La materia è disciplinata dal Codice civile
L'articolo 41 della nostra Costituzione dispone che "l'iniziativa economica privata è libera", riconoscendo così il principio della libertà della concorrenza.
Ovviamente la Costituzione si riferisce ad una concorrenza leale, che spinga le aziende a confrontarsi l'una con le altre e a migliorare i propri prodotti per rimanere sul mercato, il tutto a beneficio dei consumatori finali.
Ben diverso è il caso della concorrenza sleale, nel nostro ordinamento espressamente vietata dall'art. 2598 Cod. Civ., il quale identifica 3 categorie di atti di concorrenza sleale, e precisamente:
1) gli atti confusori, con i quali si crea confusione tra i nomi, i marchi e/o i prodotti di due o più imprese concorrenti;
2) gli atti denigratori, con i quali si scredita l'azienda o il prodotto altrui;
3) gli atti non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'azienda altrui.
A titolo di completezza, le riporto il testo completo dell'articolo citato.
"Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell' impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda."