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Locazione di immobili e spese di manutenzione

Quali spese sono ordinarie e quali straordinarie?

Si considerano opere di manutenzione ordinaria quelle necessarie a mantenere in efficienza l'immobile. Vi rientrano in particolare: (a) quelle che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture dell'edificio; (b) quelle relative alla riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, camini (senza alterazione dei materiali esistenti); (c) quelle relative alla pulitura e alla ripresa parziale di intonaci esterni senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti.

Costituiscono invece interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, dell'edificio, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare e/o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici dell'immobile.

In particolare, sono opere di manutenzione straordinaria: (a) il rifacimento totale di intonaci esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi dei materiali esistenti e/o delle tinte; (b) la sostituzione di elementi architettonici (ossia, inferriate, cornici, gradini, ecc.) con modificazioni dei tipi o della forma; (c) la installazione di cancelli, inferriate, ecc.; (d) la creazione di lucernari ed abbaini, e la chiusura, apertura o modificazione di porte esterne o finestre (quando non finalizzata ad interventi di restauro o ristrutturazione).

Quali sono le regole del diritto di prelazione?

Da conduttore a proprietario con un meccanismo semplice

Il diritto di prelazione è un meccanismo semplice previsto dalla legge a tutela del conduttore/gestore, nel caso in cui il proprietario/locatore intenda trasferire l'immobile locato in cui viene esercitata l'attività commerciale.

Il conduttore/gestore ha infatti il diritto di essere "preferito" - a parità di condizioni - ad eventuali altri acquirenti.

Il proprietario che intenda porre in vendita l'immobile deve darne comunicazione al conduttore in forma scritta.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni previste per la conclusione della compravendita e l'invito rivolto al conduttore/gestore di esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il gestore che intenda acquistare l'immobile deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone - si pensi ad un bar gestito da più soci - la comunicazione di cui sopra deve essere effettuata a ciascuna di esse.

Nel caso in cui il conduttore/gestore decida di non esercitare il diritto di prelazione, il proprietario, ovviamente, sarà libero di vendere l'immobile a terzi.

Il T.U.L.P.S. e i pubblici esercizi

Regio decreto n. 773 del 1931

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146

Articolo unico. - È approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro

proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

(nel testo aggiornato e vigente al 31 marzo 2003)

TITOLO I

Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave

necessità pubblica

1. (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593.) - L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento

dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle

leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle

autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle

dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà.

2. (art. 2 T.U. 1926). - Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i

provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.

3. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o

la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero

dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in

quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.

4. (art. 3 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e

coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità

e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia

5. (art. 4 T.U. 1926). - I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa

indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i

provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio.

È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e

coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

6. (art. 5 T.U. 1926). - Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza

è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.

7. (art. 6 T.U. 1926). - Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio

delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

8. (art. 7 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar

luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve

possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica

sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

9. (art. 8 T.U. 1926). - Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve

osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

10. (art. 9 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso

di abuso della persona autorizzata.

11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia

debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e

non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,

professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello

Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non

può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le

condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare

circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini

delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo

predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle

autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in

calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà

attestazione.

13. (art. 12 T.U. 1926). - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un

anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

14. (art. 13 T.U. 1926). - Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le

dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

15. (art. 14 T.U. 1926). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a

comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona

invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

16. (art. 15 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei

locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle

prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

17. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è

stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino

a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in

conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

17-bis. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il

divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle

indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella

tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma

1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto

comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel

comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due

milioni.

17-ter. 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico

ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto

non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la

trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina,

con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di

violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle

prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e

salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è

disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di

sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure

amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata

immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi

dell'art. 650 del codice penale.

17-quater. 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni

imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità

amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione

obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art.

17-ter.

17-quinquies. 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto.

17-sexies. 1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si

applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II

Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

18. (art. 17 T.U. 1926). - I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso,

almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà

tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di

riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000. Con le stesse pene

sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può

impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da

lire 400.000 a 800.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

19. [(art. 18 T.U.). - È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo d'armi, i trasgressori sono puniti con

l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda di lire 20.000 a 200.000.

Le armi sono confiscate] (Articolo abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

20. (art. 19 T.U. 1926). - Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico,

avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in

pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono

commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

21. (art. 20 T.U. 1926). - È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono

simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

22. (art. 21 T.U. 1926). - Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione

pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a

disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

23. (art. 22 T.U. 1926). - Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali

intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

24. (art. 23 T.U. 1926). - Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere

fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei

carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e

con l'ammenda da lire 60.000 a 800.000.

Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili

25. (art. 24 T.U. 1926). - Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al

culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al

Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000.

26. (art. 25 T.U. 1926). - Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le

cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di

determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

27. (art. 26 T.U. 1926). - Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai

trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a

tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Capo III - Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare

28. (art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza

licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse,

di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate

nazionali o straniere.

La licenza è, altresì , necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di

esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con

l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.

29. (art. 28 T.U. 1926). - Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del

Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Capo IV - Delle armi

30. (art. 29 T.U. 1926). - Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

31. (art. 30 T.U. 1926). - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,

introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita,

senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

32. (art. 31 T.U. 1926). - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente

obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al

Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda

fino a lire 1.000.000.

33. (Articolo abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110).

34. (art. 33 T.U. 1926). - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi

non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

35. (art. 34 T.U. 1926). - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è

obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone

con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per

un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le

generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi

vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi

ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di

un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del

medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da

malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e

con l'ammenda sino a lire 250.000.

36. (art. 35 T.U. 1926). - Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della

provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

37. (art. 36 T.U. 1926). - È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli

strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.

38. (art. 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi

quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei

reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi

espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla

specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei

casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la

tutela dell'ordine pubblico.

39. (art. 38 T.U. 1926). - Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti,

denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

40. (art. 39 T.U. 1926). - Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le

munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati

depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

41. (art. 40 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio,

della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti,

non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e

sequestro.

42. (art. 41 T.U. 1926). - [Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi,

mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere]. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110).

[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni

muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere]. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile

1975, n. 110).

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di

dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia

una lunghezza inferiore a centimetri 65.

43. (art. 42 T.U. 1926). - Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero

per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti

contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la

sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

44. (art. 43 T.U. 1926). - Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

È però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che

abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela

e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

45. (art. 44 T.U. 1926). - Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica

sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

46. (art. 45 T.U. 1926). - Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o

trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti,

ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì ,

senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

47. (art. 46 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare

polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali

e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì , senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di

nitrocellulosa o nitroglicerina.

48. (art. 47 T.U. 1926). - Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

49. (art. 48 T.U. 1926). - Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono

soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

50. (art. 49 T.U. 1926). - Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le

qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà

altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto

possono essere rilasciate dal Prefetto.

51. (art. 50 T.U. 1926). - Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono

permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le

une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

È consentita la rappresentanza.

52. (art. 51 T.U. 1926). - Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono

materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie

stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono

vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio

precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto,

rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

53. (art. 52 T.U. 1926). - È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti,

laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro

dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia

esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro

dell'interno.

54. (art. 53 T.U. 1926). - Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato

prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto

della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

55. (art. 54 T.U. 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a

tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le

operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio

di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi,

la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi

all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato

per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti

di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori;

ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del

medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da

malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto

sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000.

56. (art. 55 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli

esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un

pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.

57. (art. 56 T.U. 1926). - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco

né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o

accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

58. (art. 57 T.U. 1926). - È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 se il fatto non costituisce un

più grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

59. (art. 58 T.U. 1926). - È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni

stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una

distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di

paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele

necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di

persone fino a quando il fuoco sia spento.

60. (art. 59 T.U. 1926). - [Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere

impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto]. (Articolo abrogato dall'art. 20. D.P.R. 30 aprile 1999, n.

162).

61. (art. 60 T.U. 1926). - L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che

nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino

a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 100.000.

62. (art. 61 T.U. 1926). - I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi

specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in

apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito

della carta di identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con

l'ammenda da lire 200.000 a 1.000.000.

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne

rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel

registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire

1.200.000.

Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi

63. (art. 62 T.U. 1926). - Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii

minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro

dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le

norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali

sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.

64. (art. 63 T.U. 1926). - Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di

materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni

determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamenti il Podestà provvede sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre,

l'ufficio del genio civile.

65. (art. 64 T.U. 1926). - Il Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile,

può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del Podestà che ritenga contrario alla sanità o alla

sicurezza pubblica.

66. (art. 65 T.U. 1926). - [L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore

determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994,

n. 480).

67. (art. 66 T.U. 1926). - I provvedimenti del Prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65

sono definitivi.

TITOLO III

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e

domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

68. (art. 67 T.U. 1926). - Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al

pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o

esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

69. (art. 68 T.U. 1926). - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche

temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti

ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

70. (art. 69 T.U. 1926). - [Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o

che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali] (Articolo abrogato

dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).

71. (art. 70 T.U. 1926). - Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo

in esse indicati.

72. (art. 71 T.U. 1926). - Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche,

pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in

conformità alle leggi speciali.

73. [Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal

sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti

contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

Il sottosegretario può sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la

propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:

a) da un rappresentante del partito nazionale fascista;

b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo;

c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;

d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;

e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'educazione nazionale, designato dal

Ministero stesso;

f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista;

g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori]. (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13

luglio 1994, n. 480).

74. La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al

deposito presso il Questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento

ministeriale di approvazione.

[Il Prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia

avuta l'approvazione del Ministero dell'interno] ( Comma abrogato dall'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161).

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali

circostanze, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero.

75. (art. 73 T.U. 1926). - Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione

commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Questore che ne rilascia ricevuta,

attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di

pellicole cinematografiche.

75-bis. 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di

vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto

contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo

avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere

rinnovata ogni anno.

76. (art. 74 T.U. 1926). - [Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a

essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza]

(Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

77. (art. 75 T.U. 1926). - Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se

destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere

sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza (57).

78. (art. 76 T.U. 1926). - L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici

decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul

manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali

contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a

120.000.

79. (Articolo abrogato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653).

80. (art. 78 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di

un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza

dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

81. (art. 79 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni

rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e

del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto

distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni.

82. (art. 80 T.U. 1926). - Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla

morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello

spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che

sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

83. (art. 81 T.U. 1926). - Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso

dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste.

84. (art. 82 T.U. 1926). - [I Prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al

servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo] (Articolo abrogato dall'art. 6,

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

85. (art. 83 T.U. 1926). - È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza

delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire

200.000.

Capo II - Degli esercizi pubblici

86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande,

pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre

bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero

locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica

presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed

elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi

consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici,

semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di

distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione

finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.

87. (art. 85 T.U. 1926). - È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

88. (art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti

concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e

gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della

stessa concessione o autorizzazione.

89. [(art. 87 T.U. 1926). - È vietata, senza speciale autorizzazione del Prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle

bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume] (L'articolo 1, L. 14

ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta

abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).

90. (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto

del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).

91. [(art. 89 T.U. 1926). - Senza il parere di una speciale commissione provinciale, non possono essere concedute

licenze per l'esercizio di vendita al minuto o il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, né possono

essere concedute le speciali autorizzazioni prevedute dall'art. 89] (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato

gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata

dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).

92. (art. 90 T.U. 1926). - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di

cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume,

o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per

contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze

stupefacenti.

93. (art. 91 T.U. 1926). - [La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono

esclusivamente per i locali in esse indicati] (Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

94. (art. 92 T.U. 1926). - [L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per

gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni,

né per gli esercizi temporanei] . ( Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

95. (art. 93 T.U. 1926). - [In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di

qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti.

Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al

4 e mezzo per cento del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per

mille abitanti.

Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza all'avente causa, per

atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo trapasso

dell'azienda.

In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'art. 89 non può

superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo] (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha

abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata

confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287)..

96. (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto

del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287)..

97. (art. 95 T.U. 1926). - [La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento

del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni elettorali] (L'articolo 1, L. 14 ottobre

1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta

abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).

98. (art. 96 T.U. 1926). - [Per la concessione di licenze, la commissione provinciale determina le distanze minime tra

gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, i

cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto] (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n.

524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è

stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287)..

99. (art. 97 T.U. 1926). - Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato

avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì , revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica

sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

100. (art. 98 T.U. 1926). - Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel

quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che,

comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza

dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

101. (art. 99 T.U. 1926). - È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di

pagamento delle mercedi agli operai.

102. (art. 100 T.U. 1926). - [È vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenze o di

autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente].

(Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

103. (art. 101 T.U. 1926). - [In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità

locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.

La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.

Nelle stazioni climatiche o di cura, il Questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di

bevande alcooliche, può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si

verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la somministrazione di alcolici ad alta gradazione.

Il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito dall'art. 95, tenuto conto dell'aumento

straordinario della popolazione] (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98

e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n.

287).

104. (art. 102 T.U. 1926). - È vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di

qualsiasi specie.

105. (art. 103 T.U. 1926). - Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed

il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto

alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

106. (art. 104 T.U. 1926). - Con decreto reale, su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere

del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed

essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni,

nella preparazione delle bevande alcoliche.

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

107. (art. 105 T.U. 1926). - I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono

denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105,

alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

108. (art. 106 T.U. 1926). - Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti

dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità

locale di pubblica sicurezza. (Il presente comma è stato abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311,

limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione

all'autorità di pubblica sicurezza).

[La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati] (Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio

2001, n. 311).

Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività

indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere

che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di

sostanze stupefacenti.

109. 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende,

roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori

di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla

regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di

altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad

esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di

dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se

compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la

sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i

componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica

sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore

successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo

stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o

telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del

gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati,

oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i

divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli

esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono

vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che

hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o

vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di

abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali

gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non

supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in

denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina

subì to dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate

dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono

risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco

del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì , apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o

strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per

ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi

consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In

tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con

l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli

elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per

ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di

dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati

ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive

modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono

consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli

apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di

cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della

partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50

centesimi di euro.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o

comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli

apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non

rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro.

È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la

sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui

al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei

confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti

al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto

dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di

sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un

periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della

legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste

dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni

concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone

l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del

presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Capo III - Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico

111. (art. 111 T.U. 1926). - [Non si può esercitare senza licenza del Questore l'arte tipografica, litografica, fotografica,

o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza] (Per l'abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi gli artt. 16 e 164,

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

112. (artt. 112 e 113 T.U. 1926). - È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere,

esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri

oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del

prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che

divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la

procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni

sul modo di procurarseli o di servirsene.

È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli pubblicamente.

L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti,

disegni e oggetti figurati.

113. (art. 114 T.U. 1926). - Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato,

senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto

al pubblico scritti o disegni.

È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o

fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se

lapidarie.

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi

a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a

vendite all'incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva

sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa

non può essere data alle persone sfornite di carta di identità.

Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di

pubblica sicurezza.

114. (art. 115 T.U. 1926). - È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di

qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai

mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto.

È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi.

È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano

commesso delitti.

I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via

amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Capo IV - Delle agenzie pubbliche

115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali

che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e

simili, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di

divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

116. (art. 117 T.U. 1926). - Il Questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il

rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in

cui deve essere prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è

subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del Questore, dispone con

decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.

Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla

cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza

dell'esercizio medesimo.

117. (art. 118 T.U. 1926). - Nei comuni in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere

concedute dal Questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del

monte di pietà.

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà.

Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.

È vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su

pegni delle polizze stesse.

118. (art. 119 T.U. 1926). - L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende

pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza

delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.

119. (art. 120 T.U. 1926). - Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle

agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione

della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

120. (art. 121 T.U. 1926). - Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere

un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa

nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative

mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori

di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di

identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

121. (art. 122 T.U. 1926). - [Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli

strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o

distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore,

servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri

analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia

certificato della avvenuta iscrizione] (Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

[L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12,

salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne]

(Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

È vietato il mestiere di ciarlatano.

122. (art. 123 T.U. 1926). - [L'iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può essere

ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose] (Articolo

abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

123. (art. 124 T.U. 1926). - [Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per

l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore.

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità

pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente] (Articolo abrogato

dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

124. (art. 125 T.U. 1926). - [Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei

mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza del Questore.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere conceduta

dall'autorità locale di pubblica sicurezza] (Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

125. (art. 126 T.U. 1926). - [Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il

certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica

sicurezza] ( Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

126. (art. 127 T.U. 1926). - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione

preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

127. (art. 128 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di

licenza del Questore.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della

imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della

mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima

ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare

commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti,

commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità

politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

128. (art. 129 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127

non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di

fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro

con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei

modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che

si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Capo VI - Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti

129. (art. 130 T.U. 1926). - L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a

richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno

l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la

condotta tenuta dagli operai e domestici.

130. (art. 131 T.U. 1926). - [I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti

di esse devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni

dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le

variazioni verificatesi.

I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di

identità] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).

Capo VII - Disposizioni finali del titolo III

131. (art. 132 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate

dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

132. (art. 133 T.U. 1926). - I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

TITOLO IV

Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

133. (art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla

vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o

custodia in comune delle proprietà stesse.

134. (art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o

custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per

conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana

ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per

delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o

custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una

menomazione della libertà individuale.

135. (art. 136 T.U. 1926). - I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo

precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le

generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la

esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello

Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella

delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle

indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità

o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.

136. (art. 137 T.U. 1926). - La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che

intende esercitare.

Può, altresì , essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

137. (art. 138 T.U. 1926). - Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una

cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni

imposte dalla licenza.

Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello

Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre

mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in

conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

138. (art. 139 T.U. 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto

d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di

esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì , le disposizioni degli

articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

139. (art. 140 T.U. 1926). - Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a

richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte

dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

140. (art. 141 T.U. 1926). - I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e

con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000.

141. (art. 142 T.U. 1926). - I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

TITOLO V

Degli stranieri

Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno

142. (art. 143 T.U. 1926). - [Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio

dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di

soggiorno.

Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello

Stato.

Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due

mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n.

416).

143. (art. 144 T.U. 1926). (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

144. (art. 145 T.U. 1926). - [L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire

i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé.

Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi

segnaletici] (Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

145. (art. 146 T.U. 1926). - [Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a

comunicare, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorità di pubblica sicurezza, le generalità, specificando

a quale servizio lo straniero è adibito.

Deve, altresì , comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza,

l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto.

Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si

tratta di province o comuni, l'obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci] (Articolo abrogato dall'art. 13,

D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

146. (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

147. [1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno

straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo

stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne

comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del

passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la

persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta] (Articolo abrogato

dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

148. (art. 149 T.U. 1926). - [Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il

soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.

Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici

avvisi.

Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica] ( Articolo

abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

149. (art. 150 T.U. 1926). - [Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del

corpo diplomatico e consolare] ( Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Capo II - Degli stranieri da espellere e da respingere dal regno

150. (art. 151 T.U. 1926). - [Salvo quanto è stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono

essere espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera.

Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre la espulsione e l'accompagnamento alla frontiera

dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, è pronunciata con

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo]

(Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

151. (art. 152 T.U. 1926). - [Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello

Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

Nel caso di trasgressione è punito con l'arresto da due mesi a sei.

Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso] (Articolo abrogato dall'art. 46, L. 6 marzo 1998, n. 40.

L'abrogazione è stata confermata dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

152. (art. 153 T.U. 1926). - [I Prefetti delle province di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare,

mediante fogli di via obbligatorio, dai comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri di

cui all'art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi.

Per gli stessi motivi, i Prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri

che si trovano nelle rispettive province.

Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne

allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

TITOLO VI

Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo I - Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti

153. (art. 154 T.U. 1926). - Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione

sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro

assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano

sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da

sostanze stupefacenti.

154. (art. 155 T.U. 1926). - È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano

mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal

Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un

istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in

condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

155. (art. 156 T.U. 1926). - I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per

legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad

adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito

patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

156. (art. 157 T.U. 1926). - [Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza

del Questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di

sottoscrizione.

La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo

patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

La licenza stessa vale solamente per i comuni nell'ambito della provincia in cui è rilasciata] (Articolo abrogato dall'art.

3, L. 18 novembre 1981, n. 659).

Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del

rimpatrio e degli espatri abusivi

157. (art. 158 T.U. 1926). - Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli

ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta

d'identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora

trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per

traduzione.

Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica

moralità.

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di

ritornare nel comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

158. (art. 160 T.U. 1926). - Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di

accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi

politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a lire 20.000.

In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre

mesi a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000.

È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera

non autorizzati.

159. (art. 161 T.U. 1926). - Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono,

per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito

agli indigenti a fine di rimpatrio.

160. (art. 162 T.U. 1926). - I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello hanno l'obbligo di

trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al Questore

della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.

161. (art. 163 T.U. 1926). - I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva

hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al Questore, che ne

informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberato è diretto.

162. (art. 164 T.U. 1926). - I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che

debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati

nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via

obbligatorio, se necessario.

I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta.

163. (art. 165 T.U. 1926). - Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi

dall'itinerario ad esse tracciato.

Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.

La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza

indicata nel foglio di via.

Capo III - Dell'ammonizione

164. (art. 166 T.U. 1926). - Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al Prefetto, per

l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di

vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.

Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del Questore.

165. (art. 167 T.U. 1926). - È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente

colpevole:

1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla

pubblica autorità;

2° del delitto di strage;

3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di

stupefacenti;

4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;

5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o

favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;

7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;

8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di

persone incapaci, usura;

9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;

quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per

insufficienza di prove.

166. L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del Prefetto,

del Procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del Tribunale - del Questore, del comandante l'Arma

dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal Sindaco del Comune capoluogo

di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 10° designato dal Prefetto, assisterà come segretario.

La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice Prefetto. Essa

delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

167. (art. 169 T.U. 1926). - Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla commissione di cui all'articolo

precedente, questa intima al denunciato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.

168. (art. 170 T.U. 1926). - Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della

notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita

notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.

Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la

Commissione, accertata la regolarità della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della

forza pubblica.

Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per la irreperibilità del denunziato, la Commissione,

quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito.

169. (art. 171 T.U. 1926). - Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se

contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni

della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni

dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui

all'art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

170. (art. 172 T.U. 1926). - Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la

commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare

stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non

allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello

Stato, la commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto

riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.

171. (art. 173 T.U. 1926). - Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la commissione prescrive ad essa,

nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente di rispettare le leggi di non dare ragione a sospetti e di non

allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

172. (art. 174 T.U. 1926). - La commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o

sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di

non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

173. (artt. 175 e 177 T.U. 1926). - Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.

Su istanza dell'interessato o su proposta del Questore, o anche d'ufficio, la commissione può: a) revocare

l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le

prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.

174. (artt. 176 e 178 T.U. 1926). - Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con

l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che per un reato

commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà

vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

175. (art. 179 T.U. 1926). - Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la

loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

176. (art. 176 T.U. 1926). - L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo

scadere del biennio se l'ammonito non abbia nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione

non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

Capo IV - Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto

177. (artt. 180 e 182 T.U. 1926). - Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo

unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal Questore al presidente del Tribunale.

Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al

tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del

pagamento di una somma fino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.

Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

178. (art. 181 T.U. 1926). - Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non

possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre

il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di

correzione.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta

determinata.

179. (art. 183 T.U. 1926). - Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo

presidente della Corte di appello.

Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico

Ministero.

Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

Capo V - Del confino di polizia

180. (art. 185 T.U. 1926). - Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in

una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

181. (art. 184 T.U. 1926). - Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza

pubblica:

1° gli ammoniti;

2° le persone diffamate ai termini dell'articolo 165;

3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli

ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello

Stato.

