stabilisce le modalità di insediamento e gli ambiti territoriali sovracomunali entro i quali i Comuni devono reperire le aree per i mercati all'ingrosso definendo, nel contempo, gli standard minimi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi in rapporto alle funzioni ed alla capacità di attrazione del mercato;



f) indica, per ciascuna zona del territorio regionale, di cui alla precedente lettera c), le condizioni per la concessione di autorizzazioni per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati (indipendentemente dal settore commerciale e dalla dimensione del Comune) e per esercizi relativi a settori di largo e generale consumo con la superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati da insediare nei Comuni con meno di 10.000 abitanti;



g) stabilisce in relazione alle esigenze di ristrutturazione o di controllo della rete di vendita i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa, compresi quelli alimentari e dell'abbigliamento, da sottoporre a criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni amministrative (3).



h) definisce i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti l'istituzione, l'ampliamento, lo spostamento e la soppressione dei mercati ambulanti e detta direttive per il loro funzionamento e per il rilascio delle autorizzazioni, provvede, altresì, a stabilire i criteri e le direttive di programmazione per l'ambulantato, in relazione alle quote di mercato da attribuire al settore nel piano comunale.







Art. 7. Comitato regionale per i problemi del commercio.



1. Presso la Regione autonoma della Sardegna è istituito il comitato regionale per il commercio.



2. Il comitato è composto da:



a) l'Assessore regionale competente in materia di commercio, o un suo delegato, che lo presiede;



b) tre esperti designati dalla Giunta regionale, competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;



c) cinque esperti dei problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello nazionale, dei quali: uno per il commercio all'ingrosso, due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, uno per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;



d) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;



e) due rappresentanti dei commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;



f) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali;



g) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, un rappresentante dei Comuni della Sardegna, designato dall'A.N.C.I., e un rappresentante delle Amministrazioni provinciali della Sardegna, designato dall'U.P.S.;



h) due rappresentanti del movimento cooperativistico



h bis) un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori più rappresentative (4).



3. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio.



4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura in corso della quale è intervenuta la nomina e fino alla nomina del nuovo comitato (5).



5. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.



6. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione è sufficiente un terzo dei suoi componenti. (5).



7. Le deliberazioni del comitato sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



8. In caso di mancata designazione di uno o più membri del comitato entro 30 giorni dalla richiesta, la Giunta regionale provvede comunque alla nomina dei componenti designati, sempre che venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione (5).



9. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno sei componenti, in seduta straordinaria.



10. Ai componenti del comitato competono gli emolumenti, le indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.



11. I membri del comitato che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e senza che intervengano i supplenti, decadono d'ufficio e sono sostituiti, nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica del comitato.







Art. 8. Compiti del Comitato.



1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:



a) esprime parere obbligatorio sul contenuto dei programmi di politica commerciale ai vari livelli territoriali e propone le linee di azione a supporto dei Comuni per la predisposizione del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita



b) indica le modalità tese a favorire un'ampia diffusione dell'informazione sulla legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di commercio nonchè l'acquisizione, da parte degli operatori del commercio e dei consumatori, delle conoscenze sulla legislazione commerciale anche con la predisposizione di testi coordinati delle norme vigenti;



c) esprime parere obbligatorio sulle domande di autorizzazione per l'apertura e il trasferimento degli esercizi al dettaglio di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426;



d) il comitato esercita le funzioni della Commissione regionale per il commercio prevista dall'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.



d bis) esprime proposte in merito all'articolo 62 punto 3 (6);



d ter) esprime pareri relativamente al Piano regionale di cui all'articolo 5, comma 1 (6);



d quater) esprime pareri relativamente alle autorizzazioni sulla creazione dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 33, comma 4 (6);



d) quinquies) esprime pareri su ogni altra problematica inerente il comparto se richiesto dal Presidente o da almeno cinque componenti (6).







Art. 9. Verifica annuale.



1. Annualmente, l'Assessorato regionale del commercio predispone una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di politica commerciale avvalendosi delle indicazioni formulate dal comitato per i problemi del commercio di cui al precedente articolo 7.



2. La relazione di cui al comma precedente viene sottoposta entro il mese di maggio all'esame della Giunta, la quale la trasmette, per conoscenza, alla competente Commissione consiliare.







Art. 10. Servizio commercio dell'Assessorato competente in materia di commercio. (7)







Art. 11. Istituzione di una banca dati.



1. Per agevolare la predisposizione del piano regionale di politica commerciale di cui all'articolo 3 della presente legge è istituita presso il Servizio commercio di cui all'articolo 10, una banca dati sul commercio, da aggiornare semestralmente, articolata per Comuni e comparti del settore commerciale.



2. Tale banca dati sarà, tra l'altro, finalizzata alla individuazione degli indici qualitativi e quantitativi necessari per la stima della produttività del lavoro nelle attività commerciali e della dimensione ottimale delle unità locali operanti nel settore commerciale.







Art. 12. Piani comunali ed intercomunali.



1. I Comuni sono tenuti a predisporre o ad adeguare entro 6 mesi dall'approvazione del piano commerciale regionale, il piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita che, nel rispetto dell'atto di indirizzo regionale, fissa gli indici qualitativi e quantitativi che devono essere conseguiti da ciascuna categoria di attività commerciale per i diversi rami delle attività distributive e detta le altre prescrizioni previste dalla legislazione vigente. Il piano potrà subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni alle sole iniziative che rispettino gli indici minimi sopra indicati.



2. I piani comunali ed intercomunali possono prevedere che per il rilascio di nuove autorizzazioni, per le attività distributive al dettaglio, il richiedente debba dimostrare di avere rilevato aziende relative alle stesse tabelle merceologiche commerciali aventi una superficie complessiva non inferiore al 40 per cento di quella della nuova iniziativa e di garantire una occupazione indotta pari a non meno del 50 per cento della disoccupazione creata dalla cessazione delle vecchie attività rilevate dalla nuova.



3. Il piano determina per ciascun triennio quali debbano essere, nel rispetto dei minimi di cui al comma precedente, l'estensione in termini di superficie delle attività commerciali che devono essere rilevate e il livello di occupazione indotto che deve essere garantito per il rilascio delle nuove autorizzazioni.



4. Per le modalità di approvazione dei piani comunali ed intercomunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita si applica il disposto dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426.



5. La Regione autonoma della Sardegna favorisce l'adozione in ogni Comune dell'Isola, dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita in attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni



6. I piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita dovranno contemplare le seguenti attività commerciali:



a) commercio al dettaglio in sede fissa:



b) commercio ambulante;



c) pubblici esercizi;



d) edicole;



e) carburanti.



7. Il piano commerciale comunale dovrà inoltre individuare le aree destinate alle varie forme di commercio ambulante di cui al successivo articolo 41.







Art. 13. Mancata approvazione.



1. In caso di mancata approvazione dei piani commerciali comunali e intercomunali ovvero dei criteri provvisori entro i termini per essi specificamente previsti, l'Assessore regionale competente in materia di commercio, previa diffida ad adempiere entro 60 giorni inviata all'ente cui spetta il potere di approvazione, nomina un commissario straordinario (8).



