Assenza del lavoratore in malattia durante il controllo

Al lavoratore può spettare una seconda visita fiscale (Cassazione 22065/2004)

Il lavoratore in malattia risultato assente ad una visita di controllo perché sottoposto, nello stesso orario, ad una visita da parte del medico di famiglia, non perde i benefici economici. E' questo il principio stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, ha ritenuto legittima l'assenza di una dipendente che si era recata dal medico durante l'orario di controllo.

E' stata così accolta la difesa della donna, la quale aveva rilevato che i due orari (quello di ricevimento del medico curante e quello di controllo) coincidevano e pertanto la sua presenza al controllo non era possibile.

Ma la Suprema Corte, dopo aver ricordato che, in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale di qualche anno fa, il lavoratore ha sempre diritto ad una seconda visita di controllo, ha anche affermato che l'assenza alla visita di controllo, può non essere sanzionata con la perdita del trattamento economico di malattia o in caso di forza maggiore o di una situazione che "ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità".

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.22065/2004

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