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Il furto di oggetti depositati in albergo

Le conseguenze per il gestore alla luce di una nota sentenza della Corte di Cassazione

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario (nella specie, per furto notturno mediante narcosi indotta da ignoti), sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa - trattandosi di obbligazione di valore - a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali.



Cassazione civile, sez. III, 23 dicembre 2003, n. 19769

Lattine di bibite al bar e igiene

Le indicazioni del Ministero della Salute a tutela della salute pubblica

Il mancato rispetto delle norme di igiene per la produzione e la vendita degli alimenti e delle bevande mette a rischio la salute degli utenti.

E' da premessa che dal Ministero della Salute arriva una circolare con le indicazioni ritenute necessarie per evitare rischi di contaminazione possibili dall'utilizzo di bibite in lattina, le quali sono caratterizzate dal sistema cosiddetto "stay-on-tab" (strappo della linguetta che rimane attaccata alla base).

Le indicazioni ministeriali si rivolgono agli esercenti (baristi, ristoratori, gestori di esercizi commerciali, ...), che vengono così invitati:

- a riporre i contenitori metallici di liquidi in ambienti puliti, mantenere pulite le zone di apertura dei contenitori,

- a pulire le zone di apertura dei contenitori metallici prima di - versare la bevanda alla clientela;

- a rifiutare i contenitori palesemente sporchi.



Inoltre, il Ministero consiglia ai consumatori di bere il contenuto delle lettine in bicchieri e, rivolgendosi anche a produttori e distributori, sollecita "l'adozione di condotte e/o l'uso di accorgimenti atti a prevenire il contatto tra superficie esterna e contenuto delle lattine, o quantomeno, idonee a contenere la contaminazione microbica."






La possibilità di organizzare ricevimenti all’interno di bar e ristoranti

La risposta del Ministero delle Attività Produttive al quesito di un Comune



Il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito che agli esercenti titolari di autorizzazione di tipologia a) o b) è preclusa la possibilità di attività di intrattenimento e svago nell'area della

superficie autorizzata, in quanto la medesima deve essere destinata esclusivamente

all'attività di somministrazione.



Per completezza di informazione si riporta il testo integrale della risposta.





Ufficio D2 - Disciplina Commercio

Al COMUNE DI CASTRI'

Settore Commercio e Attività

Produttive

Prot. N. 558762 Allegati 73012 CASTRI DI LECCE(LE)

Risposta al Fax del 28/7/04

OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n. 287, "somministrazione di alimenti e

bevande".

POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE RICEVIMENTI IN ESERCIZI DI

TIPOLOGIA A) - QUESITO.

Codesto Comune, con la nota a margine indicata, ha chiesto chiarimenti

sull'eventualità di poter organizzare all'interno di pubblici esercizi di tipologia a)

ricevimenti "...riservati ai clienti del locale, senza che vi sia biglietto di ingresso o maggiorazione

e senza allestimento di spazi dedicati a spettacoli e/o ballo..., nonché sulla medesima possibilità

per i titolari di autorizzazione di tipo c)".

Al riguardo, si precisa quanto segue.

La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante la disciplina per l'esercizio

dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'art. 1, comma 1 dispone

quanto segue:"La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che

comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una

superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati...".

L'autorizzazione, pertanto, all'avvio della predetta attività è rilasciata in

conformità a parametri numerici stabiliti per l'intero territorio comunale o per zone

del medesimo e con riferimento a quattro tipologie di esercizi, elencati alle lettere a),

b), c) e d) dell'art. 5, comma 1, della legge n. 287/91.

Trattasi nello specifico dei seguenti esercizi:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande,

comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di

latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle

alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di

pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed

esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di

alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e

svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi

similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Stante quanto sopra ed in risposta al primo punto del quesito, si osserva

principalmente che l'attività di somministrazione è strettamente correlata a quella di

servizio al pubblico, ossia per chiunque ne faccia richiesta durante l'orario di apertura,

adottato dall'esercente e reso noto con l'esposizione di apposito cartello, come stabilito,

in regime di orari, dall'art. 8 della medesima legge.

Pertanto, a giudizio della scrivente, non è possibile avallare quanto

manifestato nelle premesse da codesto Comune per gli esercizi di tipologia a).

In siffatta ipotesi, ossia di somministrazione riservata ad una cerchia

determinata di persone, dovrebbero infatti determinarsi le condizioni di cui all'art. 3,

comma 6.

