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Privacy: è vietato schedare i gusti degli utenti televisivi

Un provvedimento utile ache ai gestori che usufruiscono del servizio di TV interattiva e Pay-tv



Con il comunicato del 7.3.2005 il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver varato un provvedimento per prevenire forme invasive di controllo sui gusti dei telespettatori delle nuove forme di TV interattiva e pay TV che si stanno sempre più diffondendo in Italia, cioè via cavo, digitale terrestre, acquisto di prodotti e servizi (ad esempio film e partite di calcio).

Il Provvedimento in esame stabilisce le misure necessarie per il trattamento dei dati di questi utenti, ed è teso a garantirne a pieno i diritti alla privacy.

I punti fondamentali del provvedimento sono:

- l'anonimato, per quanto possibile, dei dati relativi ad abbonati ed utenti;

- l'omissione di informazioni non strettamente necessarie, come ad esempio il titolo del film acquistato che non deve comparire nella fatturazione;

- l'esatta indicazione all'utente dell'uso dei dati;

- il divieto di monitoraggio e la profilatura degli abbonati senza il consenso esplicito dell'interessato e il divieto della subordinazione della stipula al rilascio del consenso stesso;

- la separazione, per quanto riguarda il televoto, del voto espresso dal nominativo di chi ha partecipato al sondaggio.

I gestori televisivi dovranno adeguarsi alle prescrizioni del provvedimento entro il 15 maggio prossimo.

Si riporta il testo integrale del provvedimento.





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI





In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;



Esaminati i reclami e le segnalazioni pervenuti in ordine al trattamento di dati personali in relazione alla prestazione di servizi televisivi interattivi o ad accesso condizionato;



RITENUTA la necessità di prescrivere alcune misure necessarie ed opportune al fine di rendere il trattamento di tali dati conforme alle disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di tutela dei datipersonali [1]);



VISTA la documentazione acquisita a seguito degli accertamenti avviati e della consultazione pubblica effettuata;



VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000 [2];



RELATORE il dott. Mauro Paissan;





PREMESSO



1. Nuovi servizi televisivi



La crescente integrazione tra le più recenti tecnologie utilizzate nella televisione, nelle comunicazioni elettroniche e nell'informatica rende disponibili prodotti e servizi innovativi basati anche sullo sviluppo di tecnologie digitali. Utenti e abbonati possono usufruire di svariati prodotti anche interattivi, accessibili via etere (terrestre o satellitare) o via cavo, utilizzando soluzioni a pagamento (abbonamento, pay per view e video on demand, ecc.) o altre forme di accesso condizionato.



Per usufruire di servizi e prodotti ci si deve dotare di un decoder o set-top-box che rende visibili segnali anche criptati ed è collegabile a una linea comunicazione dati (c.d. "canale di ritorno"). Si può in tal modo comunicare con il fornitore del servizio attraverso un telecomando o un'apposita tastiera, inviando richieste o informazioni secondo diversi livelli di interazione. È così possibile visionare film ed eventi sportivi, partecipare a sondaggi, giochi o test, formare palinsesti personalizzati, accedere a servizi di telebanking, televendita, ecc. Abbonati e utenti assumono così un ruolo attivo nei rapporti con i fornitori, interagiscono con essi in un'ottica di crescente personalizzazione e sono talvolta identificati nominativamente.



Le prescrizioni del presente provvedimento riguardano in termini generali tutti i predetti ambiti, diversi dai tradizionali servizi di radiodiffusione che vengono offerti ad un pubblico indifferenziato senza identificare gli utenti. Si prescinde, quindi, dalla tecnologia impiegata per prestare il servizio, dalla tecnica di trasmissione (analogica o digitale), dalla modalità di pagamento prescelta (es., carte prepagate) o dai dispositivi utilizzati (digitazione di una tastiera o telecomando, ecc.). In presenza di un canale di ritorno sempre attivo, i servizi televisivi interattivi permettono maggiori opportunità di costante monitoraggio e profilazione (non richiedendo l'attivazione reiterata del canale di ritorno) e presuppongono, pertanto, maggiori cautele nell'attuazione delle prescrizioni di seguito indicate.



