Alberghi e tabacchi

Se ci sono i presupposti, è ammessa l’istituzione di rivendite speciali negli alberghi per necessità di servizio

LS 14 ottobre 1958 n. 1074 art. 53 d.P.R.

Sebbene l'art. 53 d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 individui a priori le località ove è possibile l'istituzione di rivendite speciali senza particolare motivazione che non sia quella della specialità del luogo dove si colloca la rivendita, questo non esclude affatto che rivendite speciali possano essere istituite anche in località diverse e precisamente ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino (nel caso di specie, si trattava dell'istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso un albergo).



T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 4 maggio 2004, n. 1010

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome