Corte di Cassazione sentenza n. 8179/2001 e Tribunale di Treviso sentenza 4.11.2003
Una sentenza (n. 8179/2001) della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha stabilito che nel caso di cessione d'azienda, i crediti previdenziali per omessi versamenti INPS sono da ritenersi crediti propri dell'Istituto previdenziale e non già del lavoratore: se detti crediti non risultino dai libri contabili obbligatori, degli stessi non dovrà rispondere solidalmente il cessionario.
La cessione di alcuni macchinari e lavoratori, non accompagnata dalla cessione di un complesso organizzativo autonomo, non è sufficiente a configurare un trasferimento d'azienda o ramo d'azienda, e si deve ritenere nullo per frode alla legge il contratto di cessione d'azienda, quando la vera ragione sia quella di eludere la legislazione vigente in materia di licenziamento (Trib. Treviso 4.11.2003).