Richiedono, poi, ulteriore considerazione in altra sede le specifiche problematiche poste dal possibile coinvolgimento delle reti di telefonia mobile (anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante) o dall'offerta di altri tipi di servizi (come quelli sanitari, che comportano il trattamento di dati sensibili, o come quelli che permettono di accedere ad alcuni servizi di pubblica utilità attualmente in fase di sperimentazione, specie in sede locale: richiesta di certificati o documenti amministrativi o di svolgimento di pratiche, accesso a canali civici, ricerche in banche dati, ecc.). In questi casi, si pongono infatti problemi particolari specie per quanto riguarda i flussi di dati, l'informativa e l'eventuale richiesta di consenso.



Il Garante esamina qui i profili di competenza rilevanti per il trattamento dei dati personali, considerando che la necessità di assicurare agli utenti un livello elevato di tutela dei loro diritti e libertà fondamentali (nonché della dignità), affermata dal Codice in materia (d.lg. n. 196/2003), è stata ribadita da recenti norme sull'assetto del sistema radiotelevisivo (art. 4, comma 3,l. 3 maggio 2004, n. 112 [3]).



La possibilità che l'abbonato o l'utente trasmettano inconsapevolmente, mediante il canale di ritorno, svariate informazioni che li riguardano -e che possono essere inviate da differenti utenti anche in ambito familiare- rende necessario individuare specifiche garanzie volte a prevenire illecite operazioni di profilazione e forme invasive di controllo su gusti e abitudini di persone, le quali vanno poste in grado di effettuare le proprie scelte liberamente e in modo informato.



A garanzia degli interessati, il Garante prescrive quindi ai titolari del trattamento di adottare alcune misure necessarie od opportune al fine di conformare i trattamenti alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice), che sono applicabili anche nella parte riguardante le comunicazioni elettroniche (Titolo X, artt. 121 ss.), quando vengono in considerazione abbonati o utenti riceventi identificati o identificabili (cfr. art. 4, comma 2, lett. a) [4]).



2. Necessità e proporzionalità



Il trattamento dei dati deve rispettare i principi di necessità, liceità, correttezza, qualità dei dati e proporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice[5]).



In particolare:



applicando il principio di necessità (art. 3 del Codice), i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati, già dall'origine, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo delle informazioni relative ad abbonati ed utenti identificabili. Il trattamento di tali informazioni non è lecito se le finalità possono essere perseguite utilizzando solo dati realmente anonimi o indirettamente identificativi;



nel rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento nelle singole fasi ed occasioni di utilizzazione devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.



All'atto dell'eventuale acquisto di un decoder o di un set top box va distinto il caso in cui si debba contestualmente instaurare necessariamente un rapporto contrattuale con un abbonato identificato, dalle ipotesi nelle quali tale identificazione (e la possibile associazione tra nominativo e numero seriale dell'apparecchio) non è lecita, essendo ad esempio il decoder utilizzato solo con schede prepagate non identificative.



Anche nel caso in cui eventuali e specifici obblighi di legge prescrivano puntualmente di identificare l'acquirente, occorre valutare le finalità di tale identificazione, che potrebbe essere eventualmente prescritta solo a fini fiscali di documentazione giustificativa per eventuali contributi statali. Dal punto di vista della protezione dei dati personali devono ritenersi parimenti illecite eventuali banche dati di possessori di antenne televisive o satellitari, a prescindere dall'eventuale, e più problematica, associazione di tali dati ad altre informazioni personali.





Rispetto alle garanzie previste dal Codice è più indicata l'utilizzazione di carte prepagate impersonali, in luogo di abbonamenti nominativi.



Se ricorrono necessità di fatturazione non è poi lecito trattare eventuali dati personali relativi a tempi di connessione, visioni di programmi ed eventi, fasce orarie di utilizzazione del mezzo televisivo, interruzioni di ascolto, cambi di canale ed analisi del comportamento in presenza di spazi pubblicitari, se non nella misura, modalità e tempi effettivamente necessari.



L'eventuale richiesta -rivolta dal fornitore ai singoli utenti- di identificarsi nominativamente al momento in cui essi inviano informazioni attraverso il canale di ritorno è lecita solo se sottoposta all'esame preliminare di questa Autorità (art. 17 del Codice [6]).



