Regio decreto n. 773 del 1931
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146
Articolo unico. - È approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro
proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(nel testo aggiornato e vigente al 31 marzo 2003)
TITOLO I
Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave
necessità pubblica
1. (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593.) - L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento
dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle
leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle
autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle
dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà.
2. (art. 2 T.U. 1926). - Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i
provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.
3. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o
la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero
dell'interno.
La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in
quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.
4. (art. 3 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e
coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità
e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia
5. (art. 4 T.U. 1926). - I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i
provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio.
È autorizzato l'impiego della forza pubblica.
La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e
coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
6. (art. 5 T.U. 1926). - Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza
è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.
7. (art. 6 T.U. 1926). - Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio
delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.
Capo III - Delle autorizzazioni di polizia
8. (art. 7 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar
luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve
possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica
sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
9. (art. 8 T.U. 1926). - Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve
osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
10. (art. 9 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso
di abuso della persona autorizzata.
11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia
debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e
non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello
Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non
può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le
condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini
delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo
predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle
autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in
calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà
attestazione.
13. (art. 12 T.U. 1926). - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un
anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
14. (art. 13 T.U. 1926). - Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le
dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.
Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni
15. (art. 14 T.U. 1926). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a
comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona
invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.
16. (art. 15 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei
locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle
prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.
17. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è
stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in
conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.
17-bis. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il
divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle
indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma
1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto
comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel
comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due
milioni.
17-ter. 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico
ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto
non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la
trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina,
con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di
violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle
prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e
salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è
disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di
sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure
amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata
immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi
dell'art. 650 del codice penale.
17-quater. 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni
imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione
obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art.
17-ter.
17-quinquies. 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto.
17-sexies. 1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si
applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO II
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
18. (art. 17 T.U. 1926). - I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso,
almeno tre giorni prima, al Questore.
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà
tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di
riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000. Con le stesse pene
sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può
impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da
lire 400.000 a 800.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
19. [(art. 18 T.U.). - È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.
Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo d'armi, i trasgressori sono puniti con
l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda di lire 20.000 a 200.000.
Le armi sono confiscate] (Articolo abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
20. (art. 19 T.U. 1926). - Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico,
avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in
pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono
commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.
21. (art. 20 T.U. 1926). - È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono
simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.
È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.
22. (art. 21 T.U. 1926). - Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione
pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a
disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.
23. (art. 22 T.U. 1926). - Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali
intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
24. (art. 23 T.U. 1926). - Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere
fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei
carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e
con l'ammenda da lire 60.000 a 800.000.
Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili
25. (art. 24 T.U. 1926). - Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al
culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al
Questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000.
26. (art. 25 T.U. 1926). - Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le
cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di
determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.
Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.
27. (art. 26 T.U. 1926). - Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai
trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.
Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
Capo III - Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare
28. (art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza
licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse,
di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate
nazionali o straniere.
La licenza è, altresì , necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di
esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
29. (art. 28 T.U. 1926). - Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del
Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
Capo IV - Delle armi
30. (art. 29 T.U. 1926). - Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
31. (art. 30 T.U. 1926). - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita,
senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
32. (art. 31 T.U. 1926). - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente
obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al
Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda
fino a lire 1.000.000.
33. (Articolo abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110).
34. (art. 33 T.U. 1926). - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi
non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.
35. (art. 34 T.U. 1926). - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è
obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone
con cui le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per
un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.
I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le
generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi
vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi
ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di
un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del
medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da
malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000.
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e
con l'ammenda sino a lire 250.000.
36. (art. 35 T.U. 1926). - Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della
provincia dalla quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
37. (art. 36 T.U. 1926). - È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli
strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.
38. (art. 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi
quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei
reali carabinieri.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi
espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla
specie delle armi loro consentite.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei
casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la
tutela dell'ordine pubblico.
39. (art. 38 T.U. 1926). - Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti,
denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
40. (art. 39 T.U. 1926). - Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le
munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati
depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
41. (art. 40 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio,
della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti,
non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e
sequestro.
42. (art. 41 T.U. 1926). - [Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi,
mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere]. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110).
[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni
muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere]. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile
1975, n. 110).
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di
dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia
una lunghezza inferiore a centimetri 65.
43. (art. 42 T.U. 1926). - Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero
per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti
contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la
sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
44. (art. 43 T.U. 1926). - Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.
È però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che
abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela
e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.
45. (art. 44 T.U. 1926). - Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica
sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.
Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri
46. (art. 45 T.U. 1926). - Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o
trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti,
ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì ,
senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
47. (art. 46 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare
polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali
e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
È vietato altresì , senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di
nitrocellulosa o nitroglicerina.
48. (art. 47 T.U. 1926). - Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.
49. (art. 48 T.U. 1926). - Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono
soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
50. (art. 49 T.U. 1926). - Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le
qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà
altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto
possono essere rilasciate dal Prefetto.
51. (art. 50 T.U. 1926). - Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono
permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le
une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
È consentita la rappresentanza.
52. (art. 51 T.U. 1926). - Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono
materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie
stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono
vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio
precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.
53. (art. 52 T.U. 1926). - È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro
dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia
esplosiva.
L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro
dell'interno.
54. (art. 53 T.U. 1926). - Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato
prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto
della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.
55. (art. 54 T.U. 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a
tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le
operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio
di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi,
la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi
all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato
per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti
di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori;
ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del
medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da
malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto
sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000.
56. (art. 55 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli
esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un
pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.
57. (art. 56 T.U. 1926). - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco
né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o
accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
58. (art. 57 T.U. 1926). - È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 se il fatto non costituisce un
più grave reato.
Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.
59. (art. 58 T.U. 1926). - È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni
stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.
In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una
distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di
paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele
necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di
persone fino a quando il fuoco sia spento.
60. (art. 59 T.U. 1926). - [Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere
impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto]. (Articolo abrogato dall'art. 20. D.P.R. 30 aprile 1999, n.
162).
61. (art. 60 T.U. 1926). - L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che
nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino
a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 100.000.
62. (art. 61 T.U. 1926). - I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi
specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in
apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito
della carta di identità.
Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con
l'ammenda da lire 200.000 a 1.000.000.
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne
rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel
registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire
1.200.000.
Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi
63. (art. 62 T.U. 1926). - Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii
minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro
dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le
norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali
sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.
64. (art. 63 T.U. 1926). - Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di
materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni
determinate dai regolamenti locali.
In mancanza di regolamenti il Podestà provvede sulla domanda degli interessati.
Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre,
l'ufficio del genio civile.
65. (art. 64 T.U. 1926). - Il Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile,
può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del Podestà che ritenga contrario alla sanità o alla
sicurezza pubblica.
66. (art. 65 T.U. 1926). - [L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore
determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994,
n. 480).
67. (art. 66 T.U. 1926). - I provvedimenti del Prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65
sono definitivi.
TITOLO III
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e
domestici
Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
68. (art. 67 T.U. 1926). - Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al
pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o
esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
69. (art. 68 T.U. 1926). - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche
temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti
ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
70. (art. 69 T.U. 1926). - [Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o
che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali] (Articolo abrogato
dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).
71. (art. 70 T.U. 1926). - Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo
in esse indicati.
72. (art. 71 T.U. 1926). - Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche,
pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in
conformità alle leggi speciali.
73. [Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal
sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti
contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.
Il sottosegretario può sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la
propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:
a) da un rappresentante del partito nazionale fascista;
b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo;
c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;
d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;
e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'educazione nazionale, designato dal
Ministero stesso;
f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista;
g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori]. (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13
luglio 1994, n. 480).
74. La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al
deposito presso il Questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento
ministeriale di approvazione.
[Il Prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia
avuta l'approvazione del Ministero dell'interno] ( Comma abrogato dall'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161).
L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali
circostanze, dia luogo a disordini.
Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero.
75. (art. 73 T.U. 1926). - Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione
commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Questore che ne rilascia ricevuta,
attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di
pellicole cinematografiche.
75-bis. 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di
vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo
avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni anno.
76. (art. 74 T.U. 1926). - [Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a
essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza]
(Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
77. (art. 75 T.U. 1926). - Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se
destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere
sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza (57).
78. (art. 76 T.U. 1926). - L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici
decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul
manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali
contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a
120.000.
79. (Articolo abrogato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653).
80. (art. 78 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di
un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza
dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
81. (art. 79 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni
rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e
del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto
distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni.
82. (art. 80 T.U. 1926). - Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla
morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello
spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che
sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.
83. (art. 81 T.U. 1926). - Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso
dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste.
84. (art. 82 T.U. 1926). - [I Prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al
servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo] (Articolo abrogato dall'art. 6,
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
85. (art. 83 T.U. 1926). - È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.
È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza
delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire
200.000.
Capo II - Degli esercizi pubblici
86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre
bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero
locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica
presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi
consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di
distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione
finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.
87. (art. 85 T.U. 1926). - È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
88. (art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e
gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della
stessa concessione o autorizzazione.
89. [(art. 87 T.U. 1926). - È vietata, senza speciale autorizzazione del Prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle
bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume] (L'articolo 1, L. 14
ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta
abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).
90. (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto
del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).
91. [(art. 89 T.U. 1926). - Senza il parere di una speciale commissione provinciale, non possono essere concedute
licenze per l'esercizio di vendita al minuto o il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, né possono
essere concedute le speciali autorizzazioni prevedute dall'art. 89] (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato
gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata
dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).
92. (art. 90 T.U. 1926). - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di
cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume,
o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze
stupefacenti.
93. (art. 91 T.U. 1926). - [La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono
esclusivamente per i locali in esse indicati] (Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.
94. (art. 92 T.U. 1926). - [L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per
gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni,
né per gli esercizi temporanei] . ( Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
95. (art. 93 T.U. 1926). - [In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di
qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti.
Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al
4 e mezzo per cento del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per
mille abitanti.
Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.
Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza all'avente causa, per
atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo trapasso
dell'azienda.
In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'art. 89 non può
superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo] (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha
abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata
confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287)..
96. (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto
del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287)..
97. (art. 95 T.U. 1926). - [La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento
del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni elettorali] (L'articolo 1, L. 14 ottobre
1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta
abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).
98. (art. 96 T.U. 1926). - [Per la concessione di licenze, la commissione provinciale determina le distanze minime tra
gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, i
cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto] (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n.
524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è
stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287)..
99. (art. 97 T.U. 1926). - Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato
avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì , revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica
sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
100. (art. 98 T.U. 1926). - Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel
quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che,
comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza
dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
101. (art. 99 T.U. 1926). - È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di
pagamento delle mercedi agli operai.
102. (art. 100 T.U. 1926). - [È vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenze o di
autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente].
(Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
103. (art. 101 T.U. 1926). - [In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità
locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.
La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.
Nelle stazioni climatiche o di cura, il Questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di
bevande alcooliche, può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si
verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la somministrazione di alcolici ad alta gradazione.
Il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito dall'art. 95, tenuto conto dell'aumento
straordinario della popolazione] (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98
e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n.
287).
104. (art. 102 T.U. 1926). - È vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di
qualsiasi specie.
105. (art. 103 T.U. 1926). - Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed
il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».
Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto
alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.
106. (art. 104 T.U. 1926). - Con decreto reale, su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere
del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed
essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni,
nella preparazione delle bevande alcoliche.
Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.
107. (art. 105 T.U. 1926). - I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono
denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105,
alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.
Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.
108. (art. 106 T.U. 1926). - Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti
dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità
locale di pubblica sicurezza. (Il presente comma è stato abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311,
limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione
all'autorità di pubblica sicurezza).
[La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati] (Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio
2001, n. 311).
Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività
indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere
che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di
sostanze stupefacenti.
109. 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende,
roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori
di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla
regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di
altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad
esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di
dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se
compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la
sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i
componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica
sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore
successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo
stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o
telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del
gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati,
oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i
divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli
esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono
vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che
hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o
vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di
abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali
gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non
supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina
subì to dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate
dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono
risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco
del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresì , apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o
strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per
ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi
consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In
tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con
l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli
elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per
ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di
dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati
ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli
apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della
partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50
centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli
apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non
rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro.
È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la
sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui
al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei
confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto
dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di
sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un
periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni
concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone
l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del
presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.
Capo III - Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico
111. (art. 111 T.U. 1926). - [Non si può esercitare senza licenza del Questore l'arte tipografica, litografica, fotografica,
o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza] (Per l'abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi gli artt. 16 e 164,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
112. (artt. 112 e 113 T.U. 1926). - È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere,
esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri
oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del
prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che
divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la
procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni
sul modo di procurarseli o di servirsene.
È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli pubblicamente.
L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti,
disegni e oggetti figurati.
113. (art. 114 T.U. 1926). - Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato,
senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto
al pubblico scritti o disegni.
È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o
fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se
lapidarie.
I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi
a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a
vendite all'incanto.
La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.
Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.
La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva
sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa
non può essere data alle persone sfornite di carta di identità.
Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di
pubblica sicurezza.
114. (art. 115 T.U. 1926). - È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di
qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai
mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto.
È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi.
È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano
commesso delitti.
I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via
amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.
Capo IV - Delle agenzie pubbliche
115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali
che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e
simili, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di
divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza.
116. (art. 117 T.U. 1926). - Il Questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il
rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in
cui deve essere prestata.
La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è
subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del Questore, dispone con
decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.
Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla
cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza
dell'esercizio medesimo.
117. (art. 118 T.U. 1926). - Nei comuni in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere
concedute dal Questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del
monte di pietà.
Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà.
Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.
È vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su
pegni delle polizze stesse.
118. (art. 119 T.U. 1926). - L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende
pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza
delle disposizioni stabilite da questo testo unico.
Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.
119. (art. 120 T.U. 1926). - Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle
agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione
della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
120. (art. 121 T.U. 1926). - Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere
un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa
nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative
mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori
di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di
identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori
121. (art. 122 T.U. 1926). - [Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli
strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o
distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore,
servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri
analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia
certificato della avvenuta iscrizione] (Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
[L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12,
salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne]
(Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
È vietato il mestiere di ciarlatano.
122. (art. 123 T.U. 1926). - [L'iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può essere
ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose] (Articolo
abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
123. (art. 124 T.U. 1926). - [Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per
l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore.
Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità
pubblica o il buon costume.
La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente] (Articolo abrogato
dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
124. (art. 125 T.U. 1926). - [Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei
mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza del Questore.
In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere conceduta
dall'autorità locale di pubblica sicurezza] (Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
125. (art. 126 T.U. 1926). - [Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il
certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica
sicurezza] ( Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
126. (art. 127 T.U. 1926). - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione
preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.
127. (art. 128 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di
licenza del Questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della
imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della
mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima
ditta, anche se si trovino in località diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare
commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti,
commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità
politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.
128. (art. 129 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127
non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di
fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro
con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei
modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che
si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
Capo VI - Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti
129. (art. 130 T.U. 1926). - L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a
richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno
l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la
condotta tenuta dagli operai e domestici.
130. (art. 131 T.U. 1926). - [I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti
di esse devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni
dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le
variazioni verificatesi.
I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di
identità] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).
Capo VII - Disposizioni finali del titolo III
131. (art. 132 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate
dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
132. (art. 133 T.U. 1926). - I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.
TITOLO IV
Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
133. (art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla
vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o
custodia in comune delle proprietà stesse.
134. (art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o
custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana
ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per
delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o
custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della libertà individuale.
135. (art. 136 T.U. 1926). - I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo
precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le
generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la
esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello
Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella
delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle
indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità
o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.
136. (art. 137 T.U. 1926). - La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che
intende esercitare.
Può, altresì , essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
137. (art. 138 T.U. 1926). - Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una
cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni
imposte dalla licenza.
Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello
Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre
mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in
conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.
138. (art. 139 T.U. 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ;
2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identità;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto
d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di
esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì , le disposizioni degli
articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
139. (art. 140 T.U. 1926). - Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a
richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte
dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
140. (art. 141 T.U. 1926). - I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e
con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000.
141. (art. 142 T.U. 1926). - I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.
TITOLO V
Degli stranieri
Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno
142. (art. 143 T.U. 1926). - [Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio
dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di
soggiorno.
Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello
Stato.
Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due
mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n.
416).
143. (art. 144 T.U. 1926). (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).
144. (art. 145 T.U. 1926). - [L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire
i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé.
Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi
segnaletici] (Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
145. (art. 146 T.U. 1926). - [Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a
comunicare, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorità di pubblica sicurezza, le generalità, specificando
a quale servizio lo straniero è adibito.
Deve, altresì , comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza,
l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto.
Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si
tratta di province o comuni, l'obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci] (Articolo abrogato dall'art. 13,
D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).
146. (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).
147. [1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo
stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del
passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la
persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta] (Articolo abrogato
dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
148. (art. 149 T.U. 1926). - [Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il
soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.
Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi.
Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica] ( Articolo
abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
149. (art. 150 T.U. 1926). - [Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del
corpo diplomatico e consolare] ( Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
Capo II - Degli stranieri da espellere e da respingere dal regno
150. (art. 151 T.U. 1926). - [Salvo quanto è stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono
essere espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera.
Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre la espulsione e l'accompagnamento alla frontiera
dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.
Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.
Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.
L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, è pronunciata con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo]
(Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).
151. (art. 152 T.U. 1926). - [Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello
Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.
