La possibilità di organizzare ricevimenti all’interno di bar e ristoranti

La risposta del Ministero delle Attività Produttive al quesito di un Comune



Il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito che agli esercenti titolari di autorizzazione di tipologia a) o b) è preclusa la possibilità di attività di intrattenimento e svago nell'area della

superficie autorizzata, in quanto la medesima deve essere destinata esclusivamente

all'attività di somministrazione.



Per completezza di informazione si riporta il testo integrale della risposta.





Ufficio D2 - Disciplina Commercio

Al COMUNE DI CASTRI'

Settore Commercio e Attività

Produttive

Prot. N. 558762 Allegati 73012 CASTRI DI LECCE(LE)

Risposta al Fax del 28/7/04

OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n. 287, "somministrazione di alimenti e

bevande".

POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE RICEVIMENTI IN ESERCIZI DI

TIPOLOGIA A) - QUESITO.

Codesto Comune, con la nota a margine indicata, ha chiesto chiarimenti

sull'eventualità di poter organizzare all'interno di pubblici esercizi di tipologia a)

ricevimenti "...riservati ai clienti del locale, senza che vi sia biglietto di ingresso o maggiorazione

e senza allestimento di spazi dedicati a spettacoli e/o ballo..., nonché sulla medesima possibilità

per i titolari di autorizzazione di tipo c)".

Al riguardo, si precisa quanto segue.

La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante la disciplina per l'esercizio

dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'art. 1, comma 1 dispone

quanto segue:"La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che

comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una

superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati...".

L'autorizzazione, pertanto, all'avvio della predetta attività è rilasciata in

conformità a parametri numerici stabiliti per l'intero territorio comunale o per zone

del medesimo e con riferimento a quattro tipologie di esercizi, elencati alle lettere a),

b), c) e d) dell'art. 5, comma 1, della legge n. 287/91.

Trattasi nello specifico dei seguenti esercizi:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande,

comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di

latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle

alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di

pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed

esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di

alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e

svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi

similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Stante quanto sopra ed in risposta al primo punto del quesito, si osserva

principalmente che l'attività di somministrazione è strettamente correlata a quella di

servizio al pubblico, ossia per chiunque ne faccia richiesta durante l'orario di apertura,

adottato dall'esercente e reso noto con l'esposizione di apposito cartello, come stabilito,

in regime di orari, dall'art. 8 della medesima legge.

Pertanto, a giudizio della scrivente, non è possibile avallare quanto

manifestato nelle premesse da codesto Comune per gli esercizi di tipologia a).

In siffatta ipotesi, ossia di somministrazione riservata ad una cerchia

determinata di persone, dovrebbero infatti determinarsi le condizioni di cui all'art. 3,

comma 6.

Successivamente, per completare la richiesta di chiarimenti avanzata, si

sottolinea che l'autorizzazione, di cui alla lettera c), dell'art. 5, comma 1 della legge n.

287/91, è soggetta a parametri ed include già la a) o la b), ovvero entrambe.

Ciò significa che nel caso in cui un soggetto intenda svolgere l'attività di

ristorante e/o bar congiuntamente all'attività di intrattenimento, la disciplina prevede il

rilascio di una specifica autorizzazione denominata di tipologia c).

Agli esercenti titolari di autorizzazione di tipologia a) o b), infatti, è

preclusa ogni possibilità di utilizzo, per l'attività di intrattenimento e svago, della

superficie autorizzata, in quanto la medesima deve essere destinata esclusivamente

all'attività di somministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario SPIGARELLI)

Roma, 6/12/2004

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