In occasione di altri eventi di c.d. televoto deve essere evitata, fin dal momento della ricezione delle informazioni trasmesse dall'utente, la raccolta e/o la registrazione di dati associabili a persone identificabili, anche quando le domande riguardino solo gradimenti, gusti o preferenze e non siano richieste anche opinioni di natura sensibile su persone, fenomeni sociali o profili politico-religiosi o sindacali. Ricerche di mercato, altre ricerche campionarie e sondaggi devono essere effettuati in forma anonima, evitando l'afflusso di risposte relative a soggetti identificabili, oppure (se ciò è tecnicamente inevitabile) rendendo tali risposte realmente anonime subito dopo la loro raccolta, escludendo a maggior ragione ogni eventuale comunicazione a terzi o diffusione dei dati personali.



Infine, non ogni richiesta degli utenti o acquisto di determinati prodotti o partecipazione a sondaggi determinano, di per sé stessi, il trattamento di dati sensibili. Nel caso in cui, per le specifiche informazioni trasmesse dagli utenti o per le modalità della loro utilizzazione si intenda raccogliere dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice), deve tenersi presente che il loro trattamento non è di regola ammesso né per l'ordinaria prestazione di servizi televisivi, né per eventuali finalità di profilazione o fidelizzazione della clientela, fatta salva l'ipotesi eccezionale nella quale il medesimo trattamento sia realmente indispensabile in rapporto ad uno specifico bene o servizio richiesto e sia altresì autorizzato dal Garante, oltre che acconsentito dall'interessato in forma scritta o telematica equiparabile allo scritto. Ciò, vale anche per eventuali ricerche di mercato, sondaggi ed altre ricerche campionarie (cfr. aut. gen. del Garante n. 5/2004 [7], in G.U. 14 agosto 2004, n. 190).



3. Informativa



L'informativa ora fornita all'atto della richiesta della smart card non è idonea in rapporto alla delicatezza e complessità dei flussi di informazioni, i quali possono peraltro riguardare più utenti facenti capo ad un medesimo abbonato e permettere a posteriori una ricostruzione dei loro comportamenti anche in ambito domestico, non solo, quindi, dal fornitore in occasione della fatturazione. Finalità e modalità del trattamento dei dati potrebbero inoltre differire da caso a caso, oltre che nel tempo.



Prima della costituzione del rapporto contrattuale, l'abbonato deve ricevere un'informativa chiara e completa, al fine di aderire in modo pienamente consapevole alle iniziative proposte.



Nel rispetto del principio di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), al pari di quanto già prescritto da questa Autorità a proposito delle iniziative di fidelizzazione (Provv. 24 febbraio 2005 [8], in www.garanteprivacy.it), deve ritenersi non consentito al fornitore di adottare comportamenti suscettibili di incidere sulle scelte libere e consapevoli degli abbonati rispetto ad eventuali iniziative di profilazione che portino, anche attraverso codici numerici, a monitorare le scelte degli interessati e la loro sfera personale (gusti, preferenze, abitudini, bisogni e scelte di consumo).



L'informativa fornita sia al momento della costituzione del rapporto contrattuale, sia successivamente, riveste particolare importanza, considerati i rischi di sottovalutazione o di errore da parte dell'interessato.



Non è corretto indurre l'abbonato o l'utente a fornire informazioni personali senza aver avuto le spiegazioni e il tempo necessari per essere adeguatamente informati e maturare -allorché ciò è necessario- un consenso consapevole.



Si possono utilizzare formule sintetiche e colloquiali, purché chiare e inequivoche. L'informativa deve contenere tutti gli elementi richiesti dal Codice (art. 13, comma 1), evitando rinvii generici a regolamenti di servizio non acclusi per le parti di riferimento; deve specificare, altresì, la natura dei dati di traffico trattati e la durata del loro trattamento (art. 123,comma 4, del Codice [9]).



L'informativa inserita all'interno di moduli deve essere adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in un apposito riquadro, e risultare altresì agevolmente individuabile rispetto ad altre clausole del regolamento di servizio eventualmente riportato in calce o a margine.