2. Il commissario provvede entro 90 giorni alla predisposizione ed approvazione del piano, avvalendosi degli esperti tecnico-scientifici necessari ed utilizzando le disponibilità finanziarie assegnategli con il decreto di nomina.







Art. 14. Commissioni comunali. (10)









TITOLO III

URBANISTICA COMMERCIALE



Art. 15. Disposizioni generali.



1. La disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali definita nel presente titolo è attuata in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nella Regione autonoma della Sardegna.



2. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni comunali previste dalla vigente legislazione urbanistica è subordinato alla conformità delle iniziative previste ai piani commerciali di cui alla presente legge.







Art. 16. Coordinamento tra programmazione urbanistica e programmazione commerciale.



1. L'atto di indirizzo regionale in materia di politica commerciale ed i piani comunali ed intercomunali per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita, tengono conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi e di ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonchè dei piani territoriali paesistici, ove esistenti.



2. E' fatto obbligo ai Comuni che predispongono il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita di inviarne una copia all'Assessorato regionale del commercio ed una all'Assessorato regionale dell'urbanistica.



3. L'Assessorato competente in materia di commercio esprime, entro 30 giorni dal ricevimento, la conformità del piano comunale al piano regionale commerciale.



4. Decorso tale termine, il piano si intende approvato.



5. In caso di rilevata difformità dal piano regionale il piano è rinviato al Comune con le osservazioni di merito.









TITOLO IV

ACCESSO ALL'ATTIVITA'



Art. 17. Registro degli esercenti il commercio.



1. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del capo I della legge stessa.









TITOLO V

VARIE FORME DI COMMERCIO



Art. 18. Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.



1. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita al dettaglio è rilasciata secondo le disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive integrazioni e modifiche e nel suo regolamento di attuazione ed in conformità ai piani di politica commerciale di cui alla presente legge.







Art. 19. Grandi strutture.



1. I nulla osta di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, vengono rilasciati dall'Assessore regionale competente previo accertamento della corrispondenza delle iniziative commerciali con l'atto di indirizzo regionale.



2. L'Assessore regionale competente subordina la concessione del nulla-osta alle imprese di cui al comma precedente, all'accertamento che, a fronte dell'attività di nuova apertura o di ampliamento di qualunque entità, vengano consegnate, con le relative rinunce, un numero di vecchie autorizzazioni relative ad attività operanti nelle stesse tabelle merceologiche per cui si richiede l'autorizzazione su una superficie complessiva non inferiore in metri quadri al 60 per cento della superficie della nuova iniziativa. I Comuni prenderanno atto, contestualmente al rilascio dei nuovi nulla-osta, della rinuncia a quelli relativi alle vecchie attività (10).



3. I nulla-osta di cui al precedente primo comma potranno essere concessi previa approvazione dei piani commerciali regionali, comunali e, ove previsti, sovracomunali. I nulla osta concessi si considerano decaduti se entro un anno dal loro rilascio non vengono attivati, salvo proroghe motivate concesse dall'Assessore regionale competente qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al soggetto interessato (10).







Art. 20. Forme speciali di vendita.



1. Al fine di eliminare gli scompensi che caratterizzano le attività commerciali al dettaglio in sede fissa e ambulante rispetto ad alcune forme speciali di vendita la Regione Autonoma della Sardegna istituisce presso il Servizio commercio dell'Assessorato competente in materia di commercio, di cui all'articolo 10 della presente legge, una anagrafe degli operatori commerciali, aventi sede in Sardegna, che esercitano la loro attività secondo le forme della vendita a domicilio, della vendita a distanza, della vendita per corrispondenza, della vendita per televisione, degli spacci interni, delle cooperative di consumo per soli soci e dei distributori automatici.



2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a dare comunicazione scritta all'Assessorato competente ed alle Camere di commercio entro 3 mesi dall'inizio dell'attività e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno, con l'identificazione dei seguenti dati: denominazione della azienda, titolare, sede legale, numero di iscrizione al registro delle ditte e numero dei dipendenti.



3. Per l'esercizio delle norme speciali di vendita si applicano le disposizioni relative al commercio fisso di cui al capo III, art. 24, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del relativo regolamento. Per l'apertura degli spacci interni di vendita o di somministrazione e delle cooperative di consumo si applicano le norme stabilite dai piani commerciali. Le vendite a domicilio e le vendite per televisione devono essere esercitate esclusivamente negli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio.



4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione di merci al dettaglio esclusivamente a favore dei soci possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico



5. Le autorizzazioni amministrative sono revocate nel caso in cui la vendita sia effettuata a favore di soggetti diversi da quelli indicati dal comma precedente.



6. Nel caso di cooperative di consumo e dei loro consorzi gli acquirenti devono risultare regolarmente iscritti nel libro dei soci prima dell'effettuazione dell'acquisto. Il libro dei soci deve essere depositato presso il Comune competente entro il 31 gennaio di ciascun anno (11).



7. Le autorizzazioni relative agli spacci interni ed alle cooperative di consumo di cui al precedente quarto comma, sono revocate parimenti nel caso in cui l'incasso annuo superi il cinquanta per cento del monte paghe e salari dei dipendenti o dei soci.







Art. 21. Mostre, esposizioni o simili.



1. Le mostre, esposizioni o simili organizzate da singoli per i propri prodotti, aperte al pubblico o alle quali il pubblico abbia in qualsiasi modo accesso, senza che sia effettuata attività di vendita, sono soggette ad autorizzazione del Sindaco.



2. L'organizzazione di aste è soggetta al preventivo rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza competente, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931. n. 773.



3. Nelle aste possono essere offerti al pubblico quadri, sculture, mobili antichi, tappeti, porcellane e ceramiche antiche, gioielli antichi e quant'altro costituisca di norma opera artistica, artigianale o comunque un "unicum" irripetibile.



4. E' vietata l'organizzazione di aste in ristoranti, bar e, in genere, negli esercizi pubblici, esclusi gli alberghi.



5. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere l'autorizzazione temporanea per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.



6. Tali autorizzazioni sono rilasciate alle condizioni che il richiedente sia iscritto al registro esercenti il commercio e siano rispettate le norme igienico sanitarie e sulla prevenzione incendi.







Art. 22. Distributori automatici.



1. La vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante distributori automatici, quando non siano effettuate direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione o nelle sue immediate adiacenze, sono soggette ad autorizzazione del Sindaco.



2. E' vietata la vendita al pubblico di bevande alcooliche mediante distributori automatici.







Art. 23. Revoca dell'autorizzazione.



1. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:



a) non attivi l'esercizio di vendita entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;



b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività;



c) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio.



2. I termini di cui alle lettere a) e b) sono sospesi dal Sindaco qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al titolare.







Art. 24. Pubblicità dei prezzi.



1. I prodotti posti in vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile, secondo le modalità previste dalle direttive CEE l'indicazione del prezzo.



2. La Giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale di cui al precedente articolo 7, può stabilire modalità particolari di indicazione del prezzo o esentare dall'obbligo dell'indicazione stessa determinati prodotti, comunque non del settore alimentare o dell'abbigliamento.