Nel caso di trasgressione è punito con l'arresto da due mesi a sei.
Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso] (Articolo abrogato dall'art. 46, L. 6 marzo 1998, n. 40.
L'abrogazione è stata confermata dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
152. (art. 153 T.U. 1926). - [I Prefetti delle province di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare,
mediante fogli di via obbligatorio, dai comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri di
cui all'art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi.
Per gli stessi motivi, i Prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri
che si trovano nelle rispettive province.
Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne
allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).
TITOLO VI
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
Capo I - Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti
153. (art. 154 T.U. 1926). - Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione
sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro
assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano
sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.
L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da
sostanze stupefacenti.
154. (art. 155 T.U. 1926). - È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano
mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal
Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un
istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.
Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.
Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.
Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in
condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.
155. (art. 156 T.U. 1926). - I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per
legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad
adempiere al loro obbligo.
Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito
patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.
156. (art. 157 T.U. 1926). - [Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza
del Questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di
sottoscrizione.
La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo
patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.
Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.
La licenza stessa vale solamente per i comuni nell'ambito della provincia in cui è rilasciata] (Articolo abrogato dall'art.
3, L. 18 novembre 1981, n. 659).
Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del
rimpatrio e degli espatri abusivi
157. (art. 158 T.U. 1926). - Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta
d'identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora
trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per
traduzione.
Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica
moralità.
L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di
ritornare nel comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.
I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.
158. (art. 160 T.U. 1926). - Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di
accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi
politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a lire 20.000.
In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre
mesi a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000.
È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera
non autorizzati.
159. (art. 161 T.U. 1926). - Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono,
per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito
agli indigenti a fine di rimpatrio.
160. (art. 162 T.U. 1926). - I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello hanno l'obbligo di
trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al Questore
della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.
161. (art. 163 T.U. 1926). - I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva
hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al Questore, che ne
informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberato è diretto.
162. (art. 164 T.U. 1926). - I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che
debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati
nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via
obbligatorio, se necessario.
I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta.
163. (art. 165 T.U. 1926). - Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi
dall'itinerario ad esse tracciato.
Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.
La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza
indicata nel foglio di via.
Capo III - Dell'ammonizione
164. (art. 166 T.U. 1926). - Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al Prefetto, per
l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di
vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.
Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del Questore.
165. (art. 167 T.U. 1926). - È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente
colpevole:
1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla
pubblica autorità;
2° del delitto di strage;
3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di
stupefacenti;
4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;
5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o
favoreggiamento, di corruzione di minorenni;
6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;
7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;
8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di
persone incapaci, usura;
9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;
quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per
insufficienza di prove.
166. L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del Prefetto,
del Procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del Tribunale - del Questore, del comandante l'Arma
dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal Sindaco del Comune capoluogo
di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 10° designato dal Prefetto, assisterà come segretario.
La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice Prefetto. Essa
delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.
167. (art. 169 T.U. 1926). - Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla commissione di cui all'articolo
precedente, questa intima al denunciato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.
L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.
168. (art. 170 T.U. 1926). - Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della
notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita
notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.
Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la
Commissione, accertata la regolarità della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della
forza pubblica.
Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per la irreperibilità del denunziato, la Commissione,
quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito.
169. (art. 171 T.U. 1926). - Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se
contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.
La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni
della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.
Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni
dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui
all'art. 2.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
170. (art. 172 T.U. 1926). - Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la
commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare
stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non
allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.
Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello
Stato, la commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto
riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.
171. (art. 173 T.U. 1926). - Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la commissione prescrive ad essa,
nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente di rispettare le leggi di non dare ragione a sospetti e di non
allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.
172. (art. 174 T.U. 1926). - La commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o
sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di
non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.
173. (artt. 175 e 177 T.U. 1926). - Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.
Su istanza dell'interessato o su proposta del Questore, o anche d'ufficio, la commissione può: a) revocare
l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le
prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.
174. (artt. 176 e 178 T.U. 1926). - Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con
l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che per un reato
commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà
vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
175. (art. 179 T.U. 1926). - Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la
loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
176. (art. 176 T.U. 1926). - L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo
scadere del biennio se l'ammonito non abbia nel frattempo, commesso un reato.
Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione
non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
Capo IV - Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto
177. (artt. 180 e 182 T.U. 1926). - Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo
unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal Questore al presidente del Tribunale.
Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al
tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del
pagamento di una somma fino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.
Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.
178. (art. 181 T.U. 1926). - Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non
possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre
il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di
correzione.
