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La responsabilità dell’albergatore per le cose introdotte in albergo

Cassazione civile, sez. III, 23 dicembre 2003, n. 19769

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario (nella specie: per furto notturno mediante narcosi indotta da ignoti), sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa - trattandosi di obbligazione di valore - a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali.



Cassazione civile, sez. III, 23 dicembre 2003, n. 19769


Il concetto di “locale chiuso”

I chiarimenti del Ministero della Salute per l’applicazione della L.3/2003 in tema di tutela dei non fumatori

Riportiamo qui di seguito la risposta del Ministero della Salute che chiarisce il concetto di "locale chiuso", per l'esatta applicazione della L. 3/2003 nella parte relativa alle disposizioni in tema di tutela dei non fumatori.

"La legge 3/2003 mira a garantire la tutela della salute dei non fumatori rendendo l'aria degli ambienti chiusi più salubre, in quanto non inquinata dalle numerose sostanze nocive contenute nel fumo delle sigarette e di altri prodotti del tabacco.

La legge, pertanto, estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (ad eccezione di quelli specificamente allestiti per fumatori e delle residenze private), indipendentemente dalla destinazione d'uso di tali locali e dai materiali con cui sono stati costruiti.

Ai fini dell'applicabilità della norma, lo spazio antistante un esercizio pubblico protetto da una tettoia e non delimitato ai lati, è considerato uno spazio aperto, come pure quello coperto da un ombrellone.

Tuttavia, quanto oltre alla copertura sono presenti delle pareti a tutta altezza, anche se realizzate non in muratura e rimovibili, con presenza di sole aperture assimilabili a finestre, lo spazio così delimitato va equiparato ad un locale chiuso e il divieto di fumo deve esservi applicato".

Licenze agli albergatori: i poteri del Comune

Il Comune può legittimamente negare la licenza se…

Legittimamente il comune nega la licenza di uso di un immobile a fini alberghieri per difetto del requisito della potabilità dell'acqua, ove manchi una certificazione favorevole della Usl, senza che possa esercitarsi una pretesa a che il comune dimostri che l'acqua non sia potabile (Consiglio Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2405).


Che cosa si intende per concorrenza sleale?

La materia è disciplinata dal Codice civile

L'articolo 41 della nostra Costituzione dispone che "l'iniziativa economica privata è libera", riconoscendo così il principio della libertà della concorrenza.

Ovviamente la Costituzione si riferisce ad una concorrenza leale, che spinga le aziende a confrontarsi l'una con le altre e a migliorare i propri prodotti per rimanere sul mercato, il tutto a beneficio dei consumatori finali.

Ben diverso è il caso della concorrenza sleale, nel nostro ordinamento espressamente vietata dall'art. 2598 Cod. Civ., il quale identifica 3 categorie di atti di concorrenza sleale, e precisamente:

1) gli atti confusori, con i quali si crea confusione tra i nomi, i marchi e/o i prodotti di due o più imprese concorrenti;

2) gli atti denigratori, con i quali si scredita l'azienda o il prodotto altrui;

3) gli atti non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'azienda altrui.



A titolo di completezza, le riporto il testo completo dell'articolo citato.

"Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell' impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda."


La malattia del lavoratore in ferie

Cassazione civile, sez. un., 23 febbraio 1998, n. 1947

Con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il principio dell'effetto sospensivo di detto periodo, enunciato dalla Corte cost. nella sentenza n. 616 del 1987 e chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n. 297 del 1990, non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie. Consegue che l'avviso, comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina - dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro - la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore medesimo non provi l'infondatezza di detto presupposto allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie; sicché in tal caso il giudice del merito deve valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura e all'entità dello stato morboso.



Cassazione civile, sez. un., 23 febbraio 1998, n. 1947

Locali pubblici e TV a pagamento

Le sanzioni in cui possono incorrere i gestori

Con sentenza n. 28913 del 2004 la Cassazione penale (terza sezione) si è pronunciata contro la produzione illegale dei "Kit shaker", ovvero apparati che consentono di ricevere abusivamente i programmi delle tv a pagamento.

La pena in passato consisteva solo in una sanzione amministrativa.

Un'altra sentenza della Cassazione, questa volta civile, ha stabilito che il contratto domestico che consente di vedere da casa le partite criptate non può essere esteso agli esercizi commerciali.

Si tratta della sentenza n. 23221 del 2004 che prevede, inoltre, sanzioni amministrative per i trasgressori (ad. esempio sequestro del decoder e della smart card).

La Corte suprema ritiene, infatti, che la priorità di tutela debba essere concessa al diritto d'autore.

Bozza di contratto di locazione di immobile ad uso commerciale

Uno schema contrattuale che può essere utile ai gestori

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice esemplare ed avente ogni valore di legge, tra le sottoscritte parti:

- società , con sede in , via , c.f. , nella persona di , di seguito indicata anche come locatore, da una parte;

- sig. , nato a , il , residente a , via , c.f. , di seguito indicato anche come locatario o conduttore, dall'altra parte;



premesso



- che la società ha la libera e piena disponibilità dell'immobile sito in , via , meglio descritto in seguito;

- che la società intende locare tale immobile al sig. , che intende riceverlo in locazione, alle condizioni sotto esposte;



si conviene e si stipula quanto segue:



1) Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta per sé, suoi eredi e aventi causa, l'unità immobiliare costituita da , sita in , via , n. , p. , censita al catasto , per anni e cioè dal al .

La locazione viene stipulata per lo svolgimento esclusivo della attività di commercio al minuto e all'ingrosso di nei locali al piano terra, ed uffici e sale di rappresentanza al piano superiore.

2) Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di anni, e così di seguito, qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo di lettera raccomandata A.R. spedita almeno mesi prima della scadenza della locazione, e salvo recesso da comunicarsi da parte del conduttore.

3) Il canone di locazione viene fissato in euro annue, oltre al rimborso delle spese per prestazioni accessorie che si presumono in euro , salvo conguaglio da calcolarsi ; complessivamente euro da pagarsi presso il domicilio del locatore in rate scadenti Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai fini degli oneri accessori alla porzione locata competono millesimi per le spese di riscaldamento; millesimi per le spese di ascensore (se si tratta di unità servita da tali impianti); millesimi per tutte le altre spese (ivi comprese quelle di pulizia e portiere).

Per detti oneri accessori, il conduttore versa un acconto al momento del pagamento della prima rata di canone pari alla quota risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

4) La locazione è ad uso esclusivo di ; è vietato al conduttore di mutare tale uso, di sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza permesso scritto del locatore. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore al mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o alla sublocazione, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione di detti patti comporterà la risoluzione del contratto a semplice richiesta del locatore.

5) Il conduttore dichiara che l'immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori.

6) Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione entro giorni dalla scadenza, o delle quote per oneri accessori entro mesi dalla richiesta, come pure la mutata destinazione dell'uso dei locali, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura doppia dell'interesse legale.

7) Il conduttore non può, senza il consenso scritto del locatore, eseguire modifiche, anche migliorative, degli elementi strutturali dell'immobile oppure innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere; non può sovraccaricare i ; non può ingombrare in alcun modo le parti comuni dell'edificio; non può esporre cartelli o insegne in Il conduttore è responsabile sia verso il locatore che verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile locato e dei suoi impianti, e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, fughe di gas, ecc... Il conduttore è costituito custode della casa locata: a tal riguardo si obbliga ad assicurare l'immobile contro i rischi di incendio, scoppio ed allagamenti con polizza che viene prodotta all'atto della firma del presente contratto.

8) In deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c. tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, anche se effettuate nelle parti comuni dell'edificio, sono a carico del conduttore, che, per quanto concerne le opere all'interno dell'unità locata, dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del locatore di sostituirsi al conduttore in caso di inadempienza di quest'ultimo, con diritto del locatore all'integrale rimborso delle spese sostenute entro venti giorni dalla richiesta.

Il locatore potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti, all'interno dell'immobile locato, senza corrispondere alcuna indennità al conduttore, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a venti giorni, con ciò derogandosi per volontà delle parti alla disposizione dell'art. 1584 codice civile.

9) Il conduttore si obbliga a lasciar visitare i locali a coloro che aspirassero a prenderli in locazione, ogni giorno dalle ore alle ore , a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione, sotto la pena del risarcimento dei danni, salva la facoltà del locatore, o di chi lo rappresenta, di visitarli in qualunque tempo allo scopo di constatarne il modo d'uso.

10) A garanzia dell'adempimento del presente contratto, il conduttore versa al locatore una cauzione in contanti pari a tre mensilità del canone. L'interesse legale sarà accreditato al conduttore alla scadenza di ogni anno di locazione. In ogni caso la cauzione non è computabile in conto pigione e sarà restituita alla riconsegna dell'immobile in buono stato locativo.

11) Il conduttore, a seguito della visita dell'immobile e delle indagini, anche amministrative, e degli accertamenti espletati, dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto, e di prenderne consegna per ogni effetto con il ritiro delle chiavi. Il locatore resta esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata. A tal fine il conduttore dichiara di essere a conoscenza che catastalmente l'immobile ha la destinazione di negozio per i vani al piano terra e di ufficio per quelli al piano superiore. Avendo la parte conduttrice richiesto che il locatore provveda, a sue spese, all'accorpamento dei due negozi per formare un unico locale, il conduttore si impegna, ora per allora, a sostenere le spese di ripristino del precedente stato, qualora ciò sia richiesto dalla parte locatrice al termine della locazione. In particolare il conduttore dovrà provvedere a proprie spese al rifacimento delle pareti, alle planimetrie catastali, alle spese tecniche di progetto ed ai relativi oneri di urbanizzazione.

12) Il conduttore prende in consegna i seguenti impianti e si impegna a mantenerli in buono stato manutentivo, ad utilizzarli ed eventualmente adeguarli secondo la normativa vigente o futura, esonerando espressamente il locatore da ogni responsabilità al riguardo.

All'atto della firma del presente contratto, il locatore consegna al conduttore copia della documentazione sulla sicurezza degli impianti e quella della certificazione in materia di risparmio energetico.

13) Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo avere eseguito il pagamento delle rate scadute.

14) In caso di ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza contrattualmente pattuita, il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale di euro , aggiornabile in base all'indice ISTAT del costo della vita, con base iniziale di riferimento il numero indice del terzo mese anteriore a quello di inizio della locazione, per ogni giorno di ritardo, oltre al canone di locazione e agli oneri accessori.

15) La registrazione del presente contratto avverrà a cura del conduttore, con obbligo per il locatore di rimborsare la metà della spesa sostenuta, escluso però ogni multa e/o soprattassa per omesso o tardivo versamento.

16) Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e potrà essere provata solo mediante atto scritto.

17) Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, nonché agli usi e consuetudini provinciali in materia di locazione.

18) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro esclusivamente competente sarà quello del domicilio del locatore, che viene eletto, a tutti gli effetti, in



Letto, approvato e sottoscritto a , il



A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nei patti n. 2 (rinnovo tacito); n. 4 (divieto di mutare la destinazione e di sublocazione); n. 6 (clausola risolutiva espressa); n. 7 (divieto di migliorie e addizioni senza consenso); n. 8 (esclusione di responsabilità per limitazione di godimento della cosa locata e accollo spese straordinarie); n. 9 (visita dell'immobile); n. 13 (eccezioni e pretese); n. 14 (penale); n. 15 (foro competente).



Letto, approvato e sottoscritto a , il




La disciplina della conservazione degli alimenti surgelati

La normativa comunitaria garantisce ulteriormente il rispetto della “catena del freddo”

Dalla Comunità Europea sono arrivate nuove a garanzia del rispetto della catena del freddo e a tutela della qualità degli alimenti e della salute umana.

In particolare l'UE con il regolamento 12 gennaio 2005 N. 37/2005 ("sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e su quelle di conservazione degli alimenti surgelati") ha apportato delle novità che riguardano anche gli esercizi pubblici che trattano e conservano prodotti surgelati.

Vediamo le prescrizioni principali introdotte.

1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di

conservazione degli alimenti surgelati devono essere dotati di adeguati

strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad

intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i

prodotti surgelati.

2. A partire da gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione

utilizzati per misurare la temperatura devono essere conformi alle norme EN 12830, EN

13485 ed EN 13486.

3. Gli operatori del settore alimentare devono conservare tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti

di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.

4. Le registrazioni delle temperature devono essere datate e conservate

dall'operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a

seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento

surgelato, per un periodo più lungo

Occorre rilevare che gli strumenti di misurazione installati fino al 31

dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell'adozione

del regolamento in esame possono continuare ad essere

utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.

I limiti dell’orario di lavoro notturno

La flessibilità del computo del periodo di riferimento consente una efficiente gestione del locale

Per tutti i lavoratori notturni, l'orario non può superare le 8 ore in media, nell'arco di 24 ore. Anche per il lavoro notturno, però, si è aumentata la flessibilità, potendo individuare i contratti collettivi un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare la media.

La flessibilità predetta comporta che l'attività produttiva potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare una efficiente gestione della produzione.

Si potrà superare il limite delle 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore. Il bar potrà in altre parole organizzarsi tenendo presente le esigenze della propria clientela.

Locazione di immobile: quali sono le spese a carico del gestore-conduttore?

La disciplina prevista dall’ordinamento

Sul punto, l'articolo 9, comma 1, della legge n. 392 del 1978 statuisce che, salvo patto contrario, sono interamente a carico del conduttore - tra le altre - le spese relative al servizio di pulizia dell'immobile, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento d'aria. Si noti che il conduttore ha il diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate, e che queste, per legge, non possono essere determinate forfettariamente.

Tema di grande interesse è quello legato alle spese di manutenzione dell'immobile, che la legge distingue in ordinarie e straordinarie.

Le prime sono volte a conservare la piena efficienza e funzionalità dell'immobile locato in relazione all'uso convenuto e, ai sensi dell'articolo 1576 Codice Civile, sono a carico del proprietario-locatore. E' comunque fatto salvo alle parti di accordarsi diversamente, ed in verità è prassi frequente che le spese di manutenzione ordinaria siano a carico del conduttore. Si tratta generalmente di spese legate alla vetustà dell'immobile e, a titolo di esempio, rientrano tra esse le spese relative agli infissi esterni, nonché quelle relative al mantenimento in buona efficienza degli impianti del fabbricato (e cioè elettrico, idrico e termico).

Sono invece sempre poste a carico del proprietario-locatore le spese di manutenzione straordinaria, quelle cioè che attengono alla struttura dell'immobile e che non sono riconducibili all'uso dello stesso da parte del conduttore.

Questi interventi straordinari possiedono anzi il carattere dell'eccezionalità (si pensi, ad esempio, al rifacimento del manto di asfalto del lastrico solare, al restauro della facciata dell'immobile o alla sostituzione della caldaia dell'impianto autonomo di riscaldamento).

Sono invece poste a carico del conduttore le spese di piccola manutenzione, quelle cioè che dipendono dal deterioramento prodotto dalla normale utilizzazione del bene locato; generalmente riguardano l'interno dell'unità locata, e sono caratterizzate da lieve valore economico e minima rilevanza tecnica.

Contratto di lavoro a progetto

Le regole fissate dal Decreto Legislativo n. 276/2003

Il lavoro a progetto è una forma di lavoro stagionale, disciplinato il Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, attuativo della legge n. 30 del 14 febbraio 2003; vediamone la forma e il contenuto.



Il lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e contenere ai fini della prova i seguenti elementi:

1. indicazione della durata della prestazione

2. indicazione del progetto o del programma di lavoro (o di alcune fasi di esso)

3. corrispettivo stabilito per la prestazione

4. tempi e modalità del pagamento

5. forme con cui il lavoratore a progetto può coordinarsi con il committente

6. eventuali misure per la tutela della salute e la sicurezza del collaboratore.

Effetti della cessione di azienda: due sentenze di rilievo

Corte di Cassazione sentenza n. 8179/2001 e Tribunale di Treviso sentenza 4.11.2003

Una sentenza (n. 8179/2001) della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha stabilito che nel caso di cessione d'azienda, i crediti previdenziali per omessi versamenti INPS sono da ritenersi crediti propri dell'Istituto previdenziale e non già del lavoratore: se detti crediti non risultino dai libri contabili obbligatori, degli stessi non dovrà rispondere solidalmente il cessionario.





La cessione di alcuni macchinari e lavoratori, non accompagnata dalla cessione di un complesso organizzativo autonomo, non è sufficiente a configurare un trasferimento d'azienda o ramo d'azienda, e si deve ritenere nullo per frode alla legge il contratto di cessione d'azienda, quando la vera ragione sia quella di eludere la legislazione vigente in materia di licenziamento (Trib. Treviso 4.11.2003).

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