La persona fisica che accede ai servizi interattivi, o che viene abilitata caso per caso all'accesso condizionato (sia essa l'abbonato o meno), deve essere informata nuovamente in modo rapido e con brevi frasi efficaci circa l'eventuale utilizzo di dati personali, con una schermata di primo avviso (del tipo: "Ecco come sono utilizzati i tuoi dati personali") che permetta, premendo un tasto, di accedere ad un'idonea informativa leggibile anche a distanza.



4. Consenso



Il trattamento di eventuali dati personali preordinato strettamente alla prestazione di servizi richiesti è "necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato". In questi casi, non è corretto che il fornitore del servizio solleciti il consenso al trattamento, tantomeno in termini generali (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice [10]).

Se si pone in essere un'eventuale monitoraggio o profilazione, o si intende cedere dati personali a terzi specificamente individuati, queste circostanze e le relative finalità devono essere indicate puntualmente e con evidenza sia all'atto della costituzione del rapporto, sia prima di evadere le singole richieste di servizio o sollecitare le risposte degli utenti. Deve risultare chiara la circostanza che per questi scopi (come pure per la partecipazione a sondaggi che devono avere fini chiaramente determinati e legittimi), il conferimento dei dati e il consenso sono liberi e facoltativi rispetto all'ordinaria prestazione dei servizi, e non possono ottenersi sulla base di pressioni o condizionamenti.



Nell'interfaccia grafica contenente il menzionato supplemento di informativa all'utente deve apparire l'indicazione su come acconsentire allo specifico trattamento, premendo ad esempio un tasto.



La comunicazione in modalità interattiva di dati sensibili da parte dell'utente al fornitore deve essere possibile solo mediante credenziali di autenticazione associate ad una parola chiave riservata.



5. Pagamenti e fatturazione



L'accesso ai servizi televisivi interattivi e ad accesso condizionato può essere gratuito o comportare specifici pagamenti aggiuntivi, attraverso carte pre-pagate o addebiti periodici (abbonamento o pay per view).



Mentre utilizzando carte prepagate il credito viene scalato in automatico, in caso di abbonamento la fattura può indicare gli eventuali "eventi" pay per view da pagare.



Essendo possibile che soggetti diversi accedano al medesimo apparecchio televisivo e, dunque, ai servizi televisivi, il fornitore deve porre in essere adeguate misure ed operare un corretto bilanciamento fra la tutela della riservatezza degli effettivi fruitori dei servizi e l'esigenza dell'abbonato di verificare la correttezza degli addebiti.



In applicazione dei menzionati principi di proporzionalità e necessità, i dati che compaiono nelle fatture non devono risultare eccedenti rispetto alla finalità perseguita. Deve essere offerta all'abbonato la possibilità di non ricevere una fatturazione dettagliata. I servizi pay-per-view devono essere menzionati per importo totale, data e costo di fruizione, indicando solo su successiva richiesta i "titoli" specifici dei singoli "eventi" acquistati.



6. Conservazione dei dati



Nella prestazione di servizi televisivi interattivi o ad accesso condizionato sono trattate tipologie diverse di dati, per differenti finalità.



Accanto a dati "amministrativi" di carattere generale, sono a volte trattati dati inerenti alla fatturazione di singoli consumi televisivi, i quali rilevano in determinati casi come "dati di traffico" (cfr. art. 4, comma 2, lett. h) del Codice), anche quando siano trattati dal fornitore del servizio, oltre che dal gestore telefonico (ad esempio, il numero telefonico o il numero della smart card; ora di inizio e durata della comunicazione elettronica relativa al servizio richiesto). Talvolta, come si è visto, possono venire in rilievo anche dati sensibili.



In applicazione del menzionato principio di proporzionalità, va prescritta ai titolari del trattamento l'identificazione di termini massimi di conservazione dei dati, anche nel corso del rapporto.



Tale identificazione va effettuata dopo aver esaminato la possibilità di raccogliere lecitamente e conservare dati nei termini consentiti per ciascuna delle finalità del trattamento che si intende effettuare, tenendo conto di eventuali scelte degli interessati sopravvenute.



Il principio da osservare è quello secondo cui i dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati devono essere cancellati o trasformati in forma anonima (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice).



