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Privacy: la proroga di alcuni termini in tema di misure di sicurezza

Il Decreto Legge n. 273/2005

Il Decreto Legge n. 273/2005 (c.d. "decreto milleproroghe"), approvato il 22.12.2005 dal Consiglio dei Ministri, ha prorogato alcune scadenze in tema di adozione delle misure di sicurezza previste dal codice privacy (Dlgs 196/2003).



In particolare, alla luce del predetto provvedimento, le nuove scadenze sono:

- il 31 marzo 2006 per l'adozione delle misure minime previste dagli articoli 33, 34 e 35 del Codice Privacy, tra cui la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;

- il 30 giugno 2006 per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy).

b)Il termine per adottare i regolamenti nelle p.a. sui dati sensibili e giudiziari



Si precisa che i soggetti pubblici invece hanno tempo sino al 28 febbraio 2006 per adottare e rendere pubblici i regolamenti che individuano i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguite. (v. art.181 del Codice).





Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 180 del Codice sulla Privacy come modificato dal decreto legge di cui sopra.





Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI



TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI



CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Art. 180. Misure di sicurezza



1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006 ( sostituisce il precedente termine del 31/12/2005 ).

..........

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006 ( sostituisce il precedente termine del 31/03/2006 ).


Regione Marche: approvata la nuova legge sulla somministrazione di alimenti e bevande

Legge regionale del 9 dicembre 2005, n. 30



La Regione Marche ha approvato la Legge regionale 9 dicembre 2005, n. 30, "Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (BUR n. 111 del 15/12/2005). Come le leggi dell'Emilia Romagna e della Lombardia, anche quella marchigiana sopprime il REC, conservando l'obbligo di attestazione di requisiti professionali, ed istituisce la "tipologia unica", unificando le varie attività di bar, ristorante, ecc.

La legge prevede che i soggetti che dispongano di più autorizzazioni per i medesimi locali non potranno cedere o trasferire il ramo d'azienda. Fra gli esercizi di somministrazione che potranno aprire sulla base di una semplice denuncia di inizio, oltre a quelli che svolgono l'attività congiuntamente ad una prevalente di intrattenimento e svago (ad esempio sale da gioco), gli esercizi posti nell'ambito di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti. Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale, anche se i titolari possono decidere se osservare uno o più giorni di riposo, previa comunicazione al Comune competente.






Degustazione di prodotti enologici o gastronomici alle fiere e mercati

La disciplina in generale

Norme particolari sono previste per la somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone. La richiesta di autorizzazione al Comune di riferimento è prevista ed è soggetta a numerosi vincoli.

L'attività di promozione su aree private, può essere svolta in via temporanea, previa presentazione al Comune dell'apposita comunicazione che avrà effetto dalla data di presentazione, a condizione che sia dimostrata la sussistenza dei requisiti professionali e morali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e del rispetto della normativa igienico-sanitaria ed urbanistica.

Privacy: le recenti proroghe in tema di adozione di misure minime di sicurezza

Decreto legge n. 273/3005

Il Decreto Legge n. 273/2005 (c.d. "decreto milleproroghe"), approvato il 22.12.2005 dal Consiglio dei Ministri, ha prorogato alcune scadenze in tema di adozione delle misure di sicurezza previste dal codice privacy (Dlgs 196/2003).



In particolare, alla luce del predetto provvedimento, le nuove scadenze sono:

- il 31 marzo 2006 per l'adozione delle misure minime previste dagli articoli 33, 34 e 35 del Codice Privacy, tra cui la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;

- il 30 giugno 2006 per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy).

b)Il termine per adottare i regolamenti nelle p.a. sui dati sensibili e giudiziari



Si precisa che i soggetti pubblici invece hanno tempo sino al 28 febbraio 2006 per adottare e rendere pubblici i regolamenti che individuano i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguite. (v. art.181 del Codice).





Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 180 del Codice sulla Privacy come modificato dal decreto legge di cui sopra.





Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI



TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI



CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Art. 180. Misure di sicurezza



1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006 ( sostituisce il precedente termine del 31/12/2005 ).

..........

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006 ( sostituisce il precedente termine del 31/03/2006 ).


Quali sono i riferimenti normativi in tema di concorrenza sleale?

Ecco che cosa prevede il nostro ordinamento

L' art. 41 della nostra Costituzione sancisce il principio della libertà della concorrenza, stabilendo che "l'iniziativa economica privata è libera".

Naturalmente la Costituzione si riferisce ad una concorrenza leale, che spinge le aziende a migliorare i propri prodotti per rimanere sul mercato, e non alla concorrenza sleale vietata espressamente dall'art 2598 cc.

Quest'ultimo articolo indica 3 categorie di atti di concorrenza sleale:



a.. atti confusori, al 1 comma con i quali un imprenditore crea confusione

tra lui e un concorrente;

a.. atti denigratori al 2 comma, con i quali si scredita l'azienda o il

prodotto altrui;

a.. atti non conformi alla correttezza professionale al 3 comma.



Infatti l'art 2598 così recita:



"Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi

(2563ss.2569ss)e dei diritti di brevetto (2584ss.) compie atti di

concorrenza sleale chiunque:



1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con

i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i

prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a

creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;



2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un

concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi

dei prodotti o dell' impresa di un concorrente;



3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai

principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".