I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta
determinata.
179. (art. 183 T.U. 1926). - Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo
presidente della Corte di appello.
Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico
Ministero.
Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.
Capo V - Del confino di polizia
180. (art. 185 T.U. 1926). - Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in
una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.
181. (art. 184 T.U. 1926). - Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza
pubblica:
1° gli ammoniti;
2° le persone diffamate ai termini dell'articolo 165;
3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli
ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello
Stato.
L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.
L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento
penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.
182. (art. 186 T.U. 1926). - L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione
provinciale di cui all'articolo 166, su rapporto motivato del Questore.
Nell'ordinanza è determinata la durata.
La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.
Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può
farsi assistere dal difensore.
183. (art. 187 T.U. 1926). - Le ordinanze della commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la
designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.
184. Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla
comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha
efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo
della polizia, dell'avvocato generale presso una Corte d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere di
Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali,
designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari
e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello
del presidente.
Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione.
185. (art. 189 T.U. 1926). - Tanto nel caso di confino in un Comune del regno, quanto nel caso di confino di una
colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta
alla sua sorveglianza.
L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura
dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.
L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.
Della consegna è redatto processo verbale.
186. (art. 190 T.U. 1926). - All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:
1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;
3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;
5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni
chiamata di essa;
8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di
pubblica sicurezza.
187. (art. 191 T.U. 1926). - Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può liberarlo
condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.
188. (art. 192 T.U. 1926). - Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell'interno può
rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in
espiazione di pena.
189. (art. 193 T.U. 1926). - Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.
Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per
effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino.
Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la
libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino (152).
TITOLO VII
Del meretricio
190-208. (Conseguentemente al disposto di cui all'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della
regolamentazione della prostituzione, cd. legge Merlin)), con la quale è stata abolita la regolamentazione della
prostituzione e sono state stabilite norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, e che stabilisce
l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie a tale legge o con esse incompatibili, gli articoli contenuti nel presente
titolo sono da ritenere abrogati).
TITOLO VIII
Delle associazioni, enti ed istituti
209. (art. 214 T.U. 1926). - [Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono
obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco
nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte
che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
L'obbligo della pubblicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni,
degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della
richiesta.
I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000.
Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
In tutti i casi di omessa, falsa e incompleta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del
Prefetto] (Articolo abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17).
210. (art. 215 T.U. 1926). - Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il Prefetto può disporre, con decreto, lo
scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attività contraria agli
ordinamenti politici costituiti nello Stato.
Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.
Contro il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.
Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.
211. (Articolo abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17).
212. (art. 216 T.U. 1926). - Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e
militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle province e dei comuni o di istituti
sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni, che appartengano anche in qualità di semplice
socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino
od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o
comunque licenziati.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengono anche in qualità di
semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel regno o fuori, al Ministro nel
caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente
richiesti.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla
notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore
a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio è non inferiore a
sei mesi.
Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari,
degli impiegati e degli agenti.
213. (art. 217 T.U. 1926). - [Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una associazione,
di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena è della
reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire 600.000 a lire 2.000.000] (Articolo abrogato dall'art. 13,
D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).
TITOLO IX
Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra
214. (art. 219 T.U. 1926). - Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del
Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.
215. (art. 220 T.U. 1926). - Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di
qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.
216. (art. 221 T.U. 1926). - Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda
all'intero territorio del regno, il Ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle
materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene
stabilite dalle leggi.
La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del Prefetto emesse durante lo
stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.
217. (art. 222 T.U. 1926). - Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro
dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato
di guerra.
Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità
che ha il comando delle forze militari.
I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.
218. (art. 223 T.U. 1926). - Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto
quanto non si riferisce all'ordine pubblico.
Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare
ad esse.
219. Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la
personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.
Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati
dall'Autorità giudiziaria ordinaria.
TITOLO X
Disposizioni finali e transitorie
220. (artt. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della
forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163,
216 e 217 di questo testo unico.
221. (art. 225 T.U. 1926). - Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento
generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso
regolate.
Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti
sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.
221-bis. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente
testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219,
220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente
testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.
222. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni
coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente
rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.
Esse saranno comunicate al Prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo
la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.
Quando il Prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il regno.
Contro il divieto del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui
all'art. 73.
Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella
prima parte di questo articolo.
Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'art. 74.
223. (art. 227 T.U. 1926). - Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V, titolo III del testo
unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confino di
polizia, ai termini di questo testo unico.
224. (art. 229 T.U. 1926). - L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale
amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.
I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, fossero
stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi
gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto.