Rumore e “disturbo del riposo delle persone” (art. 659 c.p.)

Per integrare il reato il rumore deve essere percepito da un numero indeterminato di persone

"Secondo costante e consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete - di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale ipotesi non si produce disturbo della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurge a violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406)".



(Trib. di caltagirone Sez. Pen. Sentenza n. 641/02)

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