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Effetti delle dimissioni del lavoratore

La risoluzione del rapporto di lavoro

Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo che si è già prodotto, restando limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso. Tuttavia, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, le parti possono consensualmente stabilire di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso. L'onere di fornire la dimostrazione di tale contrario accordo, che, come le dimissioni, non richiede la forma scritta, salva una diversa espressa previsione contrattuale, è a carico del lavoratore (Cass. 12/5/2004 n. 9046).

Controlli sulle telefonate dei dipendenti

Corte Cassazione n. 4746/2002

L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori fa divieto per il datore di lavoro di utilizzare apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, qualora il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa del dipendente.

Dalla lettura di tale norma parrebbe che debbano ritenersi fuori dall'ambito di applicazione della norma sopra citata, e quindi ammessi, i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, ad esempio, i controlli svolti mediate apparecchi che rilevano le telefonate ingiustificate.

Tale impostazione è stata seguita dalla Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 4746 del 3 aprile 2002, ha statuito che anche il conseguente licenziamento del dipendente che ha utilizzato il telefono per uso personale può ritenersi legittimo, "indipendentemente dall'entità del danno creato al datore di lavoro".


Lap dance all’interno dei bar

Cassazione penale , sez. III, 12 febbraio 2003, n. 13039

Integra il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la condotta diretta a favorire e sfruttare prestazioni che oggettivamente siano tali da stimolare l'istinto sessuale. (La Corte ha ritenuto la configurabilità del delitto nell'ipotesi di gestione di un club dove ballerine svolgevano attività di "lap dance" consistente nel ballare denudate davanti a clienti che potevano in luogo appartato accarezzarle su fianchi, braccia e gambe in cambio di denaro).



Cassazione penale , sez. III, 12 febbraio 2003, n. 13039


Prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro

Sentenza della Corte di Cassazione n. 4075/2004

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso.

Da quanto sopra evidenziato deriva che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Conseguentemente non va esente di responsabilità il datore neppure nel caso in cui sia ravvisabile un concorso di colpa del dipendente Infatti, la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cfr. Cass. 27.2.2004 n. 4075).

Il mutuo: l’estinzione anticipata

L’inserimento nel contratto di penali

Il contratto deve sempre offrire a chi ha richiesto il finanziamento la possibilità di rimborsare il capitale residuo prima della scadenza naturale del mutuo.

Le banche però non incoraggiano mai i rimborsi anticipati, in quanto per l'istituto si traducono in una perdita di interessi sugli anni che vengono "eliminati".

A tal fine provvedono a inserire nel contratto una "penale per estinzione anticipata" che si calcola in percentuale sul debito residuo.

In altre parole è opportuno chiarire, già durante la trattativa che porta all'accensione del mutuo, l'entità di questa penale che di prassi può andare da un minimo dell'1% a un massimo del 4%.

Banconote: attenzione ai due euro falsi!

Qualche suggerimento ai gestori per riconoscerli

A partire dalle ultime settimane del 2006 gli investigatori della Polizia hanno osservato un forte incremento nella quantità di monete da due euro contraffatte in circolazione.

Le monete false sono spacciate soprattutto in bar, tabaccherie e mercati rionali. Come spesso accade, le prime vittime sono le fasce sociali più deboli, in particolare i pensionati.

Premesso che le monete contraffatte sono solo la versione "italiana" del pezzo da due euro, è bene evidenziare che a detta degli esperti gli esemplari contraffatti non sono perfetti, e anzi facilmente riconoscibili dagli originali prestando attenzione ad alcuni dettagli.

Ecco quelli più significativi:

- la parte centrale in lega è leggermente più scura che nelle monete originali;

- sulla zigrinatura laterale mancano le incisioni di stelle e "2" - dritti e capovolti - che contraddistinguono la moneta originale;

- in generale, i disegni in sovrimpressione sono meno definiti che sugli esemplari originali: l'Europa sembra poco più che una macchia (Spagna e Portogallo non sono separate, le isole Baleari non sono riprodotte, e la penisola scandinava ha una forma anomala), mentre il profilo di Dante Alighieri presenta la corona d'alloro appena abbozzata, così come appena accennato è l'occhio del poeta.

La presenza di queste imperfezioni non è casuale: realizzare monete (quasi) perfette comporterebbe dei costi molto elevati per i falsari, con la conseguenza che il guadagno si ridurrebbe drasticamente. In particolare, risulta oneroso realizzare le incisioni sui bordi, in quanto richiedono la predisposizione di macchinari appositi. Da qui la scelta obbligata dei falsari: meglio una moneta imperfetta che niente.

Cosa si deve fare quando ci si accorge di aver nelle proprie mani denaro falso?

La risposta è semplice: bisogna chiedere l'intervento e consegnare il denaro a Carabinieri o Polizia.

La legge infatti impone a tutti i cittadini l'obbligo di interrompere immediatamente la catena di passaggi del denaro falso: in caso contrario, da truffati si potrà essere accusati di avere indossato i panni del truffatore.

Si ricorda che il portare inconsapevolmente in banca o alla posta degli euro falsi comporta precise conseguenze, in primis il sequestro del denaro sospetto, con segnalazione alla Procura per l'apertura dell'indagine.


La Finanziaria 2007 ha introdotto la c.d. tassa turistica?

La proposta della tassa non è stata accolta

La possibile introduzione della tassa turistica locale ad opera della Finanziaria 2007 ha caratterizzato il dibattito politico nei mesi antecedenti l'approvazione del testo definitivo della legge da parte di Camera e Senato.

La proposta, tuttavia, non è stata accolta.

La tassa - volta nelle intenzioni a sviluppare il turismo nazionale - avrebbe dovuto colpire coloro che facevano ingresso e soggiornavano in località di particolare interesse turistico, ed essere utilizzata dalla Pubblica Amministrazione per migliorare la qualità del sistema turistico stesso.

In realtà, una tassa di questo tipo avrebbe potuto - di fatto - scoraggiare l'afflusso turistico e determinare una conseguente ricaduta negativa su molte attività commerciali legate al turismo, bar e ristoranti in primis.

Da qui la massiccia sollevazione dei vari operatori di settore e dei Sindaci dei Comuni interessati. Sollevazione che ha dato l'esito sperato: nessuna tassa turistica è stata introdotta dalla Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006).


Regione Piemonte: la c.d. Riforma del commercio

Gli aspetti di rilievo in tema di somministrazione di alimenti e bevande

La riforma del commercio introdotta con la recente legge n. 248/2006 - meglio nota come Bersani bis - ha rappresentato un decisivo passo avanti verso la liberalizzazione del settore dei pubblici esercizi.

In Piemonte, in data 29 dicembre 2006, è stata approvata la nuova legge regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Detta legge pone il Piemonte tra le poche regioni italiane ad avere una legge che disciplina detta materia in maniera conforme ai principi fissati dalla citata legge Bersani bis ed al dettato costituzionale (articoli 117 e 118 Cost.).

La nuova legge regionale piemontese 29 dicembre 2006 n. 38

La nuova normativa introduce importanti innovazioni per i pubblici esercizi, in particolare in tema di licenze. Ai sensi dell'art. 7 della legge in questione viene ora introdotta una "unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".

Ampia libertà viene dunque riservata ai gestori circa la determinazione dell'assortimento merceologico del proprio esercizio, con la conseguenza che d'ora in poi saranno solo le scelte imprenditoriali del gestore ed il possesso dei requisiti igienico-sanitari a determinare il tipo di attività effettivamente svolta da ogni singolo esercizio.

La nuova normativa si propone inoltre di ridurre gli adempimenti burocratici previsti per l'accesso e l'esercizio dell'attività. In particolare viene previsto il diffuso utilizzo dell'istituto del "silenzio-assenso" e della "denuncia di inizio attività" (DIA), da presentarsi da parte dell'interessato al Comune ove ha sede l'esercizio.

Da segnalare che non risulta più essere prevista l'iscrizione al REC - Registro Esercenti il Commercio - e che per l'accesso alla professione è ora richiesto aver frequentato un apposito corso professionale, oppure aver esercitato l'attività in proprio o come dipendente qualificato per almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio.

