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L’installazione di un cartellone pubblicitario del locale

L’autorizzazione non può essere negata per ragioni estetiche

T.A.R. Toscana, Sezione II, 11 febbraio 2005, n. 747 (Sull'illegittimità del diniego di autorizzazione all'installazione di un cartellone pubblicitario basato su "ragioni di estetica")



E' illegittimo per difetto assoluto di motivazione il diniego di autorizzazione per l'installazione di un cartellone pubblicitario basato su "ragioni di estetica", poiché presenta caratteri di sommarietà e di indeterminatezza tali da non consentire in alcun modo di ricostruire l'iter logico seguito dal Comune per giungere alla valutazione negativa sia dell'istanza sia, in particolare, dell'impostazione grafica o dimensionale del cartellone pubblicitario.


Il comodato d’uso: un’alternativa all’acquisto dei macchinari

Le regole da rispettare per non incorrere in spiacevoli conseguenze

L'acquisto delle attrezzature professionali dei bar è un'occasione per prestiti e finanziamenti che i gestori, quando possibile, cercano di evitare accuratamente.

La via d'uscita è nota.

Spesso i fornitori di determinati prodotti forniscono macchinari in comodato d'uso, in cambio di un costante e duraturo rapporto commerciale con il locale.

Ma che cosa significa fornire attrezzature in comodato d'uso?

Il comodato è un contratto è disciplinato dal codice civile e più precisamente dall'articolo 1803, il quale stabilisce che con il comodato "una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo e per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.".

Il comodato è contratto essenzialmente gratuito.

Nel caso dei bar, la gratuità del comodato è spesso condizionata, come visto, dal vincolo di acquisti obbligatori.

Il codice civile prescrive regole precise che chi riceve la cosa in comodato è tenuto a rispettare.

Il primo problema è costituito dall'uso del bene prestato.

Che cosa succede se invece di usare la macchina del caffè per la preparazione di cappuccini e cioccolate, il gestore del bar decide di farne un tavolino per appoggiare la televisione? Avremmo una violazione del contratto di comodato, perché oltre alla custodia e alla conservazione della cosa "con la diligenza del buon padre di famiglia" chi riceve il bene deve servirsene soltanto "per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa". Il gestore si esporrebbe così alla risoluzione del contratto per non avere adempiuto regolarmente ai suoi obblighi, e al pericolo di rispondere di eventuali danni.

E se il barista comodatario decidesse di concedere ad un suo amico il godimento del bene, senza il consenso del proprietario (comodante)? Il comodante potrebbe reclamare l'immediata restituzione della cosa, oltre a richiedere il risarcimento dei eventuali danni subiti.


Se il macchinario acquistato dal gestore non funziona…

La tutela che l’ordinamento fornisce all’acquirente

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata (art. 1490 c.c.)

Il vizio deve essere esistente al momento della conclusione del contratto di vendita del bene, mentre è irrilevante se si è manifestato successivamente. Il venditore del bene difettoso è tenuto a rispondere del proprio inadempimento nei confronti del gestore, se non prova di avere ignorato, senza colpa, i vizi del bene venduto. Tale garanzia, tuttavia, non è limitata nel tempo. E' necessario denunciare al venditore il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La domanda al Giudice deve essere presentata entro un anno dalla consegna dell'attrezzatura non funzionante.

C'è un'altra ipotesi. La denuncia infatti non è necessaria qualora il venditore abbia riconosciuto, anche tacitamente, l'esistenza del vizio o l'abbia occultato con accorgimenti tecnici. Il compratore potrà far valere i diritti entro 10 anni successivi. Il venditore è obbligato a risarcire tutti i danni subiti dall'acquirente dei quali bisogna dare puntuale prova.

Pronto Soccorso aziendale: gli adempimenti richiesti dall’ordinamento

A richiesta dei lettori alcuni chiarimenti

La Legge di conversione del Decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004 aveva prorogato al 3 febbraio 2005 l'entrata in vigore del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, la cui scadenza era stata originariamente prevista per il 4 agosto scorso.

Le aziende hanno avuto, quindi, sei mesi in più per predisporre cassette di pronto soccorso, pacchetti di medicazione, e per provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei propri addetti.

La classificazione delle aziende in gruppi di rischio A, B e C, utile ai fini dell'applicazione dei diversi obblighi previsti dall'ordinamento, sembra ora più agevole alla luce dei dati anticipati dall'Inail sugli indici infortunistici di indennità permanente per gruppo di tariffa.