L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento

penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.

182. (art. 186 T.U. 1926). - L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione

provinciale di cui all'articolo 166, su rapporto motivato del Questore.

Nell'ordinanza è determinata la durata.

La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può

farsi assistere dal difensore.

183. (art. 187 T.U. 1926). - Le ordinanze della commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la

designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.

184. Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla

comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha

efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo

della polizia, dell'avvocato generale presso una Corte d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere di

Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali,

designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari

e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello

del presidente.

Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione.

185. (art. 189 T.U. 1926). - Tanto nel caso di confino in un Comune del regno, quanto nel caso di confino di una

colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta

alla sua sorveglianza.

L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura

dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.

L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.

Della consegna è redatto processo verbale.

186. (art. 190 T.U. 1926). - All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:

1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;

3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni

chiamata di essa;

8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di

pubblica sicurezza.

187. (art. 191 T.U. 1926). - Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può liberarlo

condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

188. (art. 192 T.U. 1926). - Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell'interno può

rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in

espiazione di pena.

189. (art. 193 T.U. 1926). - Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per

effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino.

Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la

libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino (152).

TITOLO VII

Del meretricio

190-208. (Conseguentemente al disposto di cui all'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della

regolamentazione della prostituzione, cd. legge Merlin)), con la quale è stata abolita la regolamentazione della

prostituzione e sono state stabilite norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, e che stabilisce

l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie a tale legge o con esse incompatibili, gli articoli contenuti nel presente

titolo sono da ritenere abrogati).

TITOLO VIII

Delle associazioni, enti ed istituti

209. (art. 214 T.U. 1926). - [Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono

obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco

nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte

che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della pubblicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni,

degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della

richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e

della multa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

In tutti i casi di omessa, falsa e incompleta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del

Prefetto] (Articolo abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17).

210. (art. 215 T.U. 1926). - Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il Prefetto può disporre, con decreto, lo

scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attività contraria agli

ordinamenti politici costituiti nello Stato.

Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

Contro il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.

Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.

211. (Articolo abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17).

212. (art. 216 T.U. 1926). - Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e

militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle province e dei comuni o di istituti

sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni, che appartengano anche in qualità di semplice

socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino

od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o

comunque licenziati.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengono anche in qualità di

semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel regno o fuori, al Ministro nel

caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente

richiesti.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla

notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore

a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio è non inferiore a

sei mesi.

Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari,

degli impiegati e degli agenti.

213. (art. 217 T.U. 1926). - [Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una associazione,

di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena è della

reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire 600.000 a lire 2.000.000] (Articolo abrogato dall'art. 13,

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).

TITOLO IX

Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra

214. (art. 219 T.U. 1926). - Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del

Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

215. (art. 220 T.U. 1926). - Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di

qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

216. (art. 221 T.U. 1926). - Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda

all'intero territorio del regno, il Ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle

materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene

stabilite dalle leggi.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del Prefetto emesse durante lo

stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.

217. (art. 222 T.U. 1926). - Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro

dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato

di guerra.

Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità

che ha il comando delle forze militari.

I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.

218. (art. 223 T.U. 1926). - Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto

quanto non si riferisce all'ordine pubblico.

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare

ad esse.

219. Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la

personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati

dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO X

Disposizioni finali e transitorie

220. (artt. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della

forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163,

216 e 217 di questo testo unico.

221. (art. 225 T.U. 1926). - Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento

generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso

regolate.

Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto

fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti

sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.

221-bis. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente

testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219,

220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente

testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

222. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni

coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente

rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.

Esse saranno comunicate al Prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo

la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.

Quando il Prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il regno.

Contro il divieto del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui

all'art. 73.

Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella

prima parte di questo articolo.

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'art. 74.

223. (art. 227 T.U. 1926). - Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V, titolo III del testo

unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confino di

polizia, ai termini di questo testo unico.

224. (art. 229 T.U. 1926). - L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale

amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.

I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, fossero

stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi

gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto.

Materia antinfortunistica: la responsabilità del datore di lavoro

In evidenza le più recenti sentenze

La materia antinfortunistica è spesso oggetto di pronunce giurisprudenziali. Tra quelle più recenti deve essere ricordata la sentenza n. 20559/2005 con cui la Corte di Cassazione Penale ha fissato un principio fondamentale in ordine al rapporto tra sicurezza e responsabilità del datore di lavoro, stabilendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sempre e comunque, a prescindere dall'orario di lavoro dei dipendenti.

In proposito la Corte ha precisato che "il legale rappresentante della società, quale responsabile della sicurezza, risponde dell'infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell'orario di lavoro, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio".

Nel caso in questione è stato pertanto dichiarato responsabile (a titolo di colpa) il datore di lavoro per la morte di un lavoratore rimasto folgorato dalla dispersione di elettricità derivata da un macchinario di proprietà della ditta utilizzato dal dipendente fuori dall'orario di lavoro.

Conto corrente: la Banca può variare le condizioni del contratto senza comunicazione al cliente?

Che cosa prevede il Decreto Bersani

Il decreto Bersani, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 prevede l'obbligo per gli istituti bancari di comunicare per iscritto ai propri clienti le eventuali variazioni al contratto del conto corrente. Da questa innovazione deriva la possibilità per il correntista di recedere dal contratto senza costi aggiuntivi di chiusura del conto.

Cessazione dell’attività: quali sono gli adempimenti necessari?

La normativa di riferimento è generalmente rappresentata da disposizioni locali

E' bene subito chiarire che non esistono procedure uniformi a livello nazionale, e che la normativa cui fare riferimento è generalmente rappresentata da Leggi Regionali e dai vari Regolamenti Comunali.

Nel caso in cui si voglia cessare definitivamente l'attività e quindi restituire l'autorizzazione amministrativa al Comune, si deve compilare in ogni sua parte l'apposito modello previsto dalla locale Camera di Commercio.

Detto modello è generalmente scaricabile da internet e deve essere consegnato assieme all'originale dell'autorizzazione e ad una fotocopia (in burocratese, copia fotostatica) del documento di identità del titolare della licenza.

Il modulo generalmente non richiede né il bollo, né il pagamento di diritti.

Si ricorda che la denuncia di cessazione definitiva dell'attività deve essere comunicata dal gestore al Comune (Registro delle Imprese) entro 30 giorni da quando si è verificata.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di cessazione dell'attività è generalmente punita con una sanzione amministrativa (multa) piuttosto salata.

Il Ministero chiarisce l’applicazione dell’imposta comunale sulle insegne di esercizio

Nota n. 11159 del 19.3.2007 del Ministero dell’economia e delle finanze

Con la nota n. 11159, del 19 marzo u.s. il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio.

Il provvedimento precisa che chiunque esponga sulla facciata del proprio esercizio commerciale una pluralità di insegne sarà esente dall'imposta, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 507/93, nelle ipotesi in cui la superficie totale delle insegne di esercizio risulti non superiore a cinque metri quadrati.

Negli altri casi, il tributo dovrà essere corrisposto in relazione all'intera area utilizzata, come stabilito dall'art. 2-bis, comma 5, del D.L. n. 13/02, convertito in legge 24 aprile 2002, n. 75.

Gli ulteriori mezzi pubblicitari che hanno per scopo catturare l'attenzione di potenziali acquirenti (raffiguranti ad esempio il marchio del prodotto commercializzato), non si reputano invece insegne di esercizio.

Ne deriva che sono esenti dal pagamento del tributo le insegne di esercizio la cui superficie complessiva non superi il predetto limite dimensionale (5 mq), mentre vanno assoggettati a tassazione i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio.

Per completezza di informazione si riporta il testo integrale del provvedimento.







Ufficio Tributi

ministero dell'economia e delle finanze - imposta comunale sulla pubblicità e

diritto sulle pubbliche affissioni. problemi applicativi del d.lgs. 15 novembre

1993, n. 507. quesito.

Ministero dell'economia e delle finanze dipartimento per le politiche fiscali

ufficio federalismo fiscale

area i reparto v

Roma, 19 marzo 2007

Prot. 11159/2006/DPF/UFF

Alla Società XY

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Problemi applicativi

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Quesito.

In relazione alla nota in riferimento, riguardante alcune problematiche relative all'applicazione dell'imposta

comunale sulla pubblicità, si individuano le linee di principio che devono essere seguite per la legittima

applicazione del tributo.

L'esposizione sulla facciata di un esercizio commerciale di una pluralità di insegne di esercizio beneficia

dell'esenzione dal pagamento del tributo, a norma dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993,

n. 507, qualora la superficie complessiva delle insegne non superi i cinque metri quadrati; in caso contrario,

l'imposta andrà corrisposta in relazione all'intera superficie.

Va, poi, rammentato che l'insegna di esercizio, secondo la definizione formulata dallo stesso legislatore

con il comma 6, dell'art. 2-bis della legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del d.l. 22 febbraio 2002, n.

13, è il mezzo individuato dall'art. 47, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, vale a dire "la scritta in caratteri

alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di

qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta"

In definitiva l'insegna, oltre all'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che

svolge l'attività, può evidenziare anche la tipologia e la descrizione dell'attività esercitata, nonché i marchi dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti.

Nel caso in cui, però, in aggiunta ai suddetti mezzi pubblicitari, che posseggono le caratteristiche proprie

delle insegne di esercizio, vengano esposti uno o più distinti mezzi pubblicitari raffiguranti unicamente il

marchio del prodotto commercializzato, con l'esclusivo intento, quindi, di pubblicizzare i prodotti o i servizi

offerti, tale mezzo non potrà godere dell'esenzione in discorso, in quanto non potrà essere considerato come

insegna di esercizio, come chiarito anche nella circolare n. 3/DPF del 3 maggio 2002.

Nell'ipotesi delineata, quindi, risultano esenti dal pagamento del tributo le insegne di esercizio la cui

superficie complessiva non supera il limite dimensionale di cinque metri quadrati, mentre vanno assoggettati

a tassazione i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio.

Una diversa fattispecie si verifica per l'esposizione nelle vetrine o sulle pareti di ingresso dell'esercizio

commerciale di mezzi pubblicitari, diversi dalle insegne di esercizio. Va precisato, al riguardo, che ai sensi

dell'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993, tali messaggi pubblicitari sono esenti

dall'imposta se attinenti all'attività esercitata e se la loro superficie non supera, nel loro insieme, il mezzo

metro quadrato in relazione a ciascuna vetrina o ingresso singolarmente considerato.

Per quanto concerne, poi, gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o

nelle immediate vicinanze, si precisa che tali avvisi, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo art. 17,

godono dell'esenzione dal pagamento del tributo a condizione che la loro superficie complessiva non sia

superiore a mezzo metro quadrato e sempre che siano relativi all'attività svolta.

Da quanto esposto risulta agevolmente che, ai fini del calcolo della superficie imponibile rilevante per le

esenzioni in commento, la fattispecie dei mezzi pubblicitari esposti sulle vetrine e sulle pareti di ingresso dei

locali di cui alla lettera a) della norma citata, va considerata distintamente da quella degli avvisi al pubblico di

cui alla successiva lettera b), così come da quella relativa alle insegne di esercizio.

In pratica, ciascuna delle tre fattispecie innanzi delineate, per poter beneficiare delle esenzioni previste

dall'art. 17, deve rispettare separatamente i requisiti contenuti nel comma 1, lettera a), ovvero lettera b),

oppure nel comma 1-bis, dello stesso art. 17.

Riguardo, poi, all'individuazione della superficie imponibile dei mezzi pubblicitari, gioverà preliminarmente

ricordare che l'art. 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993, al comma 1 dispone che "l'imposta sulla pubblicità si

determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo

pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti".