Se non ricorrono esigenze di specifica fatturazione dei singoli prodotti, e non vi è un distinto e specifico consenso alla profilazione, i dati personali desumibili dal voto televisivo, da sondaggi, acquisti, ecc. non possono essere registrati ed utilizzati per l'una o l'altra di queste finalità.



Decorso il termine per le singole fatturazioni e le relative contestazioni, i dati personali relativi ai singoli servizi o programmi acquistati devono essere cancellati. La cancellazione deve riguardare anche la memorizzazione del consenso -acquisito nei soli casi in cui esso è, come si è detto, necessario- manifestato in forma scritta o telematica equiparabile allo scritto.



Anche laddove sia stato acquisito uno specifico consenso, i dati di dettaglio su acquisti e servizi possono essere eventualmente conservati per un periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla loro registrazione, in riferimento a finalità commerciali, pubblicitarie o di profilazione, perseguite anche da parte di terzi, salva la loro trasformazione in forma anonima che non permetta di identificare gli interessati, anche indirettamente o collegando banche di dati. Eventuali intenzioni di trattare i dati oltre tali termini potranno essere attuate solo previa valutazione di questa Autorità ai sensi dell'art. 17 del Codice. In caso di cessazione del rapporto deve cessare ogni loro utilizzazione per le predette finalità.



Deve essere individuato un termine di conservazione dei dati personali una volta cessato il rapporto anche in relazione ad eventuali finalità amministrative, non superiore ad un trimestre (fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione contabile, evitando una loro applicazione impropria). Occorre specificare questi aspetti nell'informativa e predisporre idonei meccanismi di cancellazione automatica dei dati anche da parte di terzi ai quali gli stessi siano stati eventualmente comunicati (specie a fini di profilazione o di marketing).



I dati personali che rientrano nella nozione di "dati di traffico" possono essere trattati nei soli limiti di legge (artt. 123 e 132 del Codice[11]). Non è consentito accedere ad informazioni archiviate nell'apparecchio terminale dell'abbonato o utente al fine di archiviare informazioni o monitorare le operazioni effettuate (art. 122, comma 1, del Codice [12]).



Infine, laddove uno stesso soggetto (ad esempio, un centro servizi) svolga la propria attività per conto di più fornitori deve essere garantita una separazione nella gestione dei dati personali. In particolare, le eventuali banche di dati costituite non possono essere interconnesse.



7. Ulteriori prescrizioni



Restano fermi, in aggiunta alle prescrizioni del presente provvedimento, gli obblighi che il Codice detta ai titolari del trattamento, obblighi che potranno essere sviluppati attraverso il previsto codice di deontologia e di buona condotta per i servizi di comunicazione elettronica (artt. 122 e 133 del Codice), e la cui inosservanza espone all'inutilizzabilità dei dati trattati (art. 11 del Codice) oltre che alle pertinenti sanzioni amministrative e penali (artt. 161 ss. del Codice).



Ci si riferisce, in particolare:



a) all'obbligo di notificazione al Garante dei trattamenti effettuati



con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica, con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti (art. 37, comma 1, lett. d), del Codice[13]);



con dati sensibili per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie (art. 37, comma 1, lett. e), del Codice);



con dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ai fini di "...prestazione di servizi sanitari per via telematica ..." (art. 37, comma 1, lett. b), del Codice);



b) agli obblighi relativi all'adozione delle misure di sicurezza rapportate alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (artt. 31 - 35[14] e Allegato B) [15] del Codice), anche di tipo "minimo", in particolare per ciò che riguarda la verifica dei profili di autenticazione e autorizzazione, anche al fine di prevenire la fatturazione di servizi non richiesti;



c) alla selezione dei soggetti che, in qualità di incaricati e responsabili del trattamento, sono autorizzati a compiere le operazioni di trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite, sotto la diretta autorità del fornitore (artt. 29 e 30 del Codice [16]). L'eventuale preposizione di eventuali responsabili ed incaricati "esterni" incontra, nel settore in esame, precisi limiti di legge (art. 123, comma 5, del Codice) e non può portare ad eludere le garanzie di abbonati ed utenti in tema di comunicazione dei dati a terzi, di trasparenza nell'informativa e di rispetto delle finalità dichiarate;



d) all'obbligo di adottare le misure necessarie per agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati e il relativo riscontro tempestivo, anche per il tramite degli stessi strumenti interattivi utilizzati per la prestazione dei servizi richiesti (artt. 9, comma 1 e 10, comma 1, del Codice [17]).



8. Informazioni al Garante



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 157, 164 e 168 del Codice[18], i titolari del trattamento indicati negli atti di procedimenti pendenti presso l'Ufficio sono invitati a confermare al Garante, entro e non oltre il 15 maggio 2005, che i trattamenti di dati da essi effettuati sono conformi alle prescrizioni del presente provvedimento, indicando ogni informazione utile al riguardo ed allegando la pertinente documentazione.





TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:





prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari del trattamento dei dati relativi ai servizi televisivi interattivi, le misure necessarie ed opportune indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.





Roma, 3 febbraio 2005

Con quale criterio è riconosciuta l’indennità di accompagnamento?

Sono un barista che per motivi di salute non può più lavorare…

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1268/2005 ha stabilito che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non va commisurata al numero atti che il malato non riesce a svolgere ma alla natura delle loro conseguenze nell'ambito della sua salute.

Il principio in esame è volto al rispetto della dignità della persona, che, anche qualora fosse limitata solo ad una tipologia di attività, da questa limitazione potrebbe subire tali gravi conseguenze da fondare la necessità di un'assistenza.

Protesto illegittimo: riconosciuto il risarcimento del danno all’imprenditore

Una pronuncia della Corte di Cassazione conferma le impostazioni interpretative più recenti

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6732 del 30.3.2005 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale all'imprenditore che abbia subito il protesto illegittimo di un assegno bancario da parte di una banca.

Secondo la Corte il danno subito, la lesione della reputazione professionale, rientrerebbe nella categoria dei danni non patrimoniali tutelati dall'art. 2059 c.c., che riguarda infatti anche i danni derivati dalla violazione e lesione di posizioni soggettive giuridicamente protette a livello costituzionale o ordinario.

Il risarcimento del danno non patrimoniale, quindi, sarebbe dovuto anche nell'ipotesi di lesione del diritto alla reputazione dell'imprenditore, persona fisica (ma la tutela è estensibile alla persona giuridica), in quanto danno fondato sul rispetto della dignità sociale e professionale del medesimo, dignità riconosciuta dalla Costituzione (artt. 2, 3, 41 Cost., tra di loro correlati, in relazione alla libertà di produzione ma in condizioni di rispetto della propria immagine ed attività professionale).







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E’ vero che ci sono delle novità in tema di alimenti surgelati?

Nuovo regolamento per l’integrità degli alimenti surgelati

Nuove norme a garanzia del rispetto della catena del freddo e a tutela della qualità degli alimenti e della salute umana sono state adottate in ambito europeo con il regolamento 12 gennaio 2005 N. 37/2005.



Il provvedimento in esame disciplina in particolare il controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e dei locali di immagazzinamento degli alimenti surgelati destinati alla alimentazione umana e regolamenta la loro conservazione.



Si riporta qui di seguito il testo integrale del regolamento.





REGOLAMENTO (CE) N. 37/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2005

sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di

conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre

1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1), in

particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio

1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto

e nei locali di immagazzinamento e di conservazione

degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione

umana (2), contiene prescrizioni per garantire il rispetto

integrale delle temperature imposte dalla direttiva

89/108/CEE.

(2) Al momento dell'adozione della direttiva 92/1/CEE, non

era stata stabilita alcuna norma europea sugli strumenti

di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e

nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli

alimenti surgelati.

(3) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha stabilito,

nel 1999 e nel 2001, alcune norme sugli strumenti

di registrazione delle temperature dell'aria e sui termometri.

L'impiego di tali norme uniformi garantirebbe che le

apparecchiature utilizzate per controllare le temperature

degli alimenti surgelati siano conformi ad una serie armonizzata

di prescrizioni tecniche.

(4) Per favorire l'applicazione graduale di suddette disposizioni

da parte degli operatori, si dovrebbe autorizzare

in via transitoria l'impiego degli strumenti di misurazione

installati a norma della legislazione vigente prima dell'adozione

del presente regolamento.