La classificazione tiene conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

L'articolo 1 comma 2 prevede che il datore di lavoro identifichi la categoria di appartenenza della propria azienda e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunichi all'ASL competente.

Vediamo qui di seguito la classificazione dei gruppi aziendali.

Gruppo A: le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Nelle aziende rientranti in questo gruppo il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima riportata in allegato al regolamento . Gli addetti al pronto soccorso devono ricevere una formazione minima di 16 ore.

Gruppo B: le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Anche in questo caso il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima riportata in allegato al regolamento. Gli addetti al pronto soccorso devono ricevere una formazione minima di 12 ore.

Gruppo C: le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Nelle aziende rientranti in questo gruppo il datore di lavoro deve garantire la presenza di un pacchetto di medicazione. Gli addetti al pronto soccorso devono ricevere una formazione minima di 12 ore.


Quali sono gli adempimenti richiesti in tema di Pronto Soccorso aziendale?

La normativa suddivide le aziende a seconda del grado di rischio



La Legge di conversione del Decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004 aveva prorogato al 3 febbraio 2005 l'entrata in vigore del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, la cui scadenza era stata originariamente prevista per il 4 agosto scorso.

Le aziende hanno avuto, quindi, sei mesi in più per predisporre cassette di pronto soccorso, pacchetti di medicazione, e per provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei propri addetti.

La classificazione delle aziende in gruppi di rischio A, B e C, utile ai fini dell'applicazione dei diversi obblighi previsti dall'ordinamento, sembra ora più agevole alla luce dei dati anticipati dall'Inail sugli indici infortunistici di indennità permanente per gruppo di tariffa.

La classificazione tiene conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

L'articolo 1 comma 2 prevede che il datore di lavoro identifichi la categoria di appartenenza della propria azienda e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunichi all'ASL competente.

Vediamo qui di seguito la classificazione dei gruppi aziendali.

Gruppo A: le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Nelle aziende rientranti in questo gruppo il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima riportata in allegato al regolamento . Gli addetti al pronto soccorso devono ricevere una formazione minima di 16 ore.

Gruppo B: le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Anche in questo caso il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima riportata in allegato al regolamento. Gli addetti al pronto soccorso devono ricevere una formazione minima di 12 ore.

Gruppo C: le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Nelle aziende rientranti in questo gruppo il datore di lavoro deve garantire la presenza di un pacchetto di medicazione. Gli addetti al pronto soccorso devono ricevere una formazione minima di 12 ore.


Assenza del lavoratore in malattia durante il controllo

Al lavoratore può spettare una seconda visita fiscale (Cassazione 22065/2004)

Il lavoratore in malattia risultato assente ad una visita di controllo perché sottoposto, nello stesso orario, ad una visita da parte del medico di famiglia, non perde i benefici economici. E' questo il principio stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, ha ritenuto legittima l'assenza di una dipendente che si era recata dal medico durante l'orario di controllo.

E' stata così accolta la difesa della donna, la quale aveva rilevato che i due orari (quello di ricevimento del medico curante e quello di controllo) coincidevano e pertanto la sua presenza al controllo non era possibile.

Ma la Suprema Corte, dopo aver ricordato che, in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale di qualche anno fa, il lavoratore ha sempre diritto ad una seconda visita di controllo, ha anche affermato che l'assenza alla visita di controllo, può non essere sanzionata con la perdita del trattamento economico di malattia o in caso di forza maggiore o di una situazione che "ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità".

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.22065/2004

Il gestore non deve lasciare al sole l’acqua che somministra ai clienti

Pesanti sanzioni ai commercianti che violano questo principio (Cassazione 15491/2002)

In materia alimentare, la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore Pet all'aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. b) l. 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, atteso che l'esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l'impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto.



Cassazione penale, sez. III, 22 febbraio 2002, n. 15491

E’ vero che in Emilia Romagna non è più obbligatorio il libretto sanitario?

La legge regionale ha sostituito il libretto sanitario con un attestato

La Legge regionale n. 11 del 24 giugno 2003 e la delibera di giunta Regionale n. 342 del 1° marzo 2004 hanno comportato l'abolizione dell'obbligo

per le persone addette alla lavorazione degli alimenti, sia a livello industriale sia a livello artigianale, di possedere il "Libretto di idoneità sanitaria".

Il libretto è stato sostituito da un attestato ottenuto a seguito di un percorso formativo, che dovrebbe rafforzare nell'operatore l'abitudine ad adottare comportamenti corretti dal punto di vista igienico-sanitario.

Occorre rilevare che la formazione è differenziata a seconda del rischio collegato alla mansione svolta.

