Il decreto Sostegni bis (leggi Decreto Sostegni Bis: i nuovi indennizzi e le misure per i locali) ha previsto un’agevolazione per le imprese a parziale copertura delle spese per la sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale: il bonus sanificazione.
L’agevolazione, della quale possono usufruire anche le attività del fuoricasa, consiste in un credito di imposta del 30%, fino a un massimo di 60.000 euro, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto di quest’anno.
A stabilire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del bonus è arrivato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 15 luglio.
Il provvedimento innanzitutto chiarisce le tipologie di spese coperte dal credito d’imposta, ovvero quelle relative a:
- sanificazione degli ambienti dove si esercita l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività;
- somministrazione di tamponi a personale e collaboratori;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, sempre che rispondano ai requisiti di scurezza, incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Come presentare la domanda
Per accedere al bonus sanificazione occorre comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute, compilando l’apposito modello, disponibile con le relative istruzioni per la compilazione sul sito della stessa Agenzia. La richiesta può essere inviata esclusivamente per via telematica a partire dal 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021.
Più nello specifico, l’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, verrà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che l’ha trasmessa nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Come fruirne
Una volta ottenuto, il credito di imposta di potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure in compensazione tramite F24, ma in questo caso utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.
Ammotare riconosciuto
Attenzione però. Il provvedimento precisa che, sebbene il valore del bonus sanificazione stabilito dal Sostegni bis è fissato al 30% dei costi sostenuti, lo stesso decreto stabilisce che l’ammontare delle agevolazioni erogate non possa superare il limite che il governo a fissato per l’intervento, pari a 200 milioni di euro. Quindi se il totale delle richieste dovesse superare tale cifre, la percentuale riconosciuta potrebbe essere inferiore. In tal caso, l’effettivo ammontare del credito attribuibile al singolo beneficiario sarà determinato applicando una percentuale che verrà fissata dall’Agenzia delle entrate con un nuovo provvedimento da emanare entro il prossimo 12 novembre.