Anche gli articoli 2599 e 2600 del Cocice Civile, che riportimo qui di seguito, riguardano la concorrenza sleale, disciplinando la pubblicazione della sentenza di condanna di concorrenza sleale e il risarcimento del danno.



Art 2599

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la

continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinchè ne vengano eliminati

gli effetti.



Art 2600

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa, l'autore è

tenuto al risarcimento dei danni (2043).

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza (art. 120 c.p.c.)

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.










Somministrazione di alimenti: l’offerta di assaggi gratuiti è consentita dalla legge?

I limiti stabiliti dall’ordinamento



Alla luce della nostra legislazione sul commercio e sulla somministrazione degli alimenti e bevande, gli interpreti più esperti hanno concluso che ad oggi è ancora possibile effettuare l'assaggio gratuito da parte di coloro che:

a) svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande con regolare autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991. n. 287 (dei tipi A e B), anche se per l'assaggio non esistono attrezzature atte a consentire la consumazione sul posto (tavoli, sedie, stoviglie);

b) svolgono attività commerciale (esercizi di vicinato, ovvero piccoli negozi e botteghe di quartiere, medie e/o grandi strutture), a condizione che non vi siano attrezzature (tavoli, sedie, stoviglie) atte a trasformare l'assaggio in un'attività di somministrazione.

Tutto ciò per il semplice motivo che l'esercente è assolutamente libero di stabilire il prezzo di vendita dei prodotti che commercia, ma lo è anche di fornirli gratuitamente a scopo pubblicitario.


Una sentenza in tema di decandenza della licenza

Consiglio Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6321

Nel caso in cui l'esercente di un bar non abbia dato prova di asserite cause di forza maggiore che gli avrebbero impedito di eseguire le opere necessarie a riavviare la sua attività commerciale, il comune ha legittimamente fatto decorrere dalla data della prima comunicazione della chiusura dell'esercizio, il termine annuale di inattività, costituente il presupposto per l'adozione del provvedimento di decadenza ex art. 4 lett. a) l. 25 agosto 1991 n. 287.



Consiglio Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6321


L’assunzione di dipendenti altrui può ravvisare un’ipotesi di concorrenza sleale?

L’orientamento della Corte di Cassazione

La Cassazione ha stabilito che costituisce concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598, n. 3, cod. civ., anche l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione, non per la capacità di lavoro loro proprie, ma per l'utilizzazione delle conoscenze tecniche apprese in un determinato ambiente lavorativo.

L'atteggiamento è scorretto quando è provato che mirava unicamente a danneggiare un altrui esercizio, nella contesa della clientela.

Alberghi e prostituzione

Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2004, n. 5457

Non sussiste il reato di tolleranza della prostituzione a carico del gestore d'albergo che, per una sera, chiude un occhio - anzi, due - sul via vai delle ragazze con clienti nelle stanze del suo locale.



Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2004, n. 5457



Il proprietario o gestore dell'albergo ove la prostituta si accompagna ai propri clienti può essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 3, n. 3, l. 75/1958 soltanto ove si dimostri l'abitualità della sua condotta tollerante; va cassata senza rinvio, pertanto, la sentenza di condanna per il suddetto reato quando risulti che l'attività di prostituzione sia stata tollerata dal proprietario o gestore soltanto in una occasione.



Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2004, n. 5457






Il c.d. “albergo diurno” e la durata del contratto di locazione

Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2005, n. 9022

Le locazioni di immobili adibiti ad "albergo diurno", che erogano servizi diversi (quali bagni, gabinetti, barbiere, parrucchiere manicure, deposito bagagli, stireria, palestra, spogliatoio, etc.), non possono equipararsi agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che per albergo si intende l'edificio attrezzato per dare alloggio, senza che possa ritenersi sufficiente a tal fine il fatto che i servizi di cui sopra, non comprensivi dell'alloggio, siano diretti "alla tutela del turismo".



Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2005, n. 9022


Quale è l’origine del termine “mobbing”?

L’espressione è di origine inglese ed ha due significati

Il termine "mobbing", proveniente dalla lingua inglese e dal verbo to mob [attaccare, assalire], ha radici in due significati diversi.

Un primo significato, con radici nell'etologia, si riferisce al comportamento di alcune specie animali, solite circondare minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo.

Un secondo significato è riconducibile all'espressione latina "mobile vulgus", riferito all'assalto dei vecchi dipendenti nei confronti del collega ultimo arrivato o di quello più capace ed ambizioso della media.

Somministrazione di alcolici a clienti in stato di ubriachezza

Le sanzioni previste dall’ordinamento a carico dei gestori

L'articolo 689 del codice penale punisce, con pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro o pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni, o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi, oltre alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio, l'esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche ai minori di anni 16 e alle persone che appaiano affette da malattia di mente o che si trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

L'articolo 691 del codice penale punisce con le stesse pene gli esercenti che somministrano bevande alcoliche a una persona in manifesto stato di ubriachezza.

Ma vi sono altre importanti norme anti-alcool nel nostro ordinamento.

La legge n. 125/2001 punisce, invece, con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro chi viola il divieto di assumere o somministrare bevande alcoliche nell'ambito delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, o rischi per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

La stessa legge pone il divieto di vendita al banco (somministrazione) di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

La legge n. 125/2001 definisce bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.






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