Alberghi e tabacchi

Se ci sono i presupposti, è ammessa l’istituzione di rivendite speciali negli alberghi per necessità di servizio

LS 14 ottobre 1958 n. 1074 art. 53 d.P.R.

Sebbene l'art. 53 d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 individui a priori le località ove è possibile l'istituzione di rivendite speciali senza particolare motivazione che non sia quella della specialità del luogo dove si colloca la rivendita, questo non esclude affatto che rivendite speciali possano essere istituite anche in località diverse e precisamente ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino (nel caso di specie, si trattava dell'istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso un albergo).



T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 4 maggio 2004, n. 1010

I finanziamenti della Regione Lombardia possono riguardare anche gli alberghi

Ecco nel dettaglio le condizioni ed i requisiti richiesti



Il Bando della Regione Lombardia (relativo alla misura 1.11 del Docup 2000/06) scade l'8 marzo 2005.

Si tratta di un Bando il cui importo è di 7 milioni di euro e con il quale la Regione intende finanziare gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali ubicate in area depressa.

I beneficiari risultano essere:

- le imprese che esercitano il commercio al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa;

- le piccole attività ricettive connesse all'attività di somministrazione e all'artigianato di servizio.

Gli interventi che possono essere oggetto di finanziamento sono i progetti di sviluppo di nuovi esercizi commerciali e di riconversione di esercizi esistenti, ma anche i progetti finalizzati ad ottimizzare le procedure di acquisto, anche con utilizzo di strumenti telematici.

Altra condizione è che l'intervento sia inserito in comuni con popolazione residente inferiore ai 40 mila abitanti o in aree caratterizzate da fenomeni di dismissione industriale, oppure in aree periferiche e in centri storici che necessitano di riqualificazione.




L’accordo di albergo

Una bozza di contratto che può essere utile ai gestori

L'accordo di albergo



Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

- , nato a , il , residente a , via , c.f. , in nome e per conto dell'albergo , sito in , alla via , n. , codice fiscale , di seguito denominato albergatore, da una parte;

- , con sede in , via , c.f. , nella persona del suo legale rappresentante , dall'altra parte;



si conviene e si stipula quanto segue:



1. L'albergatore si impegna a mettere a disposizione della società n. stanze singole, e n. stanze doppie, dotate di servizi, affinché alloggino in esse le persone indicate dalla società .

Inoltre l'albergatore fornirà la prima colazione ed il pasto serale, di cui garantisce la qualità. Resta inteso che gli ospiti potranno usufruire di tutti i servizi comuni dell'albergo.

2. La disponibilità delle stanze è convenuta per complessivi giorni , a partire dal

La restituzione delle medesime dovrà avvenire entro e non oltre le ore dodici del giorno

3. Le parti convengono che per ogni giorno di soggiorno e per persona alloggiata, il corrispettivo che la società dovrà versare all'albergatore è pari a euro

oppure

I prezzi praticati dall'Hotel per i clienti vengono di seguito quantificati in relazione ai periodi:



dal al n. stanze euro al giorno per persona

dal al n. stanze euro al giorno per persona

dal al n. stanze euro al giorno per persona



I prezzi come sopra determinati saranno applicati con rigorosa osservanza delle date indicate.

Per ottenere le camere con balcone verso il mare occorre versare un supplemento di prezzo di euro giornaliere per persona.

4. I pagamenti verranno effettuati per il 20% del corrispettivo globale dei primi due gruppi dal al . Tale somma, da versarsi alla firma del presente contratto, resterà a titolo di caparra fino all'ultimo gruppo del .

I pagamenti relativi ad ogni gruppo dovranno essere effettuati all'arrivo, prima che vengano assegnate le camere. In caso di mancato arrivo, anche di un solo gruppo, dovrà essere regolarmente versato il prezzo complessivamente dovuto.

5. In caso di eventuale controversia le parti si impegnano a risolvere la questione in via amichevole con la nomina di un collegio di tre arbitri, di cui ogni parte nomina il proprio e il terzo è nominato dagli arbitri designati dalle parti, il quale decide nel luogo in cui opera l'Hotel , ovvero nel comune di .



Letto, approvato e sottoscritto a , il .



Per espressa approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole n. 4) e 5) della presente scrittura.



Letto, approvato e sottoscritto a , il .


Quando la licenza può essere revocata all’albergatore?

Ecco casa prevede l’ordinamento

La normativa che si occupa di revoca di licenze è L. 25/08/1991 Num. 287, che all'art. 4 dispone:

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi

l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo

superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi

dell'articolo 3, comma 1.

2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

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