Successivamente, per completare la richiesta di chiarimenti avanzata, si

sottolinea che l'autorizzazione, di cui alla lettera c), dell'art. 5, comma 1 della legge n.

287/91, è soggetta a parametri ed include già la a) o la b), ovvero entrambe.

Ciò significa che nel caso in cui un soggetto intenda svolgere l'attività di

ristorante e/o bar congiuntamente all'attività di intrattenimento, la disciplina prevede il

rilascio di una specifica autorizzazione denominata di tipologia c).

Agli esercenti titolari di autorizzazione di tipologia a) o b), infatti, è

preclusa ogni possibilità di utilizzo, per l'attività di intrattenimento e svago, della

superficie autorizzata, in quanto la medesima deve essere destinata esclusivamente

all'attività di somministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario SPIGARELLI)

Roma, 6/12/2004

Fumo nei bar: non è ammessa la “sospensiva” dei divieti del fumo

Una sentenza del Tar del Lazio che respinge il ricorso di un locale

Il Tar del Lazio (sez II) con la sentenza del 17.2.2005 ha respinto la richiesta di "sospensiva" del provvedimento per la tutela dei non fumatori contenuta nel ricorso presentato da una società che gestisce un locale pubblico.



La società aveva impugnato il Dl n. 266 del 9.11.2004 sui divieti del fumo, unitamente alla circolare attuativa del 17 dicembre 2004 che, secondo la società ricorrente, ha imposto ai gestori dei locali il compimento di funzioni di polizia all'interno dei propri esercizi, per garantire l'applicazione dei divieti.



I Giudici hanno motivato il rigetto della richiesta di sospensione della legge, argomentando che non sussisterebbe il fumus boni iuris nel ricorso, essendo il diritto alla salute un bene primario ed in quanto tale necessariamente prevalente.









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L’ingresso dei cani nei bar

Per tutelare la pubblica sicurezza l’ordinamento richiede alcune cautele

E' utile ricordare che il Ministro della Salute, con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10-09-2004, ha emanato una Ordinanza, entrata in vigore l'11 settembre 2004, sulla "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".

Il provvedimento, che è stato redatto previa consultazione sia delle associazioni di protezione degli animali, sia di veterinari, ha fornito importanti indicazioni sulla detenzione dei cani appartenenti a razze aggressive.

Per quanto riguarda l'ingresso dei cani all'interno dei locali pubblici, l'articolo 2 prevede l'obbligo per i proprietari dei cani, analogamente al Regolamento di Polizia veterinaria vigente, di applicare sia la museruola che il guinzaglio, a differenza di quanto è prescritto per la detenzione del cane nelle vie, in cui è prevista la possibilità di scegliere alternativamente o la museruola o il guinzaglio.

L'art. 3 prevede infine l'obbligo per i possessori dei cani a rischio di maggiore aggressività (indicati nell'Ordinanza) di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi.

Il provvedimento, inoltre, vieta all'art. 1:

- ogni addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani o inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato all'ordinanza;

- qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività, la sottoposizione di cani a doping, così come definito dalla legge 376 del 2000.

L'ordinanza ha una durata annuale.









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L’affitto dei locali ad uso commerciale

L’a,b,c della locazione degli immobili destinati al commercio



Nella locazione ad uso commerciale la durata minima della locazione è di anni 6 + 6 anni di primo rinnovo obbligatorio.



Alla prima scadenza però, rispettivamente dopo i primi sei o di nove anni, il locatore, in caso di particolari condizioni, può esercitare la facoltà di diniego del rinnovo.



Se non è pattuita la durata oppure è pattuita una durata inferiore, si applica la durata minima stabilita per legge.



E' ammesso che le parti prevedano comunque una durata superiore a quella legale, comunque però non superiore a 30 anni.



Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. La transitorietà è un requisito che deve essere indicato chiaramente nel contratto.



Il canone è pattuito liberamente dalle parti.

Il canone può essere rinegoziato solo al termine della seconda scadenza contrattuale ( 6 + 6 anni, oppure 9 + 9) solo se è stata inviata regolare disdetta (rispettivamente 12, o 18 mesi prima della scadenza).



Aggiornamento ISTAT: il canone è aggiornabile annualmente, nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT, solo s'è previsto espressamente nel contratto.



La disdetta deve essere inviata 12 mesi prima della scadenza del contratto (18 in caso di locazione alberghiera).

La disdetta va inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di di mancato, o tardivo, invio della disdetta il contratto si rinnova tacitamente, alle medesime condizioni, per altri 6 anni (9 anni in caso di locazione alberghiera).



Quando si tratti di negare il rinnovo alla prima scadenza, nella lettera di disdetta deve essere riportato chiaramente il motivo del mancato rinnovo. Pena la nullità.

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può negare il rinnovo del contratto soltanto per i seguenti motivi:

a) Qualora il locatore intenda adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

b) Qualora il locatore intenda adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

c) Qualora il locatore intenda demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti.

Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;

d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).



Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della L. 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella L. 28 luglio 1967, n. 628.



Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati ai punti precedenti, sul quale la disdetta è fondata.

Se il locatore non adempie a tutte dette prescrizioni il contratto s'intende rinnovato alle medesime condizioni.



E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.



Il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.



Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.



attenzione, infine:



1) all'indennità di avviamento commerciale



In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianali, e alberghiero, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27 legge 392/78, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.



2) al diritto di prelazione



Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.





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Il pagamento del canone Rai per gli albergatori

Abbonamento speciale per i pubblici esercizi



Devono pagare il canone di abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542)





L'abbonamento speciale ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi in sedi diverse dovrà stipulare un abbonamento per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca). L'abbonamento speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta dell'abbonamento alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate.



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Gli adempimenti richiesti al barista in tema di divieti sul fumo

I chiarimenti del Ministero della Salute

Il Ministro della salute è intervenuto per dissipare alcuni dubbi sull'interpretazione e l'applicazione della normativa antifumo, adottando la circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2004.

La circolare ha precisato che in via di principio il divieto si applica sia ai luoghi di lavoro pubblici, sia a tutti i locali chiusi privati, aperti al pubblico o ad utenti; nei luoghi di lavoro pubblici il divieto non prevede eccezioni e vale quindi per scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autobus, taxi, metropolitane, musei, sale di attesa delle stazioni, ecc.; per tutti i locali chiusi privati aperti al pubblico o ad utenti (ad es. bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, cinema, teatri, sale da gioco ecc.) c'è invece la facoltà di realizzare degli spazi appositi per consentire il fumo:

a) a un numero predefinito di persone;

b) in spazi isolati e adeguatamente ventilati;

c) con dotazione di appositi cartelli.

Il 10 gennaio 2005 è scaduta la proroga per adeguare i locali secondo quanto prescritto dalla normativa, anche se che gli spazi alternativi per i fumatori non debbono essere comunque ultimati entro quella data, essendo l'unico adeguamento veramente necessario quello che prescrive di esporre i cartelli con la scritta "VIETATO FUMARE", con l'indicazione della normativa di riferimento e gli importi delle sanzioni correnti (attualmente da 27,5 a 275 euro; importi raddoppiati se la violazione avviene in presenza di una donna visibilmente incinta o di minorenni).

A ben vedere, un altro obbligo previsto in capo ai soggetti responsabili dei locali privati o alle persone da questi formalmente delegate è quello di attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori, che se ignorati faranno seguire la segnalazione del fatto al personale legittimato a contestare ed a verbalizzare le multe (polizia giudiziaria, polizia amministrativa locale, guardie giurate appositamente incaricate).

Chi non ottempera a questo obbligo può essere sanzionato con multe da 200 a 2000 euro, con la sospensione da tre giorni a tre mesi o con la revoca della licenza di esercizio del locale.

Inoltre, la circolare ha precisato che i dirigenti delle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni e di aziende e agenzie pubbliche devono indicare con un atto formale i soggetti ai quali compete vigilare, accertare e contestare le infrazioni.







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Se il barista si fa male durante il lavoro

Gli adempimenti richiesti dall’ordinamento al datore di lavoro

Nel caso di infortunio sul lavoro (ma anche nel tragitto da casa al lavoro e viceversa) con prognosi superiore a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto, entro due giorni da che ne è venuto a conoscenza, a denunciare l'infortunio all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La denuncia, da parte del datore di lavoro, va fatta attraverso un apposito stampato (che di solito fornisce e compila l'Ufficio Paghe dell'Associazione od il Consulente del Lavoro).

Può capitare che il datore di lavoro si trovi a gestire da solo la denuncia di infortunio (chiusura degli uffici per ferie, impossibilità di comunicare, ecc.).

In questi casi si consiglia agli imprenditori di spedire due telegrammi, non appena venuti a conoscenza dell'infortunio, all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Sindaco).

Il testo del telegramma è il seguente: <>.

Dopo il testo, aggiungere, naturalmente, il nome ed il cognome del titolare. La mancata comunicazione del datore di lavoro entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico comporta l'applicazione di PESANTI SANZIONI (Euro 1.032,91).

Il trasferimento del bar

Alcune indicazioni utili relative alla precedura da seguire

Per i motivi più diversi, può accadere che si debba trasferire il pubblico esercizio.

A tal fine, rileviamo che è necessario inviare una lettera, da compilare secondo il modulo prestampato del Comune di appartenenza, al quale si consiglia di rivolgersi sin da subito.

Per farsi un'idea, sarà utile leggere il modello (meramente indicativo) qui riportato.





Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________________ il __________________ nazionalità __________ C.F._________________________________________ residente a ______________________________ via _______________________________ n. .________ in qualità di __________________________ della Società ____________________________________ ____________________________________________________________________________________ con sede in _________________________________ via ____________________________ n. _______ C.F. _____________________________, Tel. n .________________ domiciliato per la carica ed ai fini della presente comunicazione presso la sede della Società rappresentata, in qualità di titolare dell'autorizzazione amministrativa n. ________________ del ____________________ per l'attività di:



o - Tipologia A - Ristorante o - Tipologia B - Bar

o - Tipologia D - Bar analcolico __________________

nei locali siti in via __________________________________ n. _________, zona commerciale _______

con superficie di somministrazione Bar di mq. _____________ - di Ristorazione di mq. _____________



COMUNICA



- che a decorrere dal _________________________ trasferirà l'attività di cui sopra nei locali siti in

via _____________________________________ n. _________, con:

o - stessa superficie di somministrazione ;

o - ampliamento della superficie di somministrazione da mq. ___________ a mq. __________;

o - riduzione della superficie di somministrazione da mq. ___________ a mq. ___________ ;







DICHIARA





o - di dare comunicazione scritta della data di attivazione del Pubblico Esercizio;



o - di aver rispettato i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle

destinazioni d'uso.

o - che i nuovi locali possiedono i requisiti di sorvergliabilità di cui al Decreto 17.12.92, n. 564;

o - eventuali altre comunicazioni o dichiarazioni :

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



o - dichiaro di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,

per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni;





A tal fine allega:



o - documentazione per richiesta nuova autorizzazione sanitaria.



Addì e firma

Il lavoro “intermittente” in albergo dopo le precisazioni del Ministero

Circolare Ministero Welfare 02.02.2005

Con la Circolare 2 febbraio avente ad oggetto il contratto di lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e segg. D.Lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), il Ministero ha chiarito che possono essere assunti con contratto di lavoro intermittente (o "a chiamata" o "job on call"), oltre a disoccupati con meno di 25 anni ed ultra 45 enni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo, anche:

1) i giovani inoccupati, ovvero soggetti di età inferiore ai 25 anni che, senza aver svolto in precedenza alcuna attività lavorativa, siano alla ricerca di occupazione da più di sei mesi;

2) disoccupati con più di 45 anni di età che hanno estinto il rapporto usufruendo di incentivi all'esodo.

Le misure di antincendio in albergo

L’aggiornamento della normativa vigente

Il Decreto 6 Ottobre 2003, emesso dal Ministero degli Interni competente in materia di antincendio, va sostanzialmente ad aggiornare il già esistente Decreto 9 Aprile 1994, inserendovi:



Con l'Allegato A, nuove misure alternative a quelle già riportate al Titolo II - Parte Seconda - "Attività Esistenti";

Con l'Allegato B, misure integrative.



DECRETO 9 APRILE 1994

Questo Decreto, strutturato su 27 articoli, si applica ai seguenti edifici e locali esistenti e di nuova costruzione:



Alberghi;

Motel;

Villaggi-albergo;

Villaggi turistici;

Esercizi di affittacamere;

Case ed appartamenti per vacanze;

Alloggi agroturistici;

Ostelli per la gioventù;

Residenze turistico-alberghiere;

Rifugi alpini.

Per gli edifici e locali esistenti, già adibiti alle suddette attività, si applicano le disposizioni del Decreto solo nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai, quindi ai soli eventuali aumenti di volume.



In funzione del numero di posti letto a disposizione degli ospiti (capacità ricettiva), i locali si distinguono, ai fini dell'applicazione del Decreto, in:



Attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni del Titolo II;

Attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III;

Rifugi alpini, per i quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA' SUPERIORE A 25 POSTI LETTO

È suddivisa in due parti, una inerente le nuove costruzioni, l'altra relativa alle costruzioni esistenti.



PARTE I - Attività di nuova costruzione

Le attività ricettive possono essere ubicate (nel rispetto delle distanze di sicurezza da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio):



In edifici indipendenti, costruiti appositamente ed isolati da altri;

In edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse. Qualora queste fossero soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano esclusivamente le attività codificate, ai sensi del DM 16 Febbraio 1982, ai punti:

64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw;

83 - Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti;

84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto;

85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili, per oltre 100 persone presenti;

86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto;

87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi;

89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti;

90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche....;

91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100000 kcal/h;

94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri.



Le separazioni fisiche dalle suddette attività codificate devono essere effettuate con strutture almeno REI 90, mentre le comunicazioni tra attività possono avvenire tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.



Al fine di consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree devono avere i seguenti requisiti minimi:



larghezza - 3,5 m;

altezza libera - 4 m;

raggio di svolta - 13 m;

pendenza - non superiore al 10%;

resistenza al carico - almeno 20 ton (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Per edifici di altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostare le autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata. Qualora non fosse possibile, è necessaria l'installazione di scale a prova di fumo.



Caratteristiche costruttive

Per quanto concerne la resistenza al fuoco delle strutture portanti (R) e separanti (REI), con riferimento all'altezza antincendio dell'edificio devono essere rispettate le seguenti indicazioni:



fino a 24 m - R/REI 60;

dai 24 ai 54 m - R/REI 90;

oltre i 54 m - R/REI 120.

Materiali installati

Èrichiesta la seguente reazione al fuoco:



atrii, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere: materiali di classe 1 per il 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale), classe 0 per il restante; in caso di applicazione di controsoffitti posti non in aderenza agli elementi costruttivi, la classe di reazione deve essere 1;

negli altri ambienti, diversi da quelli di cui al punto precedente, le pavimentazioni devono essere di classe 2, il restante di classe 1; esclusivamente classe 2 in presenza di sistemi di smaltimento fumi o di spegnimento automatico;

i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (come i tendaggi), devono essere di classe non superiore a 1; quelli installati in intercapedini devono essere incombustibili; possono essere combustibili nel caso l'intercapedine sia costituita da materiali incombustibili di resistenza al fuoco almeno REI 30;

i mobili imbottiti e i materassi devono essere di classe 1 IM;

i materiali isolanti a vista, direttamente attaccabili dal fuoco, devono essere di classe non superiore ad 1.

Tutti i suddetti materiali devono essere omologati ai sensi del DM 26 Giugno 1984.



Compartimentazione

In caso di strutture multipiano, al fine di ritardare la propagazione degli incendi, è necessario creare delle compartimentazioni costituite, di norma, da massimo due piani, a meno di edifici di altezza antincendio superiore a 54 m, per i quali deve essere limitata ad un singolo piano.

I piani interrati seguono altre regole specifiche.



Corridoi, scale, ascensori e montacarichi, ascensori antincendio

I setti separatori tra camere e corridoi devono essere almeno REI 30, mentre le porte devono essere almeno RE 30.

Le scale devono rispettare delle caratteristiche dimensionali specifiche e devono essere rettilinee. Qualora non lo fossero, devono essere previsti dei pianerottoli di riposo.

Gli ascensori ed i montacarichi non devono essere utilizzati in caso di incendio, mentre per strutture aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti ascensori antincendio, ovvero caratterizzati da particolari accorgimenti che ne permettono l'uso nelle operazioni di soccorso.



Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

Sono enumerate all'Art. 7 del Decreto e sono relative a:



affollamento;

capacità di deflusso;

sistemi di vie di uscita;

lunghezza e larghezza delle vie di uscita;

numero di uscite.

Aree ed impianti a rischio specifico

Tutte le strutture richiedono, per poter funzionare correttamente, di avere dei servizi essenziali quali condizionamento, riscaldamento ecc...

Data la delicatezza delle strutture in questione, il decreto ha provveduto a darne una regolamentazione con l'Art. 8 così strutturato:



locali adibiti a depositi;

servizi tecnologici;

autorimesse;

spazi per riunioni, trattenimento e simili.

Lotta agli incendi

È previsto l'impiego di:



sistemi di allarme (Art. 10). Tipologia, disposizione e durata dei dispositivi sonori;

mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (Art. 11). Tipologia, dislocazione e necessità d'impiego di estintori, idranti e naspi, quindi indicazioni tecniche sulle tipologie di alimentazione idraulica e di correlazione con i mezzi dei VV.F.;

impianti di rilevazione e segnalazione degli incendi (Art. 12). Tipologia, funzionamento e necessità di impiego in funzione dei locali della struttura; segnaletica di sicurezza (Art. 13). Conforme al DPR 524/82 (sostituito dal Decreto Legislativo 14/08/1996, n° 493);

applicazione di un sistema di gestione della sicurezza (Art. 14). Verifica costante sul corretto funzionamento di tutti i presidi antincendio e preposti all'evacuazione delle persone;

addestramento del personale (Art. 15);

tenuta di un registro dei controlli (Art. 16). Su questo documento dovranno essere annotati tutti gli interventi ed i controlli effettuati su impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendi, dispositivi di sicurezza e di controllo, nonché annotazioni relative all'osservanza dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività;

realizzazione di apposite procedure ed istruzioni per la gestione delle emergenze. Posizionamento di planimetrie d'orientamento, da inserire in prossimità delle vie d'esodo ed in ogni camera.

PARTE II - Attività esistenti

Sostanzialmente vale quanto detto per la PARTE I, con delle differenze legate, ad esempio, alla resistenza al fuoco delle strutture portanti (R) e separanti (REI), che con riferimento all'altezza antincendio dell'edificio devono rispettare le seguenti indicazioni:



fino a 24 m - R/REI 30;

dai 24 ai 54 m - R/REI 60;

oltre i 54 m - R/REI 90,

oppure legate alle porte di separazione camere/corridoi, che dovranno essere almeno RE 15.



TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA´ RICETTIVE CON CAPACITA´ NON SUPERIORE A 25 POSTI LETTO

La regolamentazione relativa a queste attività è molto semplificata, in quanto è sufficiente che:



le strutture orizzontali e verticali presentino una resistenza al fuoco non inferiore a REI 30;

gli impianti siano realizzati a regola d'arte;

l'esodo degli occupanti possa avvenire in totale sicurezza;

vengano posizionati adeguati estintori;

sia posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al DPR 524/82 (sostituito dal Decreto Legislativo 14/08/1996, n° 493);

sia attivato un sistema di gestione della sicurezza;

vengano posizionate adeguate planimetrie d'orientamento, da inserire in prossimità delle vie d'esodo ed in ogni camera.

TITOLO IV - RIFUGI ALPINI

Ai fini dell'applicazione della regola tecnica, i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:



categoria A: raggiungibili con strada rotabile;

categoria B: raggiungibili con mezzi meccanici di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;

categoria C, D ed E: altri rifugi.

Non rientrano nella categoria di rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, ovvero modeste costruzioni sempre incustoditi ed aperti, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, con lo stretto necessario per il ricovero ed il riposo d'emergenza.



L'applicazione della norma tecnica prevede la suddivisione tra rifugi di capienza superiore ed inferiore ai 25 posti letto, quindi tra rifugi nuovi ed esistenti.



Rifugi alpini di capienza non superiore a 25 posti letto

Qualsiasi sia la categoria, è necessario che:



le strutture orizzontali e verticali dei nuovi rifugi (quindi, con esclusione degli esistenti), devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30;

deve essere reso operativo un sistema di gestione della sicurezza;

devono essere installati in numero adeguato e conformi alle disposizione della regola tecnica stessa;

èconsentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non superiore ai 25 kg, a solo scopo cottura.

Rifugi alpini di capienza superiore a 25 posti letto

Vale quanto segue:



rifugi di categoria A: a seconda che siano nuovi od esistenti, si applicano le disposizioni di cui alle Parti I e II del TITOLO II della regola tecnica in esame;

rifugi nuovi di categoria B, C, D, E: con alcune eccezioni, valgo le disposizioni di cui al TITOLO II - Parte prima.

rifugi esistenti di categoria B: vale quanto disposto dal TITOLO II - Parte seconda, con alcune eccezioni ed integrazioni, quali la necessità di rendere disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio (fisse per edifici di altezza superiore a 6 m);

Rifugi esistenti di categoria C, D, ed E: si applica quanto previsto per i rifugi esistenti di categoria B, ma senza l'obbligo di avere strutture con resistenza al fuoco non inferiore a R 30, scale di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra e rispetto di quanto previsto all'Art. 19 della regola tecnica.

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