Ai sensi dell'art. 8 spetta ai Comuni adottare i criteri per l'insediamento delle attività. In particolare, i Comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

In tema di orari, l'art. 17 stabilisce il principio per cui la determinazione dell'orario di apertura al pubblico dell'esercizio è libera e rimessa al singolo esercente/gestore, con l'intervento del Comune previsto solo nel caso di esigenze di interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

Infine, merita sottolineare che con la legge regionale in esame la Regione Piemonte si propone anche di promuovere ed incentivare le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e al servizio reso da addetti ed operatori: a tale fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità volto a premiare e contraddistinguere le attività dagli elevati standard qualitativi (art. 23).


Le gestione del debito

I rischi dei pagamenti con assegni post-datati

Una spesa imprevista o una temporanea mancanza di liquidità possono portare esercenti e gestori a trovarsi in una situazione di insolvenza.

In queste situazioni il gestore deve adoperarsi con tutte le sue forze per rimediare alla propria posizione debitoria con il massimo ordine.

In caso di rateazioni di pagamenti, al gestore/debitore che si trovi in difficoltà potrebbe essere chiesto di emettere assegni bancari post-datati a garanzia del contratto.

La richiesta è molto frequente nella pratica, ma comporta in realtà alcuni rischi.

Un primo fatto da considerare è che l'assegno post-datato è, in pratica, una cambiale, e la sua emissione costituisce evasione dell'imposta di bollo che si paga su quest'ultima.

Un ulteriore aspetto da tenere presente è rappresentato dal fatto che gli assegni post-datati possono essere messi all'incasso dal beneficiario anche prima della data indicata. In questi casi la banca non solo è tenuta a pagare l'assegno, ma avrebbe anche l'obbligo di denunciare all'Ufficio del Registro il gestore/debitore che ha emesso l'assegno per evasione dell'imposta di bollo dovuta ai sensi del DPR n. 642/1972.

Va evidenziato che qualora l'assegno messo all'incasso prima della data indicata risulti scoperto, il gestore/debitore può essere protestato, con tutte le conseguenze del caso previste dalla legge.

Regione Piemonte e somministrazione di alimenti

Quali sono le nuove regole adottate con la riforma del commercio?

La riforma del commercio introdotta con la recente legge n. 248/2006 - meglio nota come Bersani bis - ha rappresentato un decisivo passo avanti verso la liberalizzazione del settore dei pubblici esercizi.

In Piemonte, in data 29 dicembre 2006, è stata approvata la nuova legge regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Detta legge pone il Piemonte tra le poche regioni italiane ad avere una legge che disciplina detta materia in maniera conforme ai principi fissati dalla citata legge Bersani bis ed al dettato costituzionale (articoli 117 e 118 Cost.).



La nuova legge regionale piemontese 29 dicembre 2006 n. 38

La nuova normativa introduce importanti innovazioni per i pubblici esercizi, in particolare in tema di licenze. Ai sensi dell'art. 7 della legge in questione viene ora introdotta una "unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".

Ampia libertà viene dunque riservata ai gestori circa la determinazione dell'assortimento merceologico del proprio esercizio, con la conseguenza che d'ora in poi saranno solo le scelte imprenditoriali del gestore ed il possesso dei requisiti igienico-sanitari a determinare il tipo di attività effettivamente svolta da ogni singolo esercizio.

La nuova normativa si propone inoltre di ridurre gli adempimenti burocratici previsti per l'accesso e l'esercizio dell'attività. In particolare viene previsto il diffuso utilizzo dell'istituto del "silenzio-assenso" e della "denuncia di inizio attività" (DIA), da presentarsi da parte dell'interessato al Comune ove ha sede l'esercizio.

Da segnalare che non risulta più essere prevista l'iscrizione al REC - Registro Esercenti il Commercio - e che per l'accesso alla professione è ora richiesto aver frequentato un apposito corso professionale, oppure aver esercitato l'attività in proprio o come dipendente qualificato per almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio.

Ai sensi dell'art. 8 spetta ai Comuni adottare i criteri per l'insediamento delle attività. In particolare, i Comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

In tema di orari, l'art. 17 stabilisce il principio per cui la determinazione dell'orario di apertura al pubblico dell'esercizio è libera e rimessa al singolo esercente/gestore, con l'intervento del Comune previsto solo nel caso di esigenze di interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

Infine, merita sottolineare che con la legge regionale in esame la Regione Piemonte si propone anche di promuovere ed incentivare le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e al servizio reso da addetti ed operatori: a tale fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità volto a premiare e contraddistinguere le attività dagli elevati standard qualitativi (art. 23).


Gli aspetti di rilievo del c.d. Pacchetto Bersani

Decreto legge n. 223/2006 legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006

Il 4 luglio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 223/2006 voluto dal Ministro per lo Sviluppo Bersani e recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

A suscitare polemiche sono state soprattutto le disposizioni in materia di liberalizzazioni nel settore commercio.

Ricordiamo che il decreto citato è stato convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, venendo così a formare il cosiddetto "pacchetto Bersani".

Concorrenza e commercio: molte novità

In caso di violazione delle norme sulla concorrenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ora il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (multe), a seconda dei casi pari fino al 3% oppure fino al 10% del fatturato.

Al fine di garantire uniformi condizioni a livello nazionale, sono stati aboliti i requisiti professionali per l'apertura di esercizi commerciali, eventualmente contenuti nelle varie normative regionali.

Viene rimosso, inoltre, il vecchio e restrittivo parametro della distanza minima obbligatoria tra un esercizio ed un altro, ai fini della concessione dell'autorizzazione all'apertura di una specifica attività commerciale.

Ampia libertà, infine, viene ora riservata all'imprenditore sulla determinazione dell'assortimento merceologico del proprio esercizio.

Il pacchetto Bersani innova anche in numerosi altri settori. Vediamo i principali.

Istituti bancari

Importante novità è data dall'obbligo per gli istituti bancari di comunicare per iscritto ai propri clienti le eventuali variazioni al contratto del conto corrente. Da questa innovazione deriva la possibilità per il correntista di recedere dal contratto senza costi aggiuntivi. In pratica, vengono aboliti i cosiddetti costi di chiusura.

Assicurazioni

In caso di incidente stradale è stato introdotto il sistema dell'indennizzo diretto: l'automobilista danneggiato riceverà ora il risarcimento direttamente dalla propria compagnia, con conseguente riduzione dei tempi di attesa.

Settore farmaceutico

La vendita di prodotti farmaceutici non soggetti a prescrizione medica è ora possibile anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali (esclusi gli alimentari), a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

1) vendita effettuata nell'ambito di un apposito reparto;

2) presenza di farmacisti abilitati ed iscritti all'ordine.

Casa

Si ricorda l'abolizione dell'obbligo della dichiarazione ICI: è ora possibile per i proprietari liquidare l'imposta nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico o modello 730).

Alimentari

E' stata introdotta un'ampia liberalizzazione della produzione del pane: sono stati aboliti i limiti quantitativi alla produzione ed il numero dei panifici in ciascun Comune. Inoltre, per l'inizio dell'attività è ora sufficiente una dichiarazione al Comune competente per territorio.


Somministrazione di bevande ed avvelenamento

Cassazione penale , sez. I, 17 maggio 2005, n. 20931

Nella condotta del gestore di un bar che abbia somministrato per errore ad un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, sapone liquido contenuto in una bottiglia recante all'esterno l'etichetta di un'acqua minerale e posta sul bancone di vendita, non sarebbe configurabile alcuno dei delitti di comune pericolo mediante frode (art. 439/444 c.p.), i quali hanno ad oggetto esclusivamente un'attività di avvelenamento, adulterazione, contraffazione o messa in commercio di sostanze alimentari o di cose destinate al commercio e non la somministrazione di sostanza che, pur nociva, non è destinata all'alimentazione.



Cassazione penale , sez. I, 17 maggio 2005, n. 20931


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