Il lavoro “intermittente” in albergo dopo le precisazioni del Ministero

Circolare Ministero Welfare 02.02.2005

Con la Circolare 2 febbraio avente ad oggetto il contratto di lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e segg. D.Lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), il Ministero ha chiarito che possono essere assunti con contratto di lavoro intermittente (o "a chiamata" o "job on call"), oltre a disoccupati con meno di 25 anni ed ultra 45 enni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo, anche:

1) i giovani inoccupati, ovvero soggetti di età inferiore ai 25 anni che, senza aver svolto in precedenza alcuna attività lavorativa, siano alla ricerca di occupazione da più di sei mesi;

2) disoccupati con più di 45 anni di età che hanno estinto il rapporto usufruendo di incentivi all'esodo.

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