Nel caso in cui il mezzo pubblicitario fosse applicato su un pannello o su una struttura che abbia funzione

di mero supporto strumentale ovvero direttamente sulla muratura, occorrerà considerarne gli eventuali effetti

pubblicitari, al fine di comprenderli nella base imponibile su cui calcolare il tributo. Qualora, però, la muratura

o il pannello su cui i messaggi sono applicati non hanno alcun fine pubblicitario, ma fungono da mero

supporto strumentale, non possono essere calcolati come superficie imponibile, da determinarsi ai sensi del

citato art. 7, come anche chiarito dalla risoluzione del 18 dicembre 1997, n. 231/E, nonché dalla risoluzione

n. 2/DPF del 6 marzo 2003.

Anche la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza del 15 maggio 2002, n. 7031, ha statuito

che la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell'imposta deve essere quella relativa

all'intera installazione pubblicitaria, comprensiva, quindi, anche della parte non coperta dal marchio o dalle

scritte, solo nel caso in cui quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di

separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva

vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.

Fermo restando che ciascuna fattispecie deve essere valutata singolarmente, da quanto esposto si può

comunque dedurre che, poiché l'art. 7, comma 1, del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, prende in considerazione

come superficie imponibile la minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario,

appare contrario allo spirito della norma definire come superficie imponibile quella di strutture che hanno la

funzione di mero supporto strumentale, e che essendo prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di

fuori del campo di applicazione del tributo.

Va ricordato, infine, che qualora la superficie imponibile determinata con i criteri appena esposti risultasse

non superiore a cinque metri quadrati, godrebbe dell'esenzione dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art.

17, comma 1-bis del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Ulteriori chiarimenti, poi, vengono forniti in merito al rispetto dei termini decadenziali entro cui è necessario

procedere alla notifica degli avvisi di accertamento a seguito della mancata presentazione della

dichiarazione di inizio pubblicità di cui all'art. 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Occorre fare riferimento, in proposito, al combinato disposto dei commi 161 e 172, dell'art. 1, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, che stabiliscono un termine decadenziale di cinque anni per la notifica dell'avviso

di accertamento decorrente dalla data in cui la dichiarazione di inizio della pubblicità è stata o avrebbe

dovuto essere presentata. Per stabilire il momento in cui il predetto termine quinquennale inizia a decorrere

è necessario, quindi, individuare la data in cui il contribuente avrebbe dovuto assolvere l'obbligo di

presentare la dichiarazione che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, è indubbiamente riferita al momento appena

antecedente a quello di inizio della pubblicità.

Bisogna, inoltre, precisare che le innovazioni riguardanti il termine decadenziale appena citato, a norma

del comma 171, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, va applicato anche ai rapporti di imposta pendenti al

momento di entrata in vigore della norma in discorso, vale a dire il 1° gennaio 2007, e cioè i rapporti per i

quali non è ancora spirato il termine decadenziale entro il quale il comune deve notificare l'accertamento.

Non deve trarre in inganno, invece, il disposto del comma 4, del citato art. 8 del D.Lgs. n. 507 del 1993,

che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, dispone la presunzione dell'effettuazione della

pubblicità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Tale presunzione, infatti, è valida

esclusivamente ai fini del calcolo del tributo dovuto e non versato; in caso contrario, infatti, l'obbligo di

presentazione della dichiarazione verrebbe ad essere immotivatamente collocato in un momento

antecedente a quello dell'effettivo inizio della pubblicità, come peraltro precisato dalla Corte di Cassazione,

con la sentenza n. 14483 del 10 giugno 2003, depositata il 29 settembre 2003.

Né è legittimo, nel caso di specie, richiamare il disposto del comma 5, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 507 del

1993, tanto più a seguito delle modifiche introdotte dal comma 172, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006,

che ha abrogato la parte della citata norma relativa al termine per la formazione del ruolo, che in ogni caso

deve avvenire in un momento successivo alla notifica dell'avviso di accertamento.

Si forniscono, infine, gli opportuni chiarimenti riguardo al caso in cui il contribuente ha assolto l'onere di

presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità per un'insegna di esercizio che, nel corso del tempo,

non ha subito alcuna modificazione e che è stata ritenuta esente dal pagamento del tributo dalla stessa

amministrazione locale, mentre a seguito di più accurati controlli tale mezzo pubblicitario è risultato

assoggettabile al tributo. In tale ipotesi sarà possibile richiedere il pagamento dell'imposta sempre nel

rispetto del termine di cui al comma 161, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, vale a dire non oltre i cinque

anni precedenti alla data in cui il soggetto passivo del tributo avrebbe dovuto effettuare il versamento. Si

deve tuttavia concludere che, poiché il mancato assolvimento del debito tributario è dipeso da un errore

dell'amministrazione, non si rendono applicabili le sanzioni e gli interessi per il ritardato versamento, come

dispone l'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Carlo Vaccai


La sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

Le disposizioni del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626







Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,



89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,



93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti



il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro







(G.U. 12 novembre 1994, n. 265, suppl. ord.) (*).



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(*) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.







Come modificato da:







L. 1° marzo 2002, n. 39



D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.



D.L. 12 novembre 2001, n. 402



D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.



L. 29 dicembre 2000, n. 422.



D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.



D.M. 12 novembre 1999.



D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.



D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242



D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.



D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.











TITOLO I:



Capo I - Disposizioni generali 1 - 7



Capo II - Servizio di prevenzione e protezione 8 - 11



Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso 12 - 15



Capo IV - Sorveglianza sanitaria 16 - 17



Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori 18 - 20



Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori 21 - 22



Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione 23 - 28



Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 29

TITOLO II - Luoghi di lavoro 30 - 33



TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro 34 - 39



TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale 40 - 46



TITOLO V - Movimentazione manuale dei carichi 47 - 49



TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali 50 - 59



TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni:



Capo I - Disposizioni generali 60 - 61



Capo II - Obblighi del datore di lavoro 62 - 68



Capo III - Sorveglianza sanitaria 69 - 72



TITOLO VIII - Protezione da agenti biologici:



Capo I - 73 - 77



Capo II - Obblighi del datore di lavoro 78 - 85



Capo III - Sorveglianza sanitaria 86 - 88



TITOLO IX - Sanzioni 89 - 94



TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali 95 - 98











Allegato I Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione da rischi



Allegato II Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro



Allegato III Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale



Allegato IV Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale



Allegato V Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale



Allegato VI Elementi di riferimento



Allegato VII Prescrizioni minime



Allegato VIII Elenco di sistemi, preparati e procedimenti



Allegato IX Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici



Allegato X Segnale di rischio biologico



Allegato XI Elenco degli agenti biologici classificati



Allegato XII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento



Allegato XIII Specifiche per processi industriali











IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA







Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;



Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva n. 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;



Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;



Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;







Emana







il seguente decreto legislativo:







Titolo I





Capo I



DISPOSIZIONI GENERALI







Art. 1

(Campo di applicazione)







1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.







2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica (1).







3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.







4. Le disposizioni di cui al presente decreto, si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.







4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto (2).







4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo (2).



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(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e successivamente così modificato dall'art. 9, comma 22, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.



(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 2

(Definizioni)







1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:







a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;







b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;







c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;







d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:







1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1);







2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;







3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;







e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;







f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;







g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;







h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;







i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.



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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(1) Numero così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 12 novembre 2001, n. 402.







Art. 3

(Misure generali di tutela)







1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:







a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;







b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;







c) riduzione dei rischi alla fonte;







d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;







e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;







f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;







g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;







h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;







i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;







l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;







m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;







n) misure igieniche;







o) misure di protezione collettiva ed individuale;







p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;







q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;







r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;







s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;







t) istruzioni adeguate ai lavoratori.







2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.







Art. 4

(Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)







1.Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro (1).







2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:







a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;







b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);







c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.







3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.







4. Il datore di lavoro:







a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;







b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;







c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.







5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:







a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;







b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;







c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;







d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;







e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;







f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;







g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;







h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;







i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;







l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;







m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,



l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);







n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;







o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;







p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);







q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.







6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.







7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.







8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.







9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.







10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:







a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;







b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.







11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.







12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.



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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(1) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, L. 1° marzo 2002, n. 39.







Art. 5

(Obblighi dei lavoratori)







1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.







2. In particolare i lavoratori:







a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;







b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;







c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;







d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;







e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;







f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;







g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;







h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.







Art. 6

(Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori)







1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (1).







2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge (2).







3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.



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(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(2) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 7



(Contratto di appalto o contratto d'opera)







1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:







a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;







b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.







2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:







a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;







b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.







3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (1).



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(1) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Capo II



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE







Art. 8

(Servizio di prevenzione e protezione)







1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.







2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.







3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.







4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione (1).







5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:







a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;







b) nelle centrali termoelettriche;







c) negli impianti e laboratori nucleari;







d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;







e) nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;







f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;







g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (2).







6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (3).







7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.







8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.







9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.







10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.







11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:







a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;







b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;







c) il curriculum professionale.



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(1) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(2) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(3) Comma sostituito dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, così modificato dall'art. 21, comma 3, L. 1° marzo 2002, n. 39.







Art. 9

(Compiti del servizio di prevenzione e protezione)







1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:







a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;







b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;







c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;







d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;







e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;







f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.







2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:







a) la natura dei rischi;







b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;







c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;







d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;







e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.







3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.







4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.







Art. 10

(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti



di prevenzione e protezione dai rischi)







1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.







2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:







a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;







b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 (1);







c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;







d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.



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(1) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 11

(Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)







1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:







a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;







b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;







c) il medico competente ove previsto;







d) il rappresentante per la sicurezza.







2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:







a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;







b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;







c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.







3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.







4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.







5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.







Capo III



PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI



LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO







Art. 12

(Disposizioni generali)







1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:







a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio lotta antincendio e gestione dell'emergenza;







b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) (1);







c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;







d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinchè i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;







e) prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.







2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.







3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.







4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.



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(1) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 13

(Prevenzione incendi)







1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:







a) i criteri diretti ad individuare:







1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;







2) misure precauzionali di esercizio;







3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;







4) criteri per la gestione delle emergenze;







b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.







2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.







Art. 14

(Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato)







1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.







2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.







Art. 15

(Pronto soccorso)







1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.







2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.







3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.







4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.







Capo IV



SORVEGLIANZA SANITARIA







Art. 16

(Contenuto della sorveglianza sanitaria)







1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.







2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:







a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;







b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.







3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.







Art. 17

(Il medico competente)







1. Il medico competente:







a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;







b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;







c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;







d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;







e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;







f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera B) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;







g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;







h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;







i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;







l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;







m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.







2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.







3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (1).







4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.







5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:







a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;







b) libero professionista;







c) dipendente del datore di lavoro.







6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.







7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza (1).



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(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Capo V



CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI







Art. 18

(Rappresentante per la sicurezza)







1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.







2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.







3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.







4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.







5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite la organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.







6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:







a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;







b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;







c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.







7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.







Art. 19

(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)







1. Il rappresentante per la sicurezza:







a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;







b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;







c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;







d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;







e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;







f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;







g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;







h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;







i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;







l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;







m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;







n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;







o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.







2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.







3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.







4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.







5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).







Art. 20

(Organismi paritetici)







1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.







2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.







3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.







Capo VI



INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI







Art. 21

(Informazione dei lavoratori)







1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:







a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;







b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;







c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;







d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;







e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;







f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;







g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.



2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.







Art. 22

(Formazione dei lavoratori)







1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (1).







2. La formazione deve avvenire in occasione:







a) dell'assunzione;



b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;







c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.







3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.







4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.







5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (2).







6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.







7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.



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(1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(2) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Capo VII



DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE





Art. 23

(Vigilanza)







1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'Unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.







2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.







3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.







4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.



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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 24

(Informazione, consulenza, assistenza)







1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (1).







2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.



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(1) Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 25

(Coordinamento)







1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione (1).



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(1) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 26

(Commissione consultiva permanente per la prevenzione



degli infortuni e l'igiene del lavoro)







1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:







"Art. 393. (Costituzione della commissione). 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:







a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;







b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;







c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;







d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria; commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali (1);







e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;







f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale (2);







g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale (2);







h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa maggiormente rappresentative a livello nazionale (3);







i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.







Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni (4).







2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.







3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.







4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.







5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.







6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.".







2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:







"Art. 394. (Compiti della commissione). 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:







a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;







b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;







c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;







d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;







e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;







f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;







g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;







h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (5);







i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;







l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.







2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.







3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".







3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.



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(1) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(2) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(3) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(4) Comma così modificato dall'art. 13, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(5) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 27

(Comitati regionali di coordinamento)







1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.







2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.







Art. 28

(Adeguamenti al progresso tecnico)







1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:







a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (1);







b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;







c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.



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(1) Lettera così sostituita dall'art. 14, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Capo VIII



STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE



MALATTIE PROFESSIONALI







Art. 29

(Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali)







1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.







2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.







3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.







4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.







5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.







Titolo II



LUOGHI DI LAVORO







Art. 30

(Definizioni)







1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:







a) i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.







2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:







a) ai mezzi di trasporto;







b) ai cantieri temporanei o mobili;







c) alle industrie estrattive;







d) ai pescherecci;







e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.







3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.







4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.







5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.







6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.







Art. 31

(Requisiti di sicurezza e di salute)







1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.







2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.







3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.







4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.



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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 32

(Obblighi del datore di lavoro)







1. Il datore di lavoro provvede affinché:







a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;







b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;







c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;







d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.







Art. 33

(Adeguamenti di norme)







1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:







"Art. 13. (Vie e uscite di emergenza). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:







a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;







b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;







c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;







c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio) (1).







2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.







3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.







4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.







5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.







6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio (2).







7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.







8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.







9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.







10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.







11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.







12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza (3)







13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.".







2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è sostituito dal seguente:







"Art. 14. (Porte e portoni). 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.







2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20 (4).







3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:







a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80 (5);







b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;







c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo (5);







d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.







4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.







5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento) (6).







6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.







7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.







8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.







9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.







10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.







11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.







12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.







13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.







14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.







15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.







16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.







17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità (7).".







3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:







"Art. 8. (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi). 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.







2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.







3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.







4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.







5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.







6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.







7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.







8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.







9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.







10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.







11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".







4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:







"Titolo II Disposizioni particolari".







5. L'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:







"Art. 6. (Altezza, cubatura e superficie). 1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:







a) altezza netta non inferiore a m 3;







b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;







c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.







2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.







3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.







4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.







5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente." (8).







6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:







"Art. 9. (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione (9).







2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.







3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.







4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.".







7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:







"Art. 11. (Temperatura dei locali).







1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.







2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.







3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.







4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.







5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.".







8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:







"Art. 10. (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro).







1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori (10).







2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.







3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.







4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.".







9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:







"Art. 7. (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico).



1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:







a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;



b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;







c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;







d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene (11).







2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.







3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.







4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.







5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.







6. La pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi (12).







7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.







8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.







9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.







10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.







11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.







12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.







13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.







13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico (13).".







10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:







"Art. 14. (Locali di riposo). 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.







2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.







3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.







4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.







5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.







6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.







7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.".







11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:







"Art. 40. (Spogliatoi e armadi per il vestiario).







1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.







2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro (14).



3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.







4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.







5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.







6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".







12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:







"Art. 37. (Docce).







1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.







2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.







3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.







4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi (15).







Art. 39. (Gabinetti e lavabi).







1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.







2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi (16).".







13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:







"Art. 11. (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni).







1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.







2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.







3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.







4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico (17).







5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni (17).







6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.







7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:







a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;







b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;







c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;







d) non possono scivolare o cadere.".







14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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(1) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 2, lett. a), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(2) Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(3) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, lett. c), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(4) Comma così modificato dall'art. 16, comma 3, lett. a), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(5) Comma così modificato dall'art. 16, comma 3, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(6) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 3, lett. c), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(7) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 3, lett. d), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(8) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(9) Comma così modificato dall'art. 16, comma 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(10) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 7, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(11) Comma così modificato dall'art. 16, comma 5, lett. a), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(12) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 5, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(13) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 5, lett. c), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(14) Comma così modificato dall'art. 16, comma 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(15) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(16) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(17) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Titolo III



USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO







Art. 34

(Definizioni)







1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:







a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;







b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;







c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.







Art. 35

(Obblighi del datore di lavoro)







1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.







2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter (1).







3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:







a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;







b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;







c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.







c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura (2).







4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:







a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;







b) utilizzate correttamente;







c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.







c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro (3).







4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:







a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;







b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;







c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;







d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (4).







4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:







a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;







b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;







c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;







d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;







e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;







f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (4).







4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento (4).







4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate (4).







5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:







a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;







b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.



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(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.



(2) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.



(3) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.



(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.







Art. 36

(Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro)







1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.







2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio (1).







3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2 (2).







4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:



"Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.".







5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:



"Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore." (3).







6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:



"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.".







7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:



"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.



Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.".



8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.







8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente (4).







8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente (4).







8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto (4).



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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.



(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.



(3) Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(4) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.







Art. 37

(Informazione)







1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:







a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;







b) alle situazioni anormali prevedibili.







1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature (1).







2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.



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(1) Comma inserito dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.







Art. 38

(Formazione ed addestramento)







1. Il datore di lavoro si assicura che:







a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;







b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.







Art. 39

(Obblighi dei lavoratori)







1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.







2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.







3. I lavoratori:







a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;







b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;







c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.







Titolo IV

USO DEI DISPOSITIVI DI



PROTEZIONE INDIVIDUALE







Art. 40

(Definizioni)







1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.







2. Non sono dispositivi di protezione individuale:







a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;







b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;







c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;







d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;







e) i materiali sportivi;







f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;







g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.







Art. 41

(Obbligo di uso)







1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.







Art. 42

(Requisiti dei DPI)







1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.







2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:







a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;







b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;







c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;







d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.



3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.







Art. 43

(Obblighi del datore di lavoro)







1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:







a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;







b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;







c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);







d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione (1).







2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:







a) entità del rischio;







b) frequenza dell'esposizione al rischio;







c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;







d) prestazioni del DPI.







3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.







4. Il datore di lavoro:







a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;







b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;







c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;







d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;







e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;







f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;







g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.







5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:







a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;







b) per i dispositivi di protezione dell'udito.



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(1) Lettera così modificata dall'art. 18, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 44

(Obblighi dei lavoratori)







1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.







2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.







3. I lavoratori:







a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;







b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.







4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.







5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.







Art. 45

(Criteri per l'individuazione e l'uso)







1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.







2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:







a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;







b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.







Art. 46

(Norma transitoria)







1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:







a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;







b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.







Titolo V



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI







Art. 47

(Campo di applicazione)







1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.







2. Si intendono per:







a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;







b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.







Art. 48

(Obblighi dei datori di lavoro)







1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.







2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.







3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.







4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:







a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico in base all'allegato VI;







b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;



c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente decreto.







Art. 49

(Informazione e formazione)







1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:







a) il peso di un carico;







b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;







c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.







2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.







Titolo VI



USO DI ATTREZZATURE MUNITE



DI VIDEOTERMINALI







Art. 50



(Campo di applicazione)







1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.







2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:







a) ai posti di guida di veicoli o macchine;







b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;







c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;







d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;







e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;







f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato (1).



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(1) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 51

(Definizioni)







1. Ai fini del presente titolo si intende per:







a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;







b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostanze;







c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54 (1).



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(1) Lettera così modificata dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, così sostituita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 29 dicembre 2000, n. 422.







Art. 52

(Obblighi del datore di lavoro)







1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:







a) ai rischi per la vista e per gli occhi;







b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;







c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.







2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.







Art. 53

(Organizzazione del lavoro)







1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.







Art. 54

(Svolgimento quotidiano del lavoro)







1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.







2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.







3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al viedoterminale.







4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.







5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.







6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.







7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.







Art. 55

(Sorveglianza sanitaria)







1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici (1).







2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:







a) idonei, con o senza prescrizioni;







b) non idonei.







3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16 (2).







3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2 (3).







3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi (3).







4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità (2).







5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.



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(1) Comma così modificato dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(2) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. b), L. 29 dicembre 2000, n. 422.



(3) Comma inserito dall'art. 21, comma 1, lett. b), L. 29 dicembre 2000, n. 422.







Art. 56

(Informazione e formazione)







1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:







a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;







b) le modalità di svolgimento dell'attività;







c) la protezione degli occhi e della vista.







2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.







3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.







Art. 57

(Consultazione e partecipazione)







1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.







Art. 58

(Adeguamento alle norme)







1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 51, comma 1, lett. c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII.



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N.B.: Articolo modificato dall'art. 19, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, così sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. c), L. 29 dicembre 2000, n. 422.







Art. 59

(Caratteristiche tecniche)







1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.







Titolo VII



PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (*)



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(*) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI







Art. 60



(Campo di applicazione)







1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa (1).







2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III (2).







3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.



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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.



(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Art. 61

(Definizioni)







1. Agli effetti del presente decreto si intende per:







a) agente cancerogeno:







1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;







2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;







3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;







b) agente mutageno:







1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;







2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;







c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.



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N.B.: Articolo modificato dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Capo II



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO







Art. 62

(Sostituzione e riduzione)







1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori (1).







2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile (1).







3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis (2).



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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.



(2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Art. 63

(Valutazione del rischio)







1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2 (1).







2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni, prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o informa polverulente e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o nei impedisce la fuoriuscita.



La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo (2).







3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.







4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:







a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni (3);







b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti (3);







c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (3);







d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;







e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;







f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti (3).







5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.







6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.



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(1) Comma modificato dall'art. 20, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.



(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.



(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Art. 64

(Misure tecniche, organizzative, procedurali)







1. Il datore di lavoro:







a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette (1);







b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare (1);







c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;







d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (1);







e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;







f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;







g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza (1);







h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile (1);







i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati (1).



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(1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Art. 65

(Misure tecniche)







1. Il datore di lavoro:







a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;







b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;







c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.







2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici (1).



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(1) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 6, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.







Art. 66

(Informazione e formazione)







1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:







a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare (1);







b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;







c) le misure igieniche da osservare;







d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;







e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.







2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.







3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquiennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.







4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni (2).



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(1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.



(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Art. 67

(Esposizione non prevedibile)







1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.







2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.







3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.







Art. 68

(Operazioni lavorative particolari)







1. Nel caso di determinate operazione lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:







a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;







b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.







2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.







Capo III



SORVEGLIANZA SANITARIA





Art. 69

(Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche)







1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.







2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.







3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.







4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.







5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:







a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;







b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate (1).







6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.



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(1) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 70

(Registro di esposizione e cartelle sanitarie)







1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.







2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.







3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.







4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.







5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.







6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.







7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.







8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:







a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;







b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;







c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;







d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.







9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.







10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni



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N.B.: Articolo sostituito dall'art. 20, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Art. 71

(Registrazione dei tumori)







1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.







2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale (1).







3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.







4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.



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(1) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Art. 72

(Adeguamenti normativi)







1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.







2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:







a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;







b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.



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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Titolo VII bis



PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (*)



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(*) Titolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.







Art. 72 bis

(Campo di applicazione).







1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.







2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230/1995, e successive modifiche.







3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel Titolo VII del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.







4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'art. 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al Trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.







5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.







Art. 72 ter

(Definizioni)







1. Ai fini del presente titolo si intende per:







a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;







b) agenti chimici pericolosi:







1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;







2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;







3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;







c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;







d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'Allegato VIII ter;







e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'Allegato VIII quater;







f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;







g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;







h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.







Art. 72 quater

(Valutazione dei rischi)







1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:







a) le loro proprietà pericolose;







b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;







c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;







d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;







e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli Allegati VIII ter ed VIII quater;







f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;







g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.







2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'art. 72 quinquies e, ove applicabile, dell'art. 72 sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.







3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.







4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.







5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.







6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.







7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.







Art. 72 quinquies

(Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi)







1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:







a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;







b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;







c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;







d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;







e) misure igieniche adeguate;







f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;







g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.







2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli artt. 72 sexies, 72 septies, 72 decies, 72 undecies.







Art. 72 sexies

(Misure specifiche di protezione e di prevenzione)







1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'art. 72 bis, provvede affinchè il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:







a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonchè uso di attrezzature e materiali adeguati;







b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;







c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;







d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli artt. 72 decies e 72 undecies.







2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non esaustivo nell'Allegato VIII sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.







3. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.







4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'art. 72 quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.







5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:







a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;







b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.







6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.







7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.







8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di vigilanza.







Art. 72 septies

(Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze)







1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.







2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.







3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.







4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.







5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:







a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;







b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.







6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.







Art. 72 octies

(Informazione e formazione per i lavoratori)







1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:







a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;







b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;







c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;







d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.







2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:







a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'art. 72 quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;







b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.







3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.







4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.







Art. 72 novies

(Divieti)







1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'Allegato VIII quinquies.







2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purchè la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.







3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:







a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;







b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;







c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.







4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lett. c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.







5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:







a) i motivi della richiesta di deroga;







b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;







c) il numero dei lavoratori addetti;







d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;







e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.







Art. 72 decies

(Sorveglianza sanitaria)







1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 72 quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.







2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:







a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;







b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;







c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.







3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.







4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.







5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.







6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.







7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:







a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'art. 72 quater;







b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;







c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;







d) prendere le misure affinchè sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.







8. L'Organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.







Art. 72 undecies

(Cartelle sanitarie e di rischio)







1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 72 decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lett. e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.







2. Su richiesta, è fornita agli Organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.







3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.







Art. 72 duodecies

(Consultazione e partecipazione dei lavoratori)







1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.







Art. 72 ter decies

(Adeguamenti normativi)







1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.







2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli Allegati VIII ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.







3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato di cui all'art. 72 quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.







4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'art. 72 quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle Associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.







Titolo VIII



PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI







Capo I







Art. 73

(Campo di applicazione)







1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.







2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso (1).



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(1) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 74

(Definizioni)







1. Ai sensi del presente titolo si intende per:







a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;







b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;







c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.







Art. 75

(Classificazione degli agenti biologici)







1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:







a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;







b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;







c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;







d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche.







2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.







3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.







Art. 76

(Comunicazione)







1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:







a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;







b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.







2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.







3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.







4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.







5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.







6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.







Art. 77

(Autorizzazione)







1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.







2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:







a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;







b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.







3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.







4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.







5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.







6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.







Capo II



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO







Art. 78



(Valutazione del rischio)







1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:







a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;







b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;







c) dei potenziali effetti allergici e tossici;







d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;







e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;







f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.







2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative (1).







3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.







4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.







5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:







a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;







b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);







c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;







d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;







e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.







6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.



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(1) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 79

(Misure tecniche, organizzative, procedurali)







1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.







2. In particolare, il datore di lavoro:







a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;







b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;







c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;







d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;







e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;







f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;







g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;







h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;







i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;







l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;







m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.







Art. 80

(Misure igieniche)







1. In tutte le attività nelle quali in valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:







a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;







b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;







c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;







d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.







2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici (1).



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(1) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.







Art. 81

(Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie)







1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.







2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.







3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.







Art. 82

(Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari)







1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.







2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:







a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;







b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;







c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.







3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.







4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.







5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.







Art. 83

(Misure specifiche per i processi industriali)







1. Fatto salvo quanto specificamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.







2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.







Art. 84

(Misure di emergenza)







1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.







2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.







3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.







Art. 85

(Informazioni e formazione)







1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:







a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;







b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;







c) le misure igieniche da osservare;







d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;







e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;







f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.







2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.







3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.







4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.







Capo III



SORVEGLIANZA SANITARIA





Art. 86

(Prevenzione e controllo)







1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.







2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:







a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;







b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.







2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro (1).







2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78 (1).







2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione (1).



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(1) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 87

(Registri degli esposti e degli eventi accidentali)







1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.







2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.







3. Il datore di lavoro:







a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute (1);







b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio (1);







c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio (1);







d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio (2);







e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 (2).







4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni (3).







5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.







6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente (4).







7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.



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(1) Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(2) Lettera così modificata dall'art. 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(3) Comma così modificato dall'art. 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(4) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 88

(Registro dei casi di malattia e di decesso)







1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.







2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.







3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.







4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.







Titolo IX



SANZIONI







Art. 89

(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)







1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.







2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:







a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72 quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72 sexies; 72 septies; 72 novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72 decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1, 2 (1);







b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72 octies, commi 1, 2 e 3; 72 decies, commi 1, 2, 3 e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2 (2).







3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87, commi 3 e 4 (3).



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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(1) Lettera modificata dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 e, successivamente, così modificata dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.



(2) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.



(3) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Art. 90

(Contravvenzioni commesse dai preposti)







1. I preposti sono puniti:







a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72 quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72 sexies; 72 septies; 72 novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72 decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2 (1);







b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72 sexies, comma 8; 72 decies, commi 1, 2, 3 e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4 (2).



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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 23, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(1) Lettera modificata dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 e, successivamente, così modificata dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.



(2) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.







Art. 91

(Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori) (*)







1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.







2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.



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(*) Rubrica così sostituita dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 92

(Contravvenzioni commesse dal medico competente)







1. Il medico competente è punito:







a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 72 decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72 undecies; 86, comma 2 bis (1);







b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3, e 70, comma 2 (2).



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(1) Lettera modificata dall'art. 24, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, così modificata dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.



(2) Lettera modificata dall'art. 24, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, così modificata dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.







Art. 93

(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)







1. I lavoratori sono puniti:







a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3 (1);







b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.



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N.B.: Articolo così modificato dall'art. 27, comma 13, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.



(1) Lettera così modificata dall'art. 24, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 94

(Violazioni amministrative)







1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.







Titolo X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI







Art. 95

(Norma transitoria)







1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).







Art. 96

(Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4)







1. E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.







Art. 96 bis

(Attuazione degli obblighi)







1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.



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N.B.: Articolo inserito dall'art. 25, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Art. 97

(Obblighi d'informazione)







1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:







a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;







b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;







c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.







2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.







Art. 98

(Norma finale)







1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.







Allegato I







Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte



del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e



protezione dai rischi (art. 10)







1. Aziende artigiane e industriali (1)......... fino a 30 addetti



2. Aziende agricole e zootecniche ........... fino a 10 addetti (2)



3. Aziende della pesca ........................... fino a 20 addetti



4. Altre aziende ...... ................................ fino a 200 addetti



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N.B.: Allegato così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.



(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.



(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.







Allegato II





Prescrizioni di sicurezza e di salute



per i luoghi di lavoro







1. Rilevazione e lotta antincendio



A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.



I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.



Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.







2. Locali adibiti al pronto soccorso



Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.



I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.



Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.



Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.



Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.







Allegato III







Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego



di attrezzature di protezione individuale























Allegato IV







Elenco indicativo e non esauriente delle



attrezzature di protezione individuale







Dispositivi di protezione della testa

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);



- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);



- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).







Dispositivi di protezione dell'udito



- Palline e tappi per le orecchie;



- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);



- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;



- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;



- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.







Dispositivi di protezione degli occhi e del viso



- Occhiali a stanghette;



- Occhiali a maschera;



- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;



- Schermi facciali;



- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).







Dispositivi di protezione delle vie respiratorie



- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;



- Apparecchi isolanti a presa d'aria;



- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;



- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;



- Scafandri per sommozzatori.







Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia



- Guanti:



contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);



contro le aggressioni chimiche;



per elettricisti e antitermici;



- Guanti a sacco;



- Ditali;



- Manicotti;



- Fasce di protezione dei polsi;



- Guanti a mezze dita;



- Manopole.







Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe



- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;



- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;



- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;



- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;



- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;



- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;



- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;



- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;



- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;



- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;



- zoccoli;



- ginocchiere;



- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;



- ghette;



- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);



- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.







Dispositivi di protezione della pelle



- Creme protettive/pomate.







Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome



- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);



- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;



- giubbotti termici;



- giubbotti di salvataggio;



- grembiuli di protezione contro i raggi X;



- cintura di sicurezza del tronco.







Dispositivi dell'intero corpo



- Attrezzature di protezione contro le cadute;



- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);



- attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);



- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).







Indumenti di protezione



- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);



- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);



- indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;



- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;



- indumenti di protezione contro il calore;



- indumenti di protezione contro il freddo;



- indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;



- indumenti antipolvere;



- indumenti antigas;



- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.), fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;



- coperture di protezione.



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N.B.: Allegato così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Allegato V







Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei



settori di attività per i quali può rendersi necessario



mettere a disposizione attrezzature di



protezione individuale







1. Protezione del capo (protezione del cranio)







Elmetti di protezione



- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;



- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;



- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;



- Lavori in terra e in roccia;



- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;



- Uso di estrattori di bulloni;



- Brillatura mine;



- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;



- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonchè in fonderie;



- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;



- Costruzioni navali;



- Smistamento ferroviario;



- Macelli.







2. Protezione del piede







Scarpe di sicurezza con suola imperforabile



- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;



- Lavori su impalcature;



- Demolizioni di rustici;



- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;



- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;



- Lavori su tetti.







Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile



- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;



- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonchè montaggio di costruzioni metalliche;



- Lavori di trasformazione e di manutenzione;



- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;



- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;



- Lavorazione e finitura di pietre;



- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;



- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;



- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica;



- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione;



- Movimentazione e stoccaggio;



- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;



- Costruzioni navali;



Smistamento ferroviario.







Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile



- Lavori sui tetti.







Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante



- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.







Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido



- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.







3. Protezione degli occhi o del volto







Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione



- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;



- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;



- Lavorazione e finitura di pietre;



- Uso di estrattori di bulloni;



- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti;



- Fucinatura a stampo;



- Rimozione e frantumazione di schegge;



- Operazioni di sabbiatura;



- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;



- Impiego di pompe a getto liquido;



- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;



- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;



- Impiego di laser.







4. Protezione delle vie respiratorie







Autorespiratori



- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno;



- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;



- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;



- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;



- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;



- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;



- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;



- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.







5. Protezione dell'udito







Otoprotettori



- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;



- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;



- Attività del personale a terra negli aeroporti;



- Battitura di pali e costipazione del terreno;



- Lavori nel legname e nei tessili







6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani







Indumenti protettivi



- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;



- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore;



- Lavorazione di vetri piani;



- Lavori di sabbiatura;



- Lavori in impianti frigoriferi.







Indumenti protettivi difficilmente infiammabili



- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.







Grembiuli imperforabili



- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;



- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.







Grembiuli di cuoio



- Saldatura;



- Fucinatura;



- Fonditura.







Bracciali



- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.







Guanti



- Saldatura;



- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;



- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.







Guanti a maglia metallica



- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;



- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione;



- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.







7. Indumenti di protezione contro le intemperie



- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.







8. Indumenti fosforescenti



- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.







9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)



- Lavori su impalcature;



- Montaggio di elementi prefabbricati;



- Lavori su piloni.







10. Attacco di sicurezza con corda



- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;



- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;



- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;



- Lavori in pozzi e in fogne.







11. Protezione dell'epidermide



- Manipolazione di emulsioni;



- Concia di pellami.



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N.B.: Allegato così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Allegato VI







Elementi di riferimento







1. Caratteristiche del carico



La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:



- il carico è troppo pesante (kg 30);



- è ingombrante o difficile da afferrare;



- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;



- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;



- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.







2. Sforzo fisico richiesto



Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:



- è eccessivo;



- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;



- può comportare un movimento brusco del carico;



- è compiuto con il corpo in posizione instabile.







3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro



Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:



- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;



- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;



- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;



- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;



- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;



- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.







4. Esigenze connesse all'attività



L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:



- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;



- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;



- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;



- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.







Fattori individuali di rischio







Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:



- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;



- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;



- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.







Allegato VII







Prescrizioni minime







Osservazione preliminare



Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.







1. Attrezzature







a) Osservazione generale



L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.







b) Schermo



I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.



L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.



La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.



Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.



E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.



Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.







c) Tastiera



La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.



Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.



La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.



La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.



I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.







d) Piano di lavoro



Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.



Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.



E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.







e) Sedile di lavoro



Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. I sedili debbono avere altezza regolabile.



Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.



Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.







2. Ambiente







a) Spazio



Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.







b) Illuminazione



L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.



Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.







c) Riflessi e abbagliamenti



I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.



Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.







d) Rumore



Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.







e) Calore



Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.







f) Radiazioni



Tutte le radiazioni, eccenzion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.







g) Umidità



Si deve fare in modo da ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.







3. Interfaccia elaboratore/uomo



All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:







a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;







b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;







c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;







d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;







e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.



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N.B.: Allegato così modificato dall'art. 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.







Allegato VIII

(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)







ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI





1. Produzione di auramina col metodo Michler.



2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.



3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.



4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.



5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).



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N.B.: Allegato così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.



(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.







Allegato VIII bis

(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)







VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE













N.B.: Allegato aggiunto dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.



(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).



(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.



(3) = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).



(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ).



(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.



(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.



(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.







Allegato VIII ter



(art. 72 ter, comma 1, lett. d)







Valori limite di esposizione professionale















(1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.



(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.



(3) La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.



(4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.



(5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non altrimenti specificato.



(6) : milligrammi per metro cubo di aria a 20° C e 101,3 Kpa.



(7) ppm: parti per milione di aria .



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N.B.: Allegato inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.







Allegato VIII quater



(art. 72 ter, comma 1, lett. e)







Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria







Piombo e suoi composti ionici



1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.







2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:



- l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 ;



- nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.



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N.B.: Allegato inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.







Allegato VIII quinquies



(art. 72 novies, comma 1)







Divieti



a) Agenti chimici



b)











(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance.



(2) CAS Chemical Abstracts Service.







b) Attività lavorative: Nessuna.



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N.B.: Allegato inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.







Allegato VIII sexies



(art. 72 sexies, comma 2)



Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.









UNI EN 481:994













Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.













UNI EN 482:998













Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.













UNI EN 689 1997













Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.













UNI EN 838 1998













Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.













UNI EN 1076:999













Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.













UNI EN 1231 1999









Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.

















UNI EN 1232:1999























UNI EN 1540:2001









Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.













UNI EN 12919:2001











N.B.: Allegato inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.







Allegato IX







Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono

comportare la presenza di agenti biologici







1. Attività in industrie alimentari.



2. Attività nell'agricoltura.



3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.



4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.



5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.



6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.



7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.







Allegato X







Segnale di rischio biologico





















Allegato XI







Elenco degli agenti biologici classificati







1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.



I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.



Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.



In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.







2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.



Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.







3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.



Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.



Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.







4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.







5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.







6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'Allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'Allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.







7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.







8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.







Tali indicazioni sono:



A: possibili effetti allergici;



D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;



T: produzione di tossine;



V: vaccino efficace disponibile.







Batteri e



organismi simili







N.B.: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.























Agente biologico Classificazione Rilievi















Actinobacillus actinomycetemcomitans 2



Actinomadura madurae 2



Actinomadura pelletieri 2



Actinomyces gereneseriae 2



Actinomyces israeliti 2



Actinomyces pyogenes 2



Actinomyces spp 2



Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum 2



Bacillus anthracis 3



Bacteroides fragilis 2



Bartonella bacilliformis 2



Bartonella (Rochalimea) spp 2



Bartonella quintana (Rochalimea quintana) 2



Bordetella bronchiseptica 2



Bordetella parapertussis 2



Bordetella pertussis 2 V



Borrelia burgdorferi 2



Borrelia duttonii 2



Borrelia recurrentis 2



Borrelia spp 2



Brucella abortus 3



Brucella canis 3



Brucella melitensis 3



Brucella suis 3



Burkholderia mallei (pseudomonas mallei) 3



Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomalle 3



Campylobacter fetus 2



Campylobacter jejuni 2



Campylobacter spp 2



Cardiobacterium hominis 2



Chlamydia pneumoniae 2



Chlamydia trachomatis 2



Chlamydia psittaci (ceppi aviari) 3



Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) 2



Clostridium botulinum 2 T



Clostridium perfringens 2



Clostridium tetani 2 T, V



Clostridium spp 2



Corynebacterium diphtheriae 2 T, V



Corynebacterium minutissimum 2



Corynebacterium pseudotuberculosis 2



Corynebacterium spp 2



Coxiella burnetii 3



Edwardsiella tarda 2



Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2



Ehrlichia spp 2



Eikenella corrodens 2



Enterobacter aerogenes/cloacae 2



Enterobacter spp 2



Enterococcus spp 2



Erysipelothrix rhusiopathiae 2



Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) 2



Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 oppure O103) 3 (**) T



Flavobacterium meningosepticum 2



Fluoribacter bozemanii (Legionella) 2



Francisella tularensis (tipo A) 2



Francisella tularensis (tipo B) 2



Fusobacterium necrophorum 2



Gardnerella vaginalis 2



Haemophilus ducreyi 2



Haemophilus influenzae 2 V



Haemophilus spp 2



Helicobacter pilori 2



Klebsiella oxytoca 2



Klebsiella pneumonite 2



Klebsiella spp 2



Legionella pneumophila 2



Legionella spp 2



Leptospira interrogans (tutti i serotipi) 2



Listeria monocytogenes 2



Listeria ivanovii 2



Morganella morganii 2



Mycobacterium africanum 3 V



Mycobacterium avium/intracellulare 2



Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V



Mycobacterium chelonae 2



Mycobacterium fortuitum 2



Mycobacterium kansasii 2



Mycobacterium lepre 3



Mycobacterium malmoense 2



Mycobacterium marinum 2



Mycobacterium microbi 3 (**)



Mycobacterium paratuberculosis 2



Mycobacterium scrofulaceum 2



Mycobacterium simile 2



Mycobacterium szulgai 2



Mycobacterium tuberculosis 3 V



Mycobacterium ulcerans 3 (**)



Mycobacterium xenopi 2



Mycoplasma caviae 2



Mycoplasma hominis 2



Mycoplasma pneumoniae 2



Neisseria gonorrhoeae 2



Neisseria meningitidis 2 V



Nocardia asteroides 2



Nocardia brasiliensis 2



Nocardia farcinica 2



Nocardia nova 2



Nocardia otitidiscaviarum 2



Pasteurella multocida 2



Pasteurella spp 2



Peptostreptococcus anaerobius 2



Plesiomonas shigelloides 2



Porphyromonas spp 2



Prevotella spp 2



Proteus mirabilis 2



Proteus peneri 2



Proteus vulgaris 2



Providencia alcalifaciens 2



Providencia rettgeri 2



Providencia spp 2



Pseudomonas aeruginosa 2



Rhodococcus equi 2



Rickettsia akari 3 (**)



Rickettsia canada 3 (**)



Rickettsia colorii 3



Rickettsia montana 3 (**)



Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3



Rickettsia prowazekii 3



Rickettsia rickettsii 3



Rickettsia tsutsugamushi 3



Rickettsia spp 2



Salmonella arizonae 2



Salmonella enteritidis 2



Salmonella typhimurium 2



Salmonella paratyphi A, B, C 2 V



Salmonella typhi 3 (**) V



Salmonella (altre varietà serologiche) 2



Serpulina spp 2



Shigella boydii 2



Shigella dysenteriae (Tipo 1) 3 (**) T



Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1 2



Shigella flexneri 2



Shigella sonnei 2



Staphylococcus aureus 2



Streptobacillus moniliformis 2



Streptococcus pneumoniae 2



Streptococcus pyogenes 2



Streptococcus spp 2



Streptococcus suis 2



Treponema carateum 2



Treponema pallidum 2



Treponema pertenue 2



Treponema spp 2



Vibrio cholerae (incluso El Tor) 2



Vibrio parahaemolyticus 2



Vibrio spp 2



Yersinia enterocolitica 2



Yersinia pestis 3 V



Yersinia pseudotuberculosis 2



Yersinia spp 2















(**) Vedi introduzione punto 6.







Virus (*)



















Agente biologico Classificazione Rilievi











Adenoviridae 2



Arenaviridae:



LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):



Virus Lassa 4



Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi) 3



Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2



Virus Mopeia 2



Altri LCM-Lassa Virus complex 2



Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):



Virus Guanarito 4



Virus Junin 4



Virus Sabia 4



Virus Machupo 4



Virus Flexal 3



Altri Virus del Complesso Tacaribe 2



Astroviridae 2



Bunyaviridae:



Bhanja 2



Virus Bunyamwera 2



Germiston 2



Virus Oropouche 3



Virus dell'encefalite Californiana 2



Hantavirus:



Hantaan (febbre emorragica coreana) 3



Belgrado (noto anche come Dobrava) 3



Seoul-Virus 3



Sin Nombre (ex Muerto Canyon) 3



Puumala-Virus 2



Prospect Hill-Virus 2



Altri Hantavirus 2



Nairovirus:



Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4



Virus Hazara 2



Phlebovirus:



Febbre della Valle del Rift 3 V



Febbre da Flebotomi 2



Virus Toscana 2



Altri bunyavirus noti come patogeni 2



Caliciviridae:



Virus dell'epatite E 3 (**)



Norwalk-Virus 2



Altri Caliciviridae 2



Coronaviridae 2



Filoviridae:



Virus Ebola 4



Virus di Marburg 4



Flaviviridae:



Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3



Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale 3 (**) V



Absettarov 3



Hanzalova 3



Hypr 3



Kumlinge 3



Virus della dengue tipi 1-4 3



Virus dell'epatite C 3 (**) D



Virus dell'epatite G 3 (**) D



Encefalite B giapponese 3 V



Foresta di Kyasanur 3 V



Louping ill 3 (**)



Omsk (a) 3 V



Powassan 3



Rocio 3



Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V



Encefalite di St. Louis 3



Virus Wesselsbron 3 (**)



Virus della Valle del Nilo 3



Febbre gialla 3 V



Altri flavivirus noti per essere patogeni 2



Hepadnaviridae:



Virus dell'epatite B 3 (**) V, D



Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3 (**) V, D



Herpesviridae:



Cytomegalovirus 2



Virus d'Epstein-Barr 2



Herpesvirus simiae (B virus) 3



Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2



Herpesvirus varicella-zoster 2



Virus Herpes dell'uomo tipo 7 2



Virus herpes dell'uomo tipo 8 2 D



Virus lifontropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2



Orthomyxoviridae:



Virus influenzale tipi A, B e C 2 V (c)



Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto 2



Papovaviridae:



Virus BK e JC 2 D (d)



Papillomavirus dell'uomo 2 D (d)



Paramyxoviridae:



Virus del morbillo 2 V



Virus della parotite 2 V



Virus della malattia di Newcastle 2



Virus parainfluenzali tipi 1-4 2



Virus respiratorio sinciziale 2



Parvoviridae:



Parvovirus dell'uomo (B 19) 2



Picornaviridae:



Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2



Virus Coxackie 2



Virus Echo 2



Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72) 2 V



Virus della poliomielite 2 V



Rhinovirus 2



Poxviridae:



Buffalopox virus (e) 2



Cowpox virus 2



Elephantpox virus (f) 2



Virus del nodulo dei mungitori 2



Molluscum contagiosum virus 2



Monkeypox virus 3 V



Orf virus 2



Rabbitpox virus (g) 2



Vaccinia virus 2



Variola (major & minor) virus 4 V



Whitepox virus ("variola virus" 4 V



Yatapox virus (Tana & Yaba) 2



Reoviridae:



Coltivirus 2



Rotavirus umano 2



Orbivirus 2



Reovirus 2



Retroviridae:



Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) 3 (**) D



Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3 (**) D



SIV (h) 3 (**)



Rhabdoviridae:



Virus della rabbia 3 (**) V



Virus della stomatite vescicolosa 2



Togaviridae:



Alfavirus:



Encefalomielite equina dell'America dell'est 3 V



Virus Bebaru 2



Virus Chikungunya 3 (**)



Virus Everglades 3 (**)



Virus Mayaro 3



Virus Mucambo 3 (**)



Virus Ndumu 3



Virus O'nyong-nyong 2



Virus del fiume Ross 2



Virus della foresta di Semliki 2



Virus Sindbis 2



Virus Tonate 3 (**)



Encefalomielite equina del Venezuela 3 V



Encefalomielite equina dell'America dell'ovest 3 V



Altri alfavirus noti 2



Rubivirus (rubella) 2 V



Toroviridae 2



Virus non classificati:



Virus dell'epatite non ancora identificati 3 (**)



Morbillivirus equino 4



Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i)



Morbo di Creutzfeldt-Jakob 3 (**) D (d)



Variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob 3 (**) D (d)



Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate 3 (**) D (d)



Sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker 3 (**) D (d)



Kuru 3 (**) D (d)











(*) Vedi introduzione, punto 5.



