Decreto Sostegni Bis: i nuovi indennizzi e le misure per i locali

decreto sostegni bis
Foto di Edar da Pixabay
In vigore il nuovo provvedimento del governo che contiene diversi interventi per il rilancio delle attività economiche. Un'analisi delle misure a favore dei professionisti e degli imprenditori del fuoricasa

Il decreto Sostegni bis (dl 73/2021, Misure urgenti connesse all’emergenza Covid 19, per le imprese, il lavoro lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), atteso da settimane, è stato finalmente approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta ufficiale (il testo comleto da scaricae in fondo all'articolo). Il provvedimento, in vigore dal 26 maggio, contiene diversi interventi finalizzati al rilancio dell’economia italiana e al sostegno di imprese e lavoratori colpiti dagli effetti della pandemia. Esaminiamo le novità che interessano il settore del pubblici esercizi.

Contributo a fondo perduto

Il decreto Sostegni bis prevede un nuovo pacchetto di 3 contributi a fondo perduto. I primi due sono alternativi tra loro, il terzo è da considerare invece aggiuntivo:

  1. Riconoscimento automatico di un importo pari a quella richiesto e riconosciuto con la presentazione dell’istanza presentata o da presentare in base al primo decreto sostegni, tra il 30 marzo e il 28 maggio.

Quindi, in pratica, verrà raddoppiato l’importo senza nessuna domanda successiva, sempre che il primo contributo non sia stato restituito e che la partita Iva sia ancora attiva alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis.

2. Per coloro che hanno avuto nel 2019 ricavi non superiori a 10 milioni di euro l’importo può essere ricalcolato in base al calo di fatturato medio mensile tra il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 e 01/04/2019 – 31/03/2020.

La diminuzione deve essere pari almeno al 30% e bisogna avere la partita Iva attiva alla data di approvazione del decreto sostegni-bis.

Si possono avere due situazioni:

  1. Chi ha già avuto il riconoscimento o il pagamento del primo contributo sostegni, dovrà applicare alla medesima media del calo di fatturato, le seguenti percentuali:
  • 60% per i soggetti con ricavi fino a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi tra 100.001 e 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi tra 400.001 e 1.000.000 euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi tra 1.000.001 e 5.000.000 euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi tra 5.000.001 e 10.000.000 euro.

Al risultato ottenuto si toglie il primo contributo e verrà riconosciuta la sola differenza.

Utilizzerà questo sistema soltanto chi avrà una differenza superiore al primo contributo, cui ha diritto in ogni caso; l’Agenzia delle entrate verserà successivamente il maggio rimporto richiesto.

2. Chi invece non ha percepito o non percepirà il contributo sostegni primo, e quindi non potrebbe avere nessun riconoscimento automatico, potrà presentare una istanza calcolando con le seguenti maggiori aliquote sulla differenza indicata:

  • 90% per i soggetti con ricavi fino a 100.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi tra 100.001 e 400.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi tra 400.001 e 1.000.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi tra 1.000.001 e 5.000.000 euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi 5.000.001 e 10.000.000 euro.

L’importo massimo riconoscibile del contributo è pari a 150.000 euro.

L’Agenzia delle entrate emanerà il provvedimento con le modalità e i tempi di attuazione, ancora non definiti. Per poter presentare l’istanza sarà necessario aver già trasmesso la liquidazione periodica del primo trimestre 2021.

Il contributo, con qualsiasi sistema calcolato, non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

3. Contributo per diminuzione redditi

Con questo sistema non si prende a riferimento la diminuzione del fatturato ma dei redditi, tenendo anche presente, quindi, i costi.

Spetta se il reddito dell’esercizio 2020 (per essere più precisi: del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020), rispetto a quello precedente è minore di una percentuale non ancora comunicata (probabilmente il 30%).

Per effettuare la richiesta bisognerà presentare anticipatamente la dichiarazione dei redditi per il 2020 entro il 10 settembre 2021.

La misura e le modalità applicative saranno stabilite con successivo decreto.

Sostegno attività economiche chiuse

Per favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno quattro mesi tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto (presumibilmente luglio) vengono stanziati dei fondi di supporto. Le modalità attuative saranno stabilite successivamente.

Credito di imposta canoni di locazione fino a maggio

Per le imprese con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019 ne è stata concessa la fruizione anche per il periodo da gennaio a maggio 2021.

