Locazione di immobili e spese di manutenzione

Quali spese sono ordinarie e quali straordinarie?

Si considerano opere di manutenzione ordinaria quelle necessarie a mantenere in efficienza l'immobile. Vi rientrano in particolare: (a) quelle che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture dell'edificio; (b) quelle relative alla riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, camini (senza alterazione dei materiali esistenti); (c) quelle relative alla pulitura e alla ripresa parziale di intonaci esterni senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti.

Costituiscono invece interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, dell'edificio, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare e/o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici dell'immobile.

In particolare, sono opere di manutenzione straordinaria: (a) il rifacimento totale di intonaci esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi dei materiali esistenti e/o delle tinte; (b) la sostituzione di elementi architettonici (ossia, inferriate, cornici, gradini, ecc.) con modificazioni dei tipi o della forma; (c) la installazione di cancelli, inferriate, ecc.; (d) la creazione di lucernari ed abbaini, e la chiusura, apertura o modificazione di porte esterne o finestre (quando non finalizzata ad interventi di restauro o ristrutturazione).

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