(5) La direttiva 92/1/CEE prevede una deroga per i trasporti

ferroviari degli alimenti surgelati. Tale deroga non è più

giustificata e dovrebbe essere revocata dopo il periodo

transitorio.

(6) Dal momento che sarebbe eccessivo imporre prescrizioni

relative alla registrazione della temperatura alle apparecchiature

di piccole dimensioni utilizzate nel commercio

al dettaglio, si dovrebbero mantenere le deroghe vigenti

per i banchi espositori destinati alla vendita al dettaglio e

per le celle frigorifere di piccole dimensioni utilizzate nei

punti di vendita al dettaglio per conservare le scorte.

(7) È opportuno garantire l'applicabilità diretta delle nuove

norme per le apparecchiature di misurazione e delle

norme tecniche già contenute nella direttiva 92/1/CEE.

Ai fini della coerenza e dell'uniformità della legislazione

comunitaria, occorre abrogare la direttiva 92/1/CEE e

sostituirla con il presente regolamento.

(8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono

conformi al parere del comitato permanente della catena

alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento concerne il controllo della temperatura

nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di

conservazione degli alimenti surgelati.

Articolo 2

Controllo e registrazione della temperatura

1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di

conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati

strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad

intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i

prodotti surgelati.

2. A partire dal 1o gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione

utilizzati per misurare la temperatura, come indicato

nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN

13485 ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano

tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti

di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.

Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31

dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell'adozione

del presente regolamento possono continuare ad essere

utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.

3. Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate

dall'operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a

seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento

surgelato, per un periodo più lungo.

IT L 10/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.1.2005

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34. Direttiva modificata dal regolamento

(CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 34 dell'11.2.1992, pag. 30.

Articolo 3

Deroghe all'articolo 2

1. In deroga all'articolo 2, la temperatura dell'aria durante la

conservazione nei banchi espositori per la vendita al dettaglio e

durante la distribuzione locale è unicamente misurata da almeno

un termometro facilmente visibile.

Nel caso di banchi espositori aperti:

a) la linea di carico massimo del banco espositore è indicata

chiaramente;

b) il termometro è collocato a livello di suddetta linea.

2. L'autorità competente può accordare deroghe alle prescrizioni

di cui all'articolo 2 per gli impianti di refrigerazione di

dimensioni inferiori a 10 m3 destinati alla conservazione delle

scorte nei punti di vendita al dettaglio, per consentire che la

temperatura dell'aria sia misurata con un termometro facilmente

visibile.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 92/1/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea.

Tuttavia, per i trasporti ferroviari, si applica dal 1o gennaio

2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

IT 13.1.2005 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10/19

Il licenziamento del dipendente del bar

Il licenziamento deve essere motivato da giusta causa o da giustificato motivo

Il licenziamento deve essere motivato o da una giusta causa o da un giustificato motivo.

La giusta causa ed il giustificato motivo sono concetti ben distinti.

Vediamoli nel dettaglio.



La giusta causa è ravvisabile in presenza di un comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto (si pensi ad esempio al dipendente che abbia rubato somme di denaro o beni di pertinenza dell'azienda, o che abbia commesso gravi violenze verso i colleghi o lo stesso datore di lavoro).

In questo caso il datore di lavoro può recedere in tronco, senza preavviso per il lavoratore.



Il giustificato motivo, invece, è ravvisabile in situazioni quali l'inadempimento del dipendente, la soppressione del posto di lavoro o la cessazione di un ramo dell'azienda.

In tali ipotesi non è consentito l'allontanamento in tronco del dipendente, cui dovrà essere garantito il periodo di preavviso.

Le dimissioni del dipendente dell’albergo

La prestazione è dovuta per tutta la durata del preavviso

Il lavoratore può recedere liberamente dal rapporto di lavoro, presentando le proprie dimissioni ed eseguendo la prestazione dovuta soltanto sino ad esaurimento del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo (salvo giusta causa, quale il mancato pagamento della retribuzione).

Le dimissioni possono essere comunicate anche solo verbalmente, ma per il datore di lavoro è assai preferibile una comunicazione scritta per evitare il sorgere di future contestazioni, ripensamenti e correzioni dei ricordi da parte dell'ex dipendente.

