Somministrazione di alcolici a clienti in stato di ubriachezza

Le sanzioni previste dall’ordinamento a carico dei gestori

L'articolo 689 del codice penale punisce, con pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro o pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni, o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi, oltre alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio, l'esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche ai minori di anni 16 e alle persone che appaiano affette da malattia di mente o che si trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

L'articolo 691 del codice penale punisce con le stesse pene gli esercenti che somministrano bevande alcoliche a una persona in manifesto stato di ubriachezza.

Ma vi sono altre importanti norme anti-alcool nel nostro ordinamento.

La legge n. 125/2001 punisce, invece, con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro chi viola il divieto di assumere o somministrare bevande alcoliche nell'ambito delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, o rischi per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

La stessa legge pone il divieto di vendita al banco (somministrazione) di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

La legge n. 125/2001 definisce bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.






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