Spetta se l’ammontare medio mensile (e non più l’ammontare del singolo mese) del fatturato e dei corrispettivi del periodo tra il 01/04/2020 e 31/03/2021 è inferiore almeno del 30% (anziché del 50%) rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo tra il 01/04/2019 e il 31/03/2020.

Il credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

Dopo l’approvazione della Commissione Ue, sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo imposta di sostenimento della spesa o in compensazione.

Il credito non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator il credito è applicabile fino a mese di luglio 2021.

Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Il nuovo decreto estende anche al mese di luglio la riduzione degli oneri delle bollette elettriche (per quanto riguarda le voci trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema) per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, già prevista per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 dal decreto Sostegni.

Agevolazioni Tari

Viene istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, che verrà ripartito ai Comuni, per disporre la riduzione della TARI in favore delle categorie economiche che hanno subito forti restrizioni all’esercizio delle rispettive attività.

Proroga della moratoria per le Pmi

Il provvedimento dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2021, della moratoria sui prestiti e i finanziamenti per le Pmi prevista dal Cura Italia (art. 56, comma 2), ma limitata alla sola quota capitale, quindi sono esclusi gli interessi. La proroga non si attiva automaticamente, ma è necessario far pervenire al soggetto finanziatore, entro il 15 giugno 2021, un’apposita comunicazione in cui si autocertifichi la temporanea carenza di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Spese di sanificazione

Il decreto sostegni bis riconosce un credito d’imposta del 30% sulle spese (su un massimo 60.000 euro) sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori (sanificazione degli ambienti, tamponi, mascherine, detergenti, disinfestanti, dispositivi di sicurezza anti covid).

Il credito d’imposta per la sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione e non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione Irap; Le modalità di applicazione e fruizione del bonus saranno stabilite con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate.

Aumento del limite dei crediti compensabili o rimborsabili

Per il 2021 è stato aumentato a 2.000.000 di euro.

Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali avviate dopo l’entrata in vigore del decreto e per i crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in tali procedure, è consentito effettuare le variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne attendere la conclusione.

Attualmente i creditori, per poter emettere la nota di variazione in diminuzione (nota di accredito) e recuperare l’Iva sui crediti non incassati, devono attendere la chiusura della procedura.

Il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Se, dopo l’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo è pagato, in tutto o in parte, il creditore deve operare una variazione in aumento (emissione fattura) per addebitare l’imposta nella misura in cui il credito sia stato pagato.

Tassazione capital gain start up innovative

Per persone fisiche che, non nell’esercizio di attività di impresa, sottoscrivono capitale sociale e detengano partecipazioni in start up e piccole e medie imprese innovative per almeno 3 anni, il decreto sostegni bis introduce un’agevolazione che consiste nell’esenzione da imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze da cessione di tali partecipazioni.

Aiuto alla crescita economica (Ace)

Per l’anno 2021, aumenta al 15% la deduzione per variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del 2020 su un aumento massimo di 5.000.000.

Chi non può usufruire dell’incentivo tramite detrazione dalle imposte dovute, può utilizzarlo come credito d’imposta.

Contratto di rioccupazione

Dal 31 luglio fino al 31 ottobre 2021 è possibile instaurare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (contratti di rioccupazione) per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati durante la ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

A tal fine, deve essere definito un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi, che garantisca l'aggiornamento delle competenze professionali del lavoratore.

Nonostante il contratto sia a tempo indeterminato, al termine del periodo di inserimento, le parti possono recedere dal contratto, previo preavviso. Se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’agevolazione consiste nell'esonero dal versamento della totalità dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di sei mesi, esclusi i premi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua.

L’esonero contributivo spetta solo ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Per rendere effettiva la disposizione, è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea.

Decontribuzione turismo, stabilimenti termali e commercio

Entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 e sempre con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a patto però che fino al 31 dicembre 2021 osservino i divieti in materia di licenziamenti previsti dalla normativa vigente.

Differimento dei termini dei versamenti contributivi per gli esercenti

È previsto il differimento dei termini del versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori con scadenza il 17 maggio 2021. Il versamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

SCARICA IL DECRETO SOSTEGNI BIS (dl 73 del 2021)

 

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome