Controlli sulle telefonate dei dipendenti

Corte Cassazione n. 4746/2002

L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori fa divieto per il datore di lavoro di utilizzare apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, qualora il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa del dipendente.

Dalla lettura di tale norma parrebbe che debbano ritenersi fuori dall'ambito di applicazione della norma sopra citata, e quindi ammessi, i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, ad esempio, i controlli svolti mediate apparecchi che rilevano le telefonate ingiustificate.

Tale impostazione è stata seguita dalla Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 4746 del 3 aprile 2002, ha statuito che anche il conseguente licenziamento del dipendente che ha utilizzato il telefono per uso personale può ritenersi legittimo, "indipendentemente dall'entità del danno creato al datore di lavoro".


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