Art. 25. Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande.



1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli (*) esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, anche se annessi a esercizi alberghieri, sono autorizzati dal Sindaco.



2. Il tipo e la classe degli esercizi di cui al presente articolo sono individuati, nel provvedimento di autorizzazione, in relazione alle funzioni svolte dal Sindaco medesimo; per quelli annessi ad esercizi alberghieri vale la classificazione del relativo esercizio alberghiero.



3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che il richiedente sia iscritto nel registro esercenti il commercio e che l'esercizio sia conforme ai regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitari, alle norme urbanistiche e, per quelli annessi agli esercizi alberghieri, alle norme sulla classificazione alberghiera. L'autorizzazione può essere negata dal Sindaco per motivate esigenze di pubblica sicurezza, fermo restando, per i requisiti soggettivi, quanto previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



4. L'organo competente deve pronunciarsi sulla domanda entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Qualora non si pronunci entro il predetto termine l'autorizzazione si intende negata.







Art. 26. Somministrazioni di alimenti e bevande negli spacci interni.



1. In ambito comunale le seguenti specifiche autorizzazioni seguono le procedure ed i vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e sono sottoposte a semplice autorizzazione del Sindaco (12):



a) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a circoli privati che aderiscano a enti o associazioni formalmente riconosciuti a livello regionale o nazionale, sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;



b) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a cooperative, ad aziende, ad amministrazioni diverse, ad istituti scolastici, a complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, nonchè a complessi sportivi ed a cinema o teatri, o altri spazi di pubblico spettacolo, anche in occasione di feste popolari, sagre e manifestazioni similari.



2. L'autorizzazione non può derogare alle norme in materia di P.S., igiene e sanità, sicurezza e alla normativa antincendio (12).



3. L'autorizzazione può essere concessa a condizione che la somministrazione prevista sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore rispettivamente degli iscritti ai circoli, dei soci delle cooperative, dei dipendenti delle aziende e amministrazioni varie, degli studenti e del personale degli istituti scolastici, degli utenti dei servizi turistico-sociali e dei partecipanti alle manifestazioni di pubblico spettacolo (12).



4. Per ottenere l'autorizzazione prevista al punto a), i circoli richiedenti debbono presentare l'atto costitutivo e lo statuto integrati dall'elenco delle cariche sociali e dalla documentazione relativa all'adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.



5. Per ottenere l'autorizzazione prevista al punto a) e b), i richiedenti debbono indicare il nominativo del gestore dello spaccio che, in ogni caso, deve essere regolarmente iscritto al registro degli esercenti il commercio (12).



6. In ogni caso l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco quando non sussistano più le condizioni richieste e, per il tipo di utenza e di funzionamento dei servizi ed orari praticati, si configuri a tutti gli effetti la fattispecie di un normale punto di vendita e/o di somministrazione da ricondurre all'osservanza della normativa e dei vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita (12).



6 bis. Non sono soggette alle procedure e ai vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete comunale di vendita, di cui al presente comma 1, nonché all'obbligo di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui al precedente comma 5, le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (13).







Art. 27. Revoca dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.



1. L'autorizzazione è revocata qualora:



a) l'esercizio di somministrazione al pubblico non venga attivato entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;



b) venga sospesa per un periodo superiore a 30 giorni l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza aver dato avviso al Sindaco o non venga ripresa l'attività decorso il periodo di chiusura comunicato. Tale periodo non può essere superiore a 90 giorni nell'anno. Il Sindaco autorizza la chiusura per un periodo superiore a quello sopra indicato in caso di comprovata necessità o in via facoltativa quando il servizio nella zona risulta assicurato da un preciso piano di turnazione predisposto dal Sindaco, sentite le organizzazioni locali degli esercenti e dei lavoratori, nonchè quelle turistiche;



c) il titolare venga cancellato dal registro esercenti il commercio.



2. Nei casi di cui all'articolo 26 l'autorizzazione è revocata qualora il titolare effettui la somministrazione al pubblico.







Art. 28. Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità dei prezzi.



1. Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche annessi ad esercizi alberghieri, deve essere esposta, in modo chiaro e ben visibile all'interno dell'esercizio, l'autorizzazione di cui al precedente articolo 25. La tabella dei prezzi praticati va esposta in modo chiaro e ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio; per gli esercizi di somministrazione al pubblico dei soli alimenti, la tabella va esposta all'interno ed all'esterno dell'esercizio.







Art. 29. Autorizzazioni stagionali.



1. Il Sindaco può, sentita la Commissione comunale, rilasciare autorizzazioni stagionali sulla base dei punti vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico previsti dal piano commerciale, a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui al precedente articolo 17.



2. Per autorizzazione stagionale si intende una autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 210 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.







Art. 30. Subingresso.



1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.



2. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro stesso e l'autorizzazione prevista.



3. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla data predetta, egli decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa. Tale termine è prorogato dall'autorità competente quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.



Art. 31. Orari di vendita.



1. I limiti temporali di svolgimento dell'attività di vendita sono stabiliti dal Sindaco in conformità ai criteri segnalati nell'atto di indirizzo regionale sulla politica commerciale ed in conformità alla legislazione nazionale vigente in materia.











TITOLO VI

COMMERCIO ALL'INGROSSO



Art. 32. Commercio all'ingrosso.



1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso non è soggetto ad autorizzazione e può svolgersi anche fuori dei mercati all'ingrosso e dei centri commerciali all'ingrosso da parte dei soggetti che sono iscritti al registro degli esercenti il commercio, nel rispetto degli indirizzi sulla politica regionale per il commercio.







Art. 33. Mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari



1. Per mercato all'ingrosso di prodotti agroalimentari si intende un'area delimitata ed attrezzata per lo svolgimento, da parte di una pluralità di compratori e venditori, di operazioni commerciali all'ingrosso relativamente a:



- prodotti agro-alimentari, conservati e/o trasformati, ivi comprese le bevande;



- prodotti dell'allevamento (zootecnico, avicunicolo e ittico);



- prodotti della pesca;



- fiori, sementi e piante;



- attrezzature e articoli necessari alla produzione agricola, zootecnica ed ittica.



2. Nell'ambito del mercato possono essere presenti anche impianti, pubblici o privati, per la lavorazione, la conservazione, la refrigerazione e lo stoccaggio dei prodotti agro-alimentari. Può essere, altresì, presente un centro servizi per il trasporto e possono essere attivati servizi connessi con l'attività di commercializzazione, quali, ad esempio, reti di collegamento con altri mercati locali, nazionali ed esteri, servizi bancari, postali, assicurativi, di esposizione.



3. La Regione è autorizzata a partecipare a società consortili aventi per oggetto l'istituzione o la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso, con Comuni, Camere di commercio e soggetti pubblici o privati (14).



4. I mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari non possono essere creati senza la specifica autorizzazione della Giunta regionale, che viene rilasciata su motivata proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato per i problemi del commercio di cui all'articolo 7.



5. Il comitato esprime il proprio parere, in merito all'istituzione dei mercati di cui al comma precedente, sulla scorta di un analitico progetto contenente un'analisi tecnicoeconomica ed un'analisi urbanistica che tenga conto della normativa vigente e delle implicazioni che ne derivano.



6. Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 38 della presente legge, non possono essere annoverati quali mercati all'ingrosso i centri di raccolta per la conservazione, lavorazione e trasformazione appartenenti a produttori singoli o associati.



7. La Giunta regionale autorizza, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, sentito il comitato per i problemi del commercio, l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso di prodotti agro- alimentari, il trasferimento, la ristrutturazione e l'ampliamento dei mercati esistenti in conformità all'atto di indirizzo regionale in tema di politica commerciale.







Art. 34. Ruolo dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari.



1. La Regione promuove il rinnovamento e concorre allo sviluppo del settore del commercio all'ingrosso agro-alimentare mirando a:



a) favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni locali sulla base delle esigenze del mercato sardo, nazionale e internazionale;



b) predisporre congrui strumenti per una trasparenza del sistema di formazione dei prezzi, per consentire la rilevazione delle quantità delle merci immesse e vendute nell'ambito della struttura e per realizzare una maggiore tutela dei consumatori:



c) incentivare i controlli igienico-sanitari al fine della effettiva tutela della salute pubblica.







Art. 35. Gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari (15).



1. Lo svolgimento dell'attività di gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari è disciplinata da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale.



2. I rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite ed operatori ai servizi connessi sono regolati da concessione amministrativa. Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico, l'assegnazione degli spazi di vendita e dei magazzini spetterà all'ente di gestione sulla base dei criteri previsti dal regolamento del mercato.



3. Con il provvedimento istitutivo sono determinate le zone finitime al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato.







Art. 36. Funzionamento dei mercati all'ingrosso di prodotti agro- alimentari.



1. Il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari sono regolati dai seguenti principi:



a) il libero svolgimento della concorrenza deve essere assicurato dalla compresenza di una pluralità di operatori alle vendite ed agli acquisti;



b) nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico, l'assegnazione dei posteggi, magazzini, uffici deve essere effettuata a tempo determinato: per quanto riguarda i posteggi, la loro assegnazione deve essere condizionata ad una adeguata capacità operativa degli assegnatari, prevedendo la revoca della concessione, qualora per due anni consecutivi venga commercializzato un quantitativo inferiore al minimo richiesto. La concessione e l'autorizzazione ad operare nel mercato non possono essere trasferite a nessun titolo, salvo che per cause di morte o di invalidità, al coniuge o a parenti entro il primo grado. Alle assegnazioni di posteggi e di magazzini non si applicano le disposizioni vigenti in materia di avviamento commerciale. Le concessioni e le autorizzazioni non possono avere durata superiore a 6 anni (16);



c) deve essere garantito il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie economiche e delle organizzazioni sociali interessate alla formazione delle decisioni relative alla politica dei mercati. I regolamenti dei mercati devono coerentemente prevedere le forme e le procedure con le quali si attua tale principio;



d) i corrispettivi per l'uso dei posteggi e le tariffe dei servizi devono essere stabiliti in misura tale da consentire il pareggio di bilancio di ogni singola struttura mercantile e dell'ente di gestione;



e) le cooperative di servizi devono essere preferite, a parità di condizioni, nell'eventuale affidamento in concessione della gestione dei servizi di mercato;



f) non è ammesso il trasferimento delle merci tra gli operatori addetti alle vendite, salvo che gli stessi abbiano costituito un gruppo di acquisto, oppure si tratti di forniture ad enti pubblici. In tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione della direzione del mercato;



g) gli astatori ed i commissionari non possono esercitare per conto proprio, anche fuori mercato, il commercio dei prodotti compresi nei settori di attività del mercato stesso, salvo che siano iscritti anche all'Albo dei grossisti;



h) la rilevazione dei prezzi e delle quantità delle merci immesse e vendute nel mercato e la diffusione dei dati relativi devono essere effettuate in aderenza all'effettivo andamento delle transazioni e comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dall'ISTAT;



i) sono demandati all'ente di gestione i controlli sull'applicazione delle norme vigenti relative alla classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti:



l) i controlli igienico-sanitari devono essere assicurati dalla Unità sanitaria locale competente per territorio.



2. Alla direzione del mercato è preposto un direttore, il quale vigila sull'applicazione delle leggi e del regolamento all'interno del mercato stesso.



3. Il direttore del mercato è nominato dall'ente di gestione tra persone dotate dei requisiti professionali necessari.









TITOLO VII

PROGETTI SPECIALI



Art. 37. Centri commerciali al dettaglio.



1. Per centro commerciale al dettaglio si intende una struttura funzionale progettata unitariamente, di nuova costruzione o realizzata mediante ristrutturazione anche parziale di immobili esistenti, costituita da un insieme di esercizi commerciali al dettaglio anche di differenti tipologie, dotata delle necessarie infrastrutture e di servizi comuni e con l'eventuale presenza di altre attività economiche e di servizio.



2. Non più del 30 per cento della superficie di vendita complessiva può essere destinata ad un unico esercizio o a più esercizi della stessa impresa.



3. Il rilascio da parte del Sindaco della autorizzazione all'apertura di un centro commerciale è sottoposto al nulla osta della Regione, rilasciato dall'Assessore regionale competente in materia di commercio, qualora la superficie di vendita complessiva sia superiore ai 1.500 metri quadri nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, e superiore a 500 metri quadri negli altri Comuni (indipendentemente dai settori commerciali e dalla dimensione del Comune) o nel caso di esercizi relativi a settori di largo e generale consumo da insediare nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, la superficie di vendita sia superiore ai 500 metri quadrati. Tale autorizzazione viene rilasciata a società o gruppi commerciali in conformità ai piani di cui ai precedenti articoli 3 e 19 e sulla base di un progetto di massima.



4. Il progetto di massima, in ottemperanza alla normativa urbanistica vigente e tenendo conto delle implicazioni da questa derivanti, indica la superficie di vendita complessiva del centro, le caratteristiche degli esercizi soggetti a criteri di programmazione, la planimetria della localizzazione con l'indicazione dei parcheggi e degli accessi e gli spazi destinati ad altre attività economiche.



5. Chi ha ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione di un centro commerciale al dettaglio deve, entro 6 mesi ed a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima, presentare all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, un progetto esecutivo dettagliato con ogni elemento utile relativo all'organizzazione del centro, al numero ed alle caratteristiche degli esercizi ed ai servizi previsti.



6. Contemporaneamente a tale progetto devono essere presentate le domande per il rilascio della concessione edilizia in base alle normative vigenti e delle autorizzazioni amministrative necessarie. L'autorità amministrativa, nell'approvare il progetto, indica un limite di tempo per la realizzazione dell'iniziativa commerciale oltre il quale l'autorizzazione può essere revocata e provvede al rilascio delle previste autorizzazioni amministrative ai titolari degli esercizi del centro commerciale.



7. I piani intercomunali potranno stabilire un incremento tra il 2 per cento ed il 5 per cento dei contributi, di cui alle lettere a), b) e c) del successivo articolo 52, quando le iniziative sono collocate all'interno di un centro commerciale al dettaglio.



8. Resta fermo, in ogni caso, il limite massimo di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 52.







Art. 38. Centri agro-alimentari.



