La Legge Regione Veneto in tema di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti

Legge regionale 14 settembre 1994 n. 40

Legge regionale 14 settembre 1994 n. 40 (BUR n. 77/1994)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL

PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE









Art. 1 - Finalità.



1. Con la presente legge vengono fissati criteri per la disciplina degli orari

delle attività e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del Decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto di quanto disposto dalla legge

1° giugno 1971, n. 425 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.





Art. 2 - Orari dei pubblici esercizi.



1. Il Sindaco, sentite congiuntamente le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative, l'azienda di promozione turistica e le associazioni dei

consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed

operanti in ambito regionale, determina l'orario minimo e massimo nella fascia

oraria compresa:

a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo per gli esercizi

di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991,

n. 287;

b) tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo per gli esercizi

di cui alla lettera c) del medesimo articolo; qualora si tratti di sale da ballo

e locali notturni l'orario di attività deve essere continuato.

2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio deve essere compreso tra

le cinque e le otto ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma

1.

3. L'orario massimo di attività non può superare:

a) le 16 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera a), comma 1

dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;

b) le 20 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alle lettere b) e d), di cui

al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;

c) le 14 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera c) di cui al

comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991.

4. L'orario, nel rispetto del numero massimo di ore consentito per le singole

tipologie, può essere differenziato dal Sindaco per tipo di esercizio e di

servizio svolto, per zona e per periodi dell'anno, con fissazione di limiti

anche più ristretti in relazione alle diverse esigenze.

5. I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di comunicare

preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato

per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti

minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un

apposito cartello, ben visibile.

6. Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5 della legge

n. 287/1991 ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco,

con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino al limite

massimo fissato per la tipologia di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 5

della legge n. 287/1991.





Art. 3 - Deroga per particolari periodi ed occasioni.



1. Il Sindaco può autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura per

tutte le tipologie di esercizi pubblici di cui alla presente legge, fino alle

ore 5 dopo la mezzanotte nei periodi:

a) dal 1° dicembre al 6 gennaio successivo, compreso;

b) i 15 giorni precedenti il mercoledì delle Ceneri;

c) dal 1° al 25 agosto compreso;

d) in occasione della festa patronale e per speciali manifestazioni locali.

2. Le limitazioni di orario di cui alla presente legge non si applicano nei

giorni 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno.





Art. 4 - Limiti agli orari e compatibilità con l'inquinamento acustico.



1. Nella determinazione degli orari degli esercizi di cui alla presente legge il

Sindaco deve assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto

della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine

di tutelare in via primaria la quiete pubblica.





Art. 5 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche.



1. Limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per

situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica

sicurezza, o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui

al comma 1 dell'articolo 2.





Art. 6 - Orario degli esercizi misti.



1. Gli esercizi misti di ristorazione, di cui alla lettera a), comma 1

dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 e di somministrazione di cui alla

lettera b), comma 1 dello stesso articolo devono applicare l'orario di apertura

e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente che deve

essere preventivamente comunicata al Sindaco da parte del titolare

dell'esercizio.

2. Gli esercizi misti muniti congiuntamente di autorizzazione per la

somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre attività

economiche devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività e

sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi

rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura per

ciascuna specifica attività.





Art. 7 - Orario degli esercizi annessi ad alberghi.



1. Negli esercizi annessi ad alberghi o altri complessi ricettivi è consentita

la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dall'orario di cui ai

precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.





Art. 8 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni.



1. Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade,

all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti

è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di

quanto stabilito dall'articolo 2.





Art. 9 - Orari di altri esercizi pubblici.



1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli spacci degli

enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal

Ministero dell'interno, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose,

negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei

vigili del fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri

dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le

disposizioni sugli orari di cui all'articolo 2.





Art. 10 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari.



1. I pubblici esercizi di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5 della

legge n. 287/1991 situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od

ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate

vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del

mercato, possono essere autorizzati dal Sindaco ad anticipare l'apertura in

corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario

massimo di 20 ore giornaliere senza possibilità di proroga dell'orario di

chiusura.