(**) Vedi introduzione, punto 6.



(a) Tick-borne encefalitis.



(b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).



(c) Soltanto per i tipi A e B.



(d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.



(e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante del virus "vaccinia".



(f) Variante del "Cowpox".



(g) Variante di "Vaccinia".



(h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus.



(i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3 (**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.







Parassiti





















Agente biologico Classificazione Rilievi















Acanthamoeba castellanii 2



Ancylostoma duodenale 2



Angiostrongylus cantonensis 2



Angiostrongylus costaricensis 2



Ascaris lumbricoides 2 A



Ascaris suum 2 A



Babesia divergens 2



Babesia microti 2



Balantidium coli 2



Brugia malayi 2



Brugia pahangi 2



Capillaria philippinensis 2



Capillaria spp 2



Clonorchis sinensis 2



Clonorchis viverrini 2



Cryptosporidium parvum 2



Cryptosporidium spp 2



Cyclospora cayetanensis 2



Dipetalonema streptocerca 2



Diphyllobothrium latum 2



Dracunculus medinensis 2



Echinococcus granulosus 3 (**)



Echinococcus multilocularis 3 (**)



Echinococcus vogeli 3 (**)



Entamoeba histolytica 2



Fasciola gigantica 2



Fasciola hepatica 2



Fasciolopsis buski 2



Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2



Hymenolepis diminuta 2



Hymenolepis nana 2



Leishmania braziliensis 3 (**)



Leishmania donovani 3 (**)



Leishmania aethiopica 2



Leishmania mexicana 2



Leishmania peruviana 2



Leishmania tropica 2



Leishmania major 2



Leishmania spp 2



Loa Loa 2



Mansonella ozzardi 2



Mansonella perstans 2



Naegleria fowleri 3 (**)



Necator americanus 2



Onchocerca volvulus 2



Opisthorchis felineus 2



Opisthorchis spp 2



Paragonimus westermani 2



Plasmodium falciparum 3 (**)



Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2



Sarcocystis suihominis 2



Schistosoma haematobium 2



Schistosoma intercalatum 2



Schistosoma japonicum 2



Schistosoma mansoni 2



Schistosoma mekongi 2



Strongyloides stercoralis 2



Strongyloides spp 2



Taenia saginata 2



Taenia solium 3 (**)



Toxocara canis 2



Toxoplasma condii 2



Trichinella spiralis 2



Trichuris trichiura 2



Trypanosoma brucei brucei 2



Trypanosoma brucei gambiense 2



Trypanosoma brucei rhodesiense 3 (**)



Trypanosoma cruzi 3



Wuchereria bancrofti 2











(**) Vedi introduzione, punto 6.







Funghi

























Agente biologico Classificazione Rilievi















Aspergillus fumigatus 2 A



Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3



Candida albicans 2 A



Candida tropicalis 2



Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides) 3



Coccidioides immitis 3 A



Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella



neoformans var. neoformans) 2 A



Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A



Emmonsia parva var. parva 2



Emmonsia parva var. crescens 2



Epidermophyton floccosum 2 A



Fonsecaea compacta 2



Fonsecaea pedrosoi 2



Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatum) 3



Histoplasma capsulatum duboisii 3



Madurella grisea 2



Madurella mycetomatis 2



Microsporum spp 2 A



Neotestudina rosatii 2



Paracoccidioides brasiliensis 3



Penicilium marneffei 2 A



Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii 2



Scedosporium prolificans (inflantum) 2



Sporothrix schenckii 2



Trichophyton rubrum 2



Trichophyton spp 2











N.B.: Allegato così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 novembre 1999.







Allegato XII







Specifiche sulle misure di contenimento e sui



livelli di contenimento







Nota preliminare: Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.























A B



Misure di contenimento Livelli di contenimento







2 3 4







1 La zona di lavoro deve essere separata No Racc Sì



da qualsiasi altra attività nello stesso



edificio







2 L'aria immessa nella zona di lavoro e No Sì, sull'aria Sì, sull'aria



l'aria estratta devono essere filtrate estratta immessa e su



attraverso un ultra-filtro (HEPA) o un filtro quella estratta



simile







3. L'accesso deve essere limitato alle Racc Sì Sì, attraverso



persone autorizzate una camera di



compensazione







4. La zona di lavoro deve poter essere No Racc Sì



chiusa a tenuta per consentire la



disinfezione







5. Specifiche procedure di disinfezione Sì Sì Sì







6. La zona di lavoro deve essere mantenuta No Racc Sì



ad una pressione negativa rispetto a



quella atmosferica







7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, Racc. Sì Sì



roditori ed insetti







8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Sì, per il Sì, per il banco Sì, per il banco



banco di di lavoro, l'arredo di lavoro,



lavoro e il pavimento l'arredo, i muri,



il pavimento e



il soffitto







9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai Racc Sì Sì



solventi, ai disinfettanti







10. Deposito sicuro per agenti biologici Sì Sì Sì, deposito



sicuro







11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo Racc. Racc. Sì



che permetta di vederne gli occupanti







12. I laboratori devono contenere No Racc. Sì



l'attrezzatura a loro necessaria







13. I materiali infetti, compresi gli animali, Ove opportuno Sì, quando Sì



devono essere manipolati in cabine di l'infezione è



sicurezza, isolatori o altri adeguati veicolata dall'aria



contenitori







14. Inceneritori per l'eliminazione Racc. Sì (disponibile) Sì, sul posto



delle carcasse di animali







15. Mezzi e procedure per il trattamento dei Sì Sì Sì, con



rifiuti sterilizzazione







16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Sì



























Allegato XIII







Specifiche per processi industriali







Agenti biologici del gruppo 1



Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.







Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4



Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.



















A B



Misure di contenimento Livelli di contenimento







2 3 4











1. Gli organismi vivi devono essere Sì Sì Sì



manipolati in un sistema che separi



fisicamente il processo dall'ambiente







2. I gas di scarico del sistema chiuso devono ridurre evitare le evitare



essere trattati in modo da al minimo emissioni le emissioni



le emissioni







3. Il prelievo di campioni, I'aggiunta di ridurre evitare le evitare



materiali in un sistema chiuso e il al minimo emissioni le emissioni



trasferimento di organismi vivi in un altro le emissioni



sistema chiuso devono essere effettuati in



modo da:







4. La coltura deve essere rimossa dal inattivati con inattivati con inattivati con



sistema chiuso solo dopo che gli mezzi mezzi chimici o mezzi chimici o



organismi vivi sono stati: collaudati fisici collaudati fisici collaudati







5. I dispositivi di chiusura devono essere ridurre evitare le evitare le



previsti in modo da al minimo emissioni emissioni



le emissioni







6. I sistemi chiusi devono essere collocati in Facoltativo Facoltativo Sì è costruita



una zona controllata: all'uopo







a) Vanno previste segnalazioni di pericolo Facoltativo Facoltativo Sì



biologico







b) E' ammesso solo il personale addetto Facoltativo Facoltativo Sì







c) Il personale deve indossare tute di Sì, tute da lavoro Sì Ricambio



protezione completo







d) Occorre prevedere una zona di Sì Sì Sì



decontaminazione e le docce per



il personale







e) Il personale deve fare una doccia prima No Facoltativo Sì



di uscire dalla zona controllata







f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce No Facoltativo Sì



devono essere raccolti e inattivati



prima dell'emissione







g) La zona controllata deve essere Facoltativo Facoltativo Sì



adeguatamente ventilata per ridurre al



minimo la contaminazione atmosferica







h) La pressione ambiente nella zona No Facoltativo Sì



controllata deve essere mantenuta al di



sotto di quella atmosferica







i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona No Facoltativo Sì



controllata deve essere filtrata con ultrafiltr



(HEPA)







j) La zona controllata deve essere No Facoltativo Sì



concepita in modo da impedire qualsiasi



fuoriuscita dal sistema chiuso







k) La zona controllata deve poter essere No Facoltativo Sì



sigillata in modo da rendere possibili le



fumigazioni







l) Trattamento degli effluenti prima dello Inattivati con Inattivati con Inattivati con



smaltimento finale mezzi mezzi chimici o mezzi fisici



collaudati fisici collaudati collaudati























Allegato XIV





Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:







1) scale aeree ad inclinazione variabile;



2) ponti mobili sviluppabili su carro;



3) ponti sospesi muniti di argano;



4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;



5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;



6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;



7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;



8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;



9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;



10) elementi di ponteggio;



11) ponteggi metallici fissi;



12) argani dei ponti sospesi;



13) funi dei ponti sospesi;



14) armature degli scavi;



15) freni dei locomotori;



16) micce;



17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;



18) opere sceniche;



19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;



20) teleferiche private;



21) elevatori trasferibili;



22) ponteggi sospesi motorizzati;



23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;



24) ascensori e montacarichi in servizio privato;



25) apparecchi a pressione semplici;



26) apparecchi a pressione di gas;



27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;



28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;



29) forni per oli minerali;



30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;



31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.



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N.B.: Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.











Allegato XV





Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.







0. Osservazione preliminare.



Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.



Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.







1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.







1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.



Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.







1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.







1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:



a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,



b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,



c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.



Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.



Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.



Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.







1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:



a) installando una cabina per il conducente;



b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;



c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;



d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.







1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:







a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;







b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;







c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;







d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;







e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;







f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;







g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;







h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.







2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.







2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.



Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.







2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:



a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;



b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.



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N.B.: Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

Reati: in che cosa consiste l’insolvenza fraudolenta?

Il reato è previsto dall’art. 641 del Codice Penale

L'articolo 641 codice penale così definisce il reato di isolvenza fraudolenta, : "Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa. L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato".

Fumi provenienti da alberghi

Cassazione civile , sez. II, 10 settembre 1997, n. 8829

Le azioni possessorie devono ritenersi esperibili anche a difesa del possesso da attentati rapportabili ad immissioni (nella specie la Cassazione ha confermato la pronuncia dei giudici di merito la quale aveva riconosciuto la tutela possessoria manutentiva nei confronti delle immissioni di fumi, vapori ed odori provenienti da un ristorante).



Cassazione civile , sez. II, 10 settembre 1997, n. 8829


Assenza per malattia del dipendente e controlli sanitari

Cassazione penale, sez. III, 9 dicembre 2004, n. 1728

Il controllo sulla salute del lavoratore deve essere imparziale.

Il divieto di accertamenti sanitari privati sulle assenze del dipendente per malattia o infortunio comporta, infatti, che le "ispezioni" possono essere fatte solo dai medici del S.s.n. e non dal medico aziendale.

E ciò vale anche nelle aziende per le quali è "obbligatoria la sorveglianza sanitaria ed è stato nominato a tal fine un medico competente", pena la responsabilità del datore di lavoro per violazione dall'art. 5 dello statuto dei lavoratori.



Cassazione penale, sez. III, 9 dicembre 2004, n. 1728


Estratto della legge 287/1991

Normativa pubblici esercizi (somministrazione)

Estratto della Legge n. 287 del 25 agosto 1991 -Normativa pubblici esercizi (somministrazione)





1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse.

- 1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.



2. Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

- 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

- 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

- 3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

- 4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

- 5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.



3. Rilascio delle autorizzazioni.

- 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento (8/a).

- 2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

- 3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (9), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

- 4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10), le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico (8/a).

- 5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

- 6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

- 7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.



4. Revoca dell'autorizzazione.

- 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

- 2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (11).



5. Tipologia degli esercizi.

- 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

- 2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.

- 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (11/a), sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

- 4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

- 5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169 (11/b), e vengano osservate le norme della medesima.

- 6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.



7. Subingresso.

- 1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.



8. Orario di attività.

- 1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

- 2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

- 3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.



9. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

- 1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.

- 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

- 3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (12), non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.


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