1. La Giunta regionale può autorizzare l'istituzione di mercati all'ingrosso nei quali non sia presente l'attività di intermediazione in aree caratterizzate da un'offerta esclusiva o prevalente di prodotti agro- alimentari. Tali mercati vengono definiti "mercati alla produzione dei centri agroalimentari" e ad essi si applicano le norme previste per i mercati all'ingrosso di prodotti agroalimentari.







Art. 39. Gruppi di acquisto e unioni volontarie.



1. Il piano commerciale della Regione determina le agevolazioni da destinare al fine della costituzione di gruppi di acquisto, di unioni volontarie o consorzi di cooperative, attraverso i quali gli operatori dettaglianti possono perseguire l'obiettivo di una più elevata efficienza.



2. Tali agevolazioni consistono in un contributo non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese amministrative necessarie a creare e a mantenere in funzione un organismo per la definizione della strategia del "gruppo" o dell'"unione" e una società cooperativa per lo svolgimento di funzioni commerciali all'ingrosso (17).



3. Il contributo potrà essere erogato per non più di cinque anni dalla costituzione e non potrà essere superiore annualmente a 100.000.000 di lire (17).



3 bis. (*) Ai consorzi costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese commerciali e del comparto del turismo sono concessi, al fine di rivitalizzare i centri urbani, contributi a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, illuminazione, gallerie, zone attrezzate e verde (18).



3 ter. (*) Agli stessi consorzi sono estesi i benefici di cui al precedente comma 2 anche per i servizi di vigilanza e assistenza baby- parking, ricovero e sosta di animali domestici, azioni promozionali, pubblicitarie, comunque atte alla predisposizione di una migliore accoglienza per l'utenza (18).



3 quater. Per le infrastrutture di utilità comune l'erogazione avverrà per il 50% all'approvazione del progetto da parte del Comune e per il residuo 50% ad opere ultimate (18).







Art. 40. Finanziamento dei progetti speciali.



1. La Regione può erogare ad enti, imprese o consorzi, contributi non inferiori al 50 per cento e non superiori all'80 per cento delle spese per studi e ricerche necessari alla predisposizione dei progetti speciali che vengano concretamente realizzati.







(*) L.R. 18 gennaio 1999, n. 1



Art. 23 - Interventi nei settori del commercio e del turismo



Ai consorzi di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi contributi a fondo perduto fino ad un massimo di lire 500.000.000 e di lire 200.000.000 rispettivamente per l'attuazione degli articolo 3 bis e 3 ter, istituiti dall'articolo 12 della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5; il relativo onere è valutato in lire 1.500.000.000 per l'anno 2000 e in lire 2.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 07055/01)













TITOLO VIII

AMBULANTATO



Art. 41. Definizione.



1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.



2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:



a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;



b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;



c) (19);



d) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.



3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al primo comma.







Art. 42. Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.



1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 41, è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.



2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al precedente articolo 41, secondo comma, lettera a), è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal Sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.



3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettere b) e c), è rilasciata dall'Assessore regionale competente in materia di commercio, nei limiti della disponibilità complessiva delle aree destinate nel territorio regionale all'esercizio dell'attività stessa indicate dai Comuni alla Regione.



4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera d), abilita anche alla vendita al domicilio di consumatori ed è rilasciata dall'Assessore regionale competente in materia di commercio (20).



5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio, ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.



6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.



7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 41 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera registrate nell'ultimo triennio (21).







Art. 43. Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.



1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune nel cui territorio viene esplicato.



2. I Sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.



3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera d), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni Comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.



4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al precedente articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), nonchè i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita, ai sensi dell'articolo 14, la commissione competente, integrata da due rappresentanti delle associazioni degli ambulanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.



5. I Comuni sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, a comunicare alla Regione la superficie delle aree destinate al commercio ambulante di cui all'articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 41, terzo comma.



6. Le aree in cui si svolgono fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze registrate nell'ultimo triennio, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 42, commi 3 e 4 (22).



7. Il trasferimento della gestione o della titolarità di una azienda per l'esercizio della vendita ambulante per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione e delle relative concessioni di posteggio, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio (22).



8. La concessione del posteggio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata.



9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.



10. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.



11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie.



12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle Regioni, sentita la Commissione competente ai sensi dell'articolo 14.



13 Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico o storico, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, puo essere concesso solo per le installazioni mobili.



14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime e subordinato anche alle disposizioni emanate dalle competenti autorità marittime ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.



15. Senza permesso del soggetto proprietario o concessionario e vietato l'esercizio del commercio di cui al presente titolo nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni.







Art. 44. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.



1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.



2. L'autorizzazione è altresì revocata:



a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;



b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui al precedente articolo 43, nono comma.







Art. 45. Sanzioni.



1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce:



a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto



dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza il permesso di cui all'articolo 43, quindicesimo comma;



b) chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.



2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione e punito con la sanzione amministrativa prevista dal primo comma e con la confisca di tali prodotti.



3. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.



4. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Sindaco del Comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione (23).







Art. 46. Disposizioni varie.



1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purchè non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.



2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.



3. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 41, primo comma, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.



4. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.



5. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcooliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.









TITOLO IX

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE COMMERCIALE



Art. 47. Finalità.



1. Con le agevolazioni al commercio di cui al presente titolo si perseguono le seguenti finalità:



a) ammodernare e migliorare le strutture aziendali per renderle economicamente efficienti al fine di aumentare la produttività degli esercizi di vendita, assicurare la realizzazione degli obiettivi dei programmi e dei piani di politica commerciale regionale, sovracomunale e comunale e rapportare il numero delle unità locali esercenti ai parametri individuati dai piani;



b) stimolare i processi di ristrutturazione e riconversione della struttura distributiva, compresa la ristrutturazione finanziaria dell'impresa;



c) promuovere l'associazionismo economico tra piccole e medie imprese commerciali e orientare lo sviluppo della cooperazione per la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci;



d) favorire gli investimenti nei mercati all'ingrosso, nei centri commerciali all'ingrosso ed al dettaglio ed in tutte le iniziative tendenti a incoraggiare la razionalizzazione, l'innovazione e lo sviluppo della struttura distributiva;



e) incentivare la realizzazione di servizi reali e finanziari delle imprese, nonchè l'informatizzazione del settore commerciale;



f) contribuire ad un accrescimento del livello di professionalità degli operatori del commercio.







Art. 48. Contributi ai Comuni.



1. Al fine di promuovere la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio e autorizzato a concedere contributi:



a) ai Comuni che realizzano il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;



b) ai Comuni già in possesso del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e che intendono adeguarlo alle nuove indicazioni urbanistiche e/o commerciali.



2. Il contributo da attribuire ai Comuni per le spese inerenti alla realizzazione degli studi relativi alla redazione del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e pari a un massimo di lire 2.000 per abitante per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ed un massimo di lire 4.000 per abitante per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti e ad un massimo di lire 5.000 per abitante per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.



3. Contributi integrativi potranno essere erogati ai Comuni riconosciuti ad economia turistica ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.



4. Il parametro da utilizzare in concreto viene determinato tenendo conto degli elementi indicati nella domanda di contributo compreso il preventivo di spesa per gli studi e la predisposizione del piano.



5. Per i Comuni che si consorziano per la redazione del piano commerciale, i contributi sono aumentati del 50 per cento.







Art. 49. Imprese commerciali ammesse alle agevolazioni.



1. La Regione concede le agevolazioni previste dal presente titolo alle iniziative imprenditoriali nel settore del commercio, attivate esclusivamente dalle seguenti imprese, aventi sede legale o sede secondaria in Sardegna, che svolgano l'intero piano di investimenti agevolati sul territorio sardo e che realizzino gli interventi nel rispetto degli indici qualitativi e quantitativi stabiliti nei rispettivi piani comunali commerciali (24);



a) piccole e medie imprese esercenti il commercio e servizi ausiliari del commercio e del turismo (25);



b) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che trasferiscono l'attività nelle zone indicate dai piani comunali:



c) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative ai preesistenti esercizi di vendita (26);



d) consorzi di imprese, gruppi di acquisto, società consortili promotrici di centri commerciali ed altre forme di commercio associate, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici:



e) cooperative di consumo fornite di regolare autorizzazione amministrativa per la vendita alla generalità dei consumatori.



2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle che hanno un volume d'affari annuo dichiarato nell'ultimo esercizio, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, o per le aziende non soggette agli obblighi e adempimenti derivanti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ricavi ai fini del reddito, non superiori a quattro miliardi ovvero le imprese commerciali di nuova istituzione che abbiano conseguito nel primo trimestre di attività un volume di affari sempre ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a lire 700 milioni (27).



2 bis. Nelle piccole e medie imprese esercenti il commercio di cui al comma 1 sono comprese anche le seguenti categorie:



a) farmacie e tabaccai;



b) edicole;



c) distributori di carburanti (28).



2 ter. Per servizi ausiliari del commercio e del turismo di cui al comma 1 devono intendersi le figure imprenditoriali di seguito elencate:



a) agenti e rappresentanti di commercio;



b) agenzie di viaggio e turismo;



c) agenzie di affari in mediazione;



d) agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;



e) agenzie di spedizione e di operazioni doganali (28)..







Art. 50. Iniziative ammesse alle agevolazioni.



1. Le iniziative da ammettere alle agevolazioni finanziarie riguardano:



a) la costruzione e l'acquisizione di immobili, ivi incluse le relative aree, di impianti e di attrezzature fisse e mobili;



b) l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili e di impianti;



c) l'utilizzazione di beni di cui alle precedenti lettere a) o b), mediante operazioni di locazione finanziaria;



d) la diffusione e l'utilizzazione, tra imprese commerciali associate, delle moderne tecnologie in campo gestionale ed organizzativo aziendale.



2. Sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per interventi attuati dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione.







Art. 51. Esclusioni.



1. Non sono ammesse alle agevolazioni:



a) le imprese esercenti la vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quando le strutture destinate a tale attività sono annesse a strutture ricettive;



b) le imprese che attuino iniziative all'ingrosso situate nei centri storici delle città così come individuati dai Comuni interessati;



c) le iniziative che non siano conformi agli obiettivi e alle prescrizioni dei piani di politica commerciale e dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita



d) gli spacci interni e le attività destinate a particolari limitate categorie di utenti:



e) le cooperative di consumo non aperte al pubblico e qualsiasi forma di vendita o somministrazione di alimenti e bevande che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.







Art. 52. Agevolazioni particolari per incentivare l'attuazione degli indirizzi regionali. (29)



1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi dagli enti creditizi, appositamente convenzionati, alle imprese individuate dall'articolo 49. L'abbattimento degli interessi è concesso nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, nei limiti della spesa ammissibile e secondo le percentuali così determinate:



a) per il commercio all'ingrosso: 70 per cento entro il limite di lire 1.500.000.000;



b) per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi e per i servizi ausiliari del commercio e del turismo cosi come individuati all'articolo 49: 85 per cento entro il limite di lire 1.500.000.000 (30);



c) per le cooperative di consumo: 70 per cento entro i limiti di lire 1.500.000.000 (31);



d) per le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio in Sardegna che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative a preesistenti esercizi di vendita: il 90 per cento dell'investimento entro il limite di lire 3.000.000.000 per ogni impresa associata;



e) per i consorzi di imprese, gruppi di acquisto, società consortili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 49: fino a dieci volte il capitale sottoscritto e versato dalle imprese associate fino al limite complessivo di lire 5.000.000.000.



2. L'agevolazione di cui al precedente comma viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nel fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 e dagli ulteriori stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale ed ancora da versare a detto fondo. Per l'erogazione della agevolazione non trova applicazione il comma 2 del su richiamato articolo 59.



3. A valere sul fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge. L'abbattimento in conto canoni viene versato alla società di locazione finanziaria alle scadenze delle singole rate, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio.



4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale: sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale C.E. di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".



5. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero, incrementato di quattro punti.







Art. 52 bis. (Finanziamenti erogati al tasso corrente). (32)



1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere alla loro erogazione senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.



2. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dall'articolo 52, comma 1, questa decorre dalla data della prima erogazione.



3. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, gli enti creditizi convenzionati accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.



4. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie devono essere rimborsate all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.



5. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all' Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata.







Art. 52 ter. (Iniziative ammesse alle agevolazioni).(33)



1. Oltre alle iniziative previste dall'articolo 50 sono ammessi alle agevolazioni i prestiti di esercizio nella misura prevista dall'articolo 55. Sono confermate le esclusioni sancite dall'articolo 51 e le priorità sancite dall'articolo 53.







Art. 52 quater. (Durata delle agevolazioni). (34)



1. La durata delle agevolazioni è prevista:



a) per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 50 in dieci anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni.



La durata dell'agevolazione è ridotta ad anni cinque per i finanziamenti relativi alle attrezzature ed impianti mobili;



b) per le iniziative di cui alla lettera d) dello stesso articolo 50 in sei anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni.







Art. 53. Priorità.



1. Per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni previste ai precedenti articoli 49, 50 e 52 possono essere erogate soltanto a favore delle iniziative rivolte al miglioramento, ristrutturazione e riorganizzazione delle strutture commerciali già esistenti



2. Successivamente a tale periodo, il piano regionale commerciale fisserà le priorità dei finanziamenti anche in relazione agli esercizi commerciali di nuova istituzione.







Art. 54. Volume d'affari. (35)







Art. 55. Misura dei prestiti di esercizio.



1. I prestiti per il credito d'esercizio, di cui al precedente articolo 52 ter, sono concessi sulla base di accertate esigenze, in misura non superiore al 30 per cento del volume d'affari dichiarato ai sensi del comma 2 dell'articolo 49, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche in aggiunta alle altre agevolazioni previste dalla presente legge e con il limite massimo di 300 milioni (36).



2. Alle imprese commerciali di cui al precedente articolo 49, lettera d), i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di accertate esigenze, sino ad un importo massimo del 30 per cento del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda (36).



3. I prestiti di esercizio a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di esercizio a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.



4. I prestiti di esercizio di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono rinnovabili, anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla precedente concessione.