Odori e rumori provenienti dai ristoranti

Il superamento del limite di normale tollerabilità può comportare solo la condanna a far cessare le immissioni

L'aumento di oltre tre decibel del rumore di fondo (tenendo conto di tutte le fonti sonore e cioè sia di quelle prodotte dagli impianti che di quelle di natura antropica) proveniente da un immobile ove viene esercitata l'attività di ristorazione, rende l'immissione intollerabile ex art. 844 c.c..



La natura reale dell'azione di cui all'art. 844 c.c. comporta che tutti sono tenuti ad astenersi dall'attività illecita vietata da tale norma: nondimeno nei confronti del titolare di un diritto personale di godimento è consentito ordinare unicamente la cessazione delle immissioni ma non anche la modificazione sostanziale della conformazione dell'immobile da cui esse si propagano.



(Trib. Mantova 7 dicembre 2004)

Rumore e “disturbo del riposo delle persone” (art. 659 c.p.)

Per integrare il reato il rumore deve essere percepito da un numero indeterminato di persone

"Secondo costante e consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete - di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale ipotesi non si produce disturbo della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurge a violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406)".



(Trib. di caltagirone Sez. Pen. Sentenza n. 641/02)

Apprendistato: il limite delle assunzioni negli alberghi

Una recente circolare chiarisce l’aspetto quantitativo del contratto di apprendistato

La circolare n. 40/2004, nel rispetto del dettato del decreto legislativo n. 273/2003, stabilisce che non è possibile assumere con contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro.

Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre.

Quali sono le sanzioni applicabili al gestore privo della licenza?

Le sanzioni sono previste dalla legge n. 287/1991 sui pubblici esercizi

Art. 10.

Sanzioni



1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni nonche' la chiusura dell'esercizio, disposta dal sindaco.



2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a chiunque violi le altre disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.



3. Per i casi di particolare gravità delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni.



4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; inoltre trasmette alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'applicazione della sanzione di cui al comma 3.



5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.


L’importanza di assumere informazioni sul cliente che non paga

Le ricerce sul debitore sono il punto di partenza del recupero del credito

Ma, a volte, è il gestore che deve recuperare il proprio denaro, nei confronti dei clienti quotidiani che si sono dileguati dopo aver lasciato al bar un lista interminabile di consumazioni, o dei clienti occasionali che si "dimenticano" di pagare il saldo di una festa o di un evento particolare.

Quella del debitore è una delle arti più antiche al mondo. Vediamo come combatterla.

La premessa è che non si può fare a meno di un legale. Fare da soli significa partire male e complicare la questione.

Il gestore potrà invece concordare con il proprio legale i modi e i tempi dell'azione esecutiva (cioè, dell'attività legale necessaria per riscuotere il credito), e, soprattutto, valutare se sia opportuno avviare la pratica, in base alla conoscenza della situazione patrimoniale del proprio debitore e alle concrete possibilità di successo.

La prima preoccupazione è dunque quella di informarsi sul debitore.

Se il debitore è una società o un imprenditore commerciale, è utile richiedere alla Camera di Commercio una visura camerale, documento che elenca i dati della società (la sede legale, chi è il legale rappresentante, chi sono i soci) e indica la sua eventuale operatività (attiva, in liquidazione, fallita).

La visura camerale serve, ad esempio, a smascherare i falsi legali rappresentanti, che si presentano a nomi di società per cui non sono affatto abilitati a contrattare.

Se il nostro debitore è una persona fisica, uno strumento di indagine assai potente (ma purtroppo spesso altrettanto costoso) sono le informazioni cosiddette "commerciali".

Più il credito è rilevante, e più avrà senso rivolgersi alle agenzie specializzate che raccolgono i dati su reperibilità (residenza e domicilio), situazione lavorativa (impiegato, autonomo, disoccupato, pensionato), eventuali protesti e situazione patrimoniale (fonti di reddito, conti correnti, crediti da riscuotere) del debitore.


Quale è la disposizione che disciplina il gioco d’azzardo?

La fattispecie penale dell’esercizio del gioco d’azzardo è prevista dall’art. 718 c.p.



L'art. 718 del codice penale così recita: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila".

All'art. 719 c.p. sono previste anche delle circostanze aggravanti.

Infatti, la pena predetta è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto".

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