Art. 11 - Scelta dell'orario.



1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi può

essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Sindaco, sia in caso di

apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra

sede o di modificazione dell'autorizzazione.

3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione

della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una

diversa scelta, vale l'orario prescelto dal precedente titolare.

5. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero

anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata

al Sindaco entro il 1° dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso

dell'anno, possono essere consentite dal Sindaco su richiesta dell'esercente,

purchè non contrastino con le esigenze dell'utenza.

6. Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in

alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse dei

consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il

Sindaco, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1 della legge n.

287/1991, può modificare l'orario scelto dall'esercente.





Art. 12 - Deroghe generali all'orario minimo.



1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la

chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto

all'orario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo

di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera

dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

3. In caso di sospensione dell'attività, di somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne

notizia al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.





Art. 13 - Chiusura settimanale.



1. E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale

determinato secondo le modalità della legge 1° giugno 1971, n. 425 e con le

esclusioni previste dalla legge stessa.

2. L'esercente ha facoltà di scegliere un'ulteriore mezza giornata di chiusura

settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di

riposo obbligatorio, previa comunicazione al Sindaco.





Art. 14 - Deroga all'obbligo di chiusura.



1. Il Sindaco, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 2, , comma 1,

può consentire, per periodi che complessivamente non possono essere superiori a

90 giorni per ciascun anno solare, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale

di cui all'articolo 7 della legge 1° giugno 1971, n. 425, per i periodi

dell'anno in cui si verificano eccezionali flussi turistici.

2. Analoghe deroghe possono essere concesse per avvenimenti eccezionali non

ricorrenti o per avvenimenti a carattere nazionale con ripercussioni a livello

locale o per armonizzare il sistema di apertura dei pubblici esercizi con quelli

del commercio al dettaglio in forma fissa o in forma ambulante.

3. Può essere prevista anche una deroga temporanea, per non più di cinque

giornate in un anno solare per ciascun esercente, quando ricorrono particolari

festività o manifestazioni o per motivi di interesse pubblico.





Art. 15 - Cartello orario.



1. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello

visibile al pubblico, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura

comunicato al Sindaco, nonchè il giorno in cui si effettua la chiusura

settimanale obbligatoria e quella facoltativa eventualmente prescelta.





Art. 16 - Ferie.



1. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei

mesi estivi, il Sindaco predispone, nel rispetto delle procedure di cui

all'articolo 2, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui

alla presente legge, in modo da garantire un adeguato livello del servizio per

ciascun tipo di esercizio.

2. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione,

con anticipo di almeno 20 giorni, di un apposito cartello ben visibile.





Art. 17 - Abrogazione.



1. Con l'entrata in vigore della presente legge, il provvedimento del Consiglio

regionale n. 743 del 28 maggio 1993 è abrogato.





Art. 18 - Norme transitorie.



1. Il Sindaco, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, deve emanare apposita ordinanza di disciplina degli orari dei pubblici

esercizi, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legge

stessa.

2. Fino all'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 1 si applicano i criteri

per la determinazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande di cui al PCR 28 maggio 1993, n. 743.

3. I titolari di esercizi già in attività devono comunicare le scelte relative

all'orario entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del

provvedimento comunale assunto in applicazione della presente legge.













SOMMARIO

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 (BUR n. 77/1994)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE



Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Orari dei pubblici esercizi.

Art. 3 - Deroga per particolari periodi ed occasioni.

Art. 4 - Limiti agli orari e compatibilità con l'inquinamento acustico.

Art. 5 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche.

Art. 6 - Orario degli esercizi misti.

Art. 7 - Orario degli esercizi annessi ad alberghi.

Art. 8 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni.

Art. 9 - Orari di altri esercizi pubblici.

Art. 10 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari.

Art. 11 - Scelta dell'orario.

Art. 12 - Deroghe generali all'orario minimo.

Art. 13 - Chiusura settimanale.

Art. 14 - Deroga all'obbligo di chiusura.

Art. 15 - Cartello orario.

Art. 16 - Ferie.

Art. 17 - Abrogazione.

Art. 18 - Norme transitorie.


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