5. I prestiti sono ammortizzabili in 5 anni e sono estinguibili anticipatamente.



6. (37).







Art. 56. Tassi di interesse. (38)







Art. 57. Garanzie sussidiarie.



1. La Regione è autorizzata a concedere garanzie sussidiarie, nei limiti dell'articolo 55, a favore delle imprese commerciali aventi i requisiti di cui al precedente articolo 49 per i piani di investimento e di ristrutturazione che non usufruiscono delle agevolazioni di cui al presente titolo.







Art. 58. Fondo di gestione.



1. La Regione e autorizzata a concedere, a valere sul fondo di cui al successivo articolo 59, garanzia sussidiaria ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti fra imprese operanti in Sardegna nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, a fronte delle obbligazioni dagli stessi assunte in relazione alle garanzie concesse ai soggetti associati di cui all'articolo 49 della presente legge.



2. La garanzia del fondo è di natura integrativa ed e cumulabile con le garanzie concesse dai consorzi e cooperative di garanzia fidi e/o altre forme di garanzia



3. La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti di credito e/o aziende finanziarie su richiesta dei medesimi, dei beneficiari e dei consorzi e cooperative di garanzia.



4. La garanzia si esplica d'intesa con gli istituti di credito convenzionati, nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti e di altri eventuali garanti.







Art. 58 bis. (Costituzione del fondo per la concessione di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi).(39)



1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, un fondo speciale per la concessione alle imprese commerciali di cui all'articolo 49, di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.



2. La concessione delle garanzie sussidiarie a disposta, con decreto dell'Assessore competente in materia di commercio, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale.



3. La garanzia prevista nel comma precedente interviene dopo l'esperimento delle procedure di escussione coattiva che garantiscono il credito.



4. L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di venti volte la disponibilità del fondo.







Art. 59. Costituzione del fondo a favore delle imprese commerciali.



1. E' autorizzata, presso uno o più istituti di credito, la costituzione di un fondo speciale a gestione autonoma per l'erogazione delle agevolazioni previste dagli articoli 52, 55, 57 e 58 della presente legge.



2. (40).



3. (41).



4. Le convenzioni con gli istituti di credito sono stipulate dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di commercio.



5. Gli oneri conseguenti alla gestione dei fondi di cui presente articolo sono addebitati agli stessi.



6. Gli interessi attivi maturati nei predetti fondi sono versati annualmente in conto entrate del bilancio regionale.







Art. 60. Interventi per la promozione commerciale.



1. La Regione favorisce la partecipazione delle imprese commerciali, industriali e artigianali, singole o consorziate anche tramite associazioni di categoria o enti pubblici, che presentino produzioni delle imprese agricole ed industriali locali, ad iniziative di promozione commerciale, quali mostre, fiere, esposizioni. E' autorizzata, a tal fine, la concessione di contributi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili.



2. Sono ammissibili le spese relative alla quota di iscrizione all'iniziativa, all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, all'inserzione nel catalogo, alla pubblicità, ai trasporti, ai pernottamenti, al vitto ed agli altri servizi di interpretariato e di assistenza fornita da personale dipendente e non dipendente delle imprese beneficiarie.



3. La Regione, inoltre, secondo le previsioni del piano di cui al precedente articolo 3, può svolgere direttamente interventi a sostegno della commercializzazione per i prodotti della Sardegna o che, comunque, siano attinenti a scambi di rilevante interesse regionale. A tal fine, può partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, può provvedere a campagne pubblicitarie, alla stampa di materiali vari ed all'assunzione di iniziative similari previste nel suddetto piano regionale.



Art. 61. Contributi per studi e ricerche.



1. L'Assessore regionale competente in materia di commercio e autorizzato a concedere contributi a fondo perduto per un ammontare massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta a favore di consorzi, società consortili di servizi comuni tra imprese commerciali al dettaglio ed altre associazioni di categoria, che predispongano studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali a favore delle imprese partecipanti con riferimento alle seguenti funzioni d'impresa:



a) individuazione dei fabbisogni finanziari, delle fonti di finanziamento e delle tecniche per la gestione delle risorse finanziarie;



b) accesso in condizioni di efficienza ai mercati approvvigionamento;



c) introduzione di moderne tecnologie di conservazione, presentazione e consegna delle merci vendute;



d) programmazione e controllo della gestione;



e) informatizzazione della gestione.



2. Il contributo massimo per ciascuna iniziativa, non può essere superiore ai 100.000.000 di lire (42).







Art. 62. Formazione e riqualificazione. (*)



1. Per l'individuazione dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento di attività commerciali e, segnatamente, per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, si rinvia a quanto indicato nella legge 11 giugno 1971. n. 426, e nelle relative norme di attuazione.



2. Per la formazione e la riqualificazione professionale degli operatori del commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, l'Assessore regionale competente in materia di commercio promuove la realizzazione di attività formative.



3. Per il raggiungimento di tale obiettivo, sentite le proposte del comitato per i problemi del commercio di cui all'articolo 7 della presente legge, e delle organizzazioni rappresentative delle categorie commerciali, l'Assessore regionale competente in materia di commercio elabora un piano formativo entro il mese di gennaio di ogni anno. Per i fini di cui al presente articolo, l'Assessore regionale competente in materia di commercio si avvale delle competenze dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione, il quale, con le proprie strutture operative e con apposite convenzioni stipulate con enti o istituti specializzati nel settore della formazione professionale, ne cura la realizzazione, facendone gravare la spesa sul fondo per l'addestramento professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.







(*) L.R. 18 gennaio 1999, n. 1



Art. 23 - Interventi nei settori del commercio e del turismo



Per l'applicazione dell'articolo 62 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, l'Amministrazione regionale eè autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le confederazioni delle imprese commerciali maggiormente rappresentative, come riconosciute ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19; il relativo onere è valutato in lire 300.000.000 per l'anno (cap. 10213).

TITOLO X

VENDITE STRAORDINARIE E DI LIQUIDAZIONE, DIVIETI, ABUSIVISMO E REGIME FINANZIARIO

Art. 63. Vendite straordinarie.



1. Le vendite straordinarie e di liquidazione sono regolate, sul territorio della Sardegna, dalla Legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, integrata dalle presenti norme (43).







Art. 64. Lavori straordinari.



1. Le vendite proposte in conseguenza della circostanza individuata dall'articolo 2, punto 4, della Legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, non possono essere effettuate nei 60 giorni antecedenti il periodo dei saldi ed i lavori di trasformazione o rinnovo dei locali devono comportare la chiusura dell'esercizio per almeno 20 giorni lavorativi (44).



2. Qualora per l'esecuzione dei lavori indicati nel precedente comma non sia richiesta la concessione della licenza edilizia, la comunicazione prevista dall'articolo 2 della legge n. 80 del 1980 deve essere corredata da idonea documentazione fotografica antecedente i lavori e da una relazione tecnica recante il preventivo di spesa e la descrizione analitica degli interventi da eseguire.



3. Il sindaco ha facoltà di impedire o sospendere lo svolgimento delle vendite di cui al presente articolo, qualora gli interventi da eseguire siano di scarsa rilevanza e tali, in ogni caso, da non giustificare la liquidazione delle merci giacenti nei locali adibiti alla vendita.







