Il concetto di “locale chiuso”

I chiarimenti del Ministero della Salute per l’applicazione della L.3/2003 in tema di tutela dei non fumatori

Riportiamo qui di seguito la risposta del Ministero della Salute che chiarisce il concetto di "locale chiuso", per l'esatta applicazione della L. 3/2003 nella parte relativa alle disposizioni in tema di tutela dei non fumatori.

"La legge 3/2003 mira a garantire la tutela della salute dei non fumatori rendendo l'aria degli ambienti chiusi più salubre, in quanto non inquinata dalle numerose sostanze nocive contenute nel fumo delle sigarette e di altri prodotti del tabacco.

La legge, pertanto, estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (ad eccezione di quelli specificamente allestiti per fumatori e delle residenze private), indipendentemente dalla destinazione d'uso di tali locali e dai materiali con cui sono stati costruiti.

Ai fini dell'applicabilità della norma, lo spazio antistante un esercizio pubblico protetto da una tettoia e non delimitato ai lati, è considerato uno spazio aperto, come pure quello coperto da un ombrellone.

Tuttavia, quanto oltre alla copertura sono presenti delle pareti a tutta altezza, anche se realizzate non in muratura e rimovibili, con presenza di sole aperture assimilabili a finestre, lo spazio così delimitato va equiparato ad un locale chiuso e il divieto di fumo deve esservi applicato".

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