Per tutelare la pubblica sicurezza l’ordinamento richiede alcune cautele
E' utile ricordare che il Ministro della Salute, con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10-09-2004, ha emanato una Ordinanza, entrata in vigore l'11 settembre 2004, sulla "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".
Il provvedimento, che è stato redatto previa consultazione sia delle associazioni di protezione degli animali, sia di veterinari, ha fornito importanti indicazioni sulla detenzione dei cani appartenenti a razze aggressive.
Per quanto riguarda l'ingresso dei cani all'interno dei locali pubblici, l'articolo 2 prevede l'obbligo per i proprietari dei cani, analogamente al Regolamento di Polizia veterinaria vigente, di applicare sia la museruola che il guinzaglio, a differenza di quanto è prescritto per la detenzione del cane nelle vie, in cui è prevista la possibilità di scegliere alternativamente o la museruola o il guinzaglio.
L'art. 3 prevede infine l'obbligo per i possessori dei cani a rischio di maggiore aggressività (indicati nell'Ordinanza) di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi.
Il provvedimento, inoltre, vieta all'art. 1:
- ogni addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani o inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato all'ordinanza;
- qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività, la sottoposizione di cani a doping, così come definito dalla legge 376 del 2000.
L'ordinanza ha una durata annuale.
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