Art. 65. Vendite promozionali.



1. Le vendite promozionali con sconti, ribassi ed omaggi di cui all'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, non possono essere effettuate contemporaneamente per tutte le merci poste in vendita, ma solo per un numero limitato di articoli, non superiore a 3, salvo diversa previsione del piano comunale o intercomunale (45).



2. Le vendite di cui al comma 1 del presente articolo devono avere una durata massima di tre settimane e, relativamente ai prodotti compresi nella tabella IX e XIV - articoli sportivi ed accessori per l'abbigliamento - non potranno svolgersi nei 60 giorni antecedenti i periodi stabiliti per l'effettuazione delle vendite di fine stagione compresi fra il 1 febbraio - 15 marzo e tra il 1 agosto - 15 settembre (45).



3. Nella comunicazione da dare al Comune 5 giorni prima della effettuazione delle vendite promozionali, l'interessato deve indicare:



a) la data di inizio della vendita e la sua durata;



b) le merci poste in vendita a prezzi scontati o corredate da omaggi, distinte per voci merceologiche;



c) la natura e il valore commerciale dell'eventuale omaggio.



4. Il sindaco ha facoltà di impedire o di sospendere lo svolgimento delle vendite contemplate nel presente articolo quando dalle asserzioni pubblicitarie o da controlli effettuati risulti palesemente che dette vendite sono di natura diversa da quella dichiarata nella comunicazione inviata al Comune.







Art. 66. Vendite promozionali per corrispondenza.



1. Qualora le vendite promozionali vengano effettuate per corrispondenza, tramite televisione o tramite qualsiasi altro mezzo consentito, la preventiva comunicazione prevista dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, deve essere data all'Assessore regionale competente in materia di commercio.



2. L'Assessore regionale competente in materia di commercio ha facoltà di impedire o sospendere lo svolgimento delle vendite indicate nel precedente comma quando le stesse vengano effettuate in maniera non conforme alla legge n. 80 del 1980 ed alle presenti disposizioni.



3. La comunicazione da dare al Comune o all'Assessore regionale competente in materia di commercio deve essere inviata per lettera raccomandata A.R.



4. E' fatto obbligo di indicare con la massima chiarezza in calce alle asserzioni pubblicitarie o, per le vendite televisive, in sovrimpressione, oltre agli estremi della comunicazione di cui al precedente comma, la data di inizio della vendita e la sua durata, nonchè la tipologia della vendita stessa, utilizzando esclusivamente una delle seguenti dizioni:



a) vendita promozionale;



b) vendita di liquidazione;



c) vendita di fine stagione.







Art. 67. Divieto di operazioni al dettaglio nelle unità commerciali all'ingrosso.



1. E' tassativamente vietato lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio nelle unità commerciali all'ingrosso di cui agli articoli 34 e 38 della presente legge.







Art. 68. Abusivismo.



1. E' fatto divieto dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante da parte di soggetti non provvisti dei requisiti stabiliti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.



2. La Regione promuove specifici corsi di formazione per consentire la preparazione necessaria per l'esame di idoneità per l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per coloro i quali prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato l'attività di cui al comma precedente privi dell'iscrizione. La relativa spesa graverà sul fondo per l'addestramento professionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.







Art. 69. Violazioni alla disciplina del commercio.



1. Le trasgressioni alle norme sulle attività commerciali e in particolare su quelle concernenti il settore della somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni alla disciplina del commercio sono colpite dalle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale, integrate da quanto disposto dai successivi commi, e dall'articolo 70 della presente legge.



2. In aggiunta alle sanzioni richiamate nel precedente comma, sono assoggettate a sanzione, in quanto violazioni amministrative gravi alla disciplina del commercio:



a) l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione comunale;



b) l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale;



c) l'esercizio di qualsiasi attività commerciale senza l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio;



d) l'inosservanza ripetuta degli orari di apertura e chiusura stabiliti a livello regionale, sovracomunale e comunale.



3. Tali sanzioni, previo accertamento delle violazioni a mezzo di apposito verbale redatto dalle autorità competenti, sono stabilite in un ammontare variante da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, in relazione alla persistenza della violazione medesima, sono applicate dai Comuni nei quali le violazioni si verificano e gli introiti sono percepiti dai medesimi.



4. Per la vendita per televisione è competente il Comune nel quale ha sede la stazione trasmittente.



5. Nei casi di recidiva, il Sindaco, oltre alle sanzioni di cui al terzo comma, dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 20 giorni lavorativi.



6. In caso di pubblicità non veritiera o ingannevole per il consumatore, il Sindaco, in aggiunta alle sanzioni indicate nei precedenti commi, può disporre che le asserzioni pubblicitarie vengano rimosse, corrette o rettificate a spese ed a cura del trasgressore.



Art. 70. Incompatibilità di accesso alle provvidenze per i soggetti trasgressori.



1. I soggetti trasgressori delle norme contenute nel precedente articolo 69, lettere a), b) e c) non possono accedere alle provvidenze di cui agli articoli precedenti per un periodo di 5 anni dalla data di accertamento delle trasgressioni.











TITOLO XI

NORMA FINANZIARIA



Art. 71. Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria.



(Omissis).









TITOLO XII



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI













Art. 72. Entrata in vigore.



1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.







Art. 72 bis. Disposizioni transitorie e finali (46)



L'articolo 19 non trova applicazione nei confronti delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 27 della legge 426/71 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione regionale prevista dall'articolo 17 della medesima legge 426/71 o, limitatamente ai Comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti e inferiore ai 150.000, a coloro che, anteriormente alla stessa data, abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione comunale per il commercio e che, sempre anteriormente alla stessa data, previo possesso di regolare concessione edilizia con destinazione d'uso commerciale per l'edificazione delle strutture dell'esercizio commerciale, abbiano iniziato i relativi lavori di costruzione.







Art. 73. Norma di rinvio.



1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.



E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.







Note

(*) Errata corrige pubblicata nel B.U. n. 30/92.

(1) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(2) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(3) Lettera modificata, con abrogazione di due periodi, dall'art. 21 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(4) Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(5) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(6) Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(7) Articolo abrogato dall'art. 80, comma 4, punto r) della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.



(8) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(9) Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(10) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(11) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(12) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(14) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(15) Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(16) Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(17) Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(18) Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(19) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 2, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(20) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(21) Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(22) Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(23) Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(24) Capoverso così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 2 febbraio 1996, n. 5.



(25) Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(26) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(27) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 2 febbraio 1996, n. 5.



(28) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(29) Articolo già sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 14 settembre 1993, n. 42 e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 1996, n. 5.



(30) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(31) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 5, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(32) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(33) Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(34) Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(35) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(36) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 2 febbraio 1996, n. 5.



(37) Comma soppresso dall'art. 1, comma 6, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(38) Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(39) Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 14 settembre 1993, n. 42.



(40) Comma soppresso dall'art. 1, comma 7, della L.R. 12 agosto 1998, n. 24.



(41) Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.



(42) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 1996, n. 5.



(43) Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(44) Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(45) Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.



(46) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 settembre 1993, n. 45.






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